Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 12554
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Sentenza 21 febbraio 2002

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Il termine previsto dall'art. 309, commi 5 e 9, per la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame e per la decisione sulla richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva decorre dalla presentazione ovvero dalla ricezione (nell'ipotesi, come nella specie, di utilizzo di forme alternative di proposizione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen.) della richiesta nella cancelleria del Tribunale (che designa l'Ufficio giudiziario nella sua unitaria organizzazione), senza che spieghi influenza sul suo decorso e, quindi, sulla conseguente perdita di efficacia della misura cautelare il fatto che detta richiesta sia stata - per evidenti disguidi in ordine ai criteri organizzativi che presiedono all'attività di smistamento degli atti giudiziari - concretamente consegnata alla cancelleria del giudice competente a decidere in ritardo rispetto alle rigide scansioni temporali previste dal succitato art. 309.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 12554
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12554
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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