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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/01/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 11094 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, difeso dall' avv. Russo Laura Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei di indennità di accompagnamento
Per il resistente: dichiarare la cessazione della materia del contendere avendo l accolto CP_1 la domanda della ricorrente in data antecedente al giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.23 il ricorrente indicato in epigrafe agiva nei confronti dell' per il riconoscimento di quanto sopra riportato. CP_1 Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza indicata nelle conclusioni di cui all'epigrafe, regolarmente notificato all' CP_1
Tutto ciò dedotto, adiva questo Giudice per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si costituiva l chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo CP_1
l' messo in pagamento la prestazione a fare data dal gennaio 2024. CP_1
Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso nel gennaio 2024;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00, oltre rimborso CP_1
forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 12.1.24
Il Giudice
Dott. Marco Bottino