Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 33883
CASS
Sentenza 26 marzo 2014

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Nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poichè l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale "de libertate" non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2014, n. 33883
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33883
    Data del deposito : 26 marzo 2014

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