Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Il contributo previsto dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1977, n. 63, in favore dei proprietari, o titolari di un diritto reale di godimento, di immobili adibiti ad uso di abitazione distrutti dagli eventi sismici del 1976, finalizzato alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze del proprio nucleo familiare, ha natura di contributo assegnato "ad personam" sicché, anche se l'immobile in relazione al quale esso è stato concesso formi oggetto di comproprietà, detto contributo, è sempre ed in ogni caso di titolarità del solo diretto beneficiario (che si identifica con il "soggetto interessato", abilitato, per la sua relazione giuridica specifica con l'immobile, a proporre l'istanza), pur se l'abbia richiesto anche nell'interesse dei familiari seco conviventi e sebbene fosse solo usufruttuario o comproprietario dell'abitazione distrutta o demolita per effetto del terremoto. Da ciò consegue che, nel caso in cui il beneficiario dia a quel contributo, una destinazione diversa da quella per la quale lo abbia conseguito, o comunque, acquisiti con lo stesso, un altro immobile, intestandolo solo a se stesso o solo ad alcuno degli altri cointestatari dell'immobile distrutto, i "pretermessi" nessuna ragione possono invocare al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell'avvocato STUDIO GHIA, difeso dall'avvocato ROBERTO PAVIOTTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZZ NC;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17735/99 proposto da:
ZZ NC, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ZACCARIA, che lo difende unitamente all'avvocato CARMELO TONON, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ZZ IA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 652/98 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 1^ civile emessa il 20/11/1998, depositata il 22/12/98;RG.322/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ROBERTO PAVIOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento p.q.r. del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alla data del terremoto verificatosi nel Friuli il 6 maggio 1976, i fratelli ZI, FR e GI ZZ, per eredità paterna, erano comproprietari "pro indiviso", per un terzo ciascuno, di un fabbricato sito in Flaipano, Comune di Montenars, di cui era usufruttuaria la madre, RA LE.
Andato distrutto il fabbricato, quest'ultima in un primo tempo richiedeva al sindaco di Montenars, ai sensi della legislazione speciale, la concessione di un contributo per ricostruire l'edificio sullo stesso terreno su cui esso insisteva.
In un secondo momento, avvalendosi di una facoltà nel frattempo introdotta dalla legislazione regionale, la RA chiedeva il contributo non più per ricostruire l'alloggio di Montenars, bensì per acquistarne uno nuovo a Tarcento.
Conseguentemente la pratica veniva trasferita a quest'ultimo Comune, il cui sindaco, il 5 maggio 1982, comunicava l'accoglimento di massima della domanda, con un contributo presunto di lire 52.606.000. Il 10 maggio 1982, con atto rogato dal notaio Cutrupia, non già la RA, che aveva chiesto il contributo, ma il figlio FR, uno dei tre comproprietari della casa andata distrutta, si rendeva acquirente da tali signori Catizone, al prezzo di lire 64.000.000, di un appartamento a Tarcento, Viale della Stazione. Il 13 maggio 1982, sulla base di tale atto, il sindaco di Tarcento provvedeva definitivamente sull'istanza di contributo proposta dalla RA, disponendone la concessione e l'erogazione nella misura di lire 64.000.000.
Trascorsi quasi tredici anni, l'altro figlio della RA, ZZ ZI, assumendo di aver appreso per caso che l'appartamento era stato venduto a terzi e di aver quindi scoperto che, contrariamente a quanto aveva pensato fino ad allora, esso non era stato intestato ne' ai tre figli comproprietari della casa terremotata ne' alla madre usufruttuaria, la quale aveva chiesto e ottenuto il contributo;
conveniva in giudizio, il 3 gennaio 1995, il fratello FR, per sentirlo condannare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni derivatigli dalla lesione del suo diritto di divenire proprietario, per la quota di un terzo, dell'immobile di Tarcento, e quindi al pagamento di una somma corrispondente a un terzo del valore dell'appartamento o del prezzo pagamento per l'acquisto.
In alternativa, formulava domanda intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo pari alla diminuzione patrimoniale subita.
Si costituiva il convenuto, chiedendo il rigetto di tutte queste domande, siccome infondate in fatto e in diritto.
Su istanza dell'attore, il giudice istruttore del Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza emessa il 19/20 marzo 1996 ai sensi dell'art. 186 "quater" c.p.c., ingiungeva a ZZ FR di pagare al fratello lire 21.333.333, con gli interessi legali dal 10 maggio 1982 al saldo.
L'ingiunto, fatta dichiarazione di rinuncia alla pronuncia della sentenza, interponeva gravame, e la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 22 dicembre 1998, in riforma di detto provvedimento, rigettava la domanda.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre ZZ ZI, formulando quattro censure. L'intimato resiste con controricorso e ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo.
Il ricorrente principale ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione dell'art. 55 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 11 gennaio 1982 n. 2 e dell'art. 47 della legge regionale 23 dicembre
1977 n. 63 (art. 360 n. 3 c.p.c.). Premesso che la fattispecie in esame, relativa a un caso in cui, dopo il terremoto del 1976, si è ottenuto un contributo per acquistare un alloggio (e non per ricostruirlo) in un Comune diverso da quello in cui sorgeva l'alloggio distrutto o demolito, è regolata dal combinato disposto degli artt. 55 della l.r. 4 luglio 1979 n. 35 e 11 della l.r. 17 giugno 1978 n. 70, sostiene che, in tale ipotesi, per espresso dettato normativo, la concessione del contributo è sottoposta alle condizioni della legge 23 dicembre 1977 n. 63, nel senso che dev'essere fatto "salvo, comunque, il diritto di proprietà, ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito". E pertanto la Corte avrebbe dovuto affermare la necessità che l'intestazione dell'appartamento acquistato con le provvidenze pubbliche, ottenute dalla RA, rispecchiasse le vecchie quote di comproprietà sull'immobile distrutto, riproducendo quindi la situazione esistente all'atto del terremoto.
Fare salva al proprietà dell'immobile altro non poteva significare infatti che intestare il nuovo cespite ai comproprietari di quello distrutto, secondo le originarie quote, col diritto di usufrutto in capo alla beneficiaria del contributo, che in tale veste ebbe ad ottenerlo.
Col secondo mezzo denuncia omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Dopo aver ribadito che la proprietà dell'immobile acquistato avrebbe dovuto intestarsi in capo agli originari comproprietari di quello demolito, rileva che, al contrario, l'intestazione è avvenuta a favore del solo FR, estraneo al contributo, comproprietario della sola quota di un terzo del fabbricato demolito e per giunta non avente diritto, in proprio, al contributo, in quanto proprietario di un'altra casa. Questa anomalia, per meglio dire illegittimità, è stata sottovalutata dalla Corte, la quale, sull'errato assunto della natura personale del contributo, si è spinta ad affermare che la RA avrebbe potuto farne l'uso che avesse preferito, mentre è escluso che esso potesse essere destinato a qualcosa d'altro e di diverso dall'acquisto, da parte del beneficiario, dell'immobile da adibire ad alloggio.
Col terzo motivo, denunciando lo stesso vizio di motivazione, ricorda che, qualora non si fossero ravveduti sussistenti gli estremi per l'esercizio dell'azione risarcitoria di cui all'art. 2043 c.c., aveva in alternativa proposto l'azione generale di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., basata sul depauperamento patrimoniale subito per la mancata intestazione della quota di un terzo dell'appartamento, e, correlativamente, sull'ingiustificata locupletazione conseguita dal fratello con l'intestazione dell'intera proprietà; domanda sulla quale la Corte non si è pronunciata. Col quarto motivo infine, denunciando omessa e insufficiente motivazione sulla richiesta di applicazione del 2^ comma dell'art. 92 c.p.c., lamenta che la Corte abbia regolato le spese "secondo soccombenza", ignorando l'istanza subordinata, da lui formulata, di compensazione per giusti motivi, ravvisabili nella singolarità del caso e nell'evidente irregolarità amministrativa posta in essere dal convenuto.
Col ricorso incidentale, denunciando omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il resistente si duole che la Corte abbia deciso in senso a lui sfavorevole le questioni pregiudiziali di rito proposte, ritenendo insussistente la rinuncia preventiva ai danni nascente da un atto transattivo sottoscritto dalle parti e avente ad oggetto l'eredità materna.
Invero, col contratto di divisione del 17 dicembre 1984 i tre fratelli hanno sciolto la comunione ereditaria, includente anche il fondo rustico di are 1.90 di cui è causa, sito nella frazione Flaipano di Montenars, su cui insisteva il fabbricato distrutto dal sisma;
e questo fondo, con l'annesso rudere, è stato assegnato in proprietà esclusiva a ZZ GI. Conseguentemente, da quella data, ZZ ZI non è più proprietario ne' "pro indiviso" nè in via esclusiva del bene immobile e non è più legittimato riguardo a diritti, ragioni e azioni, presenti e future, ad esso inerenti, tutti trasferiti nel patrimonio dell'altro condividente. Ciò premesso, stante l'assunto, secondo cui il contributo regionale erogato a RA LE costituirebbe il controvalore in moneta corrente risarcitoria del fabbricato distrutto dal sisma, nel presente giudizio l'attore fa valere in nome proprio un diritto altrui, in aperta violazione dell'art. 81 c.p.c. Ne consegue altresì che, in ogni caso, la domanda è affetta da improponibilità assoluta, in quanto attiene a materia del contendere coperta da transazione, che implica rinuncia convenzionale preventiva alla tutela giurisdizionale, ovvero. comunque, è affetta da inammissibilità per difetto di "legitimatio ad causam". Non si vede infatti quale danno ingiusto (art. 2043 c.c.) o quale diminuzione patrimoniale (art. 2041 c.c.) abbia subito ZZ ZI, non avendo più egli alcun titolo, in ragione della divisione dei beni ereditari, sull'immobile disastrato. È pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale.
Al riguardo la Corte d'appello, per rispondere all'eccezione del convenuto appellante, secondo cui ZZ ZI non avrebbe titolo alla pretesa risarcitoria "a causa di una sua rinuncia nascente da un atto transattivo a suo tempo sottoscritto, avente a oggetto l'eredità della comune madre RA, intestataria e beneficiaria della domanda e del contributo regionale di cui si tratta;
osserva che "non sussiste rinuncia preventiva ai danni (...) ove le parti regolino i loro rapporti successori e nulla dicano in ordine a un possibile atto illecito di una di esse a danno dell'altra; fatto solo occasionalmente legato alla successione predetta". Infine, secondo la Corte, "neppure può dirsi fondata l'eccezione sulla legittimazione, in una fattispecie, come questa, in cui la 'causa petendi' è costituita da responsabilità extracontrattuale".
Questa statuizione è giuridicamente corretta e va confermata. L'azione intrapresa da ZZ ZI, per la tutela di un diritto di credito, di contenuto risarcitorio (art. 2043 c.c.), ha natura personale e non certo reale e nessun rapporto può avere con la divisione dell'eredità paterna (non materna, come chiarito nella memoria del ricorrente principale).
Il vantato diritto al risarcimento, lungi dall'essere, come vorrebbe il resistente, "inerente al bene immobile, attribuito in proprietà esclusiva del condividente GI ZZ", nasce invero direttamente non già dalla comproprietà del fabbricato distrutto in capo all'attore, ma bensì da una condotta illecita, asseritamente violatrice di quel diritto e produttiva di un danno ingiusto, posta in essere dal fratello FR con l'intestazione a se medesimo dell'intero immobile acquistato col contributo ottenuto dalla madre. È principio generale che, se il danno ha colpito una cosa, chi successivamente l'acquista dal suo proprietario non può, per questo solo fatto, pretendere il risarcimento dal soggetto colpevole del danno. La trasmissione del diritto assoluto sulla cosa non comporta insomma automaticamente la trasmissione del diritto relativo al risarcimento, ma occorre che all'acquirente della cosa sia attribuito specificamente anche questo diritto.
In forza di tale principio, applicabile per analogia all'ipotesi in esame, se, dopo che il presunto illecito aquiliano è stato commesso, la proprietà esclusiva del rudere è stata attribuita, in sede divisoria, a ZZ GI, non per questo, cessando ("ex tunc": art. 757 c.c.) di essere comproprietario, l'attore si è spogliato anche del diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionatogli dalla violazione di quella comproprietà poi venuta meno: ciò perché un tale diritto non risulta espressamente trasferito ad alcuno ne' fatto mai oggetto di rinuncia da parte del presunto titolare, dal momento che la rinuncia menzionata nel ricorso attiene "ad ogni nuova stima" della massa dei beni da dividere e non certo alla pretesa oggi in discussione.
Ancor meno poi risulta che il diritto al risarcimento sia stato mai oggetto di una transazione (col venir meno della tutela giurisdizionale), onde neppure sotto questo ulteriore aspetto può mettersene in dubbio la piena e libera azionabilità. Altrettanto infondati sono i primi tre motivi del ricorso principale.
La Corte, dopo aver ricordato di avere, in precedenti sue decisioni, attribuito natura personale al contributo regionale a favore delle persone danneggiate dal sisma del 1976, osserva che "il principio enunciato è essenziale ai fini della decisione anche di questa causa", in cui l'attore fa valere un diritto risarcitorio, basato, ai sensi dell'art. 2043 c.c., su un preteso atto illecito del convenuto;
il quale, pur non avendo richiesto ne' ottenuto il contributo regionale, avrebbe tuttavia conseguito "l'ingiusto profitto derivante dall'intestazione solo a sè dell'appartamento acquistato, laddove il presupposto della concessione del pubblico finanziamento era costituito dalla proprietà comune del suolo interessato dal sisma".
L'appellato, prosegue la sentenza, "neppure contesta l'opinione della Corte di cui alle sentenze richiamate, limitandosi a notare che questo è un caso diverso da quelli già decisi e la diversità consiste nel fatto appunto che fu commessa un'irregolarità in sede amministrativa, dove fu tollerato e consentito che potesse intestarsi l'appartamento acquistato col denaro pubblico una sola persona, che neppure aveva fatto richiesta e ottenuto il finanziamento". Senonché, ad avviso della Corte, "è indifferente che possa essersi verificata un'irregolarità, che non può essere che di tipo formale, dal momento che la RA richiese e ottenne il contributo, come leggesi, "per sè e per la sua famiglia", e che costituiva famiglia della RA il figlio FR, con lei convivente, assieme alla di lui famiglia (mentre il ZI risiedeva all'estero)".
E pertanto "avrebbe potuto bene la RA donare il denaro al FR o donargli l'appartamento senza ledere il diritto di alcuno, se si ammette la natura personale del contributo, come da sentenze"; per non dire che "avrebbe con pari diritto e opportunità potuto fare l'istanza direttamente il FR, in luogo dell'usufruttuaria madre, e egualmente il fratello ZI alcun titolo avrebbe avuto a chiedere alcuna indennità".
La RA, per concludere, "ha ottenuto un finanziamento a titolo personale che non deve spartire con alcuno e che, come tale, ella poteva destinare a qualsiasi spesa e fine avesse voluto, per quanto ci interessa". Di qui l'infondatezza della pretesa, "perché non v'è alcun diritto leso", con la riforma, "in toto", dell'ordinanza impugnata.
Anche questa decisione è conforme al diritto, ma ne va integrata ed emendata la motivazione, nell'esercizio del potere correttivo riconosciuto al Collegio dall'art. 384 2^ comma c.p.c. Occorre far capo alla legge statale 8 agosto 1977 n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto del 1976) la quale, nel fissare i criteri cui, nell'attuazione degli interventi di ricostruzione, avrebbe dovuto attenersi la regione Friuli Venezia Giulia in materia di opere pubbliche ed edilizia, ha previsto, all'art. 2 n. 3 lett. A), la "concessione, con le modalità di cui al successivo art. 3, di contributi, sia in conto capitale sia in conto interessi, per la riparazione o la ricostruzione di unità immobiliari, alle persone fisiche o giuridiche che, alla data del sisma, risultavano titolari di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento relativo a fabbricati urbani, danneggiati, di qualsiasi natura e destinazione, nonché a fabbricati rurali destinati ad abitazione, e, all'art. 3 2^ e 3^ comma, rispettivamente, che "qualora l'immobile appartenga in comproprietà a più titolari il contributo di cui al comma precedente viene concesso al titolare il cui nucleo familiare alla data del sisma occupava l'abitazione, salvo il diritto degli altri comproprietari sul bene ricostituito"; e che "i titolari del diritto di godimento che occupavano l'immobile alla data del sisma possono chiedere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 n. 3 lett. A, e procedere al ripristino dell'immobile, salvo il diritto di proprietà, qualora il proprietario non vi abbia, per qualsiasi motivo, provveduto nel termine stabilito con legge regionale".
A sua volta la legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1977 n. 63 stabilisce, all'art. 41, che "i proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale, alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo 3^ limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare"; all'art. 42 3^ e 4^ comma, rispettivamente, che "in caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l'abitazione alla data del sisma", e che "qualora l'occupante l'alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento, la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - una volta trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il proprietario abbia, per qualsiasi motivo, fatto - richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo"; e infine, all'art. 47, 4^ comma, che "salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall'articolo 42 3^, 4^ e 5^ comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell'alloggio da ricostruire".
Va tenuto presente anche l'art. 50 della legge regionale 11 gennaio 1982 n. 2, il quale, sostituendo l'art. 55 della legge regionale 4 luglio 1979 n. 35, dispone che "i benefici del Titolo 3^ della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi, ai medesimi soggetti, nelle medesime misure e alle medesime condizioni, su domanda da presentarsi al comune in cui si ha diritto a ricostruire o costruire l'alloggio, per l'acquisto di un alloggio, anche da realizzare, purché sito nello stesso comune e purché rispondente alla normativa antisismica". A norma del 2^ comma, che rinvia all'art. 11 della legge regionale 17 giugno 1978 n. 70, è possibile anche l'acquisto di un alloggio in un comune diverso da quello di residenza.
Orbene, alla luce dell'esposta normativa emerge palese l'infondatezza della pretesa dell'attore, che giustamente quindi la sentenza impugnata ha rigettato.
Occorre premettere che il contributo previsto dalla legge regionale del Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1977 n. 63 in favore dei proprietari (o comproprietari o titolari di un diritto reale di godimento) di immobili adibiti ad uso di abitazione distrutti dagli eventi sismici del 1976, finalizzato alla ricostruzione di una unità abitativa adatta alle esigenze del nucleo familiare rimasto privo di alloggio, ha natura strettamente personale, nel senso che viene assegnato "ad personam", qualunque sia il diritto vantato sull'immobile distrutto, a chi si trovi nelle condizioni previste - dalla legge, perché sia messo in grado di ripristinare l'originaria situazione abitativa compromessa dal terremoto (per la natura personale del contributo in questione, cfr. già Cass. 4 marzo 1998 n. 2384). Di questo contributo, che va distinto dallo specifico titolo che lo giustifica, è dunque, sempre e in ogni caso, proprietario esclusivo il solo diretto beneficiario (che si identifica naturalmente col "soggetto interessato", abilitato, per la sua relazione giuridica con l'immobile, a proporre l'istanza), pur se l'abbia richiesto anche nell'interesse dei familiari seco conviventi e sebbene fosse solo usufruttuario o comproprietario dell'abitazione distrutta o demolita per effetto del terremoto.
Questa conclusione, oltre che derivare dai principi, si ricava anche dalla lettera della legge, e precisamente dal cit. art. 47 4^ comma della legge regionale n. 63 del 1977, il quale fa salvo il diritto di proprietà o di comproprietà "sul bene ricostituito" e non già sul contributo, il quale anzi viene erogato "direttamente a favore dei soggetti destinatari dell'alloggio da ricostruire"; ossia di coloro che, avendone titolo, l'hanno richiesto e ottenuto. La RA, unica proprietaria, per quanto detto, del contributo, sebbene fosse soltanto usufruttuaria dell'immobile sinistrato, aveva però l'obbligo di rispettarne la funzione economico sociale, e pertanto di impiegare quel capitale per lo scopo in vista del quale le era stato attribuito, vale a dire per l'acquisto di una nuova abitazione in un Comune (Tarcento) diverso da quello di originaria residenza alla data del sisma (Montenars).
L'eventuale violazione di quest'obbligo, come qualunque altra irregolarità commessa nell'impiego del capitale (per es., l'acquisto non di un alloggio, ma di un bene diverso), può comportare la responsabilità del beneficiario nei confronti dell'ente erogante, ma non può mai interessare i privati estranei al rapporto di finanziamento instauratosi tra il richiedente e la pubblica amministrazione.
Consegue che se, nella fattispecie, la (nuda) proprietà dell'immobile è stata acquistata, invece che dalla RA, dal figlio FR, già con lei convivente, non può davvero dolersene chi, come l'attore oggi ricorrente, non vanta alcun diritto nè sul contributo (di cui si è messa in luce la natura personale) nè, a maggior ragione, sull'immobile nel quale esso si è convertito, da chiunque sia stato acquistato.
A sostegno del suo buon diritto il ricorrente deduce che il fratello FR avrebbe commesso un illecito aquiliano "intestando" a se medesimo, per l'intero, la proprietà dell'immobile, laddove questa avrebbe dovuto rispecchiare la situazione esistente al momento del sisma, che vedeva ZZ ZI comproprietario "pro indiviso", per un terzo, dell'immobile distrutto dal terremoto;
ragion per cui, secondo la tesi esposta dal giudice di primo grado e fatta propria dal ricorrente, "l'avvenuta intestazione in favore del solo convenuto costituisce un'illecita usurpazione del diritto di proprietà dell'attore esercitata dal convenuto e da questo deve essere risarcita ai sensi dell'art. 2043 c.c.". Quest'obbligo di "intestazione" comune che sarebbe stato violato da ZZ FR trarrebbe fondamento dalle riserve a favore del proprietario (nel caso di beneficiario usufruttuario del bene distrutto) o degli altri comproprietari (nel caso di contributo chiesto e ottenuto da uno dei comproprietari, quello occupante l'alloggio: art. 42 3^ comma della l.r. n. 63 del 1977) contenute nelle sopra citate disposizioni normative;
riserve che, a giudizio del ricorrente, sarebbero state estese all'ipotesi dell'acquisto di un alloggio in un Comune diverso da quello di residenza in forza del rinvio operato dall'art. 55 della l.r. 4 luglio 1979 n. 35, come sostituito dall'art. 50 della l.r. 11 gennaio 1982 n. 2, ai "medesimi soggetti", alle "medesime misure" e alle "medesime condizioni" stabilite, in generale, per i benefici previsti dal Titolo 3^ della l.r. n. 63 del 1977.
Ora, a parte il problema di stabilire quale sia l'esatto significato giuridico da attribuire a quelle riserve ("salvo, comunque, il diritto di proprietà"; "salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito"); è certo e indiscutibile che esse (come risulta dal complesso delle disposizioni in cui sono inserite, peraltro conformi alle indicazioni di massima della legislazione statale) sono poste esclusivamente in relazione all'ipotesi della ricostruzione dell'immobile distrutto o demolito per effetto del sisma, e non sono affatto riprodotte in relazione alla ben diversa ipotesi, solo in un secondo tempo prevista, che il contributo venga erogato per l'acquisto di un'altra abitazione nello stesso o in un Comune diverso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 della l.r. 4 luglio 1979 n. 35, come sostituito dall'art. 50 della l.r. 11 gennaio 1982 n. 2, e 11 della l.r. 17 giugno 1978 n. 70.
Peraltro, anche dal punto di vista strettamente letterale, la locuzione "alle medesime condizioni", sulla quale tanto fa leva il ricorrente, si riferisce visibilmente ai requisiti soggettivi e oggettivi necessari per ottenere il contributo, come, per esempio, la qualità di proprietario o di titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile distrutto o demolito;
la residenza e l'occupazione effettiva e stabile dell'immobile predetto;
la disponibilità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi (artt. 41, 42 2^ comma lett. A e B, 3^ e 4^ comma e 47 della legge n. 63 del 1977); e non può avere alcun nesso, ne' logico ne' giuridico, con le surricordate riserve di legge a favore della proprietà o della comproprietà sull'edificio reso inabitabile dal sisma.
Ed ancora (e non è problema di poco conto), non è chiaro (nè lo spiega il ricorrente) con quale strumento tecnico avrebbe dovuto attuarsi, ad opera del fratello FR, la cd. "intestazione" comune dell'alloggio da acquistare, dal momento che, nella vendita, il diritto di proprietà si trasferisce a colui che si costituisce quale compratore in nome e nell'interesse proprio;
se non configurando, non si vede in base a quale norma di legge, un obbligo, in capo al fratello FR, di procurarsi un mandato "ad hoc" oppure di provocare l'intervento personale, nel contratto, di tutti i comproprietari dell'immobile distrutto, devolvendo loro, in entrambi i casi, in proporzione delle quote da acquistare, un contributo che, per giunta, come si è chiarito, apparteneva in proprietà non a lui ma bensì alla madre.
Ancora più difficilmente, nel silenzio della legge, si potrebbe supporre (ma il ricorrente nemmeno l'invoca) un effetto acquisitivo "ex lege", a somiglianza di quanto avviene, per esempio, nella comunione legale tra i coniugi, in cui l'acquisto fatto da ciascun partecipante si estende "ipso jure" all'altro, senza bisogno di mandato o di successivo negozio di trasferimento (art. 177 lett. A c.c.); ovvero un mero obbligo del compratore di ritrasferire al fratello ZI un terzo della proprietà del nuovo alloggio;
trattandosi, in ambo i casi, di soluzioni che non trovano alcun fondamento normativo.
In conclusione il convenuto non ha commesso alcuna "usurpazione" o altra violazione del diritto di proprietà dell'attore, che pertanto non può far valere nei suoi confronti nessuna responsabilità aquiliana;
ne' può l'attore avanzare pretese subordinate a titolo di arricchimento ingiustificato (art. 2041 c.c.), di nulla, per tutto quanto esposto, essendosi arricchito il convenuto in suo danno.
L'omessa pronuncia sul punto ad opera della Corte (a parte che l'appellato vittorioso avrebbe dovuto espressamente riproporre, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., e non l'ha fatto, la domanda subordinata e sussidiaria in questione, assorbita dall'accoglimento della domanda principale) pertanto non rileva, attesa l'accertata giuridica inesistenza anche di un semplice diritto a un indennizzo. È infondato infine anche il quarto motivo.
La Corte ha condannato l'appellato alle spese del doppio grado in favore dell'appellante vittorioso, facendo applicazione della regola generale che impone al giudice di condannare il soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte (art. 91 c.p.c.); ed è noto che il mancato esercizio del potere discrezionale di compensazione per "giusti motivi" non richiede alcuna motivazione ed è quindi sempre insindacabile in sede di legittimità (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), anche se, è il caso di aggiungere, la compensazione sia stata sollecitata, in via gradata, da una delle parti.
Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, il 4 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002