CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2023, n. 14461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14461 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "14461", "szdec": "3", "datdep": ["20230524"], "kind": "snciv", "datdec": "20230118", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snciv2023314461S", "anno": "2023", "filename": ["./20230524/snciv@s30@a2023@n14461@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26337/2019R.G. proposto da BONOMIA GEST DI MASSIMILIANO FISCHER S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Ufente, n. 12 , presso lo studio dell\u2019Avv. Francesco Bresmes, rappresentato e difeso dall\u2019Avv. Stefano Commodo \u2013ricorrente \u2013
contro
GHETTI GIULIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Franco Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell\u2019Avv. Marco Visconti, dal quale, unitamente agli Avv.ti Mario Jacchia e Caterina Jacchia, \u00e8 rappresentato e difeso \u2013controricorrente e ricorrente in via incidentale \u2013 Avverso la sentenza n. 421 /20 19 del la CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 8 febbraio20 19 . RESPONSABILITA\u2019 PROFESSIONALE AVVOCATOr.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 gennaio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l\u2019accoglimento del primo motivo del ricorso principale e la inammissibilit\u00e0 o il rigetto del ricorso incidentale;
udito l\u2019Avv. Marco Visconti, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.In forza di lodo arbitrale irrituale, la Lanzi selezioni s.r.l. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 446.510.000 nei confronti della MI Gest s.r.l. (lite pendente, per mutamento di tipo e denominazione sociale, divenuta MI Gest di SS SC s.a.s.: in appresso, per brevit\u00e0, MI). L\u2019impugnazione di nullit\u00e0 del lodo arbitrale proposta da MI venne disattesa dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 231/2000. Il difensore costituito di MI omise di comunicare alla propria patrocinata la notificazione di detta sentenza, sicch\u00e9decorsero i termini per appellare la stessa, per l\u2019effetto passata in giudicato. A seguito di ci\u00f2, la MI concord\u00f2 con la Lanzi selezioni s.r.l. il pagamento rateizzato dell\u2019importo portato dal decreto ingiuntivo, maggiorato degli interessi e delle spese legali.
3. La MI convenne in giudizio innanzi il Tribunale di Bologna GI GH e ne chiese, previo accertamento della responsabilit\u00e0 professionale per avere impedito la proposizione dell\u2019appello avverso la sentenza di rigetto dell\u2019impugnazione del lodo, la condanna al risarcimento ditutti i danni patiti , patrimoniali e non patrimoniali .
4. La domanda \u00e8 stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
5. Ricorre per cassazione la MI, affidandosi a tre motivi di ricorso, cui resiste, con controricorso, GI GH, spiegando altres\u00ec ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1364 cod. civ., in relazione all\u2019art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonch\u00e9 motivazione apparente, con riferimento all\u2019art. 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ. Si assume, in sintesi, che l\u2019inadempimento professionale ascritto all\u2019avvocato GH (cio\u00e8 a dire la mancata comunicazione della notifica della sentenza n. 231/2000 del Tribunale di Bologna) abbia precluso alla societ\u00e0 qui ricorrente la riproposizione in appello del le ragioni di nullit\u00e0 del lodo arbitrale, in specie la deduzione della \u00abesorbitanza delle domande proposte in arbitrato dalla Lanzi selezioni s.r.l. dai limiti del compromesso stipulato tra le parti\u00bb il giorno 9 maggio 1996. Si denuncia, in particolare, l\u2019erronea applicazione del canone di ermeneutica negoziale dettato dall\u2019art. 1362 cod. civ., per aver il giudice territoriale intesodetta scrittura come novativa unicamente in ordine alla composizione dell\u2019organo arbitrale, senza cogliere lavolont\u00e0 delle parti (emergente dal tenore letterale del negozio) di limitare la materia compromettibile in arbitri, da intendersi circoscritta, per quanto concerne la Lanzi selezioni s.r.l. , al solo accertamento di un (eventuale) inadempimento della MI per il ritardo nell\u2019immissione in possesso dell\u2019immobile, con derivante esclusione di possibili domande di condanna al risarcimento di danni, invece formulate (ed accolte) nel procedimento arbitrale.
1.1. Il motivo \u00e8 inammissibile. Giova, sul punto, rammentare che, in tema di interpretazione del contratto, l\u2019adizione del giudice di legittimit\u00e0 non pu\u00f2 concernere il risultato interpretativo in s\u00e9, che appartiene all\u2019ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi seguenti del codice civile e della coerenza e logicit\u00e0 della motivazione addotta, con conseguente inammissibilit\u00e0 di ogni critica alla ricostruzione della volont\u00e0 negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass.10/02/2015, n. 2465). In altre parole, per sottrarsi al sindacato di legittimit\u00e0, l\u2019esegesi data dal giudice di merito al contratto(o alla clausola contrattuale) non deve essere l\u2019unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, dacch\u00e9\u00abquando di una clausola contrattuale sono possibili due o pi\u00f9 interpretazioni, non \u00e8 consentito, alla parte che aveva proposto l\u2019interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimit\u00e0 del fatto che sia stata privilegiata l\u2019altra\u00bb (testualmente, Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 14/10/2021, n. 28022). Quanto poi ai canoni ermeneutici asseritamente inosservati nel caso di specie, l\u2019orientamento di questa Corte \u00e8 fermo nel ritenere che in sede d\u2019interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento \u00e8 rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, verificato alla luce dell\u2019intero contesto contrattuale: oggetto di apprezzamento non \u00e8 la singola pattuizione atomisticamente considerata ma la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gi\u00e0 in una parte soltanto (cos\u00ec Cass. 06/10/2022, n. 29057; Cass. 28/03/2017, n. 7927). Il raffronto ed il coordinamento tra loro delle varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale \u00e8, dunque, il criterio guida per l\u2019interprete, nella tensione ad un\u2019armonica unit\u00e0 e concordanza, valorizzando altres\u00ec l\u2019esegesi funzionale, cio\u00e8 a dire l\u2019individuazione del r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi significato dell\u2019accordo coerente con la relativa ragione pratica o causa concreta (oltre alle pronunce citate, v. Cass. 30/01/2018, n. 2267; Cass. 22/11/2016, n. 23701; Cass. 23/05/2011, n. 11295).
1.2. Tanto premesso in linea generale, nella specie la sentenza impugnata, nell\u2019individuare la res controversa devoluta in arbitrato irrituale con la scrittura del 9 maggio 2006, ha valorizzato il richiamo in essa contenuta ai precedenti negozi intercorsi tra le parti, assunti come \u00abparte integrante della presente convenzione\u00bb, da ci\u00f2 inferendo il deferimento agli arbitri di tutti i rapporti oggetto di tali contratti, con l\u2019unica modificazione della monocraticit\u00e0 dell\u2019organo arbitraleda adire. Si tratta di una lettura non implausibile del negozio de quo. Ed invero, l\u2019azionabilit\u00e0 in via arbitrale delle \u00abpretese\u00bb della Lanzi selezioni s.r.l. generate dall\u2019inadempimento della locatrice MI all\u2019obbligo di immissione nel possesso del bene non \u00e8 testualmente riferita alle sole domande di accertamento, mancando qualsivoglia locuzione limitatrice o esclusiva delle altre tipologie di domande: razionale e coerente risulta dunque reputare che il compromesso includa ad ampio spettro ogni forma di tutela esperibile in ipotesi di inadempimento, ivi inclusa la formulazione di richieste (poi proposte in sede arbitrale) di ristoro di pregiudizi patiti, in guisa da conseguire il pieno reintegro di situazioni lese. D\u2019altro canto, dal documento contrattuale la volont\u00e0 delle parti di modificare il precedente assetto di interessi \u00e8, nella parte dispositiva che segue la premessa, riferita espressamente e testualmente alla sola composizione dell\u2019organo arbitrale, come reso evidentedalla struttura sintattica della frase \u00abnovando quanto previsto nei precedenti contratti intercorsi, l\u2019arbitro sar\u00e0 unico\u00bb, nella quale l\u2019uso del gerundio come connettivo logico assume la funzione di attribuire alla pattuizione sulla monocraticit\u00e0 dell\u2019arbitro il carattere di unico quid novi rispetto ai pregressi accordi negoziali.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Alla luce di quanto illustrato, la (pur diffusamente articolata) censura del ricorrente si risolve, al fondo, nel prospettare altra e diversa interpretazione del negozio rispetto a quella (non ingiustificata o errata) fatta propria dalla sentenza impugnata.
2. Il secondo mezzo deduce \u00abviolazione e falsa applicazione da parte della Corte d\u2019appello di Bologna degli artt. 1428, 1429 e 1431 cod. civ., in relazione all\u2019art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nel vaglio degli errori essenziali e riconoscibili in cui \u00e8 caduto l\u2019arbitro unico nella valutazione della documentazione versata nel procedimento arbitrale e delle deposizioni testimoniali ivi raccolte\u00bb. In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le deduzioni concernenti la impugnabilit\u00e0 del lodo (e quindi la verosimile fondatezza dell\u2019appello, la cui proposizione \u00e8 stata impedita dalla negligenza del difensore) consistevano nella \u00aballegazione di una erronea valutazione dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali raccolte\u00bb, quindi in errores in iudicando insuscettibili di fondare l\u2019impugnazione di un lodo arbitrale irrituale.
2.1. Il motivo \u00e8 infondato. La annullabilit\u00e0 giudiziale del lodo arbitrale irrituale, circoscritta dal diritto positivo, in coerenza con la natura negoziale di esso, alle sole ipotesi disciplinate dall\u2019art. 808-tercod. proc. civ., sorregge e fonda la correttezza della sentenzaqui gravata. Le critiche alla decisione degli arbitri svolte nella controversia di merito e ribadite in questa sede dal ricorrente si incentrano su un difetto di motivazione della condanna risarcitoria inflitta e su una erronea affermazione della sussistenza di \u00abfatti nemmeno provati\u00bb: vizi, tuttavia, che esulano - come gi\u00e0 ritenuto dal giudice territoriale - dall\u2019errore essenziale e riconoscibile (consistente cio \u00e8 nella f alsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto) del giudizio arbitrale rilevante ai fini dell\u2019annullamento del lodo (cfr. Cass.28/05/2021, n. 14986; Cass. 11/06/2019, n. 15665) ed attengono r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi invece alla (giudizialmente insindacabile) determinazione dall\u2019arbitro adottata ed al suo convincimento maturato all\u2019esito della disamina degli elementi acquisiti nel corso del procedimento.
3. Il terzo motivo del ricorso prospetta omissione di pronuncia ( e conseguente nullit\u00e0 della sentenza exart. 360, primo comma, n um . 4, cod. proc. civ.) sulla domanda, proposta in via subordinata da MI, di \u00ab vedersi riconosciuto un risarcimento equivalente alle chances perse nelcontenzioso principale avverso la Lanz i selezioni \u00bb . Sostiene l\u2019impugnante di aver richiesto, per l\u2019ipotesi in cui \u00able chances di vittoria nel giudizio di appello sull\u2019impugnazione del lodo arbitrale\u00bb fossero state ritenute inferiori al 50%, il ristoro del danno costituito dalle chance perdute (\u00abindipendentemente dalle maggiori o minori possibilit\u00e0 d\u2019esito favorevole della lite\u00bb) per non aver potuto \u00abmantenere un certo qual potere contrattuale in sede di eventuali trattative, evitando il passaggio in giudicato della sentenza\u00bb, cio\u00e8 per aver \u00abazzerato la forza contrattuale di MI nella trattative con Lanzi\u00bb, situazione di apprezzabile vantaggio sotto il profilo economico.
3.1. Il motivo \u00e8 infondato. \u00c8 noto che omissione di pronuncia non ricorre allorch\u00e9 la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, abbia adottato una motivazione che sia incompatibile con l\u2019impostazione logico-giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ci\u00f2 implicandone l\u2019implicito rigetto (tra le tante, Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718). Nel caso de quo, il giudice territoriale ha ritenuto il danno da inadempimento del professionista risarcibile soltanto in caso di ragionevole probabilit\u00e0 di esito favorevole della lite, con tale ristretta accezione definendo la chance ristorabile, e ha escluso la concret a ricorrenza di un pregiudizio siffatto per la mancata proposizione dell\u2019appello ascrivibile alla negligenza del difensore.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi In tal guisa argomentando, ha dunque rigettato, per implicazione logica necessaria, la domanda risarcitoria, fondata sul presupposto di una pi\u00f9 ampia prospettazione di chance risarcibile: non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, neppure potendo riferirsi la censura - sullo specifico punto priva di adeguato impianto argomentativo -alla contestazione della correttezza, nemmeno solo in tesi, della conclusione cos\u00ec raggiunta.
4. Rigettato il ricorso principale, resta assorbito il vaglio del ricorso incidentale, dichiaratamente proposto in via condizionata per la sola eventualit\u00e0 dell\u2019accoglimento del principale.
5. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
6. Atteso il rigetto del ricorso principale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente principale - ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall\u2019art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, ove dovuto, a norma dell\u2019art.
1-bisdello stesso art. 13. Il tenore della pronunziaesclude invece l\u2019applicabilit\u00e0 del citato art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 in relazione al ricorso incidentale, per cui si d\u00e0 atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l\u2019impugnazione.
P.Q. M.
Rigetta il ricorsoprincipale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale, MI Gest di SS SC s.a.s. in liquidazione, al pagamento in favore d el controricorrente GI GH delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, che r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi liquida in euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto"], "relatore": ["ROSSI RAFFAELE"], "presidente": ["DE STEFANO FRANCO"], "decision_date": "2023-05-24", "hearing_date": "2023-01-18", "short_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14461 del 24/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14461 del 24/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:14461CIV), udienza del 18/01/2023,Presidente DE
STEFANO FRANCO
Relatore ROSSI RAFFAELE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:14461CIV", "session_full_name": "terza", "decision_kind_full_name": "CIVILE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230524/snciv@s30@a2023@n14461@tS.clean.pdf"}
contro
GHETTI GIULIO, elettivamente domiciliato in Roma, via Franco Michelini Tocci n. 50, presso lo studio dell\u2019Avv. Marco Visconti, dal quale, unitamente agli Avv.ti Mario Jacchia e Caterina Jacchia, \u00e8 rappresentato e difeso \u2013controricorrente e ricorrente in via incidentale \u2013 Avverso la sentenza n. 421 /20 19 del la CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 8 febbraio20 19 . RESPONSABILITA\u2019 PROFESSIONALE AVVOCATOr.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta alla pubblica udienza tenuta il giorno 18 gennaio2023 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FULVIO TRONCONE, che ha concluso per l\u2019accoglimento del primo motivo del ricorso principale e la inammissibilit\u00e0 o il rigetto del ricorso incidentale;
udito l\u2019Avv. Marco Visconti, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
1.In forza di lodo arbitrale irrituale, la Lanzi selezioni s.r.l. chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento della somma di lire 446.510.000 nei confronti della MI Gest s.r.l. (lite pendente, per mutamento di tipo e denominazione sociale, divenuta MI Gest di SS SC s.a.s.: in appresso, per brevit\u00e0, MI). L\u2019impugnazione di nullit\u00e0 del lodo arbitrale proposta da MI venne disattesa dal Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 231/2000. Il difensore costituito di MI omise di comunicare alla propria patrocinata la notificazione di detta sentenza, sicch\u00e9decorsero i termini per appellare la stessa, per l\u2019effetto passata in giudicato. A seguito di ci\u00f2, la MI concord\u00f2 con la Lanzi selezioni s.r.l. il pagamento rateizzato dell\u2019importo portato dal decreto ingiuntivo, maggiorato degli interessi e delle spese legali.
3. La MI convenne in giudizio innanzi il Tribunale di Bologna GI GH e ne chiese, previo accertamento della responsabilit\u00e0 professionale per avere impedito la proposizione dell\u2019appello avverso la sentenza di rigetto dell\u2019impugnazione del lodo, la condanna al risarcimento ditutti i danni patiti , patrimoniali e non patrimoniali .
4. La domanda \u00e8 stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito.
5. Ricorre per cassazione la MI, affidandosi a tre motivi di ricorso, cui resiste, con controricorso, GI GH, spiegando altres\u00ec ricorso incidentale condizionato articolato in un motivo.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi 6. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1364 cod. civ., in relazione all\u2019art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nonch\u00e9 motivazione apparente, con riferimento all\u2019art. 360, primo comma, num. 4,cod. proc. civ. Si assume, in sintesi, che l\u2019inadempimento professionale ascritto all\u2019avvocato GH (cio\u00e8 a dire la mancata comunicazione della notifica della sentenza n. 231/2000 del Tribunale di Bologna) abbia precluso alla societ\u00e0 qui ricorrente la riproposizione in appello del le ragioni di nullit\u00e0 del lodo arbitrale, in specie la deduzione della \u00abesorbitanza delle domande proposte in arbitrato dalla Lanzi selezioni s.r.l. dai limiti del compromesso stipulato tra le parti\u00bb il giorno 9 maggio 1996. Si denuncia, in particolare, l\u2019erronea applicazione del canone di ermeneutica negoziale dettato dall\u2019art. 1362 cod. civ., per aver il giudice territoriale intesodetta scrittura come novativa unicamente in ordine alla composizione dell\u2019organo arbitrale, senza cogliere lavolont\u00e0 delle parti (emergente dal tenore letterale del negozio) di limitare la materia compromettibile in arbitri, da intendersi circoscritta, per quanto concerne la Lanzi selezioni s.r.l. , al solo accertamento di un (eventuale) inadempimento della MI per il ritardo nell\u2019immissione in possesso dell\u2019immobile, con derivante esclusione di possibili domande di condanna al risarcimento di danni, invece formulate (ed accolte) nel procedimento arbitrale.
1.1. Il motivo \u00e8 inammissibile. Giova, sul punto, rammentare che, in tema di interpretazione del contratto, l\u2019adizione del giudice di legittimit\u00e0 non pu\u00f2 concernere il risultato interpretativo in s\u00e9, che appartiene all\u2019ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi seguenti del codice civile e della coerenza e logicit\u00e0 della motivazione addotta, con conseguente inammissibilit\u00e0 di ogni critica alla ricostruzione della volont\u00e0 negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass.10/02/2015, n. 2465). In altre parole, per sottrarsi al sindacato di legittimit\u00e0, l\u2019esegesi data dal giudice di merito al contratto(o alla clausola contrattuale) non deve essere l\u2019unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, dacch\u00e9\u00abquando di una clausola contrattuale sono possibili due o pi\u00f9 interpretazioni, non \u00e8 consentito, alla parte che aveva proposto l\u2019interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimit\u00e0 del fatto che sia stata privilegiata l\u2019altra\u00bb (testualmente, Cass. 27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 10/02/2015, n. 2465; Cass. 14/10/2021, n. 28022). Quanto poi ai canoni ermeneutici asseritamente inosservati nel caso di specie, l\u2019orientamento di questa Corte \u00e8 fermo nel ritenere che in sede d\u2019interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento \u00e8 rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, verificato alla luce dell\u2019intero contesto contrattuale: oggetto di apprezzamento non \u00e8 la singola pattuizione atomisticamente considerata ma la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non gi\u00e0 in una parte soltanto (cos\u00ec Cass. 06/10/2022, n. 29057; Cass. 28/03/2017, n. 7927). Il raffronto ed il coordinamento tra loro delle varie espressioni che figurano nella dichiarazione negoziale \u00e8, dunque, il criterio guida per l\u2019interprete, nella tensione ad un\u2019armonica unit\u00e0 e concordanza, valorizzando altres\u00ec l\u2019esegesi funzionale, cio\u00e8 a dire l\u2019individuazione del r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi significato dell\u2019accordo coerente con la relativa ragione pratica o causa concreta (oltre alle pronunce citate, v. Cass. 30/01/2018, n. 2267; Cass. 22/11/2016, n. 23701; Cass. 23/05/2011, n. 11295).
1.2. Tanto premesso in linea generale, nella specie la sentenza impugnata, nell\u2019individuare la res controversa devoluta in arbitrato irrituale con la scrittura del 9 maggio 2006, ha valorizzato il richiamo in essa contenuta ai precedenti negozi intercorsi tra le parti, assunti come \u00abparte integrante della presente convenzione\u00bb, da ci\u00f2 inferendo il deferimento agli arbitri di tutti i rapporti oggetto di tali contratti, con l\u2019unica modificazione della monocraticit\u00e0 dell\u2019organo arbitraleda adire. Si tratta di una lettura non implausibile del negozio de quo. Ed invero, l\u2019azionabilit\u00e0 in via arbitrale delle \u00abpretese\u00bb della Lanzi selezioni s.r.l. generate dall\u2019inadempimento della locatrice MI all\u2019obbligo di immissione nel possesso del bene non \u00e8 testualmente riferita alle sole domande di accertamento, mancando qualsivoglia locuzione limitatrice o esclusiva delle altre tipologie di domande: razionale e coerente risulta dunque reputare che il compromesso includa ad ampio spettro ogni forma di tutela esperibile in ipotesi di inadempimento, ivi inclusa la formulazione di richieste (poi proposte in sede arbitrale) di ristoro di pregiudizi patiti, in guisa da conseguire il pieno reintegro di situazioni lese. D\u2019altro canto, dal documento contrattuale la volont\u00e0 delle parti di modificare il precedente assetto di interessi \u00e8, nella parte dispositiva che segue la premessa, riferita espressamente e testualmente alla sola composizione dell\u2019organo arbitrale, come reso evidentedalla struttura sintattica della frase \u00abnovando quanto previsto nei precedenti contratti intercorsi, l\u2019arbitro sar\u00e0 unico\u00bb, nella quale l\u2019uso del gerundio come connettivo logico assume la funzione di attribuire alla pattuizione sulla monocraticit\u00e0 dell\u2019arbitro il carattere di unico quid novi rispetto ai pregressi accordi negoziali.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi Alla luce di quanto illustrato, la (pur diffusamente articolata) censura del ricorrente si risolve, al fondo, nel prospettare altra e diversa interpretazione del negozio rispetto a quella (non ingiustificata o errata) fatta propria dalla sentenza impugnata.
2. Il secondo mezzo deduce \u00abviolazione e falsa applicazione da parte della Corte d\u2019appello di Bologna degli artt. 1428, 1429 e 1431 cod. civ., in relazione all\u2019art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., nel vaglio degli errori essenziali e riconoscibili in cui \u00e8 caduto l\u2019arbitro unico nella valutazione della documentazione versata nel procedimento arbitrale e delle deposizioni testimoniali ivi raccolte\u00bb. In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che le deduzioni concernenti la impugnabilit\u00e0 del lodo (e quindi la verosimile fondatezza dell\u2019appello, la cui proposizione \u00e8 stata impedita dalla negligenza del difensore) consistevano nella \u00aballegazione di una erronea valutazione dei documenti prodotti e delle deposizioni testimoniali raccolte\u00bb, quindi in errores in iudicando insuscettibili di fondare l\u2019impugnazione di un lodo arbitrale irrituale.
2.1. Il motivo \u00e8 infondato. La annullabilit\u00e0 giudiziale del lodo arbitrale irrituale, circoscritta dal diritto positivo, in coerenza con la natura negoziale di esso, alle sole ipotesi disciplinate dall\u2019art. 808-tercod. proc. civ., sorregge e fonda la correttezza della sentenzaqui gravata. Le critiche alla decisione degli arbitri svolte nella controversia di merito e ribadite in questa sede dal ricorrente si incentrano su un difetto di motivazione della condanna risarcitoria inflitta e su una erronea affermazione della sussistenza di \u00abfatti nemmeno provati\u00bb: vizi, tuttavia, che esulano - come gi\u00e0 ritenuto dal giudice territoriale - dall\u2019errore essenziale e riconoscibile (consistente cio \u00e8 nella f alsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto) del giudizio arbitrale rilevante ai fini dell\u2019annullamento del lodo (cfr. Cass.28/05/2021, n. 14986; Cass. 11/06/2019, n. 15665) ed attengono r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi invece alla (giudizialmente insindacabile) determinazione dall\u2019arbitro adottata ed al suo convincimento maturato all\u2019esito della disamina degli elementi acquisiti nel corso del procedimento.
3. Il terzo motivo del ricorso prospetta omissione di pronuncia ( e conseguente nullit\u00e0 della sentenza exart. 360, primo comma, n um . 4, cod. proc. civ.) sulla domanda, proposta in via subordinata da MI, di \u00ab vedersi riconosciuto un risarcimento equivalente alle chances perse nelcontenzioso principale avverso la Lanz i selezioni \u00bb . Sostiene l\u2019impugnante di aver richiesto, per l\u2019ipotesi in cui \u00able chances di vittoria nel giudizio di appello sull\u2019impugnazione del lodo arbitrale\u00bb fossero state ritenute inferiori al 50%, il ristoro del danno costituito dalle chance perdute (\u00abindipendentemente dalle maggiori o minori possibilit\u00e0 d\u2019esito favorevole della lite\u00bb) per non aver potuto \u00abmantenere un certo qual potere contrattuale in sede di eventuali trattative, evitando il passaggio in giudicato della sentenza\u00bb, cio\u00e8 per aver \u00abazzerato la forza contrattuale di MI nella trattative con Lanzi\u00bb, situazione di apprezzabile vantaggio sotto il profilo economico.
3.1. Il motivo \u00e8 infondato. \u00c8 noto che omissione di pronuncia non ricorre allorch\u00e9 la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, abbia adottato una motivazione che sia incompatibile con l\u2019impostazione logico-giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ci\u00f2 implicandone l\u2019implicito rigetto (tra le tante, Cass. 13/07/2021, n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass.04/06/2019, n. 15255; Cass. 13/08/2018, n. 20718). Nel caso de quo, il giudice territoriale ha ritenuto il danno da inadempimento del professionista risarcibile soltanto in caso di ragionevole probabilit\u00e0 di esito favorevole della lite, con tale ristretta accezione definendo la chance ristorabile, e ha escluso la concret a ricorrenza di un pregiudizio siffatto per la mancata proposizione dell\u2019appello ascrivibile alla negligenza del difensore.r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi In tal guisa argomentando, ha dunque rigettato, per implicazione logica necessaria, la domanda risarcitoria, fondata sul presupposto di una pi\u00f9 ampia prospettazione di chance risarcibile: non sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia, neppure potendo riferirsi la censura - sullo specifico punto priva di adeguato impianto argomentativo -alla contestazione della correttezza, nemmeno solo in tesi, della conclusione cos\u00ec raggiunta.
4. Rigettato il ricorso principale, resta assorbito il vaglio del ricorso incidentale, dichiaratamente proposto in via condizionata per la sola eventualit\u00e0 dell\u2019accoglimento del principale.
5. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza.
6. Atteso il rigetto del ricorso principale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente principale - ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall\u2019art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, ove dovuto, a norma dell\u2019art.
1-bisdello stesso art. 13. Il tenore della pronunziaesclude invece l\u2019applicabilit\u00e0 del citato art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002 in relazione al ricorso incidentale, per cui si d\u00e0 atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteincidentale, dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l\u2019impugnazione.
P.Q. M.
Rigetta il ricorsoprincipale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale, MI Gest di SS SC s.a.s. in liquidazione, al pagamento in favore d el controricorrente GI GH delle spese del giudizio di legittimit\u00e0, che r.g. n. 26337/2019 Cons. est. Raffaele Rossi liquida in euro 11.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell\u2019art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d\u00e0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell\u2019ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto"], "relatore": ["ROSSI RAFFAELE"], "presidente": ["DE STEFANO FRANCO"], "decision_date": "2023-05-24", "hearing_date": "2023-01-18", "short_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14461 del 24/05/2023", "long_title": "Sez. TERZA CIVILE, Sentenza n.14461 del 24/05/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:14461CIV), udienza del 18/01/2023,Presidente DE
STEFANO FRANCO
Relatore ROSSI RAFFAELE", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:14461CIV", "session_full_name": "terza", "decision_kind_full_name": "CIVILE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20230524/snciv@s30@a2023@n14461@tS.clean.pdf"}