Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 18671
CASS
Sentenza 15 gennaio 2015

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In tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversi
    Lacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2016

    L'istituto previsto dall'art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata. La norma trae fondamento dall'esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare. A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 18671
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18671
Data del deposito : 15 gennaio 2015

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