TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8420/2018
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Manzionna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8420/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Girolamo Arciuolo, elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio.
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Carmelo Vicente Pucillo, elettivamenteControparte_1 domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rocco.
Controparte_2 9con il patrocinio del suo difensore e domiciliatario avv. Francesco Le Noci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale telematico dell'udienza del 23 settembre 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha esposto: che in data 09 settembre
2017, alle ore 23,15 circa si trovava a bordo quale terzo trasportato della autovettura Fiat Punto, targata
CX291KN di proprietà di CP_3 ed assicurato per la RCA condotto da Controparte_2 presso la compagnia convenuta;
che il conducente dell'autovettura nella quale era trasportato, mentre percorreva in Manfredonia via Santa ,Per_1 nel tentativo di sorpasso a destra dell'autovettura Audi targata CG041XJ che la precedeva, impattava con l'angolo anteriore sinistro contro la fiancata destra dell'Audi; che a seguito dell'urto l'attore riportava lesioni fisiche che rendevano necessario il suo trasporto presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale di Manfredonia dove veniva diagnosticato: "frattura diafisaria al terzo medio-distale dell'omero destro");
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la compagnia CP_1 che ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sia sotto il profilo del "an" che in merito al "quantum debeatur” e, in via subordinata, di accertare il concorso colposo del danneggiato, con la conseguente graduazione della responsabilità della compagnia, essendosi il danneggiato esposto volontariamente ad un rischio superiore alla norma, se non l'esclusione della stessa, con vittoria di spese e compensi.
Escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 27.06.2022, e depositata la relazione definitiva del CTU nominato, dott. Persona 2 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025 ed al termine trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr.
12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio
2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost." sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Va detto che per ciò che attiene alla tutela del terzo trasportato nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, l'art. 141 C.d.A. dispone:" Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo."
In tale norma il legislatore fa riferimento al caso fortuito come criterio di bilanciamento tra gli interessi del trasportato e quelli dell'assicuratore del vettore, determinando il sorgere di due effetti: uno sostanziale e uno processuale. L'effetto sostanziale è che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è
la condotta del vettore.
L'effetto processuale è che il trasportato non ha alcun onere di prova, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. L'art. 141 C.d.A. con riferimento al caso fortuito, come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria (Cass. civ. sez. III, sentenza 13 febbraio 2019 n. 4147).
Nel caso in esame, l'attore ha provato, a mezzo dei testimoni escussi e della documentazione allegata, che il sinistro in occasione del quale ha riportato le lesioni per le quali è causa fu causato dalla esclusiva condotta negligente ed imprudente del conducente della Fiat Punto del convenuto Controparte_2
Esclusa quindi la ricorrenza del caso fortuito, va escluso che l'attore abbia in qualche modo avuto un ruolo di concorso nei danni subiti, non essendo emersi elementi che possano portare a ritenere applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1227 c.c., avendo a riguardo anche il CTU confermato il nesso causale e la compatibilità delle lesioni accertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, in assenza di osservazioni critica della compagnia convenuta.
Superata quindi la questione del an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dal sig. Parte_1
I danni personali subiti dalla ricorrente sono descritti nella relazione di consulenza tecnica di ufficio. Questo
Giudice ritiene che l'elaborato, svolto da un professionista in materia medica, sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi medica che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunata. L'elaborato può quindi ben costituire la base probatoria di questo giudizio, peraltro essendo perfettamente coincidente con gli altri atti del giudizio (in specie la documentazione medica).
Il CTU ha quindi ravvisato la sussistenza di una I.T.T. di giorni 6, I.T.P. al 75% per giorni 30, I.T.P. al 50% per giorni 40 ed I.T.P. al 25% per giorni 40 per il completo recupero, con esiti invalidanti (quale danno biologico) per un valore del 7%.
Conseguentemente, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, il risarcimento del danno dovuto ammonta complessivamente a € 15.614,74= (€ 12.044,43,= danno biologico permanente;
€ 3.286,53= danno da invalidità temporanea;
€ 283,78= spese mediche congrue); nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale perché, anche se astrattamente dovuto, necessita di prova specifica e rigorosa delle sofferenze patite, certificati psicologici testimonianze che documentino i concreti pregiudizi morali sopportati, prova che nel presente giudizio è del tutto assente.
Per quanto attiene alla domanda formulata ai sensi dell'art. 1917 c.c. da Controparte_2 convenuto a و
CP_1 laseguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, nei confronti della convenuta stessa è fondata alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.29926/2022) secondo il quale il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato è sempre dovuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_2 ogni diversa nei confronti di Controparte_1 eParte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
era trasportato a bordo della autovettura Fiat Punto targata 1) dichiara che Parte_2 assicurato per lae condotto da CX291KN di proprietà di Controparte_2 CP_3
RCA con la società convenuta, in data 09 settembre 2017, alle ore 23,15 circa in via Santa Restituta
del comune di Manfredonia;
2) condanna le parti convenute, in solido tra loro. al pagamento, in favore dell'attore., per le conseguenze del sinistro di cui è causa, della complessiva somma di € 15.614,74= oltre interessi legali fino alla data di integrale pagamento;
3) condanna Controparte_1 e Controparte_2 al pagamento delle spese processuali che quantifica ai minimi tariffari, data la semplicità delle sostenute da Parte_1
questioni trattare e l'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, in €
2.804,00 (di cui € 264,00= per spese esenti) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) le spese di C.T.U.., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta Controparte_1
[...] quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione;
5) Condanna altresì Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da e per esso all'avv. Francesco Le Noci, anticipatario, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 2.540,00= oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia, 22.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzionna pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Manzionna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8420/2018 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Girolamo Arciuolo, elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio.
ATTORE
contro con il patrocinio dell'avv. Carmelo Vicente Pucillo, elettivamenteControparte_1 domiciliato in Foggia presso lo studio dell'avv. Vincenzo Rocco.
Controparte_2 9con il patrocinio del suo difensore e domiciliatario avv. Francesco Le Noci
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale telematico dell'udienza del 23 settembre 2025
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 ha esposto: che in data 09 settembre
2017, alle ore 23,15 circa si trovava a bordo quale terzo trasportato della autovettura Fiat Punto, targata
CX291KN di proprietà di CP_3 ed assicurato per la RCA condotto da Controparte_2 presso la compagnia convenuta;
che il conducente dell'autovettura nella quale era trasportato, mentre percorreva in Manfredonia via Santa ,Per_1 nel tentativo di sorpasso a destra dell'autovettura Audi targata CG041XJ che la precedeva, impattava con l'angolo anteriore sinistro contro la fiancata destra dell'Audi; che a seguito dell'urto l'attore riportava lesioni fisiche che rendevano necessario il suo trasporto presso il vicino pronto soccorso dell'Ospedale di Manfredonia dove veniva diagnosticato: "frattura diafisaria al terzo medio-distale dell'omero destro");
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la compagnia CP_1 che ha concluso chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto sia sotto il profilo del "an" che in merito al "quantum debeatur” e, in via subordinata, di accertare il concorso colposo del danneggiato, con la conseguente graduazione della responsabilità della compagnia, essendosi il danneggiato esposto volontariamente ad un rischio superiore alla norma, se non l'esclusione della stessa, con vittoria di spese e compensi.
Escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 27.06.2022, e depositata la relazione definitiva del CTU nominato, dott. Persona 2 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.09.2025 ed al termine trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*****
La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav. Sent. 07.4.2014 nr.
12002), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio
2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost." sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
Va detto che per ciò che attiene alla tutela del terzo trasportato nell'ambito della responsabilità civile da circolazione stradale, l'art. 141 C.d.A. dispone:" Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo."
In tale norma il legislatore fa riferimento al caso fortuito come criterio di bilanciamento tra gli interessi del trasportato e quelli dell'assicuratore del vettore, determinando il sorgere di due effetti: uno sostanziale e uno processuale. L'effetto sostanziale è che la responsabilità dell'assicuratore del vettore non sussiste se causa del sinistro non è
la condotta del vettore.
L'effetto processuale è che il trasportato non ha alcun onere di prova, non essendo tenuto a dimostrare le modalità in cui si è verificato il sinistro, dovendo soltanto provare la sua esistenza e il proprio conseguente danno. L'art. 141 C.d.A. con riferimento al caso fortuito, come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria (Cass. civ. sez. III, sentenza 13 febbraio 2019 n. 4147).
Nel caso in esame, l'attore ha provato, a mezzo dei testimoni escussi e della documentazione allegata, che il sinistro in occasione del quale ha riportato le lesioni per le quali è causa fu causato dalla esclusiva condotta negligente ed imprudente del conducente della Fiat Punto del convenuto Controparte_2
Esclusa quindi la ricorrenza del caso fortuito, va escluso che l'attore abbia in qualche modo avuto un ruolo di concorso nei danni subiti, non essendo emersi elementi che possano portare a ritenere applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 1227 c.c., avendo a riguardo anche il CTU confermato il nesso causale e la compatibilità delle lesioni accertate con la dinamica del sinistro descritta in citazione, in assenza di osservazioni critica della compagnia convenuta.
Superata quindi la questione del an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro dei danni subiti dal sig. Parte_1
I danni personali subiti dalla ricorrente sono descritti nella relazione di consulenza tecnica di ufficio. Questo
Giudice ritiene che l'elaborato, svolto da un professionista in materia medica, sia scevro da vizi logici e sia il risultato di una attenta analisi medica che non ha tralasciato né i dati documentali prodotti, né tantomeno un esame diretto sulla persona dell'infortunata. L'elaborato può quindi ben costituire la base probatoria di questo giudizio, peraltro essendo perfettamente coincidente con gli altri atti del giudizio (in specie la documentazione medica).
Il CTU ha quindi ravvisato la sussistenza di una I.T.T. di giorni 6, I.T.P. al 75% per giorni 30, I.T.P. al 50% per giorni 40 ed I.T.P. al 25% per giorni 40 per il completo recupero, con esiti invalidanti (quale danno biologico) per un valore del 7%.
Conseguentemente, sulla scorta dei criteri stabiliti dal D.M. 18.07.2025, pubblicato in G.U. serie Generale n. 176 del 31.07.2025, il risarcimento del danno dovuto ammonta complessivamente a € 15.614,74= (€ 12.044,43,= danno biologico permanente;
€ 3.286,53= danno da invalidità temporanea;
€ 283,78= spese mediche congrue); nulla può essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno morale perché, anche se astrattamente dovuto, necessita di prova specifica e rigorosa delle sofferenze patite, certificati psicologici testimonianze che documentino i concreti pregiudizi morali sopportati, prova che nel presente giudizio è del tutto assente.
Per quanto attiene alla domanda formulata ai sensi dell'art. 1917 c.c. da Controparte_2 convenuto a و
CP_1 laseguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice, nei confronti della convenuta stessa è fondata alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. n.29926/2022) secondo il quale il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato è sempre dovuto nei limiti di cui all'art. 1917 c.c. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_2 ogni diversa nei confronti di Controparte_1 eParte_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
era trasportato a bordo della autovettura Fiat Punto targata 1) dichiara che Parte_2 assicurato per lae condotto da CX291KN di proprietà di Controparte_2 CP_3
RCA con la società convenuta, in data 09 settembre 2017, alle ore 23,15 circa in via Santa Restituta
del comune di Manfredonia;
2) condanna le parti convenute, in solido tra loro. al pagamento, in favore dell'attore., per le conseguenze del sinistro di cui è causa, della complessiva somma di € 15.614,74= oltre interessi legali fino alla data di integrale pagamento;
3) condanna Controparte_1 e Controparte_2 al pagamento delle spese processuali che quantifica ai minimi tariffari, data la semplicità delle sostenute da Parte_1
questioni trattare e l'accoglimento della domanda in misura ridotta rispetto a quanto richiesto, in €
2.804,00 (di cui € 264,00= per spese esenti) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
4) le spese di C.T.U.., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della convenuta Controparte_1
[...] quale parte soccombente, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione;
5) Condanna altresì Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da e per esso all'avv. Francesco Le Noci, anticipatario, che si Controparte_2
liquidano in complessivi € 2.540,00= oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia, 22.12.2025
Il Giudice
dott. Maurizio Manzionna pagina 7 di 7