Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 2091/2024 R.G. Collegiale definitiva
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
I SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2091/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio, vertente TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
, alla presentato e difeso dall'Avv. Giovanni Pieri, nonché dall'Avv. Daniele Tofanelli ed elettivamente domiciliato in Monsummano Terme (PT), alla Via Ottaviano Colzi n.14 presso lo studio dei sottoscritti legali, giusta procura depositata, telematicamente, p.e.c.: Email_1 Email_2
RENTE E
(C.F. , nata a [...], in Controparte_1 C.F._2
e in Ci a Via P.Mascagni n. 1; RESISTENTE CONTUMACE NONCHE' il P.M. presso il Tribunale di Perugia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 6.2.2025 da intendersi integralmente richiamato e trascritto “ per relationem” Conclusioni di parte ricorrente: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in TO ID (FI) in data 23/03/2017, trascritto nel registro degli atti del matrimonio del medesimo Comune nell'anno 2017, parte I, n. 3 con la SI.ra nata in [...]
Karagandinskaya (Kazakhstan) il 28/04/1979 e residente G), Via P.Mascagni n. 1, codice fiscale con ordine all'Ufficiale dello Stato C.F._2
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Conclusioni del p.m.: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il SI. ha contratto matrimonio civile con la SI.ra Parte_1 Controparte_1 in TO ID, il 23.3.2017, adottando il regime della separazione dei beni e il relativo atto è stato trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo comune al n. 3, P. 1 dell'anno 2017. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto che sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Ha esposto che con sentenza n. 901/2021, emessa in data 4-5.11.2021, il Tribunale di Pistoia ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e da allora sono trascorsi i termini ex art. 3, n. 2, lett. b., L. 898/1970, senza che le parti si siano riconciliate. Instaurato il contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza di comparizione e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia. Si è proceduto all'audizione del solo ricorrente che ha rappresentato di non avere avuto più alcun contatto con la moglie. In assenza di questioni accessorie la causa, discussa oralmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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In via preliminare va rilevato che sussiste la giurisdizione italiana in materia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 32 della L. 218/1995, in quanto il matrimonio è stato celebrato in Italia in data 23.3.2017. Per quanto riguarda la legge applicabile, l'art. 8 del regolamento UE n. 1259/2010 (regolamento Roma III), prevede che, in mancanza di accordo tra le parti sulla legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati: - “dalla legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giudiziaria, o in mancanza;
- dalla legge dello Stato di ultima residenza abituale dei coniugi, se non è trascorso più di un anno prima di adire l'autorità giudiziaria, se ancora uno dei coniugi vi risiede, oppure ancora;
- dalla legge dello Stato di cittadinanza comune tra i due coniugi;
- dalla legge del foro”. Nel caso di specie, i coniugi non risiedono più insieme ormai da molto tempo, pur trovandosi entrambi in Italia, in ogni caso, non risultano applicabili i successivi criteri fissati in via subordinata, dovendosi applicare, pertanto, la legge italiana in forza del criterio della lex fori.
Tanto premesso va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti posto che la domanda si fonda sul decorso del termine di cui all'articolo 3, n. 2, lett. b) L. n. 898/1970 ( e successive modificazioni) ed essendo evidente che dalla pronuncia di separazione non vi è stata riconciliazione o ripresa della convivenza.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, considerando l'assenza di attività difensiva della resistente, possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in TO ID, il 23.3.2017, tra il SI.
e la SI.ra , trascritto nel Registro di Stato Civile del Parte_1 Controparte_1 relativo comune al n. 3, P. 1 dell'anno 2017;
2) Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione, in copia autentica, del dispositivo della presente sentenza, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO ID perché provveda alle annotazioni e iscrizioni di legge.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 5.3.2025
Il Presidente Dott.sa Loredana Giglio
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