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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Umbria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ER, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Comune di Castiglione Del Lago - Piazza Gramsci 1 06061 Castiglione Del Lago PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Nominativo_1 CF_1 Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per il Comune di Castiglione Del Lago nessuno è presente nonostante ritualmente convocato. Resistente/Appellato: La parte insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti
Svolgimento del processo
La Resistente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Tari n. 86, notificato dal comune di Castiglione del Lago in data 20/03/2024, relativo al periodo di imposta 2018, eccependo la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, per essere stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Il comune di Castiglione del Lago si è costituito nel giudizio di primo grado, deducendo che non era maturata la decadenza di legge, per effetto della sospensione dei termini per le attività degli enti impositori, disposta dall'art. 67 d.l. 18/22020, per un periodo di ottantacinque giorni a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto che la sospensione si applichi solo ai termini di accertamento in scadenza nel periodo individuato dalla norma (dal 8 marzo al 31 maggio 2020) e che quindi non comporta uno slittamento generalizzato di 85 giorni per tutti gli anni di imposta accertabili alla data del 08/03/2020.
Appella il comune di Castiglione del Lago, deducendo erroneità della sentenza, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La società contribuente si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello del comune è fondato.
La controversia verte sulla estensione della sospensione dei termini di decadenza disposta per ottantacinque giorni, a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid, dall'art. 67 d.l. 18/2020. La Corte di primo grado ha ritenuto che tale sospensione si debba applicare solo ai termini che sarebbero scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre l'appellante deduce che la norma ha comportato uno slittamento generalizzato di ottantacinque giorni anche per gli accertamenti non scadenti in quell'arco temporale. La questione è stata decisa e risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 960/2025 che ha affermato il seguente principio: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Il collegio ritiene che non ricorrano motivi per discostarsi dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, lette le controdeduzioni della parte appellata, si osserva che la diversa pronuncia di legittimità citata dal contribuente (Cass. 17668/2025), si riferisce ad una fattispecie diversa, ovvero agli atti scadenti il 31/12/2020, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, che sono stati oggetto di ulteriore e diversa disciplina (con sdoppiamento del termine fra emissione e notifica dell'avviso di accertamento).
In conclusione, la notifica dell'avviso di accertamento Imu per l'anno 2018, effettuata il 20/03/2024 era tempestiva e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata si conferma le legittimità dell'avviso di accertamento;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
La Corte precisa che il dispositivo già comunicato alle parti è sbagliato, ed incongruente con la presente motivazione, a causa di un errore avvenuto nella fase di scrittura del dispositivo stesso;
la versione corretta avrebbe dovuto recitare “La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore della parte appellante”.
L'errore potrà essere emendato con istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287
e 288 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore della parte appellata.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
ZI IN ER RU
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' UMBRIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CI ER, Presidente MAGNINI LETIZIA, Relatore MADDALONI CIRO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Comune di Castiglione Del Lago - Piazza Gramsci 1 06061 Castiglione Del Lago PG
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Nominativo_1 CF_1 Rappresentato da -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 47/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PERUGIA sez. 2 e pubblicata il 16/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 86 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 256/2025 depositato il 12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Per il Comune di Castiglione Del Lago nessuno è presente nonostante ritualmente convocato. Resistente/Appellato: La parte insiste sulle proprie tesi e conclude come in atti
Svolgimento del processo
La Resistente_1 S.r.l. ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento Tari n. 86, notificato dal comune di Castiglione del Lago in data 20/03/2024, relativo al periodo di imposta 2018, eccependo la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. 296/2006, per essere stato notificato oltre il termine del 31 dicembre 2023, quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Il comune di Castiglione del Lago si è costituito nel giudizio di primo grado, deducendo che non era maturata la decadenza di legge, per effetto della sospensione dei termini per le attività degli enti impositori, disposta dall'art. 67 d.l. 18/22020, per un periodo di ottantacinque giorni a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha ritenuto che la sospensione si applichi solo ai termini di accertamento in scadenza nel periodo individuato dalla norma (dal 8 marzo al 31 maggio 2020) e che quindi non comporta uno slittamento generalizzato di 85 giorni per tutti gli anni di imposta accertabili alla data del 08/03/2020.
Appella il comune di Castiglione del Lago, deducendo erroneità della sentenza, in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La società contribuente si è costituita in giudizio e chiede la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
L'appello del comune è fondato.
La controversia verte sulla estensione della sospensione dei termini di decadenza disposta per ottantacinque giorni, a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid, dall'art. 67 d.l. 18/2020. La Corte di primo grado ha ritenuto che tale sospensione si debba applicare solo ai termini che sarebbero scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, mentre l'appellante deduce che la norma ha comportato uno slittamento generalizzato di ottantacinque giorni anche per gli accertamenti non scadenti in quell'arco temporale. La questione è stata decisa e risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 960/2025 che ha affermato il seguente principio: “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d.
Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”.
Il collegio ritiene che non ricorrano motivi per discostarsi dall'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità.
In particolare, lette le controdeduzioni della parte appellata, si osserva che la diversa pronuncia di legittimità citata dal contribuente (Cass. 17668/2025), si riferisce ad una fattispecie diversa, ovvero agli atti scadenti il 31/12/2020, ipotesi che non ricorre nel caso in esame, che sono stati oggetto di ulteriore e diversa disciplina (con sdoppiamento del termine fra emissione e notifica dell'avviso di accertamento).
In conclusione, la notifica dell'avviso di accertamento Imu per l'anno 2018, effettuata il 20/03/2024 era tempestiva e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata si conferma le legittimità dell'avviso di accertamento;
le spese del giudizio restano a carico della parte soccombente ai sensi di legge.
La Corte precisa che il dispositivo già comunicato alle parti è sbagliato, ed incongruente con la presente motivazione, a causa di un errore avvenuto nella fase di scrittura del dispositivo stesso;
la versione corretta avrebbe dovuto recitare “La Corte accoglie l'appello. Condanna l'appellato alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore della parte appellante”.
L'errore potrà essere emendato con istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 287
e 288 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 500 in favore della parte appellata.
Perugia, 11 dicembre 2025
Il relatore Il presidente
ZI IN ER RU