Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., con riguardo ai reati fallimentari nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione dell'art. 238, comma secondo, legge fall., deve guardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, con la conseguenza che in tali casi l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2012, n. 23627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23627 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 27/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 485
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 7471/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE NC N. IL 05/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 3414/2011 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 24/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. V. D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. S. Carraro, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
Il tribunale del riesame di Roma, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse dell'indagato ND GI, nei cui confronti è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, documentale e distrattiva, relativa alla succursale italiana della EGP, dichiarata fallita con sentenza del 27/4/2011. L'appello è stato proposto avverso provvedimento del gip del tribunale di Roma che avevamo sua volta, rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere, emessa il 24/3/2011, con riferimento ai reati di associazione per delinquere, finalizzata al compimento dei delitti di abusivo svolgimento dell'attività finanziaria e truffa. L'appellante lamentava violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, trattandosi, a suo parere, di M contestazione catena", in quanto i fatti oggetto della seconda misura cautelare erano desumibili all'epoca della emissione della prima. Il tribunale del riesame non ha condiviso tale prospettazione, rilevando che, poiché, all'epoca dell'emissione della prima misura restrittiva, non era ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento, il delitto di bancarotta fraudolenta non poteva ritenersi perfezionato, con la conseguenza che non avrebbe potuto essere emessa misura cautelare e con l'ulteriore conseguenza che, dunque, non poteva e non può parlarsi di "contestazione catena". Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato e deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale, con particolare riferimento all'art. 297, comma 3, art.303 c.p.p., comma 1, lett. a) n. 2), L. Fall., artt. 216, 223, art. 238 comma 2.
L'art. 297 c.p.p. - al comma 3 - prevede, per la retrodatazione della misura cautelare, un legame soggettivo ed un legame oggettivo tra i fatti oggetto dei due provvedimenti restrittivi. In altre parole, essi devono essere stati emessi a carico della stessa persona e devono porsi in rapporto di concorso formale, ovvero devono essere avvinti dal vincolo della continuazione, ovvero ancora può trattarsi di fatti diversi tra loro, teleologicamente connessi. È poi previsto un vincolo cronologico, nel senso che i fatti oggetto della seconda misura cautelare devono essere stati commessi anteriormente all'adozione della prima.
Ebbene, nel caso in esame, tutte le sopra indicate condizioni sono presenti e - dunque - non era consentito all'ufficio del PM diluire nel tempo la richiesta di emissione di misure cautelari. V iter procedurale attraverso il quale si sarebbe giunti poi alla dichiarazione di fallimento era in atto al momento dell'emissione della prima misura cautelare ed era noto all'autorità giudiziaria procedente. Erano dunque noti i fatti posti alla base della seconda misura restrittiva. Nè è corretto affermare che la mancanza della dichiarazione di fallimento avrebbe reso impossibile l'emissione del provvedimento cautelare per il delitto di bancarotta, atteso che la L. Fall., art. 238 prevede che l'azione penale possa essere, iniziata anche prima della comunicazione della sentenza di fallimento, quando già esista (o sia contemporaneamente presentata) domanda per ottenere la dichiarazione suddetta. E, poiché l'azione penale può essere iniziata anche in circostanze come quella sopraindicata, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che possa anche essere emessa misura cautelare.
Ne consegue che, nel caso in esame, il PM ben avrebbe potuto richiedere l'emissione di misura cautelare per il delitto di bancarotta fraudolenta e il gip avrebbe potuto concederla. Ne consegue ulteriormente che effettivamente ci si trova in presenza di un'ipotesi di "contestazione catena" e che dunque appare necessario retrodatare la decorrenza dei termini della seconda misura all'epoca in cui fu emessa la prima. È stata depositata dal difensore del ricorrente memoria con allegati Considerato in diritto. Il ricorso è fondato.
In tema di bancarotta fraudolenta, nelle stesse ipotesi previste dal R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 238, comma 2, in cui è possibile esercitare l'azione penale anche prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, deve ritenersi che sia anche possibile, nelle stesse condizioni, l'applicazione di misure cautelari, i cui presupposti andranno verificati secondo gli ordinari canoni normativi (ASN .2OO6O8363-RV 233236).
A tanto deve necessariamente conseguire che, per quel che riguarda la decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, ex art. 297, comma terzo, cpp., con riguardo ai reati fallimentari, nei casi in cui sussistano i presupposti di applicazione della L. Fall., art.238, comma 2, deve riguardarsi alla condotta e non già alla dichiarazione giudiziale di insolvenza, ancorché quest'ultima costituisca momento consumativo del delitto di bancarotta prefallimentare, considerato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 238, comma 2, della predetta legge consente - in deroga ai principi generali- nelle ipotesi ivi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, con ciò attribuendo rilevanza, ai limitati fini di ordine processuale, non già al fatto illecito completo in tutti i suoi elementi, ma anche alla probabile lesione degli interessi dei creditori in presenza di una condotta ancora carente del crisma giudiziale dichiarativo dell'insolvenza.
Ne deriva che, in tali casi, l'assenza della declaratoria fallimentare, così come non costituisce ostacolo alla applicazione delle misure cautelari, nemmeno impedisce l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, ex art. 297 c.p.p., comma 3, (ASN 200721288-RV 236925).
Non è dunque corretta la affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, in base alla quale, non potendo essere emessa misura cautelare prima della dichiarazione di fallimento, non potrebbe neanche ipotizzarsi la possibilità di una "contestazione a catena". Invero la fallacia della premessa, invalida la deduzione. Consegue annullamento con rinvio perché il tribunale del riesame, facendo applicazione dei principi sopra ricordati, valuti (ovviamente alla luce della sentenza n. 14535 S.U. dep. 10.4.2007, ric. Librato) se vi sia stata violazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Resta impregiudicata la questione dell'interesse a ricorrere da parte del ND, alla luce delle considerazioni sviluppate nella parte terminale del provvedimento impugnato (cfr. S. U. sent. n. 26350 del 2002, ric. Fiorenti, RV 221657, cui adde ASN 201042012-RV 249074). La Cancelleria provvederà alle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012