Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Cosa sono le “contestazioni a catena” previste dal codice di procedura penale? Disciplina e profili controversiLacaria Serena · https://www.diritto.it/ · 15 febbraio 2016
L'istituto previsto dall'art. 297 comma 3 del Codice di procedura penale, disciplina la particolare ipotesi della “contestazione a catena”, prevista qualora più provvedimenti cautelari, siano emessi nei riguardi di un medesimo soggetto, al fine di prolungare artificiosamente la scadenza dei termini di custodia cautelare ad egli applicata. La norma trae fondamento dall'esigenza, avvertita dal legislatore del ‘95, di arginare il fenomeno inflazionistico di elusione dei termini di custodia, avendo essa lo scopo di garantire al soggetto coinvolto, la giusta e ragionevole durata di sottoposizione a regime cautelare. A riguardo, il dettame normativo, nella sua prima parte, in tal modo recita : …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/01/2015, n. 18671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18671 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 94
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 43809/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28/07/2014 del Tribunale della Libertà di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fimiani Pasquale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. MA IO ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza emessa in data 28 luglio 2014 del tribunale della libertà di Catania che ha confermato quella resa dal Gip presso il tribunale della medesima città con la quale era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di detenzione e spaccio, commessi in Catania, dal maggio 2010 al dicembre 2010, delitti aggravati ex L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7 per aver commesso i reati avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche dell'associazione mafiosa denominata "Santapaola - Ercolano" ed al fine di agevolarla.
2. Per la cassazione dell'impugnata ordinanza MA IO, a mezzo del difensore, articola un unico complesso motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con esso il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), in relazione all'art. 297 c.p.p., comma 3, assumendo che nel corso dell'incidente cautelare aveva eccepito innanzi al tribunale del riesame come, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, e di conseguenza i termini di custodia cautelare del procedimento relativo all'ordinanza impugnata andassero retrodatati alla data di esecuzione di altra precedente ordinanza di custodia cautelare a carico di esso ricorrente.
Il quale sostiene che, in data 18 giugno 2011, era stato già sottoposto alla custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento, iscritto e pendente innanzi la stessa autorità giudiziaria, per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso in Catania il 18 giugno 2011.
Successivamente, in data 30 giugno 2014, veniva emessa a suo carico, nel presente procedimento, dal GIP presso il tribunale di Catania l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ora impugnata.
2.2. Ricorda che la questione della retrodatazione dei termini di custodia cautelare è stata sottoposta al Tribunale del Riesame sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite della Corte Suprema che con la sentenza n. 45264 del 19 dicembre 2012 ha ammesso la deducibilità della questione de qua in sede di riesame del provvedimento restrittivo, deducibilità che poi la Corte Costituzionale ha escluso potesse essere subordinata dal fatto che tutti gli elementi per la retrodatazione risultassero dall'ordinanza cautelare oggetto di riesame (Corte Cost, sentenza n. 293 del 2013).
2.3. Ciò posto, rileva che, sulla corretta interpretazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, ovvero della disciplina della c.d.
"contestazione a catena", la giurisprudenza di legittimità, anche all'esito delle pronunce della Corte costituzionale in proposito, ha sostanzialmente individuato quattro ipotesi di retrodatazione:
1. quella tra ordinanze cautelari emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto o più fatti legati alla connessione qualificata, per i quali la retrodatazione opera automaticamente indipendentemente dalla desumibilità dagli atti al momento della prima ordinanza;
2. quella delle ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi per fatti legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza custodiale (art. 297 c.p.p., comma 3, 2^ parte);
3. quella, non espressamente prevista dall'art. 297 c.p.p., delle ordinanze emesse nello stesso procedimento per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera soltanto se al momento della emissione della prima ordinanza esistevano elementi idonei a giustificare la seconda misura, con la precisazione che la retrodatazione non ha ragione di operare quando la seconda misura viene disposta in un procedimento pendente davanti ad un diverso ufficio giudiziario;
4. quella, al contrario, in cui la retrodatazione opera anche quando (caso ulteriore, che costituisce una specificazione estensiva di quello sub 3), i due procedimenti pendono davanti alla stessa Autorità Giudiziaria, per fatti non connessi, allorché gli elementi giustificativi della seconda erano desumibili dagli atti all'epoca della emissione della prima ordinanza o comunque prima del rinvio a giudizio per i fatti di cui al primo procedimento.
2.4. Così precisati i termini giuridici della questione, deduce il ricorrente come nel caso concreto la retrodatazione dei termini di custodia cautelare fosse evidente essendo indubbio, in punto di fatto, che tutti gli elementi indiziari che nel secondo procedimento sono stati posti a fondamento della emissione della misura cautelare per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 erano per il MA tutti antecedenti al suo primo arresto, del 18 giugno 2011 (contenuto di intercettazioni telefoniche ed ambientali di gran lunga anteriori a detta data, essendo peraltro racchiuse in un arco temporale che va dal maggio al dicembre del 2010). È dunque indubbio, secondo il ricorrente, che i fatti - reato oggetto del presente procedimento erano tutti conoscibili (anzi deve dirsi che erano conosciuti) in tutte le loro componenti dall'ufficio del pubblico ministero al momento della emissione del primo provvedimento cautelare.
Tali fatti - contestati ai capi L) ed M) della rubrica del secondo procedimento come commessi in Catania dal maggio al dicembre 2010 - sono ovviamente anteriori alla data del primo arresto del MA, avvenuto appunto il 18 giugno 2011, con la conseguenza che tra detti fatti e la condotta accertata in capo al MA stesso nel primo procedimento sussiste connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. b) concretizzandosi perciò l'inquadramento giuridico sintetizzato nell'ipotesi n. 2 (sub 2.3) e di conseguenza il termine di custodia cautelare applicabile, dovendo inevitabilmente retrodatarsi al 18 giugno 2011, era ed è ad oggi già abbondantemente spirato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Come lo stesso ricorrente rileva, il tribunale cautelare ha rigettato la richiesta di riesame sul rilievo che le emergenze procedimentali hanno escluso che nella fattispecie potesse operare la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia, in ragione del c.d. fenomeno della "contestazione a catena", in quanto, all'epoca dell'adozione della prima ordinanza coercitiva, non erano affatto desumibili dagli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria gli elementi indiziari che sarebbero stati poi valorizzati nel presente procedimento, per l'emissione della seconda ordinanza applicativa della misura custodiale.
Pur avendo la difesa prodotto copia della sentenza emessa dal Gip di Catania all'udienza del 14 dicembre 2011 nei confronti di MA IO nell'ambito del procedimento in cui fu spedito il primo titolo custodiale, tale produzione non comproverebbe l'assunto del ricorrente in quanto il relativo processo ha riguardato la detenzione "ai fini di spaccio di un numero di involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a grammi 1,36 netti" che gli imputati vendevano a terzi sicché, alla luce degli atti acquisiti, non poteva in alcun modo sostenersi che al momento dell'arresto di MA IO, in data 18 giugno 2011 per la singola contestazione sopra evidenziata, fossero già presenti nel patrimonio conoscitivo del pubblico ministero tutte le emergenze indiziarie idonee a fondare la successiva incolpazione. Pur essendo i reati contestati ai capi L) e M) precedenti all'arresto del 18 giugno 2011, tuttavia l'attività investigativa è stata compendiata e portata a conoscenza del pubblico ministero solo con la trasmissione della comunicazione della notizia di reato nel marzo del 2013, a seguito della elaborazione e collazione di tutti i complessi e articolati atti di indagine che hanno portato all'emanazione delle ordinanze cautelari.
Al 18 giugno 2011, il rappresentante della pubblica accusa non aveva ancora ricevuto l'informativa di reato che avrebbe permesso di ricavare i dati informativi necessari per poter formulare l'istanza di applicazione di una misura coercitiva sicché l'asserzione della difesa circa una concreta "desumibilità degli atti" degli elementi indiziari posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, implica, secondo il Collegio cautelare, un vero e proprio salto logico, comportando la "fittizia i retrodatazione" di reati che non si conoscevano e di elementi che non si avevano.
3. Il ricorrente obietta che tale asserzione - secondo cui, siccome il pubblico ministero aveva ricevuto la C.N.R. della Squadra Mobile di Catania nel marzo 2013, soltanto da tale data i fatti-reato addebitati all'indagato nel secondo procedimento potevano essere desunti dagli atti - sarebbe del tutto illogica concretizzandosi in una elusione del dettato normativo.
Osserva, infatti, che l'ufficio del pubblico ministero era già a conoscenza degli esiti delle indagini a carico del MA ben prima che la Squadra Mobile di Catania depositasse la CNR relativa al secondo procedimento perché, dato che il materiale indiziario a carico del ricorrente consisteva esclusivamente nei risultati delle captazioni ambientali e telefoniche, il pubblico ministero era stato non soltanto costantemente informato dell'evolversi dell'indagine, ma aveva anche fatto richiesta al GIP di autorizzazione alle intercettazioni (anche per le relative proroghe) e in un caso, aveva persino emesso un provvedimento d'urgenza.
Il pubblico ministero, quindi, non poteva non avere piena contezza del quadro indiziario a carico del MA man mano che con l'accumularsi delle intercettazioni esso (nell'ottica accusatoria) si irrobustiva.
Peraltro la comunicazione del marzo 2013, riguardo alla posizione del MA, si limitava ad una mera riepilogazione di elementi tutti già contenuti nelle richieste di autorizzazione alle intercettazioni nonché nei provvedimenti autorizzativi.
Del resto, l'arresto del MA del 18 giugno 2011 fu il frutto proprio dell'attività di captazione che gli inquirenti già da tempo svolgevano nei suoi confronti.
4. La formulata obiezione non ha fondamento giuridico. L'errore di partenza in cui versa il ricorrente sta nel ritenere, in modo del tutto apodittico, che sussista una connessione qualificata (art. 12 c.p.p., lett. b) tra i fatti di cui alle ordinanze cautelari emesse nei diversi procedimenti senza tuttavia procurarsi di sostenere probatoriamente un tale assunto, non evincibile dalla documentazione allegata al ricorso.
Siccome non risulta che i reati provvisoriamente contestati con i diversi provvedimenti restrittivi siano stati originariamente programmati, potendo i fatti di cui al primo provvedimento cautelare essere legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, tant'è che essi, a differenza di quelli di cui alla successiva ordinanza cautelare, non risultano aggravati dal metodo mafioso ed hanno ad oggetto un episodio di spaccio di una quantità non rilevante di sostanza stupefacente (1,436 grammi di cocaina), deve ritenersi che è onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare o eccepisca un'anteriore desumibilità, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza di una connessione qualificata e dell'anteriore desumibilità delle fonti indiziarie tra i fatti oggetto delle rispettive ordinanze cautelari che legittimi, in uno alle altre condizioni, l'applicazione di tale retrodatazione. Come ha correttamente ritenuto il tribunale cautelare non è configurabile la continuazione tra due reati laddove, pur avendo la medesima obiettività giuridica criminosa e pur essendo caratterizzati da analoghe modalità di commissione, essi non siano stati programmati assieme "ad orgine", essendo stato il secondo di quegli illeciti commesso in ragione di circostanze ed eventi contingenti e occasionali, comunque non immaginabili al momento della programmazione e della esecuzione dell'altro illecito cronologicamente anteriore (ex multis Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato ed altri, Rv. 259481). Chiarito quindi che, nel caso di specie, non si versa in una ipotesi di connessione qualificata, il secondo errore nel quale versa il ricorrente sta nel ritenere che i fatti posti a fondamento della seconda ordinanza cautelare fossero desumibili dagli atti già al momento dell'emanazione del primo provvedimento restrittivo. Sul punto, questa Corte ha più volte affermato che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255722). Ne consegue che deve essere esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al pubblico ministero un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale sia stata poi formulata la richiesta del successivo provvedimento (Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, cit.) perché, in tal caso, i due provvedimenti non potevano, in mancanza di un quadro indiziario e cautelare sufficientemente definito, essere adottati in un unico contesto temporale.
Perciò, laddove tra i reati oggetto dei distinti provvedimenti cautelari, emessi in diversi procedimenti, non sussista una connessione qualificata, l'operatività del meccanismo di retrodatazione impone, come ha correttamente evidenziato il tribunale cautelare facendo buon governo dei principi fissati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, al giudice di merito l'effettuazione di una doppia verifica, che deve condurre ad un risultato positivo: dovendo, per un verso, controllare se, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare e, per altro verso, appurare se i due diversi procedimenti, laddove pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, siano stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.
È evidente che, laddove anche una soltanto di tali due verifiche conduca ad un risultato negativo, deve escludersi l'applicabilità della disciplina della c.d. "contestazione a catena" e della conseguente retrodatazione della decorrenza del termine di durata della misura della custodia cautelare applicata con l'ordinanza posteriore.
Il Collegio cautelare, nel caso in esame, ha effettuato la prima delle due predette verifiche e, con logica ed adeguata motivazione, insuscettibile, come tale, di essere sottoposta al sindacato di legittimità, ha chiarito che, al momento della emissione della prima delle due ordinanze cautelari adottate nei riguardi del ricorrente, non fossero desumibili dagli atti a disposizione del pubblico ministero elementi che potessero giustificare l'emissione della seconda ordinanza cautelare, disposta dal giudice solo nel giugno del 2014, pur avendo ad oggetto reati commessi (nel 2010) anteriormente all'adozione della prima cautela.
Infatti, al momento dell'emanazione della prima ordinanza (giugno 2011), il pubblico ministero non aveva ancora ricevuto l'informativa di reato (depositata nel marzo 2013) che, pur avendo ad oggetto precedenti indagini svolte anche attraverso intercettazioni, avrebbe permesso di ricavare i dati informativi necessari per poter esercitare una nuova domanda cautelare per un reato associativo, in materia di traffico di sostanze stupefacenti, collegato ad associazioni di stampo mafioso, la cui configurazione richiede, per quanto si evince anche dall'ordinanza impugnata (pag. 2 e 3), l'acquisizione di elementi indiziari complessi non parcellizzabili attraverso i dati desumibili da singole intercettazioni o conversazioni, le cui risultanze impongono quindi di essere collegate tra di loro ed anche con l'ulteriore e complessivo materiale investigativo (a titolo esemplificativo, atti di altro procedimento, fonti di prova dichiarative, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, acquisizioni documentali).
5. Consegue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015