Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 2
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati non solo presuppone, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori a quelli oggetto della prima, ma, quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., richiede anche, come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti, pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria, fossero stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.
In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenzà o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale". (In applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11807 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 333
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 49680/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
personalmente da:
DI RO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19/10/2012 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 24/09/2012 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato una richiesta difensiva di declaratoria della perdita di efficacia, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, della misura della custodia cautelare in carcere alla quale era sottoposto l'indagato RO DI. Rilevava il Tribunale come le emergenze procedimentali escludessero nella fattispecie la operatività della disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare in ragione del cd. fenomeno della "contestazione a catena", in quanto il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, oggetto del presente procedimento, di trasporto da Napoli a
Palermo e di cessione ad AN GU di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, contestatogli come commesso tra il 26 ed il 27/02/2011, non poteva considerarsi connesso dal vincolo della continuazione ex art. 12 cod. proc. pen., lett. b), con altro analogo reato di detenzione e trasporto da Palermo a Napoli di 326 gr. di eroina, commesso il 24/03/2011, per il quale il DI era stato tratto in arresto in flagrante e, nell'ambito di altro procedimento penale, sottoposto alla misura coercitiva massima applicatagli con ordinanza emessa il 24/03/2011 (misura, questa seconda, di cui era stata poi dichiarata la perdita di efficacia per decorso del termine di durata massima di fase di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a) n. 3); ne' poteva dirsi che all'epoca dell'adozione della prima ordinanza coercitiva fossero già desumibili dagli atti a disposizione gli elementi indiziari che sarebbero stati poi valorizzati, nel presente procedimento, per l'emissione della seconda ordinanza applicativa della misura custodiale.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il DI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Calogero Vella, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente escluso la operatività della disciplina della retrodatazione prevista dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, posto che tra i due reati, oggetto dei differenti provvedimenti cautelari, vi era certamente una connessione qualificata, trattandosi di delitti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tenuto conto che il secondo illecito - quello per il quale il DI era stato tratto in arresto e sottoposto all'applicazione della misura cautelare disposta con il primo dei provvedimenti citati, cronologicamente anteriore - aveva avuto ad oggetto parte dell'eroina restituitagli da coloro ai quali, circa un mese prima, il prevenuto aveva consegnato una più ampia partita della stessa sostanza stupefacente, illecito questo per il quale era stata applicata la misura cautelare con il secondo provvedimento, quello cronologicamente posteriore. Il ricorrente si è, altresì, doluto del fatto che, all'epoca dell'adozione della seconda ordinanza cautelare, non era stato ancora disposto il rinvio a giudizio per il reato oggetto della prima ordinanza, mentre, alla data del 24/03/2011, in cui era stato emesso quest'ultimo provvedimento, erano già desumibili dagli atti gli elementi indiziari utilizzati per l'accoglimento della seconda richiesta cautelare, trattandosi di dati desumibili dalle intercettazioni telefoniche eseguite nel precedente mese di febbraio dello stesso 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia infondato.
2.1. Per un corretto inquadramento della questione portata all'odierna attenzione di questo Collegio, è opportuno richiamare sinteticamente gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione della norma dettata dall'art. 297 cod. proc. pen., comma 3.
Quella in argomento è stata, da sempre, disposizione che ha fatto sorgere non poche incertezze esegetiche, anche dopo la sua riscrittura ad opera della L. n. 332 del 1995, art. 12: novella che, nell'intento del legislatore, avrebbe dovuto ridefinirne i contorni applicativi e che, invece, ha determinato l'introduzione di una regola dalla prosa alquanto "contorta", che ha incrementato i dubbi ermeneutici, tanto da giustificare ripetuti interventi delle Sezioni Unite di questa Corte, oltre che importanti "prese di posizione" della Corte costituzionale. Ad un rilevante approdo interpretativo è, tuttavia, pervenuta la giurisprudenza di legittimità sin dal 2006, anche a seguito di una pronuncia della Consulta del 2005. È ben noto come con la norma in esame, disciplinante l'istituto cosiddetto della "contestazione a catena", il legislatore avesse voluto codificare la regula iuris frutto dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi sotto la vigenza del previgente codice di rito, con la quale si era stabilita una deroga al principio della decorrenza autonoma dei termini di durata massima della custodia in relazione a ciascun titolo cautelare: ciò al dichiarato scopo di evitare quel censurabile fenomeno della "diluizione" nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata mediante l'emissione, in momenti diversi, nei confronti della stessa persona di più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi ma connessi tra loro.
Così, nel suo testo originario l'art. 297 cod. proc. pen., comma 3 (che riprendeva la disposizione da ultimo appositamente introdotta nel codice abrogato dalla L. n. 398 del 1984) stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare applicata con un'ordinanza si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, laddove i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro, oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Nella versione novellata nel 1995, da un lato era stato ristretto l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione esclusivamente con riferimento ai casi di connessione qualificata ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., lett. b) (continuazione tra i reati) e c) limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (connessione teleologia); dall'altro, introducendo una regola generale di retrodatazione "automatica" ("se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura... i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave"):
automatismo, tuttavia, non applicabile laddove la seconda ordinanza cautelare venga emessa dopo il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza ("la disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma").
La portata applicativa della disposizione in esame è stata, infine, ampliata per effetto della sentenza additiva n. 408 del 2005, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, nella parte in cui "non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza"; ed ulteriormente precisata dalla sentenza n. 233 del 2011, con la quale la Consulta - "reagendo" ad un contrario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che aveva finito per diventare "diritto vivente" - ha dichiarato la illegittimità dello stesso art. 297 comma nella parte in cui, con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi, non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura.
Nella cornice normativa così tratteggiata, seguendo il convincente percorso argomentativo fissato dalle Sezioni Unite con due decisioni rispettivamente del 2005 e del 2006 (Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235909-10-11; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057-8-9), tralasciando l'ipotesi della ripetute contestazioni con diversi provvedimenti di un medesimo fatto di reato (vicenda procedimentale alquanto rara e, comunque, estranea al caso esaminato in questa sede) e concentrandosi su quella della contestazione di reati diversi, variamente collegabili tra loro, è possibile - in linea schematica - riconoscere tre distinte situazioni, alle quali corrispondono altrettante, distinte regole operative. In tutti e tre i casi è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso, ex plurimis, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253237). La prima situazione è quella in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti- reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologia (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, che non lascia alcun dubbio sul fatto che la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima operi automaticamente e, dunque - impiegando le parole delle Sezioni unite di questa Corte - "indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure". Automatica retrodatazione della decorrenza dei termini che risponde all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabili dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così C. Cost., 28 marzo 1996, n. 89), e che si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit). La seconda situazione rappresenta una variante della prima, presupponendo comunque l'accertata esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma (come hanno chiarito le Sezioni unite nelle più volte richiamate sentenze) è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, vale a dire siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta diversa situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza.
Infine, la terza situazione è quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra considerate del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico (per quest'ultimo, nei limiti fissati dal codice). Questa Ipotesi, che in passato si riteneva pacificamente non riguardare l'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, oggi rientra nel campo applicativo di tale disposizione codicistica per effetto della menzionata sentenza "manipolativa" della Consulta n. 408 del 2005. Ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta "in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze". Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi - come sottolineato dai Giudici delle leggi - come "elementi idonei e sufficienti per adottare" il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit;
conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895;
Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099). Seguendo questa prospettiva restano, invero, irrisolte circostanze processuali "al limite", quali quelle in cui i fatti-reato abbiano costituito oggetto di diversi procedimenti, pendenti dinanzi a distinte autorità giudiziarie, in ogni caso non riunibili in ragione della inoperatività delle norme sulla connessione: si pensi al caso dell'art. 13 cod. proc. pen., comma 2 (reati comuni e reati militari commessi dal medesimo soggetto) o a quello dell'art. 14 cod. proc. pen., comma 2 (reati commessi dalla stessa persona, prima da minore e poi da maggiorenne), nei quali l'applicazione dell'esposta regola di retrodatazione potrebbe portare a situazioni paradossali e sostanzialmente inique. Tuttavia, si tratta di ipotesi non conferenti al caso di specie, delle quali - in questa sede - si è fatto cenno esclusivamente per completezza di analisi e per segnalare la necessità (da più parti segnalata) di un complessivo intervento chiarificatore del legislatore.
2.2. Alla luce dei principi di diritto fin qui tratteggiati, bisogna prendere atto come il caso oggetto dell'odierno ricorso non rientri in alcuna delle prime due delle tre descritte ipotesi, nelle quali è applicabile l'effetto di retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare.
Corretta appare l'interpretazione della disciplina del reato continuato di cui il ricorrente aveva sollecitato l'operatività nella fattispecie.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale non è configurabile la continuazione tra due reati laddove, pur offendendo il medesimo interesse giuridico ed essendo caratterizzati da analoghe modalità di commissione, sia possibile escludere che gli stessi fossero stati programmati assieme "ab origine", essendo stato il secondo di quegli illeciti commesso in ragione di circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, comunque non immaginabili al momento della programmazione e della esecuzione dell'altro illecito cronologicamente anteriore (in questo senso, tra le tante, Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). Ora, applicando tale regula iuris al caso di specie, va rilevato come, con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, dunque non censurabile in questa sede (in termini Sez. 4, n. 9990 del 18/01/2010, Napolitano, Rv. 246798), il Tribunale del riesame di Palermo abbia spiegato che dagli atti non emerge il benché minimo elemento fattuale da cui poter desumere che i due delitti contestati al DI fossero stati commessi in esecuzione di un unico originario disegno criminoso: risultando, al contrario, che il secondo reato, quello temporalmente successivo (commesso dal prevenuto il 24/03/2011 con il trasporto da Palermo a Napoli di 326 gr. di eroina), era stato consumato in una situazione straordinaria ed imprevedibile, conseguente alla decisione di restituire al DI parte della droga da questi ceduta un mese prima ai complici palermitani, del tutto autonoma e sganciata dalla determinazione delittuosa che, nel precedente mese di febbraio, si era concretizzata nel trasporto, da parte dello stesso DI, di un più consistente quantitativo della medesima sostanza stupefacente da Napoli a Palermo (v. pagg.
4-6 ord. impugn.).
2.3. Esclusa la configurabilità di una connessione qualificata tra i delitti oggetto delle due ordinanze applicative della misura cautelare custodiale emesse nei riguardi del DI, deve pure negarsi che i Giudici a quibus siano incorsi in alcuna violazione di legge nel momento in cui hanno stabilito la insussistenza anche della terza delle situazioni processuali sopra considerate, e cioè quella che, nell'ottica del ricorrente, avrebbe comunque imposto l'operatività del meccanismo della retrodatazione della decorrenza del termine di durata della custodia in ragione di una asserita "desumibilità dagli atti".
Come anticipato, laddove tra i reati oggetto dei distinti provvedimenti cautelari, peraltro emessi in due diversi procedimenti, non sussista una connessione qualificata, l'operatività del meccanismo di retrodatazione in argomento impone al giudice di merito l'effettuazione di una doppia verifica, che deve condurre ad un risultato positivo: dovendo, per un verso, controllare se, al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare, non fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, vale a dire se i due provvedimenti non potessero essere adottati in un unico contesto temporale;
per altro verso, appurare se i due diversi procedimenti, laddove pendenti dinanzi alla stessa autorità giudiziaria, siano stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero. È evidente che laddove anche solamente una di tali due verifiche conduca ad un risultato negativo, deve escludersi l'applicabilità della disciplina della cd. "contestazione a catena" e della conseguente retrodazione della decorrenza del termine di durata della misura della custodia cautelare applicata con l'ordinanza posteriore. Orbene, nel caso di specie il Tribunale del riesame di Palermo ha effettuato la prima delle due indicate verifiche e, con motivazione corretta, nella quale non è riconoscibile alcuna lacuna argomentativa o vizio di illogicità manifesta, ha chiarito che;
al momento della emissione della prima delle due ordinanze cautelari adottate nei riguardi del DI, quella adottata all'epoca dell'arresto per il reato commesso nel marzo del 2011, non fossero desumibili dagli atti a disposizione del P.M. elementi che potessero giustificare l'emissione dell'altra ordinanza cautelare, disposta dal giudice solo nel settembre del 2012, pur avendo ad oggetto un reato commesso a febbraio del 2011, in epoca anteriore all'applicazione della prima misura: e ciò perché, come è stato sottolineato, nel marzo del 2011 il rappresentante della pubblica accusa non aveva ancora ricevuto l'informativa di reato che, pur avente ad oggetto pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, avrebbe permesso di ricavare i dati informativi necessari per poter formulare una nuova istanza di applicazione di una misura coercitiva. Tale soluzione è in linea con l'indirizzo privilegiato da questa Corte, secondo il quale, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 cod. proc. pen., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (così Sez, 4, n. 15451 del 14/03/2012, Di Paola, Rv. 253509;
sostanzialmente conf., in relazione alla necessità della valorizzazione del momento di pervenimento della notitia criminis, Sez. 1, n. 8839 del 08/01/2010, P.M. in proc. Fontana, Rv. 246380; e, circa la irrilevanza del momento dell'apprezzamento, tra le diverse, Sez. 6, n. 31441 del 24/04/2012, Canzonieri, Rv. 253236).
3. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti previsti dall'art.94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013