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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/08/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Davide Cappa, come da mandato e procura alle liti allegate al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, in proprio ed in qualità di mandatario della società (c.f. ) con sede legale in Roma, l.go Controparte_2 P.IVA_2
Chigi, 5, giusta contratto di cessione ex L.488/98 e mandato speciale notarile in data 03.07.2014 n. 37521 rep. Notaio di Tivoli, Persona_1
in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il CP_1
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. Persona_2
7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 –
Venezia, PEC: t;
Email_2
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 462/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: contributi gestione separata su reddito eccedente il minimale.
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via principale, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di alcun obbligo contributivo in capo al contribuente, per le somme chieste in pagamento da a titolo di CP_1
contributi previdenziali per gli anni 2010, 2011 e 2013, oltre sanzioni, con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso bonario dedotto in giudizio, nonché di tutti gli atti precedenti, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e sanzionatoria;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi, parimenti, l'insussistenza di alcun obbligo contributivo in capo al contribuente per intervenuta decadenza della potestà impositiva, nonché per carenza di prova ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi.”
pag. 2/12 Conclusioni per parte appellata: “rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermarsi l'impugnata sentenza. IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni di in CP_1
primo grado, e precisamente:
PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva si
in quanto i crediti contributi successivi al 2008 non sono Controparte_2
stati ceduti alla stessa;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle somme accessorie quantificati nell'avviso bonario opposto (€ 13.107,19), oltre agli accessori del credito maturati dal 06.04.2021 al pagamento effettivo.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.462/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa all'accertamento negativo della pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto appellato mediante avviso bonario. Si tratta del preteso mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata in talune mensilità degli CP_1
anni 2009, 2010, 2011 e 2013, oltre ad alcune sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi di maggio 2010 e 2013.
Con memoria depositata il 9 settembre 2024 si è costituito l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
pag. 3/12 La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha rammentato che, in relazione alla questione di prescrizione sollevata dal ricorrente, il quinquennio relativo sarebbe maturato nel giugno degli anni 2010, 2011,
2012 e 2014 rispettivamente per i crediti sorti negli anni 2009, 2010, 2011
e 2013. Ha poi rilevato che i due atti interruttivi della prescrizione, della cui efficacia si discute in ragione della invalida notifica, erano due avvisi bonari notificati a mezzo posta entrambi a mani di - Persona_3
padre del ricorrente - l'uno il 22 maggio 2015 all'indirizzo di Pieve di
Soligo via Kennedy 23 e l'altro il 27 maggio 2016 all'indirizzo di Pieve di
Soligo via Kennedy 21/1, quest'ultimo indirizzo di residenza del ricorrente dal 17 aprile 2003.
Richiamata la giurisprudenza in tema di rilevanza del rapporto di convivenza ai fini notificatori (Cass. n.28591 del 2017) e con particolare riguardo al caso di ricevimento dell'atto notificato da parte del famigliare in abitazione diversa da quella ove risiede il destinatario (Cass. n.23578 del
2007), ha affermato che “Nel caso di specie l'avviso bonario del maggio
2016 è stato ricevuto dal familiare (padre) nel luogo di residenza del destinatario ed un tanto è sufficiente alla prova della convivenza almeno provvisoria.”.
Ha poi evidenziato che la corrispondenza del numero identificativo sulla cartolina di ricevimento e testo dell'avviso bonario dimostrava che “l'atto ricevuto con la raccomandata del 2016 da (n.d.r: correttamente Pt_1
pag. 4/12 ) senz'altro familiare almeno temporaneamente Per_3 Parte_1
convivente con il destinatario, è proprio l'avviso bonario”.
Ha puntualizzato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria
(la prova, cioè, dell'assenza di convivenza almeno provvisoria). Inoltre “la rappresentazione visiva della casa in cui vivono il ricorrente ed il padre fornita dall' attraverso la fotografia tratta da Google Maps” - una CP_1
villetta “verosimilmente contenente due appartamenti che hanno in comune il cancello di accesso ed il giardino” - ) non era stata oggetto di contestazione. Avvalorava tale ricostruzione la circostanza che anche l'avviso ricevuto nel 2021 dallo stesso ricorrente era stato inviato in via
Kennedy 21 e, come i due precedenti, ricevuto da . Persona_3
Diversa conclusione ha assunto il giudice con riguardo all'avviso bonario del 2015 in quanto non notificato alla residenza, e nell'abitazione, del destinatario.
In conclusione, era risultato valido ed utile l'atto interruttivo del maggio
2016 con l'effetto di ritenere prescritta la contribuzione relativa alla sola annualità del 2009.
Nel merito ha ritenuto fondata la pretesa contributiva sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento, prodotte dall' CP_1
dell'indicazione dei minimali reddituali e delle quote eccedenti per ciascun anno, dati dai quali si ricavava la correttezza della pretesa impositiva anche per quanto riguarda la sua misura, avendo indicato le aliquote applicate e tenuto conto dei pagamenti precedenti eventualmente eccedenti i minimali.
A fronte di ciò il ricorrente si era limitato ad affermazioni generali sull'astratta idoneità probatoria di dichiarazioni dei redditi, senza alcuna concreta contestazione circa l'ammontare dei singoli e specifici redditi e/o pag. 5/12 la correttezza delle aliquote applicate dall e/o la correttezza dei calcoli CP_1
materiali, ivi comprese eventuali detrazioni mancate o insufficienti, o ancora, circa eventuali pagamenti successivi.
Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ha rilevato che, pur essendosi verificata, l'impossibilità di procedere alla specifica forma di riscossione, non impediva all'Istituto di chiedere la condanna al pagamento in via ordinaria, come in effetti era avvenuto con la domanda riconvenzionale, ritualmente proposta.
2) Appella la decisione il signor sulla base di quattro motivi. Parte_1
Col primo, relativo alla ritenuta ritualità della notificazione del maggio
2016, reputa che il giudice abbia presupposto un fatto diverso e contrario rispetto a quello che il ricorrente ha sempre evidenziato nel corso del giudizio e recisamente contestato, essendo avvenuta la consegna dell'avviso bonario nelle mani e presso l'abitazione di , Persona_3
padre non convivente del ricorrente appellante, in quanto residenti, padre e figlio, “in due abitazioni singole diverse, neppure facenti parte dello stesso fabbricato”: il padre all'interno 2, l'appellante al n.
1. Assume che l'avviso bonario “è stato recapitato tramite il servizio postale presso il civico e
l'interno della residenza del signor ”. Da ciò Persona_3
l'inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dal giudice.
Sotto un diverso profilo assume che il principio di diritto richiamato dal giudice è stato elaborato interpretando l'art. 7 della legge 20.11.1982, n.
890, dettato in materia di notificazione di atti giudiziari mediante spedizione postale: “Pur volendo ammettere, per mera ipotesi di scuola, che possa essere applicato l'art. 7 citato al caso di specie – che non riguarda la notifica di un atto giudiziario, bensì la spedizione, a ben
pag. 6/12 guardare, di un atto stragiudiziale - la presunzione contenuta in detta disposizione, così come elaborata dalla giurisprudenza, non può comunque trovare applicazione. Ciò poiché tale presunzione in tanto è ammissibile, in quanto l'effettivo destinatario sia messo nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'atto recapitato presso la propria abitazione nelle mani di un soggetto diverso, mediante la spedizione di una raccomandata ulteriore informativa.”.
Ad ogni modo reputa che la spedizione da parte dell' degli avvisi CP_1
bonari è attività che esorbita dal sistema di notificazione degli atti giudiziari, così delineato dal codice di procedura civile e dalla Legge
890/1982, le cui disposizioni non dovrebbero dunque trovare qui applicazione.
In conclusione, nessun onere probatorio ricadeva sull'appellante.
Rammenta di aver contesto la valenza probatoria della documentazione fotografica, in quanto immagini risalenti al 2021 (quindi ben posteriori rispetto all'attività notificatoria), sia perché non individuanti il luogo di consegna presso l'abitazione dell'appellante. Inoltre, la fotografia rappresenta due abitazioni ben distinte.
Contesta che il padre si sia dichiarata convivente e richiama le risultanze anagrafiche, di segno opposto.
In conclusione, l'inefficacia ai fini interruttivi dell'atto, determina la consumazione del termine di prescrizione.
Col secondo motivo, relativo al merito della pretesa, lamenta la totale omissione di motivazione del giudice per non essersi pronunciato rispetto al rilievo difensivo in base al quale era impossibile “ritener provata la debenza dei maggiori contributi sulla scorta delle mere dichiarazioni
pag. 7/12 presentate a fini fiscali”. Assume, quindi, che “Le dichiarazioni fiscali sono mere dichiarazioni di scienza, non aventi valore probatorio ai fini della sussistenza dei maggiori redditi se apertamente contestate dal contribuente in giudizio – come in effetti contestati dalla parte - il che onerava di allegare e provare detti maggiori redditi.”. CP_1
Con il terzo motivo si duole del rilievo giudiziale circa l'irrilevanza dell'intervenuta decadenza ex art.25 d.l.vo n.46 del 1999. Tenuto conto degli argomenti a sostegno dell'intervenuta prescrizione rileva che l' CP_1
ha spiegato domanda riconvenzionale solo in data 11.11.2021, dunque ben oltre lo spirare dei termini di prescrizione. Conclude testualmente nei seguenti termini: “anche l'eccezione di intervenuta decadenza spiegata dal ricorrente è fondata, come per altro apertamente dichiarato dal Giudice del primo grado, salvo poi rigettarla stante l'erroneo convincimento che i termini di prescrizione sarebbero stati validamente interrotti nel 2016.”.
Infine, col quarto motivo si duole della condanna alle spese alla luce della fondatezza degli argomenti a sostegno dei precedenti motivi.
3) L'appello è manifestamente infondato.
3.1) Contrariamente all'assunto difensivo, il giudice ha ben considerato l'allegazione del ricorrente circa le modalità di notificazione dell'avviso bonario, salvo operare una puntuale e motivata ricostruzione in fatto di segno opposto, che ha portato ad accertare che l'attività notificatoria è avventa presso il civico 21/1, ossia la residenza dell'appellante.
In tale senso la semplice lettura dell'avviso di ricevimento – di seguito è riportata l'immagine - è chiaro nell'individuare l'indirizzo del recapito nel civico 21 interno 1 ed il destinatario in . Persona_4
pag. 8/12
Sotto altro profilo l'affermazione tanto perentorio quanto non argomentata secondo cui la notificazione a mezzo posta è limitata agli atti giudiziari è smentita dalla previsione dell'art.1 della legge n.890 del 1980 che include tra gli atti di cui è possibile la notificazione a mezzo posta anche degli atti amministrativi, quindi, anche di un avviso bonario emesso dall'ente pubblico quale l CP_1
Ne consegue che a fronte di tale ricostruzione è del tutto fuori centro la doglianza dell'appellante circa l'impossibilità di offrire una dimostrazione in assenza di un avviso circa avvenuto recapito in mancanza di una siffatta previsione nella procedura di notificazione nel caso di avvenuto recapito con successo presso l'abitazione del destinatario.
pag. 9/12 Quanto al disconoscimento del rilievo fotografico da un lato la sola affermazione della posteriorità della formazione del documento, se non si deduce un mutamento dei luoghi è privo di rilevanza e di efficacia, dall'altro proprio la separatezza delle due abitazioni e quindi dei due interni e l'avvenuto recapito presso l'interno “1” avvalora la correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice.
Infine, il dato delle risultanze anagrafiche è del tutto irrilevante al fine di documentare l'assenza di una convivenza (tra le altre, più di recente Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024, Rv. 673106 - 02).
3.2) Il secondo motivo è pure infondato.
Al riguardo va smentita l'affermazione difensiva circa l'omessa motivazione della sentenza: il giudice con sintetica e chiara indicazione ha evidenziato che le dichiarazioni reddituali avevano rilievo probatorio al fine di fondare la pretesa, unitamente al criteri di calcolo del minimale contribuivo e dell'eccedenza risultante rispetto al maggior reddito accertato precisando che “A fronte di ciò il ricorrente si è limitato ad affermazioni generali sull'astratta idoneità probatoria di dichiarazioni dei redditi ed atti amministrativi ma nessuna concreta contestazione circa l'ammontare CP_1
dei singoli e specifici redditi e/o la correttezza delle aliquote applicate dall' e/o la correttezza dei calcoli materiali ivi compresa eventuali CP_1
detrazioni mancate o insufficienti è stata mossa.”.
Ebbene, si tratta di argomentazione, che non è stata oggetto di motivata censura, e del tutto in linea con la costante giurisprudenza di legittimità - a cui il collegio intende dare continuità – secondo la quale “In tema di dichiarazioni fiscali, l'errore commesso dal contribuente è emendabile quando ne possa derivare l'assoggettamento a oneri contributivi diversi e
pag. 10/12 più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale
e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27332 del
22/10/2024, Rv. 672726 - 01).
Era onere della parte, quindi, dedurre che le dichiarazioni non erano conformi al reale reddito e fornire al riguardo adeguata giustificazioni;
si tratta di allegazione del tutto carente.
3.3) Il terzo motivo è inammissibile per l'evidente sua contraddittorietà dal momento che dà atto del rilievo giudiziale in ordine all'intervenuta decadenza, senza che venga censurata la decisione in ordine la ritualità della richiesta dell'Istituto di condanna mediante domanda riconvenzionale.
Quanto agli argomenti inerenti all'intervenuta prescrizione si tratta di tematica già chiarita e del tutto estranea al motivo ora esaminato.
3.4) Infine, il quarto motivo non ha fondamento dal momento che la statuizione sulle spese di lite ha seguito l'ordinario regime della soccombenza.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, nel medio in base al valore di causa (€.9.850,87).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 11/12 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 12 aprile 2023 da
(c.f.: ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Davide Cappa, come da mandato e procura alle liti allegate al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
-appellante-
Contro
(c.f. Controparte_1
), con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 24, in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo Doni, in proprio ed in qualità di mandatario della società (c.f. ) con sede legale in Roma, l.go Controparte_2 P.IVA_2
Chigi, 5, giusta contratto di cessione ex L.488/98 e mandato speciale notarile in data 03.07.2014 n. 37521 rep. Notaio di Tivoli, Persona_1
in forza di procura ad lites del Presidente dell' rilasciata con il CP_1
ministero del Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875, racc. n. Persona_2
7313, del 22.03.2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Venezia, Santa Croce, 929, 30135 –
Venezia, PEC: t;
Email_2
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 462/22 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: contributi gestione separata su reddito eccedente il minimale.
Causa trattata all'udienza del 10 luglio 2025.
Conclusioni per parte appellante: “in via principale, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di alcun obbligo contributivo in capo al contribuente, per le somme chieste in pagamento da a titolo di CP_1
contributi previdenziali per gli anni 2010, 2011 e 2013, oltre sanzioni, con conseguente dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso bonario dedotto in giudizio, nonché di tutti gli atti precedenti, per intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e sanzionatoria;
in via subordinata, accertarsi e dichiararsi, parimenti, l'insussistenza di alcun obbligo contributivo in capo al contribuente per intervenuta decadenza della potestà impositiva, nonché per carenza di prova ed infondatezza. Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi.”
pag. 2/12 Conclusioni per parte appellata: “rigettarsi l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto, e conseguentemente confermarsi l'impugnata sentenza. IN VIA SUBORDINATA, accogliersi le conclusioni di in CP_1
primo grado, e precisamente:
PREGIUDIZIALMENTE: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva si
in quanto i crediti contributi successivi al 2008 non sono Controparte_2
stati ceduti alla stessa;
NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto;
IN VIA RICONVENZIONALE: condannarsi parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle somme accessorie quantificati nell'avviso bonario opposto (€ 13.107,19), oltre agli accessori del credito maturati dal 06.04.2021 al pagamento effettivo.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA…”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 aprile 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n.462/22 del giudice del lavoro del
[...]
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa all'accertamento negativo della pretesa contributiva fatta valere dall'Istituto appellato mediante avviso bonario. Si tratta del preteso mancato pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata in talune mensilità degli CP_1
anni 2009, 2010, 2011 e 2013, oltre ad alcune sanzioni per il ritardato pagamento dei contributi di maggio 2010 e 2013.
Con memoria depositata il 9 settembre 2024 si è costituito l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
pag. 3/12 La causa, disposto un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 10 luglio 2025 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice trevigiano ha rammentato che, in relazione alla questione di prescrizione sollevata dal ricorrente, il quinquennio relativo sarebbe maturato nel giugno degli anni 2010, 2011,
2012 e 2014 rispettivamente per i crediti sorti negli anni 2009, 2010, 2011
e 2013. Ha poi rilevato che i due atti interruttivi della prescrizione, della cui efficacia si discute in ragione della invalida notifica, erano due avvisi bonari notificati a mezzo posta entrambi a mani di - Persona_3
padre del ricorrente - l'uno il 22 maggio 2015 all'indirizzo di Pieve di
Soligo via Kennedy 23 e l'altro il 27 maggio 2016 all'indirizzo di Pieve di
Soligo via Kennedy 21/1, quest'ultimo indirizzo di residenza del ricorrente dal 17 aprile 2003.
Richiamata la giurisprudenza in tema di rilevanza del rapporto di convivenza ai fini notificatori (Cass. n.28591 del 2017) e con particolare riguardo al caso di ricevimento dell'atto notificato da parte del famigliare in abitazione diversa da quella ove risiede il destinatario (Cass. n.23578 del
2007), ha affermato che “Nel caso di specie l'avviso bonario del maggio
2016 è stato ricevuto dal familiare (padre) nel luogo di residenza del destinatario ed un tanto è sufficiente alla prova della convivenza almeno provvisoria.”.
Ha poi evidenziato che la corrispondenza del numero identificativo sulla cartolina di ricevimento e testo dell'avviso bonario dimostrava che “l'atto ricevuto con la raccomandata del 2016 da (n.d.r: correttamente Pt_1
pag. 4/12 ) senz'altro familiare almeno temporaneamente Per_3 Parte_1
convivente con il destinatario, è proprio l'avviso bonario”.
Ha puntualizzato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova contraria
(la prova, cioè, dell'assenza di convivenza almeno provvisoria). Inoltre “la rappresentazione visiva della casa in cui vivono il ricorrente ed il padre fornita dall' attraverso la fotografia tratta da Google Maps” - una CP_1
villetta “verosimilmente contenente due appartamenti che hanno in comune il cancello di accesso ed il giardino” - ) non era stata oggetto di contestazione. Avvalorava tale ricostruzione la circostanza che anche l'avviso ricevuto nel 2021 dallo stesso ricorrente era stato inviato in via
Kennedy 21 e, come i due precedenti, ricevuto da . Persona_3
Diversa conclusione ha assunto il giudice con riguardo all'avviso bonario del 2015 in quanto non notificato alla residenza, e nell'abitazione, del destinatario.
In conclusione, era risultato valido ed utile l'atto interruttivo del maggio
2016 con l'effetto di ritenere prescritta la contribuzione relativa alla sola annualità del 2009.
Nel merito ha ritenuto fondata la pretesa contributiva sulla scorta delle dichiarazioni dei redditi degli anni di riferimento, prodotte dall' CP_1
dell'indicazione dei minimali reddituali e delle quote eccedenti per ciascun anno, dati dai quali si ricavava la correttezza della pretesa impositiva anche per quanto riguarda la sua misura, avendo indicato le aliquote applicate e tenuto conto dei pagamenti precedenti eventualmente eccedenti i minimali.
A fronte di ciò il ricorrente si era limitato ad affermazioni generali sull'astratta idoneità probatoria di dichiarazioni dei redditi, senza alcuna concreta contestazione circa l'ammontare dei singoli e specifici redditi e/o pag. 5/12 la correttezza delle aliquote applicate dall e/o la correttezza dei calcoli CP_1
materiali, ivi comprese eventuali detrazioni mancate o insufficienti, o ancora, circa eventuali pagamenti successivi.
Per quanto concerne l'eccezione di intervenuta decadenza dalla facoltà di iscrizione a ruolo ha rilevato che, pur essendosi verificata, l'impossibilità di procedere alla specifica forma di riscossione, non impediva all'Istituto di chiedere la condanna al pagamento in via ordinaria, come in effetti era avvenuto con la domanda riconvenzionale, ritualmente proposta.
2) Appella la decisione il signor sulla base di quattro motivi. Parte_1
Col primo, relativo alla ritenuta ritualità della notificazione del maggio
2016, reputa che il giudice abbia presupposto un fatto diverso e contrario rispetto a quello che il ricorrente ha sempre evidenziato nel corso del giudizio e recisamente contestato, essendo avvenuta la consegna dell'avviso bonario nelle mani e presso l'abitazione di , Persona_3
padre non convivente del ricorrente appellante, in quanto residenti, padre e figlio, “in due abitazioni singole diverse, neppure facenti parte dello stesso fabbricato”: il padre all'interno 2, l'appellante al n.
1. Assume che l'avviso bonario “è stato recapitato tramite il servizio postale presso il civico e
l'interno della residenza del signor ”. Da ciò Persona_3
l'inconferenza del richiamo giurisprudenziale operato dal giudice.
Sotto un diverso profilo assume che il principio di diritto richiamato dal giudice è stato elaborato interpretando l'art. 7 della legge 20.11.1982, n.
890, dettato in materia di notificazione di atti giudiziari mediante spedizione postale: “Pur volendo ammettere, per mera ipotesi di scuola, che possa essere applicato l'art. 7 citato al caso di specie – che non riguarda la notifica di un atto giudiziario, bensì la spedizione, a ben
pag. 6/12 guardare, di un atto stragiudiziale - la presunzione contenuta in detta disposizione, così come elaborata dalla giurisprudenza, non può comunque trovare applicazione. Ciò poiché tale presunzione in tanto è ammissibile, in quanto l'effettivo destinatario sia messo nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'atto recapitato presso la propria abitazione nelle mani di un soggetto diverso, mediante la spedizione di una raccomandata ulteriore informativa.”.
Ad ogni modo reputa che la spedizione da parte dell' degli avvisi CP_1
bonari è attività che esorbita dal sistema di notificazione degli atti giudiziari, così delineato dal codice di procedura civile e dalla Legge
890/1982, le cui disposizioni non dovrebbero dunque trovare qui applicazione.
In conclusione, nessun onere probatorio ricadeva sull'appellante.
Rammenta di aver contesto la valenza probatoria della documentazione fotografica, in quanto immagini risalenti al 2021 (quindi ben posteriori rispetto all'attività notificatoria), sia perché non individuanti il luogo di consegna presso l'abitazione dell'appellante. Inoltre, la fotografia rappresenta due abitazioni ben distinte.
Contesta che il padre si sia dichiarata convivente e richiama le risultanze anagrafiche, di segno opposto.
In conclusione, l'inefficacia ai fini interruttivi dell'atto, determina la consumazione del termine di prescrizione.
Col secondo motivo, relativo al merito della pretesa, lamenta la totale omissione di motivazione del giudice per non essersi pronunciato rispetto al rilievo difensivo in base al quale era impossibile “ritener provata la debenza dei maggiori contributi sulla scorta delle mere dichiarazioni
pag. 7/12 presentate a fini fiscali”. Assume, quindi, che “Le dichiarazioni fiscali sono mere dichiarazioni di scienza, non aventi valore probatorio ai fini della sussistenza dei maggiori redditi se apertamente contestate dal contribuente in giudizio – come in effetti contestati dalla parte - il che onerava di allegare e provare detti maggiori redditi.”. CP_1
Con il terzo motivo si duole del rilievo giudiziale circa l'irrilevanza dell'intervenuta decadenza ex art.25 d.l.vo n.46 del 1999. Tenuto conto degli argomenti a sostegno dell'intervenuta prescrizione rileva che l' CP_1
ha spiegato domanda riconvenzionale solo in data 11.11.2021, dunque ben oltre lo spirare dei termini di prescrizione. Conclude testualmente nei seguenti termini: “anche l'eccezione di intervenuta decadenza spiegata dal ricorrente è fondata, come per altro apertamente dichiarato dal Giudice del primo grado, salvo poi rigettarla stante l'erroneo convincimento che i termini di prescrizione sarebbero stati validamente interrotti nel 2016.”.
Infine, col quarto motivo si duole della condanna alle spese alla luce della fondatezza degli argomenti a sostegno dei precedenti motivi.
3) L'appello è manifestamente infondato.
3.1) Contrariamente all'assunto difensivo, il giudice ha ben considerato l'allegazione del ricorrente circa le modalità di notificazione dell'avviso bonario, salvo operare una puntuale e motivata ricostruzione in fatto di segno opposto, che ha portato ad accertare che l'attività notificatoria è avventa presso il civico 21/1, ossia la residenza dell'appellante.
In tale senso la semplice lettura dell'avviso di ricevimento – di seguito è riportata l'immagine - è chiaro nell'individuare l'indirizzo del recapito nel civico 21 interno 1 ed il destinatario in . Persona_4
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Sotto altro profilo l'affermazione tanto perentorio quanto non argomentata secondo cui la notificazione a mezzo posta è limitata agli atti giudiziari è smentita dalla previsione dell'art.1 della legge n.890 del 1980 che include tra gli atti di cui è possibile la notificazione a mezzo posta anche degli atti amministrativi, quindi, anche di un avviso bonario emesso dall'ente pubblico quale l CP_1
Ne consegue che a fronte di tale ricostruzione è del tutto fuori centro la doglianza dell'appellante circa l'impossibilità di offrire una dimostrazione in assenza di un avviso circa avvenuto recapito in mancanza di una siffatta previsione nella procedura di notificazione nel caso di avvenuto recapito con successo presso l'abitazione del destinatario.
pag. 9/12 Quanto al disconoscimento del rilievo fotografico da un lato la sola affermazione della posteriorità della formazione del documento, se non si deduce un mutamento dei luoghi è privo di rilevanza e di efficacia, dall'altro proprio la separatezza delle due abitazioni e quindi dei due interni e l'avvenuto recapito presso l'interno “1” avvalora la correttezza della ricostruzione operata dal primo giudice.
Infine, il dato delle risultanze anagrafiche è del tutto irrilevante al fine di documentare l'assenza di una convivenza (tra le altre, più di recente Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32575 del 14/12/2024, Rv. 673106 - 02).
3.2) Il secondo motivo è pure infondato.
Al riguardo va smentita l'affermazione difensiva circa l'omessa motivazione della sentenza: il giudice con sintetica e chiara indicazione ha evidenziato che le dichiarazioni reddituali avevano rilievo probatorio al fine di fondare la pretesa, unitamente al criteri di calcolo del minimale contribuivo e dell'eccedenza risultante rispetto al maggior reddito accertato precisando che “A fronte di ciò il ricorrente si è limitato ad affermazioni generali sull'astratta idoneità probatoria di dichiarazioni dei redditi ed atti amministrativi ma nessuna concreta contestazione circa l'ammontare CP_1
dei singoli e specifici redditi e/o la correttezza delle aliquote applicate dall' e/o la correttezza dei calcoli materiali ivi compresa eventuali CP_1
detrazioni mancate o insufficienti è stata mossa.”.
Ebbene, si tratta di argomentazione, che non è stata oggetto di motivata censura, e del tutto in linea con la costante giurisprudenza di legittimità - a cui il collegio intende dare continuità – secondo la quale “In tema di dichiarazioni fiscali, l'errore commesso dal contribuente è emendabile quando ne possa derivare l'assoggettamento a oneri contributivi diversi e
pag. 10/12 più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, poiché la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale
e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27332 del
22/10/2024, Rv. 672726 - 01).
Era onere della parte, quindi, dedurre che le dichiarazioni non erano conformi al reale reddito e fornire al riguardo adeguata giustificazioni;
si tratta di allegazione del tutto carente.
3.3) Il terzo motivo è inammissibile per l'evidente sua contraddittorietà dal momento che dà atto del rilievo giudiziale in ordine all'intervenuta decadenza, senza che venga censurata la decisione in ordine la ritualità della richiesta dell'Istituto di condanna mediante domanda riconvenzionale.
Quanto agli argomenti inerenti all'intervenuta prescrizione si tratta di tematica già chiarita e del tutto estranea al motivo ora esaminato.
3.4) Infine, il quarto motivo non ha fondamento dal momento che la statuizione sulle spese di lite ha seguito l'ordinario regime della soccombenza.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza venendo liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m.
n. 147 del 2023, nel medio in base al valore di causa (€.9.850,87).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 11/12 - condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate liquidate in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 10 luglio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
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