Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
Il termine previsto dall'art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione (nell'ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen.) della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 12554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12554 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO ROSSI - Presidente - del 21/02/2002
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - N. 734
3. Dott. STEFANO CAMPO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - N. 35432/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA RA, nato a [...] il [...]; NI AL, nato ivi il 5.10.1967;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna, in data 27.7.2001;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. Dott. VENEZIANO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, li Tribunale - costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. - rigettava la richiesta di riesame avanzata dal RI e dal NI avverso quella del G.I.P. del Tribunale di Parma, che il 12.6.2001 aveva loro applicato la misura della custodia cautelare in carcere, siccome gravemente indiziati del delitto previsto dall'art. 416 c.p. e di quelli di furto e ricettazione connessi.
Premesso che costoro non avevano contestato i reati-fine loro addebitati, osservava il Tribunale che le accurate e differenziate indagini di p.g. avevano consentito di accertare l'esistenza di una stabile organizzazione (prevalentemente composta da soggetti di origine pugliese) che nel territorio emiliano era dedita alla sistematica commissione di reati contro il patrimonio, a carico specialmente di caseifici. Sussisteva dunque il quadro di gravità indiziaria.
Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione specifica appariva concreto e della massima gravità, tanto da non poter essere affrontate con misure di ridotta afflittività; invero, il RI e il NI, pur essendo incensurati, avevano carichi pendenti, avevano mostrato una particolare proclività a delinquere (perseverando nella criminosa attività ad onta di numerosi interventi di prevenzione e repressione da parte della polizia), erano in grado di riprendere in qualunque momento i contatti cogli altri associati, non svolgevano attività lavorativa continua e onesta, cosicché gli arresti domiciliari - data la saltuarietà dei controlli - non avrebbero garantito il rispetto delle ritenute esigenze cautelari, dovendosi escludere nei due attuali indagati la presenza di un elevato coefficiente di autodisciplina. Avverso tale pronuncia - nonché avverso l'ordinanza 14.7.2001, emessa fuori udienza e colla quale il Tribunale aveva rigettato la richiesta di immediata scarcerazione degli indagati, per perdita di efficacia della misura - ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, il RI e il NI, che reiteravano anzitutto la doglianza di inefficacia della misura, per essere avvenuto il riesame oltre il termine previsto dall'art. 309 e. 5 e 9 c.p.p.. La richiesta, depositata nella cancelleria del Tribunale di EN, era stata inviata per posta a quello di Bologna, ove era pervenuta il 27.6.2001, a nulla rilevando, data l'unicità dell'ufficio di cancelleria, che non fosse subito smistata a quella del giudice del riesame, che però aveva deciso solo il 27.7.2001 e cioè ben oltre il termine di legge.
A parte ciò, era carente di motivazione l'ordinanza che decideva sul riesame, relativamente alle esigenze cautelari e, in particolare, al tipo di misura adottabile;
gli arresti domiciliari, infatti, erano stati negati per la immotivata sfiducia del Tribunale nei confronti dell'autodisciplina degli indagati, non esaurendo quindi l'obbligo argomentativo imposto dall'art. 275 e. 3 c.p.p.. Contro la decisione impugnata militava, anzi, il regolare e documentato svolgimento di un'attività lavorativa.
Il ricorso è fondato.
La cronologia processuale è così scandita negli atti: la richiesta di riesame viene presentata nella cancelleria del Tribunale di EN (per il combinato disposto degli artt. 309 c. 4 e 583 e. 2 c.p.p.) il 22.6.2001; il giorno successivo il plico raccomandato viene spedito al Tribunale di Bologna, dove l'ufficio postale effettua la consegna (evidentemente ad incaricato del Tribunale) il 27.6.2001; solo il 13.7.2001 la cancelleria della sezione del Tribunale bolognese, investita della trattazione dei provvedimenti di riesame, dà atto della presentazione della richiesta e chiede a sua volta gli atti all'autorità che procede, la quale li invia il 16.7.2001;
l'ordinanza del Tribunale della libertà è pronunciata il 27.7.2001. La censura di violazione dell'art. 309. commi 5, 9 e 10 c.p.p. - cui consegue la perdita di inefficacia della misura custodiale - è stata disattesa dal Tribunale bolognese non coll'ordinanza in esame (che inspiegabilmente tace sul punto) ma con una atipica ordinanza intermedia, emessa dopo che gli attuali ricorrenti avevano formalmente denunci tale violazione, secondo la quale gli atti sarebbero tempestivamente pervenuti nella cancelleria del giudice del riesame, che gode di una sua speciale collocazione all'interno del Tribunale ed è la destinataria della richiesta, non rilevando che gli atti stessi fossero stati depositati presso altro ufficio, in ogni caso, stante la riproposizione della eccezione in questa sede, con specifico motivo di ricorso (cfr. Sez. Un. 31.5.2000, Piscopo) questa Corte è competente a conoscerne.
La questione è stata correttamente impostata dai ricorrenti, perché se è vero che la richiesta di riesame ha come destinataria la cancelleria di quel giudice (cfr. Sez. 2^, 26.5.1998, Consiglio), ai fini della individuazione della specifica competenza a decidere, non è privo di rilevanza il dato oggettivo secondo il quale l'art. 309 usa sempre la formula generica di "tribunale", con ciò indicando l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione;
e tale indicazione appare razionale, dal momento che, sotto il profilo organizzativo interno, una suddivisione fra sezioni del medesimo Tribunale non sarebbe possibile, anche per le conseguenze logistiche che potrebbero derivarne e che, nel caso in esame, sono concretamente derivate: qui, invero, è evidente che il Tribunale di Bologna ha ricevuto l'istanza di riesame - legittimamente inviata per posta - il 27.6.2001, ma la medesima è concretamente pervenuta alla cancelleria del giudice competente solo il 13.7.2001. In materia di libertà personale, l'esegesi normativa non può che essere rigorosissima e l'evidente disguido che ha determinato un così rilevante ritardo nello smistamento degli atti non può - come ha opinato il P.G. nella sua odierna requisitoria - assumere rilievo solo disciplinare, laddove l'art. 13 della Costituzione ammette la privazione di tale libertà solo per provvedimento motivato del giudice, non certo per le alterne sorti burocratiche che caratterizzano l'iter degli atti giudiziari.
Nella fattispecie si è verificato un incidente di percorso - per cui un atto giunto al Tribunale, inteso come ufficio unitariamente strutturato, competente, è stato concretamente consegnato alla cancelleria del singolo giudice che doveva esaminarlo in ritardo rispetto alla stretta scansione temporale stabilita dall'art. 309 c.p.p. - che non può non influire sulla efficacia della misura che era oggetto dell'impugnazione: non solo non è stato rispettato il termine stabilito dal c. 5, ma è stato ampiamente violato quello previsto nei commi 9 e 10, con conseguente perdita di efficacia della misura.
Sono assorbite le altre censure.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio;
va conseguentemente dichiarata la cessazione di efficacia della misura adottata dal G.I.P. di Parma il 12.6.2001, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, dichiara la perdita di efficacia del provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Panna in data 12.6.2001. Manda alla cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2002