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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 8571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8571 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 8336/2025 Verbale dell'udienza del 30/09/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Valerio Maione per delega dell'avv. Maione. Per gli opposti è presente l'avv. Pastore. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Maione si riporta agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Pastore parimenti si riporta agli atti e alle conclusioni rassegnate, insistendo per la revoca della sospensione dell'efficacia del titolo azionato e per il rigetto dell'opposizione. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 8336 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto TRA (C.F.: , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in alla via Stazio n. 3, presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Stefano Maione, dal quale è rappresentato e difeso OPPONENTE E
, C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e C.F. , elett.te C.F._2 CP_3 C.F._3 dom.ti in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pastore, dalla quale sono rapp.ti e difesi OPPOSTI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 17.03.2025, sono stati notificati al opponente tre atti di precetto da Parte_1 parte dei Sig.ri e , unitamente all'ordinanza del Tribunale di Napoli CP_1 CP_2 CP_3 pubblicata il 15.11.2021, con cui, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 3785/2021, è stato così disposto: condanna il resistente al pagamento in favore di tre Parte_1 ricorrenti dell'importo di Euro 19.353,00 ciascuno detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.; condanna il al pagamento in favore dei tre ricorrenti delle spese processuali della fase di Parte_1 attuazione che qui si liquidano in Euro 2.945,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del Parte_1 presente procedimento, spese che qui si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Patrizia Pastore, procuratore antistatario dei ricorrenti. Gli intimanti hanno chiesto il pagamento rispettivamente: sigg. e euro 21.473,94 cadauno, sig.ra CP_1 CP_2 CP_3 euro 26.040,20. Il Condominio ha proposto opposizione, deducendo, oltre che la pendenza del giudizio di appello avverso il titolo azionato nella presente sede, l'esistenza di un procedimento penale nei confronti degli opposti, i quali avrebbero falsificato documentazione al fine di ottenere il titolo stesso, nonché la mancata detrazione, da quanto richiesto, della propria
“quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.”. Si sono costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e facendo valere anche l'esistenza di contrarie ragioni di credito in proprio favore. L'opposizione è infondata. In ordine alla prima questione, va osservato che l'eventuale falsità di documenti prodotti in un determinato giudizio di cognizione va fatta valere con il rimedio della revocazione o, come nella specie, ove pendente il termine, con l'appello. L'opponente, dunque, ha correttamente proposto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rappresentando anche la falsità delle prove poste a sostengo della domanda da cui è scaturito il titolo esecutivo. Come si rileva dai documenti prodotti dagli opposti l'11/09/2025, la Corte d'appello ha, tuttavia, respinto il gravame, evidenziando che, nelle more del procedimento, è comunque intervenuto un “pagamento” degli importi che gli opposti chiedono in restituzione. Ne consegue che la questione della falsità dei documenti è irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, stante la competenza funzionale del giudice d'appello, tale questione non poteva, comunque, essere fatta valere quale motivo di opposizione nella presente sede.
pagina 2 di 3 L'ulteriore motivo di opposizione, secondo cui i condomini non hanno detratto la propria
“quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.” dall'importo precettato è astrattamente fondato. Il , però, sul quale deve ritenersi gravare l'onere della prova – considerato che Parte_1 si tratta di una posta negativa e riduttiva della pretesa creditoria – nell'atto di opposizione (ma nemmeno successivamente, fino all'odierna udienza) non ha specificato la somma che andrebbe portata concretamente in detrazione, sulla base delle tabelle millesimali. Ne consegue che l'importo precettato deve considerarsi dovuto nella sua interezza, per cui l'opposizione proposta va integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, senza istruttoria, tenuto conto della attività espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna il al pagamento, in favore dei sigg. Parte_1
e , delle competenze di lite, che liquida Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in € 5.8100,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva, se dovuta, con attribuzione all'avv. Patrizia Pastore, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 30/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
pagina 3 di 3
, C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
e C.F. , elett.te C.F._2 CP_3 C.F._3 dom.ti in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pastore, dalla quale sono rapp.ti e difesi OPPOSTI CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE In data 17.03.2025, sono stati notificati al opponente tre atti di precetto da Parte_1 parte dei Sig.ri e , unitamente all'ordinanza del Tribunale di Napoli CP_1 CP_2 CP_3 pubblicata il 15.11.2021, con cui, definendo il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 3785/2021, è stato così disposto: condanna il resistente al pagamento in favore di tre Parte_1 ricorrenti dell'importo di Euro 19.353,00 ciascuno detratta per ognuno di essi la relativa quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.; condanna il al pagamento in favore dei tre ricorrenti delle spese processuali della fase di Parte_1 attuazione che qui si liquidano in Euro 2.945,00 oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge;
condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del Parte_1 presente procedimento, spese che qui si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 406,50 per spese, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Patrizia Pastore, procuratore antistatario dei ricorrenti. Gli intimanti hanno chiesto il pagamento rispettivamente: sigg. e euro 21.473,94 cadauno, sig.ra CP_1 CP_2 CP_3 euro 26.040,20. Il Condominio ha proposto opposizione, deducendo, oltre che la pendenza del giudizio di appello avverso il titolo azionato nella presente sede, l'esistenza di un procedimento penale nei confronti degli opposti, i quali avrebbero falsificato documentazione al fine di ottenere il titolo stesso, nonché la mancata detrazione, da quanto richiesto, della propria
“quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.”. Si sono costituiti gli opposti, chiedendo il rigetto dell'opposizione e facendo valere anche l'esistenza di contrarie ragioni di credito in proprio favore. L'opposizione è infondata. In ordine alla prima questione, va osservato che l'eventuale falsità di documenti prodotti in un determinato giudizio di cognizione va fatta valere con il rimedio della revocazione o, come nella specie, ove pendente il termine, con l'appello. L'opponente, dunque, ha correttamente proposto l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. rappresentando anche la falsità delle prove poste a sostengo della domanda da cui è scaturito il titolo esecutivo. Come si rileva dai documenti prodotti dagli opposti l'11/09/2025, la Corte d'appello ha, tuttavia, respinto il gravame, evidenziando che, nelle more del procedimento, è comunque intervenuto un “pagamento” degli importi che gli opposti chiedono in restituzione. Ne consegue che la questione della falsità dei documenti è irrilevante, anche a prescindere dal fatto che, stante la competenza funzionale del giudice d'appello, tale questione non poteva, comunque, essere fatta valere quale motivo di opposizione nella presente sede.
pagina 2 di 3 L'ulteriore motivo di opposizione, secondo cui i condomini non hanno detratto la propria
“quota di contribuzione determinata secondo la tabella scale, se in vigore, o, comunque, ai sensi dell'art. 1124 c.c.” dall'importo precettato è astrattamente fondato. Il , però, sul quale deve ritenersi gravare l'onere della prova – considerato che Parte_1 si tratta di una posta negativa e riduttiva della pretesa creditoria – nell'atto di opposizione (ma nemmeno successivamente, fino all'odierna udienza) non ha specificato la somma che andrebbe portata concretamente in detrazione, sulla base delle tabelle millesimali. Ne consegue che l'importo precettato deve considerarsi dovuto nella sua interezza, per cui l'opposizione proposta va integralmente rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento, senza istruttoria, tenuto conto della attività espletata e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
- condanna il al pagamento, in favore dei sigg. Parte_1
e , delle competenze di lite, che liquida Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in € 5.8100,00, oltre spese generali al 15%, cpa e iva, se dovuta, con attribuzione all'avv. Patrizia Pastore, dichiaratasi antistataria. Così deciso in Napoli, il 30/09/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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