Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2735
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Sentenza 25 febbraio 2002

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Il contributo previsto dalla legge regionale Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 1977, n. 63, in favore dei proprietari, o titolari di un diritto reale di godimento, di immobili adibiti ad uso di abitazione distrutti dagli eventi sismici del 1976, finalizzato alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze del proprio nucleo familiare, ha natura di contributo assegnato "ad personam" sicché, anche se l'immobile in relazione al quale esso è stato concesso formi oggetto di comproprietà, detto contributo, è sempre ed in ogni caso di titolarità del solo diretto beneficiario (che si identifica con il "soggetto interessato", abilitato, per la sua relazione giuridica specifica con l'immobile, a proporre l'istanza), pur se l'abbia richiesto anche nell'interesse dei familiari seco conviventi e sebbene fosse solo usufruttuario o comproprietario dell'abitazione distrutta o demolita per effetto del terremoto. Da ciò consegue che, nel caso in cui il beneficiario dia a quel contributo, una destinazione diversa da quella per la quale lo abbia conseguito, o comunque, acquisiti con lo stesso, un altro immobile, intestandolo solo a se stesso o solo ad alcuno degli altri cointestatari dell'immobile distrutto, i "pretermessi" nessuna ragione possono invocare al riguardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2002, n. 2735
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2735
    Data del deposito : 25 febbraio 2002

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