Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5392/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 29/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/11/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avvocati STEFANO DALLE MURA e CATERINA SULPIZIO ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Viareggio (LU), Galleria d'Azeglio n. 61, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) In seguito al trasferimento immobiliare avvenuto contestualmente alla sentenza di separazione del
20.03.2024, ciascuno dei coniugi abiterà nell'immobile di sua proprietà.
In particolare, la IG.ra unitamente ai due figli ed ai propri genitori, risiederà nell'immobile Pt_2 sito in Lucca, fraz. Santa Maria Del Giudice, n. 769, mentre il IG. si è trasferito presso Pt_1
l'immobile sito in Lucca, fraz. Santa Maria del Giudice, Via XXIV Maggio n.81. (Doc. 6: Certificati di residenza e stati di famiglia)
2) Nel contempo, così come previsto nell'accordo di separazione, la IG.ra si obbliga a Pt_2 continuare a corrispondere in via esclusiva, le rate mensili dei mutui relativi ad entrambi gli immobili, sino alla completa estinzione degli stessi.
In ogni caso, il sig. relativamente all'immobile sito in Lucca, frazione Santa Maria Del Pt_1
1
3) I ricorrenti danno atto di aver definito ogni statuizione riguardante sia comproprietà relativa a beni mobili e immobili, sia relativa a rapporti bancari e finanziari.
4) I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre, sita in Lucca, fraz. Santa Maria Del Giudice, n. 769.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma congiunta per le questioni di straordinaria amministrazione ed assumeranno di comune accordo le decisioni più importanti nell'interesse dei figli relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi.
I genitori si impegnano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro.
5) Stante la maggiore età raggiunta da entrambi i figli, i medesimi potranno scegliere autonomamente e con massima libertà, le modalità ed i tempi di permanenza con entrambi i genitori, previa comunicazione agli stessi.
6) Il IG. entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, provvederà al versamento della Pt_1 complessiva somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mediante bonifico direttamente ai figli, con le seguenti modalità: alla figlia sulla seguente Postepay [...] Per_1 intestata alla medesima, ed al figlio sulla seguente carta Postepay Per_2
[...] intestata allo stesso. Tali statuizioni avranno effetto fino a quando i figli non saranno economicamente autosufficienti ed in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
7) Le parti si obbligano altresì al versamento, per gli stessi figli, della propria quota del 50% delle spese straordinarie (per la distinzione tra spese straordinarie ed ordinarie si rimanda al Protocollo stilato dal Tribunale di Lucca con l'Ordine degli Avvocati di Lucca).
In ogni caso il genitore che avrà anticipato per intero la spesa – previamente concordata – avrà diritto di ricevere dall'altro il rimborso di competenza, dietro presentazione del relativo documento giustificativo.
Nessun rimborso verrà, invece, riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza e/o di necessità e/o gravità e comunque per tutte quelle spese che non devono essere preventivamente concertate.
In tali ultime ipotesi la spesa sostenuta dovrà essere documentata e verrà immediatamente rimborsata al genitore che l'ha sostenuta per la quota di spettanza. L'assegno unico corrisposto ai sensi di legge verrà suddiviso a metà tra le parti.
8) I ricorrenti si danno atto che con l'adempimento delle obbligazioni assunte in questa sede dovrà intendersi definitivamente regolata tra i medesimi ogni questione economica e patrimoniale, dichiarando per l'effetto, di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Capannori (LU) il 16/6/2002, dal quale sono nati i due figli (nata il
30/12/2002) e (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non economicamente Per_2
2 autosufficienti - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Capannori (LU) in data 16/6/2002, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Capannori (LU) all'Atto Numero 49, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2002;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Capannori (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 29/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3