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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2022 R.G., avente ad oggetto: indennizzo ex l.
210/1992; risarcimento del danno. promossa da ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Scibilia –
Appellante contro
( ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante evocava in giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania il CP_2
chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo ex L.
[...]
210/92 per i danni subiti a seguito di “HCV POSITIVITÀ'” da trasfusione pre- vio accertamento che tale patologia era derivata dall'unica trasfusione subita nella propria vita;
Esponeva di avere inoltrato il 4.1.2017 istanza al ai sensi della L. CP_1
210/1992 e che il aveva ritenuto non tempestiva la domanda, pur ri- CP_1 conoscendo il nesso di causalità.
Con sentenza nr. 4167 dell'8 ottobre 2021 il Tribunale rigettava il ricorso repu-
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tando che fosse decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 1 della L. 210/1992, in quanto, sulla scorta della documentazione in atti, sussi- stevano elementi presuntivi tali da far ritenere «che parte ricorrente fosse a co- noscenza - o quantomeno nella possibilità di rendersi conto, secondo il canone dell'ordinaria diligenza - dell'esistenza del danno e della sua eziologia ricon- ducibile alle emotrasfusioni praticategli alla nascita sin dal 2005 avendo già a tale epoca -come risulta documentalmente e come non è contestato- piena con- tezza non solo della positività da HCV ma anche del fatto di avere subito tra- sfusioni di sangue alla nascita».
Compensava le spese in ragione della complessità interpretativa in merito all'individuazione del dies a quo del termine decadenziale.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 1.2.2022.
Resisteva l'appellato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante critica la sentenza in punto di individuazione della decorrenza del termine triennale di decadenza. Afferma che, a tal fine, non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l'indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della so- glia di indennizzabilità, conformemente ai principi affermati da Cass. S.U. nn.8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12019 del
2016.
Nelle note depositate il 24.3.2025, inoltre, l'appellante invoca a sostegno del gravame anche la recente sentenza della Corte Costituzionale, nr. 35/2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui dispone che il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vacci-
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nale decorra dalla conoscenza, a cura dell'avente diritto, del danno e non della sua indennizzabilità.
1.1. L'appello è infondato.
Vanno applicati i principi affermati dalla Suprema Corte con l'ordinanza, n.
33608/23 pubblicata l'1/12/2023.
La Corte ha osservato che «si richiede, in particolare, non solo la conoscenza della patologia ma anche del nesso causale tra la stessa e l'emotrasfusione
(vd. da ultimo Cass. Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n. 29453; 27565 del 2019), nel senso che la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, com- ma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo me- dio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza;
si è infatti affermato che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui si discute, non è sufficiente la conoscenza o la ra- gionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma oc- corre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981; […] va ri- cordato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha pure precisato, (vedi, per tutte: Cass. n. 19829 del 2013; Cass. 24 giugno 2008, n. 16158; Cass. SU
1 aprile 2010, n. 8064; Cass. 8 novembre 2010, n. 22706; Cass. 3 febbraio
2012, n. 1635; Cass. n. 28711 del 16/10/2023), che in tema di indennizzo in fa- vore di soggetti danneggiati da malattie post-trasfusionali, la L. 25 febbraio
1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che
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presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (ma ciò vale in gene- rale per le malattie dipendenti da contagio trasfusionale), sempre che tali dan- ni possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare in una delle in- fermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previ- sione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salu- te nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria;
[…] ne consegue che la circostanza che, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 4 il danno permanente alla salute, non ascrivibile ad alcun comportamento colpe- vole e quindi non risarcibile ex art. 2043 c.c. comporti l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, nel caso di epatite post-trasfusionale o da sommini- strazione di emoderivati (dell'art. 1 cit., commi 2 e 3), sempre che superi una soglia minima, non fa sorgere alcun dubbio, non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., in quanto le fat- tispecie di danno che si collocano al di sotto della suddetta soglia sono da con- siderare tendenzialmente residuali ed apprezzabili con valutazione medico- legale dalla Commissione di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 165, sicché non appare irragionevole che il legislatore, nell'istituire la provvidenza assi- stenziale dell'indennizzo in oggetto, non ne abbia previsto l'applicabilità per i danni inferiori a tale soglia, salva restando in tali ipotesi la sospensione del termine di decadenza;
a tali considerazioni va aggiunto che la Corte Costitu- zionale, con sentenza n. 35 del 2023, ha dichiarato l' illegittimità costituziona- le della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nella parte in cui, al secondo pe- riodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua inden- nizzabilità"; la pronuncia ha sottolineato le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta
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dalla L. n. 210 del 1992, ed ha ritenuto che la conoscenza del danno, che se- gna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministra- tiva, suppone che" (...) il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non sol- tanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psi- co-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo; per- tanto, il giudice del merito chiamato ad interpretare ed applicare la complessi- va disciplina decadenziale de qua, soprattutto nell'ipotesi di malattia inizial- mente silente, non può trascurare di accertare il momento in cui la malattia sia divenuta in effetti indennizzabile, con l'effetto che prima di tale momento non inizia a decorrere alcuna decadenza».
1.2. All'udienza del 20/06/2024, questa Corte ha ammesso CTU medico-legale sul seguente quesito: «ritenuto necessario disporre consulenza tecnica medico legale al fine di verificare l'epoca in cui l'appellante abbia avuto conoscenza e/o avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le tra- sfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivi- bilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermi- tà di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981».
Parte appellante ha proposto in data 6 giugno 2025 le propria osservazioni alla consulenza, debitamente ripostate e analizzata dal nominato consulente (p. 21 e ss. dell'elaborato peritale).
1.3. Il consulente nominato ha così concluso: «si conferma la diagnosi ed il giudizio già espresso e cioè si concorda con il giudizio a suo tempo espresso dalla CMO 2^ di Messina e cioè, pur riconoscendo il nesso di causalità tra la trasfusione ricevuta e l'epatite cronica da HCV, infermità ascrivibile alla 8^
(ottava) categoria della Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, da quan- to esposto, a parere di questa CTU, risulta decorso il termine triennale di legge fino alla domanda amministrativa proposta solo nel 2017».
Tenuto conto delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, le cui conclu- sioni sono state sopra riportate, il motivo di gravame in parola non risulta meri-
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tevole di accoglimento.
Il perito ha osservato, al § B) della consulenza dedicato alla questione deca- denziale che: « In base a quanto esposto, l'epoca in cui l'appellante abbia avu- to conoscenza e/o avrebbe potuto aver e ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia sofferta, della natura irrever- sibile del danno deve essere fatto risalire al 2005 epoca in cui la malattia epa- tica da HCV si è manifestata ed in cui, a seguito del riscontro occasionale di
HCV positività e di GPT elevato, fu raccomandato, proprio per la natura irre- versibile del danno, il corretto iter diagnostico previsto dalla letteratura scien- tifica sull'argomento, consigliando al ricorrente di sottoporsi a tutta una serie di accertamenti per la formulazione di una corretta diagnosi e per il controllo e la sorveglianza nel tempo delle condizioni cliniche del soggetto. Peraltro, non sarebbe verosimile che i Medici del San Pier Diamiano Hospital di Faen- za, dopo aver consigliato e scritto sulla cartella clinica tutti gli accertamenti da effettuare, dopo aver sottoposto il paziente a consulenza specialistica, non abbiano fornito al ricorrente anche adeguate spiegazioni sull'infezione/malattia da HCV. Ma anche ammettendo, come dichiara parte ricorrente, che la patologia non aveva mai manifestato la sua gravità, e quindi non aveva ancora avuto la piena consapevolezza del danno clinico indennizza- bile, per via della totale assenza di comparsa dei sintomi, tuttavia, il dies a quo non può essere individuato in quello di proposizione della domanda (2017) poiché, quantomeno, nel 2011 a seguito di ulteriore elevazione delle transami- nasi e nel 2013 con la diagnosi di Epatopatia HCV correlata scritta sulla SDO dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria sicuramente il ricorrente non poteva non essersi accorto dell'esistenza del danno cronico e del legame causale con la trasfusione. Peraltro, il sig. ha disatteso quanto consigliato Parte_1 nel 2005 dai Sanitari del San Pier Damiano Hospital al momento della dimis- sione e cioè di eseguire l'iter diagnostico previsto per le persone con positività sierologica per anticorpi anti-HCV e una GPT elevata: 70 UI/L (V.N. 10-50).
Nel caso che ci occupa, gli indizi consistono in dati certi ed esistono numerosi aspetti –già ampiamente trattati nella presente relazione- per ritenere che par-
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te ricorrente fosse a conoscenza, o quantomeno nella possibilità di rendersi conto, dell'esistenza del danno permanente e della sua eziologia riconducibile alle emotrasfusioni praticategli alla nascita sin dal 2005 avendo già a tale epoca piena contezza non solo della positività da HCV ma anche del fatto di avere subito trasfusioni di sangue alla nascita. Neppure si può considerare va- lida l'affermazione di parte ricorrente quando dichiara:” ... Tale patologia non si è mai manifestata se non nella documentazione medica, e non ha mai creato problemi fisici allo stesso ...”. Infatti, trattandosi di una malattia lungo- latente essa è per definizione prevalentemente asintomatica, specie nello stadio di epatite cronica, quale quello in cui si trovava il sig. così come già Pt_1 descritto in altre parti di questo elaborato peritale, cioè non si riscontrano problemi fisici, per molto tempo manca del tutto una sintomatologia soggettiva
... i sintomi tangibili della malattia stessa, nella fase di epatite cronica in cui si trovava il ricorrente, sono rappresentati quasi esclusivamente proprio dalle al- terazioni degli esami di laboratorio, che di fatto nel nostro caso si sono mani- festati prima nel 2005 e poi nel 2011 e nel 2013. Pertanto, il sig. Parte_2
avrebbe dovuto, correttamente, porre attenzione ed impegno alla cura
[...] della propria persona, seguendo quanto consigliato dai Medici, già sin dal
2005, epoca in cui le conoscenze sull'epatite cronica C erano da tempo diffuse anche nella popolazione generale. Dunque, riassumendo: É verosimile am- mettere nesso di causalità tra la trasfusione ricevuta e l'epatite cronica C. Il momento del contagio può essere fatta risalire all'epoca stessa della trasfusio- ne. Per quanto riguarda l'epoca in cui il sig. si è accorto o Parte_1 si poteva accorgere dell'esistenza del danno e del legame causale con la tra- sfusione, possiamo affermare che la malattia epatica era presente con incre- mento di transaminasi, ancorché modesto già dal 2005 (ricovero presso San
Pier Damiano Hospital), per poi diventare decisamente evidente nel 2011 (ri- covero U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Guzzardi di Vittoria). CP_3 ne, la stessa malattia epatica è stata certificata anche sulla SDO relativa al ri- covero nel 2013 per intervento di ernioplastica presso l'U.O. di Chirurgia Ge- nerale dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria-ASP Ragusa, con la diagnosi di
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Epatopatia HCV correlata. Pertanto, il ricorrente non poteva non essersi ac- corto dell'esistenza del danno e del legame causale con la trasfusione, già sin dal 2005. In conclusione, si concorda con il giudizio a suo tempo espresso dal- la CMO 2^ di Messina e cioè, pur riconoscendo il nesso di causalità tra la tra- sfusione ricevuta e l'epatite cronica da HCV, infermità ascrivibile alla 8^ (ot- tava) categoria della Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, da quanto esposto, a parere della Scrivente, risulta decorso il termine triennale di legge fino alla domanda amministrativa proposta solo nel 2017».
In definitiva:
a) secondo l'ordinanza della Suprema Corte (33608/2023, cit.), la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997,
“va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale (e non l'effettiva conoscenza n.d.r.) tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, even- tualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordina- ria diligenza”;
b) nel caso di specie, l'inerzia conoscitiva dell'appellante protrattasi, quanto- meno dal 2011 – la «malattia epatica era presente con incremento di transami- nasi, ancorché modesto già dal 2005 (ricovero presso San Pier Damiano Hospi- tal), per poi diventare decisamente evidente nel 2011 (ricovero U.O. Ortopedia
e Traumatologia Ospedale Guzzardi di Vittoria)» (cfr. pag. 20 CTU) –, ad av- viso di questa Corte e del nominato CTU, appare logicamente inverosimile alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio e palesemente contraria all'ordinaria diligenza.
Pertanto, alla data di presentazione della domanda, 4.1.2017 era decorso il ter- mine decadenziale.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto da Pt_1
va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
[...]
3. A fronte delle evidenti difficoltà nella ricostruzione degli eventi storici og-
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getto di giudizio, per come emerso anche dall'espletata CTU e delle sottese questioni giuridiche relative al momento di percezione del superamento della soglia di indennizzabilità, ritiene la Corte sussistano “gravi ed eccezionali ra- gioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla Corte Cost. con sen- tenza n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudi- zio.
4. Le spese della CTU medico-legale disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dello Stato, stan- te l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa le spese processuali del grado;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 86/2022 R.G., avente ad oggetto: indennizzo ex l.
210/1992; risarcimento del danno. promossa da ( , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Scibilia –
Appellante contro
( ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'appellante evocava in giudizio innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Catania il CP_2
chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l'indennizzo ex L.
[...]
210/92 per i danni subiti a seguito di “HCV POSITIVITÀ'” da trasfusione pre- vio accertamento che tale patologia era derivata dall'unica trasfusione subita nella propria vita;
Esponeva di avere inoltrato il 4.1.2017 istanza al ai sensi della L. CP_1
210/1992 e che il aveva ritenuto non tempestiva la domanda, pur ri- CP_1 conoscendo il nesso di causalità.
Con sentenza nr. 4167 dell'8 ottobre 2021 il Tribunale rigettava il ricorso repu-
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tando che fosse decorso il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 1 della L. 210/1992, in quanto, sulla scorta della documentazione in atti, sussi- stevano elementi presuntivi tali da far ritenere «che parte ricorrente fosse a co- noscenza - o quantomeno nella possibilità di rendersi conto, secondo il canone dell'ordinaria diligenza - dell'esistenza del danno e della sua eziologia ricon- ducibile alle emotrasfusioni praticategli alla nascita sin dal 2005 avendo già a tale epoca -come risulta documentalmente e come non è contestato- piena con- tezza non solo della positività da HCV ma anche del fatto di avere subito tra- sfusioni di sangue alla nascita».
Compensava le spese in ragione della complessità interpretativa in merito all'individuazione del dies a quo del termine decadenziale.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 1.2.2022.
Resisteva l'appellato.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza dell'1 luglio 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di gravame l'appellante critica la sentenza in punto di individuazione della decorrenza del termine triennale di decadenza. Afferma che, a tal fine, non è sufficiente la consapevolezza della contrazione o della cronicizzazione dell'epatopatia post-trasfusionale, in quanto deve coesistere la conoscenza o conoscibilità dei presupposti per l'indennizzo, e quindi anche la consapevolezza, da parte di chi chiede l'indennizzo, del superamento della so- glia di indennizzabilità, conformemente ai principi affermati da Cass. S.U. nn.8064 e 8065 del 2010, Cass. n. 837 del 2006 e, da ultimo, Cass. n. 12019 del
2016.
Nelle note depositate il 24.3.2025, inoltre, l'appellante invoca a sostegno del gravame anche la recente sentenza della Corte Costituzionale, nr. 35/2023, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui dispone che il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vacci-
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nale decorra dalla conoscenza, a cura dell'avente diritto, del danno e non della sua indennizzabilità.
1.1. L'appello è infondato.
Vanno applicati i principi affermati dalla Suprema Corte con l'ordinanza, n.
33608/23 pubblicata l'1/12/2023.
La Corte ha osservato che «si richiede, in particolare, non solo la conoscenza della patologia ma anche del nesso causale tra la stessa e l'emotrasfusione
(vd. da ultimo Cass. Cassazione civile sez. lav., 23/12/2020, n. 29453; 27565 del 2019), nel senso che la decorrenza del termine triennale di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dalla L. n. 210 del 1992, art. 3, com- ma 1, come modificato dalla L. n. 238 del 1997, va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo me- dio, eventualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordinaria diligenza;
si è infatti affermato che, ai fini della decorrenza del termine decadenziale di cui si discute, non è sufficiente la conoscenza o la ra- gionevole conoscibilità della malattia in sé o della sua cronicizzazione, ma oc- corre quella dell'evento indennizzato completo del nesso causale e quindi della correlazione tra la patologia e l'intervento terapeutico praticato, della natura irreversibile del danno nonché della sua ascrivibilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981; […] va ri- cordato, infatti, che la giurisprudenza di questa Corte ha pure precisato, (vedi, per tutte: Cass. n. 19829 del 2013; Cass. 24 giugno 2008, n. 16158; Cass. SU
1 aprile 2010, n. 8064; Cass. 8 novembre 2010, n. 22706; Cass. 3 febbraio
2012, n. 1635; Cass. n. 28711 del 16/10/2023), che in tema di indennizzo in fa- vore di soggetti danneggiati da malattie post-trasfusionali, la L. 25 febbraio
1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che
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presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (ma ciò vale in gene- rale per le malattie dipendenti da contagio trasfusionale), sempre che tali dan- ni possano inquadrarsi - pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare in una delle in- fermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, rientrando nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e con il diritto a misure di assistenza sociale (art. 38 Cost.), la previ- sione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salu- te nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell'autorità sanitaria;
[…] ne consegue che la circostanza che, secondo l'interpretazione letterale e sistematica della L. n. 210 del 1992, artt. 1 e 4 il danno permanente alla salute, non ascrivibile ad alcun comportamento colpe- vole e quindi non risarcibile ex art. 2043 c.c. comporti l'indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, nel caso di epatite post-trasfusionale o da sommini- strazione di emoderivati (dell'art. 1 cit., commi 2 e 3), sempre che superi una soglia minima, non fa sorgere alcun dubbio, non manifestamente infondato, di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2 e 38 Cost., in quanto le fat- tispecie di danno che si collocano al di sotto della suddetta soglia sono da con- siderare tendenzialmente residuali ed apprezzabili con valutazione medico- legale dalla Commissione di cui al D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 165, sicché non appare irragionevole che il legislatore, nell'istituire la provvidenza assi- stenziale dell'indennizzo in oggetto, non ne abbia previsto l'applicabilità per i danni inferiori a tale soglia, salva restando in tali ipotesi la sospensione del termine di decadenza;
a tali considerazioni va aggiunto che la Corte Costitu- zionale, con sentenza n. 35 del 2023, ha dichiarato l' illegittimità costituziona- le della L. n. 210 del 1992, art. 3, comma 1, nella parte in cui, al secondo pe- riodo, dopo le parole "conoscenza del danno", non prevede "e della sua inden- nizzabilità"; la pronuncia ha sottolineato le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo, poste a fondamento della disciplina introdotta
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dalla L. n. 210 del 1992, ed ha ritenuto che la conoscenza del danno, che se- gna il dies a quo del triennio per la presentazione della domanda amministra- tiva, suppone che" (...) il danneggiato abbia acquisito consapevolezza non sol- tanto dell'esteriorizzazione della menomazione permanente dell'integrità psi- co-fisica e della sua riferibilità causale alla vaccinazione, ma anche della sua rilevanza giuridica, e quindi dell'azionabilità del diritto all'indennizzo; per- tanto, il giudice del merito chiamato ad interpretare ed applicare la complessi- va disciplina decadenziale de qua, soprattutto nell'ipotesi di malattia inizial- mente silente, non può trascurare di accertare il momento in cui la malattia sia divenuta in effetti indennizzabile, con l'effetto che prima di tale momento non inizia a decorrere alcuna decadenza».
1.2. All'udienza del 20/06/2024, questa Corte ha ammesso CTU medico-legale sul seguente quesito: «ritenuto necessario disporre consulenza tecnica medico legale al fine di verificare l'epoca in cui l'appellante abbia avuto conoscenza e/o avrebbe potuto avere ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le tra- sfusioni ricevute e la patologia lamentata, della natura irreversibile del danno, del raggiungimento della soglia minima di indennizzabilità e della sua ascrivi- bilità, per equivalente e non in via strettamente tabellare, ad una delle infermi- tà di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981».
Parte appellante ha proposto in data 6 giugno 2025 le propria osservazioni alla consulenza, debitamente ripostate e analizzata dal nominato consulente (p. 21 e ss. dell'elaborato peritale).
1.3. Il consulente nominato ha così concluso: «si conferma la diagnosi ed il giudizio già espresso e cioè si concorda con il giudizio a suo tempo espresso dalla CMO 2^ di Messina e cioè, pur riconoscendo il nesso di causalità tra la trasfusione ricevuta e l'epatite cronica da HCV, infermità ascrivibile alla 8^
(ottava) categoria della Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, da quan- to esposto, a parere di questa CTU, risulta decorso il termine triennale di legge fino alla domanda amministrativa proposta solo nel 2017».
Tenuto conto delle risultanze dell'espletata CTU medico-legale, le cui conclu- sioni sono state sopra riportate, il motivo di gravame in parola non risulta meri-
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tevole di accoglimento.
Il perito ha osservato, al § B) della consulenza dedicato alla questione deca- denziale che: « In base a quanto esposto, l'epoca in cui l'appellante abbia avu- to conoscenza e/o avrebbe potuto aver e ragionevole conoscibilità del nesso causale tra le trasfusioni ricevute e la patologia sofferta, della natura irrever- sibile del danno deve essere fatto risalire al 2005 epoca in cui la malattia epa- tica da HCV si è manifestata ed in cui, a seguito del riscontro occasionale di
HCV positività e di GPT elevato, fu raccomandato, proprio per la natura irre- versibile del danno, il corretto iter diagnostico previsto dalla letteratura scien- tifica sull'argomento, consigliando al ricorrente di sottoporsi a tutta una serie di accertamenti per la formulazione di una corretta diagnosi e per il controllo e la sorveglianza nel tempo delle condizioni cliniche del soggetto. Peraltro, non sarebbe verosimile che i Medici del San Pier Diamiano Hospital di Faen- za, dopo aver consigliato e scritto sulla cartella clinica tutti gli accertamenti da effettuare, dopo aver sottoposto il paziente a consulenza specialistica, non abbiano fornito al ricorrente anche adeguate spiegazioni sull'infezione/malattia da HCV. Ma anche ammettendo, come dichiara parte ricorrente, che la patologia non aveva mai manifestato la sua gravità, e quindi non aveva ancora avuto la piena consapevolezza del danno clinico indennizza- bile, per via della totale assenza di comparsa dei sintomi, tuttavia, il dies a quo non può essere individuato in quello di proposizione della domanda (2017) poiché, quantomeno, nel 2011 a seguito di ulteriore elevazione delle transami- nasi e nel 2013 con la diagnosi di Epatopatia HCV correlata scritta sulla SDO dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria sicuramente il ricorrente non poteva non essersi accorto dell'esistenza del danno cronico e del legame causale con la trasfusione. Peraltro, il sig. ha disatteso quanto consigliato Parte_1 nel 2005 dai Sanitari del San Pier Damiano Hospital al momento della dimis- sione e cioè di eseguire l'iter diagnostico previsto per le persone con positività sierologica per anticorpi anti-HCV e una GPT elevata: 70 UI/L (V.N. 10-50).
Nel caso che ci occupa, gli indizi consistono in dati certi ed esistono numerosi aspetti –già ampiamente trattati nella presente relazione- per ritenere che par-
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te ricorrente fosse a conoscenza, o quantomeno nella possibilità di rendersi conto, dell'esistenza del danno permanente e della sua eziologia riconducibile alle emotrasfusioni praticategli alla nascita sin dal 2005 avendo già a tale epoca piena contezza non solo della positività da HCV ma anche del fatto di avere subito trasfusioni di sangue alla nascita. Neppure si può considerare va- lida l'affermazione di parte ricorrente quando dichiara:” ... Tale patologia non si è mai manifestata se non nella documentazione medica, e non ha mai creato problemi fisici allo stesso ...”. Infatti, trattandosi di una malattia lungo- latente essa è per definizione prevalentemente asintomatica, specie nello stadio di epatite cronica, quale quello in cui si trovava il sig. così come già Pt_1 descritto in altre parti di questo elaborato peritale, cioè non si riscontrano problemi fisici, per molto tempo manca del tutto una sintomatologia soggettiva
... i sintomi tangibili della malattia stessa, nella fase di epatite cronica in cui si trovava il ricorrente, sono rappresentati quasi esclusivamente proprio dalle al- terazioni degli esami di laboratorio, che di fatto nel nostro caso si sono mani- festati prima nel 2005 e poi nel 2011 e nel 2013. Pertanto, il sig. Parte_2
avrebbe dovuto, correttamente, porre attenzione ed impegno alla cura
[...] della propria persona, seguendo quanto consigliato dai Medici, già sin dal
2005, epoca in cui le conoscenze sull'epatite cronica C erano da tempo diffuse anche nella popolazione generale. Dunque, riassumendo: É verosimile am- mettere nesso di causalità tra la trasfusione ricevuta e l'epatite cronica C. Il momento del contagio può essere fatta risalire all'epoca stessa della trasfusio- ne. Per quanto riguarda l'epoca in cui il sig. si è accorto o Parte_1 si poteva accorgere dell'esistenza del danno e del legame causale con la tra- sfusione, possiamo affermare che la malattia epatica era presente con incre- mento di transaminasi, ancorché modesto già dal 2005 (ricovero presso San
Pier Damiano Hospital), per poi diventare decisamente evidente nel 2011 (ri- covero U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Guzzardi di Vittoria). CP_3 ne, la stessa malattia epatica è stata certificata anche sulla SDO relativa al ri- covero nel 2013 per intervento di ernioplastica presso l'U.O. di Chirurgia Ge- nerale dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria-ASP Ragusa, con la diagnosi di
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Epatopatia HCV correlata. Pertanto, il ricorrente non poteva non essersi ac- corto dell'esistenza del danno e del legame causale con la trasfusione, già sin dal 2005. In conclusione, si concorda con il giudizio a suo tempo espresso dal- la CMO 2^ di Messina e cioè, pur riconoscendo il nesso di causalità tra la tra- sfusione ricevuta e l'epatite cronica da HCV, infermità ascrivibile alla 8^ (ot- tava) categoria della Tabella A, allegata al DPR 30.12.1981 n. 834, da quanto esposto, a parere della Scrivente, risulta decorso il termine triennale di legge fino alla domanda amministrativa proposta solo nel 2017».
In definitiva:
a) secondo l'ordinanza della Suprema Corte (33608/2023, cit.), la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione della domanda, previsto dall'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, come modificato dalla l. n. 238 del 1997,
“va stabilita ricostruendo il momento in cui deve ritenersi maturata in capo all'interessato la conoscibilità del nesso causale (e non l'effettiva conoscenza n.d.r.) tra la trasfusione e la patologia, sulla base di indici oggettivi e con alto grado di probabilità, alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio, even- tualmente integrate da valutazioni mediche e secondo il parametro dell'ordina- ria diligenza”;
b) nel caso di specie, l'inerzia conoscitiva dell'appellante protrattasi, quanto- meno dal 2011 – la «malattia epatica era presente con incremento di transami- nasi, ancorché modesto già dal 2005 (ricovero presso San Pier Damiano Hospi- tal), per poi diventare decisamente evidente nel 2011 (ricovero U.O. Ortopedia
e Traumatologia Ospedale Guzzardi di Vittoria)» (cfr. pag. 20 CTU) –, ad av- viso di questa Corte e del nominato CTU, appare logicamente inverosimile alla luce delle nozioni comuni dell'uomo medio e palesemente contraria all'ordinaria diligenza.
Pertanto, alla data di presentazione della domanda, 4.1.2017 era decorso il ter- mine decadenziale.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto da Pt_1
va respinto con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.
[...]
3. A fronte delle evidenti difficoltà nella ricostruzione degli eventi storici og-
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getto di giudizio, per come emerso anche dall'espletata CTU e delle sottese questioni giuridiche relative al momento di percezione del superamento della soglia di indennizzabilità, ritiene la Corte sussistano “gravi ed eccezionali ra- gioni”, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla Corte Cost. con sen- tenza n. 77/2018, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudi- zio.
4. Le spese della CTU medico-legale disposta da questa Corte, già liquidate come da separato decreto, sono definitivamente poste a carico dello Stato, stan- te l'ammissione dell'appellante al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; compensa le spese processuali del grado;
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dello Stato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 1.7.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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