Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2015, n. 43082
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Sentenza 17 settembre 2015

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In tema di decorrenza dei termini di durata delle misure cautelari, con riferimento ai reati fallimentari nei casi previsti dall'art.238, comma secondo, L. fall., in cui è possibile esercitare l'azione penale anche prima della pronuncia di fallimento, opera il principio di retrodatazione della seconda ordinanza applicativa, previsto dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., anche nel caso in cui la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero sia posteriore rispetto alla data di emissione della prima ordinanza, poichè ciò che rileva è la data della condotta e non già quella della dichiarazione giudiziale di insolvenza. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che se l'assenza della declaratoria fallimentare non rappresenta, in tali casi, un ostacolo all'applicazione delle misure cautelari, neppure può impedire l'operatività della regola di retrodatazione dei termini cautelari).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/09/2015, n. 43082
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43082
    Data del deposito : 17 settembre 2015

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