Sentenza 17 dicembre 2009
Massime • 1
Il termine per l'invio da parte del pubblico ministero degli atti al giudice del riesame decorre, in caso di proposizione della richiesta di riesame a mezzo posta, dal momento in cui la richiesta perviene alla cancelleria della sezione competente per il riesame e non già dal momento in cui perviene alla cancelleria centrale del tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2009, n. 4417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4417 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 17/12/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 1692
Dott. MULLIRI Guicla I. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 28720/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AH RT, nato a [...] il [...];
indagato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Lecce, in data 12.5.09;
Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla I.;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dr. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente è stato tratto in arresto insieme ad un connazionale, IL LT e ad un cittadino italiano, BA EN;
quest'ultimo viaggiava a bordo della propria autovettura Ford e, gli altri due, a bordo di una Lancia K.
Secondo l'informativa dei CC, che li avevano seguiti per un certo tempo, essi procedevano insieme. A bordo della Ford, sono stati rinvenuti 100 kg circa di marjiuana.
In sede di convalida, i due albanesi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere mentre il BA ha reso delle dichiarazioni parzialmente ammissive della propria responsabilità chiamando in correità gli altri due.
L'ordinanza cautelare in carcere, disposta anche per AH, è stata impugnata dinanzi al Tribunale per il Riesame che, con il provvedimento in discussione, ha confermato.
Avverso tale decisione, l'indagato ha proposto ricorso deducendo:
1) violazione di legge con riferimento alle norme che prescrivono a pena di inutilizzablità l'invio degli atti al Tribunale per il Riesame entro il termine di giorni cinque. Per quanto attiene al verbale di interrogatorio di BA, ciò, nella specie non sarebbe avvenuto come attestato dalla certificazione dell'ufficio postale prodotta dal ricorrente. Nè la replica del Tribunale sul punto - che viene definita "sbrigativa" - può soddisfare, viste le pronunzie della S.C. citate dal ricorrente (Sez. 4, 26.6.06, n. 29994);
2) violazione di legge perché, in ogni caso, il verbale di interrogatorio del BA è Stato trasmesso in modo incompleto (mancante del frontespizio e di una pagina). Come affermato dalla Cassazione, un documento incompleto è inesistente tant'è che il Tribunale, in modo irrituale, ha ritenuto di acquisire in udienza camerale copia integrale di detto verbale;
3) violazione di legge per omessa registrazione dell'interrogatorio del BA;
4) violazione di legge perché, in ogni caso, il verbale redatto in forma riassuntiva dell'esame di BA è praticamente illeggibile;
5) vizio di motivazione per sua contraddittorietà visto che, dopo aver esordito con l'affermazione della sussistenza dei gravi indizi anche a prescindere dalle dichiarazioni di BA, il Tribunale per il Riesame si fonda ampiamente sul richiamo alle parole di quest'ultimo senza lasciar comprendere su cosa si basi il giudizio di attendibilità da esso formulato visto che lo stesso G.i.p., nell'ordinanza cautelare, aveva ammesso che BA era stato reticente, illogico e poco credibile;
6) vizio di motivazione per avere sostenuto l'esistenza dei gravi indizi sulla base di un mero giudizio di "verosimiglianza" delle affermazioni del BA a fronte delle diverse obiezioni difensive secondo le quali lo AH si sarebbe trovato casualmente in loco e non risulti alcun suo contributo causale all'azione criminosa contestata;
7) vizio di motivazione, a proposito delle esigenze cautelari, non potendosi giustificare il pericolo di reitera sul mero richiamo alla nazionalità straniera dell'indagato ed alla possibilità che la sanzione irroganda possa essere astrattamente severa. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Il ricorso è infondato.
2.1. (quanto al primo motivo). Come già anticipato nel punto che precede, la questione sorge dal fatto che il ricorrente ha inoltrato la propria richiesta di riesame a mezzo posta. Essa è pervenuta presso il Tribunale di Lecce il 29.4.09 e, quindi, alla cancelleria del Tribunale del Riesame il giorno 30. Il presidente della sezione ha provveduto a notificare immediatamente alla Procura il prescritto avviso e gli atti sono pervenuti, da parte del P.M., il 5.9.09; per il ricorrente, in ritardo.
La questione circa l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine entro cui il P.M. deve inviare gli atti al Tribunale per il Riesame ha radici lontane essendosi, inizialmente, discusso se detto termine dovesse decorrere dal momento in cui fosse pervenuto l'avviso al P.M, ovvero, da quello in cui la richiesta fosse stata presentata. A seguito di una decisione (interpretativa di rigetto) della Consulta (n. 232/98). sono intervenute queste S.U. (18.1.99, Alagni, Rv. 212073) puntualizzando che la decorrenza è dalla data di "presentazione della richiesta di riesame".
Il problema che qui viene posto è, però, ulteriore e nasce dal fatto che, come detto, la richiesta è stata presentata a mezzo posta;
sorge quindi l'interrogativo se, quando si parla di "presentazione", debba farsi riferimento alla data in cui il plico è pervenuto presso la cancelleria centrale del Tribunale - da considerarsi come "ufficio unico" sì da non avere rilievo i "tempi di smistamento degli atti tra le varie ripartizioni interne" (da ult. sez. 4, 20.12.05, Pristeri, Rv. 232886) - ovvero dal momento di pervenimento presso la sezione competente del Tribunale per il Riesame (da ult. sez. 3, 17.12.07, P.E., rv. 239242). A prescindere dal rilievo che vi è una decisione assolutamente in termini (riguardante, cioè, il caso della spedizione a mezzo posta) che ha asserito doversi computare il termine "dalla data in cui la raccomandata perviene alla cancelleria del giudice competente per il riesame" (Sez. 4, 19.12.98, Bouchira, Rv. 212360) e che (su un piano squisitamente numerico) le decisioni di tale tenore sono prevalenti, è avviso di questo Collegio che tale interpretazione debba essere condivisa per ragioni logiche e per sottrarsi al rischio di interpretazioni della norma meramente formali.
È, infatti, sufficiente riflettere sul fatto che si è in presenza di una disciplina che pone ritmi molto sostenuti (il presidente cura che sia dato "immediato" avviso all'A.G. procedente) e termini molto brevi (5 giorni) nonché perentori (conseguendo dal loro mancato rispetto addirittura la perdita di efficacia della misura cautelare - comma 10 -). Di qui, il convincimento che l'avverbio "immediatamente" debba essere inteso come riferito alle competenze del presidente del Tribunale per il Riesame, vale a dire, di quello competente per materia (non certo di quello del Tribunale cui - diversamente opinando - si dovrebbe fare carico di una molteplicità incredibile di adempimenti con un realistico rischio di sconfinamento rispetto alle competenze specifiche della sezione da individuarsi secondo criteri tabellari). In altri termini, è fin troppo noto ed ovvio che, a meno di trovarsi in presenza di un Tribunale di dimensioni estremamente ridotte in cui la medesima persona assomma su di sè vari ruoli e competenze, di norma, il presidente del Tribunale svolge prevalentemente compiti formali di smistamento degli atti alle sezioni secondo criteri tabellarmente prefissati, ed approvati, al fine di garantire il rispetto del principio del giudice naturale. Di conseguenza, quando la disposizione (art. 309 c.p.p., comma 5) attribuisce al "presidente" il compito di avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria procedente, è evidente che si riferisce al presidente della sezione specializzata per il riesame. Per altro, la - pur con divisibilissima - ratio di tale complesso dispositivo (che mira ad impedire che decisioni afferenti la libertà personale siano assunte in modo men che rapido senza il rischio di far gravare su di essa lentezze o ritardi burocratici) non deve far perdere di vista la necessità di una interpretazione delle norme ragionevole ed aderente alla realtà sostanziale operativa (la quale ultima, implica la inevitabile necessità di tempi tecnici di realizzazione - pur con la massima celerità - degli adempimenti previsti dalla norma).
Il che equivale a dire che, nel caso di pervenimento della richiesta di riesame per posta, evidentemente, essa dovrà essere "smistata" alla sezione competente e ciò richiederà in modo inevitabile - pur con la massima sollecitudine - un tempo tecnico minimo che non avrebbe senso andare a computare sul termine - già molto stringato - di cinque giorni (entro cui l'A.G. procedente dovrà individuare gli atti da inviare, procedere in molti casi - alla loro duplicazione fotostatica e trasmetterli al Tribunale per il Riesame). Ovviamente, l'eventuale superamento di tale - fisiologico - "tempo tecnico" potrà essere censurabile in via disciplinare. Non è, però, questo il caso in esame in cui, come visto, il plico postale è arrivato alla cancelleria centrale del Tribunale di Lecce il giorno 29 ed il giorno 30 era già presso il Tribunale per il Riesame competente dove il presidente ha adempiuto al proprio compito.
L'invio degli atti da parte del P.M. il giorno 5.5.09 deve, quindi, essere considerato tempestivo.
Nè alcun pregio hanno e le ulteriori questioni poste dal ricorrente circa il dubbio sulle date di pervenimento perché, come correttamente osserva il Tribunale per il Riesame, il "pervenuto" attestato dal cancelliere fa fede sino a querela di falso "e non può essere confutato da alcuna delle allegazioni documentali della difesa compresa la copia fotostatica di un registro delle raccomandate tenuto dall'Ufficio Postale di Lecce".
2.2. (Quanto al secondo motivo). Si osserva che sono proprio le decisioni citate dal ricorrente a convincere della giustezza della decisione assunta dal Tribunale per il Riesame. In esse si parla, infatti, di "mancata trasmissione" (ex muitis sez. 3, 23.11.96, n. 36301) - connettendovi una declaratoria di nullità - ma, per l'appunto, nella specie, si tratta solo di "incompleta" trasmissione che è cosa ben diversa.
Tanto più, quando, come ammette lo stesso ricorrente, l'incompletezza sia veramente parziale, sia chiaramente imputabile ad un errore materiale nella trasmissione del fax e si sia ovviato all'inconveniente producendo, in udienza camerale, l'intero atto completo in ogni sua parte.
Come già si è detto da parte di questa S.C. proprio nelle pronunzie evocate dal ricorrente, la ratio della nullità eventualmente conseguente, risiede nel fatto che la mancanza "si ripercuote negativamente sull'esercizio del diritto di difesa"; si tratta, cioè, di una giusta lettura della disposizione in termini teleologia sì da dover essere escluso qualsiasi vizio nel momento in cui, per la modestia della "mancanza" e la sua rapida ed integrale risoluzione, la difesa non abbia subito alcun danno (che, infatti, nella specie non viene qui dedotto risolvendosi la censura in una mera questione formale).
Corretta, pertanto, è la replica del Tribunale per il Riesame nel provvedimento qui in discussione quando osserva che la disponibilità, nel corso dell'intera udienza di riesame della copia integrale del verbale di interrogatorio reso dal BA (circostanza di cui si è dato atto nel verbale di udienza, ha consentito ai difensori di poter prendere visione dell'integrazione documentale in questione e di poter dedurre sul relativo contenuto senza alcuna violazione del diritto di difesa".
Da respingere è, pertanto, l'eccezione di inutilizzabilità dell'esame del BA.
2.3. (quanto al terzo motivo). Manifestamente infondato è il presente motivo per l'agevole considerazione che, l'art. 141 bis c.p.p. prescrive la documentazione integrale e con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva solo per il caso in cui l'interrogatorio della persona in stato di detenzione avvenga al di fuori dell'udienza. Tale è il caso dell'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. ma non certo quello dell'interrogatorio reso nell'ambito dell'udienza di convalida che si svolge in camera di consiglio, con le forme di cui all'art. 127 c.p.p.. Pertanto, salvo espresse eccezioni su altri aspetti, vale la regola di cui al comma 10 di tale disposizione secondo cui il verbale di udienza è redatto "soltanto in forma riassuntiva".
2.4. (Quanto ai motivi quarto, quinto e sesto). È possibile trattare congiuntamente questi motivi in quanto avvinti tutti dal medesimo denominatore comune di essere tutte censure in fatto. In particolare, il quinto motivo, è infondato (se non ai limiti dell'inammissibilità) perché, oltre ad essere diretto ad ottenere da questa S.C. un apprezzamento di natura fattuale, solleva una questione del tutto nuova visto che, dinanzi al Tribunale per il Riesame, l'inutilizzabilità del verbale di esame del BA era stata dedotta solo sotto il profilo esaminato nel secondo motivo che precede.
In ogni caso, di certo, il Tribunale per il Riesame non ha ravvisato nel verbale in questione, alcuna "illeggibilità" sia perché ne ha ampiamente commentato il contenuto, sia perché, da atto che anche i difensori hanno potuto prendere visione del verbale inviato e dell'integrazione documentale sin dall'inizio dell'udienza sì da "poter dedurre sul relativo contenuto senza alcuna violazione del diritto di difesa".
Ad abundantiam, si può, infine, soggiungere, sul punto, che ai fini di una valida sostenibilità del vizio di motivazione la specificità dei motivi di gravame è un corollario imprescindibile dovendo, essi "contenere l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta con l'effetto di porre a carico del ricorrente un peculiare onere di inequivoca individuazione e di specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi (integrale esposizione e riproduzione nel ricorso, allegazione in copia, precisa indicazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice ecc.)" (Sez. 6, 15.3.06, Casula, Rv. 233711; Sez. 6, 14.6.06, Policella, Rv. 234914). Nemmeno tale onere di allegazione risulta qui assolto. I motivi quinto e sesto sono, anch'essi, da respingere risolvendosi nella proposizione di una diversa "lettura" del bagaglio indiziario. Com'è noto, l'unico controllo possibile in questa sede di legittimità deve tendere alla verifica che il giudice di merito abbia preso in considerazione tutte le emergenze, non le abbia travisate ed, anzi, ne abbia dato una lettura non manifestamente illogica.
Nessuno di tali profili risulta violato nella specie. Il Tribunale per il Riesame ha, infatti, preso puntualmente in considerazione tutte le emergenze procedimentali che non si esauriscono nelle dichiarazioni etero accusatorie del BA ma sono corroborate dalle informative di P.G. ove si da atto dei motivi per i quali gli operanti avevano posto sotto osservazione gli indagati e si da conto dei loro movimenti. Oltre ai risultati delle perquisizioni e dei sequestri vi sono, infine, anche le dichiarazioni di BA. Non vi è, quindi, alcuna contraddittorietà nel fatto di avere affermato che i gravi indizi avrebbero potuto essere ravvisati anche prescindendo da esse;
ne', del resto, tale asserzione precludeva la possibilità esaminarle.
L'argomentare del Tribunale per il Riesame è dettagliato, consequenziale e non manifestamente illogico, sì che non è certamente possibile, da parte del ricorrente, auspicare che questa Corte "sovrapponga" ad esso una nuova interpretazione essendo pacifico che, anche dopo la novella codicistica introdotta con la L. n. 46 del 2006, non è mutata la natura del giudizio di Cassazione,
che "rimane pur sempre un giudizio di legittimità".
Conseguentemente, gli atti o gli argomenti indicati devono contenere elementi che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e devono pertanto "essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso" (ma non è questo il caso) e resta, pertanto, esclusa "la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova" (sez. 2, 11.1.07, Messina, Rv. 235716). 2.7. (quanto al settimo motivo). Nessuna censura, infine, può muoversi al fatto che, nel valutare le esigenze cautelari, il Tribunale per il Riesame abbia operato una proiezione verso l'ipotetica condanna. La cosa rientra perfettamente nella logica dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis (sia pure nella diversa prospettiva della non applicabilità di una misura se prevedibilmente, in caso di condanna, il soggetto possa beneficiare della sospensione condizionale della pena). Ciò che conta è la ratio di una disposizione che indica al giudice come, nell'adottare un provvedimento restrittivo della libertà personale, sia necessario farlo "in relazione al prevedibile risultato finale del processo (sez. 6, 29.3.95, Ragaglia, Rv. 20.12.00). Segue la medesima logica altra recente decisione (sez. 2, 24.9.08, di Mariano, Rv. 241465) che, in tema di criteri di scelta delle misure cautelari, ha considerato legittimo il riferimento alle specifiche modalità e Circostanze del fatto (ai fini della motivazione circa l'applicazione della custodia in carcere), "costituendo la condotta tenuta dal soggetto, in occasione del reato, elemento diretto e significativo per interpretare la personalità dell'agente" osservando che "non può ritenersi la misura irrogata sproporzionata alle esigenze cautelari per rapporto alla asseritamente omessa valutazione del giudice circa la prognosi di applicabilità della sospensione condizionale, posto che proprio la ritenuta gravità dei fatti, per cui viene disposta la cautela, renderebbe contraddittoria un'ipotesi di applicabilità del beneficio".
Mutatis mutandis, può senz'altro ritenersi corretto affermare che la ratio del principio che impone di operare una prognosi futura sulla concedibilità della sospensione condizionale è la medesima che sottostà al fatto di valutare prognosticamente la possibilità di irrogazione di una pena molto severa per giustificare, dunque, l'applicazione della misura.
Nel respingere il ricorso, seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la comunicazione, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter alle autorità penitenziarie.
P.Q.M.
Visti l'art. 637 c.p.p. e ss.;
rigetta il ricorso proposto condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Ordina che a cura della Cancelleria, sia trasmessa copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario competente per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Udienza, il 17 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010