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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 11/08/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2283/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FILIPPI ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAMILLOTTI FABIO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola il giorno 11/09/2014 (atto n.
136, P. 2, S. A, anno 2014).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]; Persona_2
- , nata a [...] il [...]. Parte_3
FATTO
e hanno contratto matrimonio a Cerignola il giorno 11 Parte_1 Parte_2 settembre 2014.
Dalla loro unione sono nati tre figli:
- , a Viterbo il 6 settembre 2015; Persona_1
- a Offenbach sul Meno il 3 agosto 2027; Persona_2
- a Offenbach sul meno, il 26 gennaio 2019. Parte_3
intende separarsi dal marito. Ella ha quindi proposto ricorso giudiziale con il quale ha Parte_1 chiesto, oltre alla pronuncia sullo status e alle determinazioni personali ed economiche relative al rapporto con figli, che il Tribunale emetta, anche inaudita altera parte, provvedimenti indifferibili ed urgenti a protezione propria e dei figli minori. La ricorrente ha, in particolare, avanzato le seguenti richieste:
- Emissione dell'ordine di allontanamento del signor dalla casa familiare e divieto di Pt_2 avvicinamento dello stesso alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro frequentati;
- Affidamento esclusivo a sé con esclusone del padre da tutte le decisioni relative ai figli, ivi comprese quelle più importanti, con collocamento presso di sé;
- Assegnazione della casa familiare;
- Presa in carico dei Servizi Sociali che, di concerto con i servizi specialistici, possano supportare il nucleo e, in particolare, il padre;
- Contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori a carico del padre pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico percepito integralmente alla madre.
Il giudice relatore, rilevato che il resistente si trova al momento ristretto in carcere per gli stessi fatti posti alla base delle richieste avanzate nel presente procedimento, ha ritenuto opportuno instaurare previamente il contraddittorio per la discussione sulle richieste avanzate in via indifferibile ed urgente.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mani, non si è costituito in Parte_2 giudizio nella fase cautelare e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia per detta fase.
La ricorrente, all'udienza fissata per la discussione delle richieste avanzate in via indifferibile ed urgente, ha insistito per l'accoglimento di tutte le richieste urgenti avanzate, sottolineando il fatto che, qualora la misura custodiale venisse meno, verrebbe meno anche la tutela propria e dei minori.
Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva, ha così disposto: 1. “DISPONE il divieto di avvicinamento ai figli minori e Parte_2 Per_2 Per_1 Parte_3
e alla loro genitrice , alla loro abitazione ed ai luoghi da questi frequentati,
[...] Parte_1 il divieto di comunicazione con i medesimi, fatti salvi gli spazi e i momenti di incontro che verranno stabiliti dagli operatori dei servizi nell'ambito del percorso di sostegno al nucleo e all'eventuale avvio delle visite padre-figli con durata di un anno a decorrere dal momento in cui la misura verrà effettivamente eseguita.
Si invita la ricorrente e l'Autorità che provvederà all'esecuzione a comunicare a questo giudice, tramite deposito in PCT, il giorno iniziale di esecuzione del divieto.
2. DISPONE l'affidamento esclusivo di , e alla madre cui viene Per_1 Per_2 Parte_3 assegnata la responsabilità di assumere ogni decisione sui figli, ivi comprese quelle più importanti inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori sino all'udienza di prima comparizione delle parti per la fase di merito del presente procedimento, a seguito della quale verranno assunti provvedimenti di revoca, modifica o conferma su questo punto;
3. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
4. ASSEGNA a la casa coniugale in ragione del collocamento dei figli;
Parte_1
5. DISPONE la presa in carico dei figli minori e da parte del Servizio Per_2 Per_1 Parte_3
Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici per attività di sostegno e controllo, in particolare al fine di sostenere il padre in un percorso di affrancamento dalle condotte violente presso le associazioni territorialmente competenti, nonché di affrancamento dall'uso di sostanze legali e non legali;
di sostenere entrambi i genitori nell'esercizio delle reciproche funzioni;
di sostenere i figli con ogni intervento socio-sanitario che sarà ritenuto utile e necessario a loro tutela;
di sostenere la ripresa della relazione padre – figli, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
ASSEGNA al Servizio Sociale termine fino al 31gennaio 2025 per la trasmissione di una relazione che dia conto del lavoro svolto e dell'avvio dei percorsi ritenuti necessari;
6. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei Controparte_1 figli, versando a l'importo mensile di complessivi euro 450,00 (euro 150,00 a figlio), Parte_1 somma rivalutabile ex indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015;
7. DISPONE che l'Assegno Unico INPS venga integralmente corrisposto a ”. Parte_1
Il giudice ha poi disposto l'acquisizione degli atti penali e ha fissato la prima udienza di comparizione per la discussione nella fase di merito.
Prima di tale fase, il signor si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di Parte_2 separazione personale e allegando di aver effettuato un percorso di seria rivisitazione critica dei propri agiti e di comprensione degli affetti pregiudizievoli per le condotte pregresse;
ha dichiarato altresì di aver aderito al percorso proposto dai Servizi Sociali.
All'udienza del 04/02/2025 la causa è stata rinviata per consentire il reperimento di documentazione sulla condizione economico patrimoniale del signor e alla successiva udienza Pt_2 del 02/07/2025 hanno dichiarato di precisare congiuntamente le conclusioni come da deposito effettuato nel gennaio 2025:
“Disporre l'affidamento esclusivo di , e alla madre cui viene assegnata la Per_1 Per_2 Parte_3 responsabilità di assumere ogni decisione sui figli, ivi comprese quelle più importanti inerenti alla salute,
l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Disporre il collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre.
Assegnare alla signora la casa coniugale in ragione del collocamento dei figli. Parte_1
Disporre, fermo il collocamento presso la madre, la presa in carico dei figli minori e Per_2 Per_1
da parte del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici per attività di Parte_3 sostegno e controllo, in particolare al fine di sostenere il padre in un percorso di affrancamento dalle condotte violente presso le associazioni territorialmente competenti, nonché di affrancamento dall'uso di sostanze legali e non legali;
di sostenere entrambi i genitori nell'esercizio delle reciproche funzioni;
di sostenere i figli con ogni intervento socio-sanitario che sarà ritenuto utile e necessario a loro tutela;
di sostenere la ripresa della relazione padre – figli, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
Inibire allo stato gli incontri ed i contatti del padre con i figli, subordinando la ripresa della relazione e degli incontri padre – figli minori, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, in un primo momento esclusivamente in forma protetta e successivamente se positivi presenziata, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei Pt_2 CP_1 figli, versando alla signora l'importo mensile di complessivi euro 450,00 (euro 150,00 a Parte_1 figlio), somma rivalutabile ex indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015;
Disporre che l'assegno unico universale per i figli minori sia percepito interamente dalla madre.
Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti
Spese di lite compensate”.
Tali conclusioni sono da integrare con la previsione aggiunta all'ultima udienza e riportata nel verbale:
“inibire gli incontri ed i contatti tra il signor e la signora subordinando la ripresa della CP_1 Pt_1 relazione genitoriale all'esito positivo dei percorsi disposti rispettando i tempi e gli spazi che verranno stabiliti agli operatori del Servizio”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il nucleo familiare è attualmente seguito dal Servizio Sociale, ai cui percorsi le parti aderiscono.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cerignola il 11/09/2014 (atto n. 136, P. 2, S. A, anno 2014);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché per la restituzione degli atti penali acquisiti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/05/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]11 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FILIPPI ANGELA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. CAMILLOTTI FABIO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cerignola il giorno 11/09/2014 (atto n.
136, P. 2, S. A, anno 2014).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nato a [...] il [...]; Persona_2
- , nata a [...] il [...]. Parte_3
FATTO
e hanno contratto matrimonio a Cerignola il giorno 11 Parte_1 Parte_2 settembre 2014.
Dalla loro unione sono nati tre figli:
- , a Viterbo il 6 settembre 2015; Persona_1
- a Offenbach sul Meno il 3 agosto 2027; Persona_2
- a Offenbach sul meno, il 26 gennaio 2019. Parte_3
intende separarsi dal marito. Ella ha quindi proposto ricorso giudiziale con il quale ha Parte_1 chiesto, oltre alla pronuncia sullo status e alle determinazioni personali ed economiche relative al rapporto con figli, che il Tribunale emetta, anche inaudita altera parte, provvedimenti indifferibili ed urgenti a protezione propria e dei figli minori. La ricorrente ha, in particolare, avanzato le seguenti richieste:
- Emissione dell'ordine di allontanamento del signor dalla casa familiare e divieto di Pt_2 avvicinamento dello stesso alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro frequentati;
- Affidamento esclusivo a sé con esclusone del padre da tutte le decisioni relative ai figli, ivi comprese quelle più importanti, con collocamento presso di sé;
- Assegnazione della casa familiare;
- Presa in carico dei Servizi Sociali che, di concerto con i servizi specialistici, possano supportare il nucleo e, in particolare, il padre;
- Contributo per il mantenimento ordinario dei figli minori a carico del padre pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico percepito integralmente alla madre.
Il giudice relatore, rilevato che il resistente si trova al momento ristretto in carcere per gli stessi fatti posti alla base delle richieste avanzate nel presente procedimento, ha ritenuto opportuno instaurare previamente il contraddittorio per la discussione sulle richieste avanzate in via indifferibile ed urgente.
Nonostante la regolarità della notifica, avvenuta a mani, non si è costituito in Parte_2 giudizio nella fase cautelare e ne è pertanto stata dichiarata la contumacia per detta fase.
La ricorrente, all'udienza fissata per la discussione delle richieste avanzate in via indifferibile ed urgente, ha insistito per l'accoglimento di tutte le richieste urgenti avanzate, sottolineando il fatto che, qualora la misura custodiale venisse meno, verrebbe meno anche la tutela propria e dei minori.
Il giudice istruttore, a scioglimento della riserva, ha così disposto: 1. “DISPONE il divieto di avvicinamento ai figli minori e Parte_2 Per_2 Per_1 Parte_3
e alla loro genitrice , alla loro abitazione ed ai luoghi da questi frequentati,
[...] Parte_1 il divieto di comunicazione con i medesimi, fatti salvi gli spazi e i momenti di incontro che verranno stabiliti dagli operatori dei servizi nell'ambito del percorso di sostegno al nucleo e all'eventuale avvio delle visite padre-figli con durata di un anno a decorrere dal momento in cui la misura verrà effettivamente eseguita.
Si invita la ricorrente e l'Autorità che provvederà all'esecuzione a comunicare a questo giudice, tramite deposito in PCT, il giorno iniziale di esecuzione del divieto.
2. DISPONE l'affidamento esclusivo di , e alla madre cui viene Per_1 Per_2 Parte_3 assegnata la responsabilità di assumere ogni decisione sui figli, ivi comprese quelle più importanti inerenti la salute, l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori sino all'udienza di prima comparizione delle parti per la fase di merito del presente procedimento, a seguito della quale verranno assunti provvedimenti di revoca, modifica o conferma su questo punto;
3. DISPONE il collocamento dei minori presso la madre;
4. ASSEGNA a la casa coniugale in ragione del collocamento dei figli;
Parte_1
5. DISPONE la presa in carico dei figli minori e da parte del Servizio Per_2 Per_1 Parte_3
Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici per attività di sostegno e controllo, in particolare al fine di sostenere il padre in un percorso di affrancamento dalle condotte violente presso le associazioni territorialmente competenti, nonché di affrancamento dall'uso di sostanze legali e non legali;
di sostenere entrambi i genitori nell'esercizio delle reciproche funzioni;
di sostenere i figli con ogni intervento socio-sanitario che sarà ritenuto utile e necessario a loro tutela;
di sostenere la ripresa della relazione padre – figli, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
ASSEGNA al Servizio Sociale termine fino al 31gennaio 2025 per la trasmissione di una relazione che dia conto del lavoro svolto e dell'avvio dei percorsi ritenuti necessari;
6. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei Controparte_1 figli, versando a l'importo mensile di complessivi euro 450,00 (euro 150,00 a figlio), Parte_1 somma rivalutabile ex indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015;
7. DISPONE che l'Assegno Unico INPS venga integralmente corrisposto a ”. Parte_1
Il giudice ha poi disposto l'acquisizione degli atti penali e ha fissato la prima udienza di comparizione per la discussione nella fase di merito.
Prima di tale fase, il signor si è costituito in giudizio, aderendo alla domanda di Parte_2 separazione personale e allegando di aver effettuato un percorso di seria rivisitazione critica dei propri agiti e di comprensione degli affetti pregiudizievoli per le condotte pregresse;
ha dichiarato altresì di aver aderito al percorso proposto dai Servizi Sociali.
All'udienza del 04/02/2025 la causa è stata rinviata per consentire il reperimento di documentazione sulla condizione economico patrimoniale del signor e alla successiva udienza Pt_2 del 02/07/2025 hanno dichiarato di precisare congiuntamente le conclusioni come da deposito effettuato nel gennaio 2025:
“Disporre l'affidamento esclusivo di , e alla madre cui viene assegnata la Per_1 Per_2 Parte_3 responsabilità di assumere ogni decisione sui figli, ivi comprese quelle più importanti inerenti alla salute,
l'istruzione, l'educazione, le pratiche amministrative e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori.
Disporre il collocamento e la residenza anagrafica dei minori presso la madre.
Assegnare alla signora la casa coniugale in ragione del collocamento dei figli. Parte_1
Disporre, fermo il collocamento presso la madre, la presa in carico dei figli minori e Per_2 Per_1
da parte del Servizio Sociale in collaborazione con i Servizi Specialistici per attività di Parte_3 sostegno e controllo, in particolare al fine di sostenere il padre in un percorso di affrancamento dalle condotte violente presso le associazioni territorialmente competenti, nonché di affrancamento dall'uso di sostanze legali e non legali;
di sostenere entrambi i genitori nell'esercizio delle reciproche funzioni;
di sostenere i figli con ogni intervento socio-sanitario che sarà ritenuto utile e necessario a loro tutela;
di sostenere la ripresa della relazione padre – figli, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
Inibire allo stato gli incontri ed i contatti del padre con i figli, subordinando la ripresa della relazione e degli incontri padre – figli minori, all'esito positivo dei percorsi disposti in favore del padre, previa preparazione, in un primo momento esclusivamente in forma protetta e successivamente se positivi presenziata, rispettando i tempi e i bisogni dei figli e con le modalità ritenute più opportune e tutelanti da parte degli operatori dei servizi.
Porre a carico del signor l'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei Pt_2 CP_1 figli, versando alla signora l'importo mensile di complessivi euro 450,00 (euro 150,00 a Parte_1 figlio), somma rivalutabile ex indici ISTAT da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015;
Disporre che l'assegno unico universale per i figli minori sia percepito interamente dalla madre.
Nulla a titolo di mantenimento per i coniugi che dichiarano di essere autonomi ed autosufficienti
Spese di lite compensate”.
Tali conclusioni sono da integrare con la previsione aggiunta all'ultima udienza e riportata nel verbale:
“inibire gli incontri ed i contatti tra il signor e la signora subordinando la ripresa della CP_1 Pt_1 relazione genitoriale all'esito positivo dei percorsi disposti rispettando i tempi e gli spazi che verranno stabiliti agli operatori del Servizio”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e del fatto che il nucleo familiare è attualmente seguito dal Servizio Sociale, ai cui percorsi le parti aderiscono.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Cerignola il 11/09/2014 (atto n. 136, P. 2, S. A, anno 2014);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cerignola perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché per la restituzione degli atti penali acquisiti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli