Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11807
CASS
Sentenza 11 febbraio 2013

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La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati non solo presuppone, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori a quelli oggetto della prima, ma, quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., richiede anche, come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti, pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria, fossero stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità' delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice 'conoscenzà o 'conoscibilità' di determinate evenienze fattuali, ma si individua nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano una specifica "significanza processuale". (In applicazione del principio, è stata esclusa la "desumibilità" allo stato degli atti quando, al momento dell'emissione della prima ordinanza, non era stata ancora depositata al P.M. un'informativa relativa a pregresse indagini sostanziatesi anche in intercettazioni, sulla base della quale è stata formulata la richiesta del successivo provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11807
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11807
    Data del deposito : 11 febbraio 2013

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