Versione
18 maggio 1997
18 maggio 1997
Art. 8. (Disposizioni in materia
di contrattazione collettiva) 1. All' articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e' sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 , puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998.
di contrattazione collettiva) 1. All' articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province e' espressa rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e' sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 , e' sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all' articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 , convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 , puo' essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Commentari • 3
- 1. Norme transitoriehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Catania, sez. II, sentenza 08/11/2023, n. 3305Provvedimento: Pubblicato il 08/11/2023 N. 03305/2023 REG.PROV.COLL. N. 00627/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 627 del 2018, proposto da MI EP e figli di MI NI EM s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, n. 48; contro Comune di San Giovanni la Punta (Ct), non costituito in …Leggi di più...
- violazione art. 51 l. n. 142/1990·
- violazione art. 34 l. n. 47/1985·
- annullamento del provvedimento·
- prescrizione del diritto·
- determinazione dell'oblazione·
- art. 35 l. n. 47/1985·
- eccesso di potere·
- condono edilizio·
- competenza del responsabile del settore tecnico-urbanistica·
- regolamento comunale degli uffici e dei servizi