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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 453/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3219/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NT - partita iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010535U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. MUO170010535U, emesso in data 16 dicembre 2022 e notificato il 17 gennaio
2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Lazio – SOT Latina (di seguito,
ADM) accertava, per l'anno d'imposta 2017, l'Imposta Unica sulle scommesse a quota fissa nei confronti di Nominativo_1, titolare dell'omonima impresa individuale (indirizzo – Indirizzo_1 nn. 122/126), nonché in solido nei confronti di NT (di seguito, nominativo), quale soggetto per conto del quale l'attività sarebbe stata esercitata. L'imposta veniva quantificata in € 71.328,57, oltre interessi pari ad € 14.148,46, sanzioni amministrative pari ad € 85.594,28 e spese di notifica pari ad € 17,50, per un totale di € 171.088,81. Avverso il predetto avviso, NT proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sez. 1 (R.G.R. n. 282/2023), deducendo, tra l'altro: l'insussistenza del presupposto impositivo per assenza di rapporto contrattuale tra il CTD e NT nell'anno 2017; la nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione e difetto di asseverazione di conformità della copia analogica;
l'incompatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione e con i principi costituzionali;
nonché l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza. Con sentenza n. 50/2024 (dec. 11 dicembre 2023, dep. 9 gennaio 2024), la CGT di
Primo Grado – Latina accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente il presupposto impositivo per l'anno 2017, in quanto il vincolo contrattuale con NT risultava già cessato dal 2014 sulla base della documentazione in atti;
venivano assorbite le ulteriori censure. Il CTD Nominativo_1 non impugnava autonomamente l'atto impositivo.
Con atto notificato in data 26 giugno 2024, ADM proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale e la conferma della legittimità dell'avviso, con istanza di trattazione in pubblica udienza. L'Amministrazione assumeva, in sintesi:
a) la sussistenza del presupposto impositivo per raccolta di scommesse in Italia, con metodologie induttive e presunzioni semplici (mancata risposta al questionario;
visura camerale;
sopralluoghi; presenza dell'insegna nominativo);
b) la soggettività passiva del CTD e del bookmaker in solido, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 504/1998 come interpretati dall'art. 1, comma 66, L. 220/2010, e la localizzazione in Italia del contratto di scommessa;
c) l'infondato rilievo dei vizi formali dedotti, essendo valida la sottoscrizione digitale e la notifica in copia analogica conforme, con comunque sanatoria per raggiungimento dello scopo;
d) la debenza delle sanzioni e l'inapplicabilità, dopo il 2010, dell'esimente dell'obiettiva incertezza;
e) la non necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stante la compatibilità già affermata dalla giurisprudenza unionale.
Con Atto di Costituzione in giudizio di appello del 2 agosto 2024, nominativo si costituiva quale parte appellata, con istanza di discussione in pubblica udienza e richiesta di collegamento da remoto, chiedendo la conferma della sentenza gravata. In via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53, D.Lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c.) e la formazione del giudicato interno sui capi non specificamente censurati. Nel merito, la parte reiterava:
a) l'insussistenza del presupposto impositivo per l'anno 2017, atteso che il rapporto contrattuale con il CTD risulta risolto dal 2014(diffida e risoluzione prodotte, nonché dichiarazione del legale rappresentante), e che
ADM non ha provato attività di raccolta nel 2017 con elementi oggettivi (ricevute di scommessa, transazioni, ecc.);
b) la nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione in copia analogica e assenza di asseverazione/ contrassegno (art. 42, comma 3, DPR 600/1973; art. 23 CAD);
c) l'incompatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione (libera prestazione dei servizi;
discriminazione dell'operatore comunitario nominativo già illegittimamente escluso dai bandi) e con i principi costituzionali
(artt. 3, 53, 97 Cost.), anche in relazione alla base imponibile forfetaria tripla ex art. 1, comma 644, lett. g),
L. 190/2014, con richiesta di rinvio pregiudiziale e/o disapplicazione;
d) l'inapplicabilità e, in subordine, la riduzione delle sanzioni, per obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, D. Lgs. 472/1997; art. 10, comma 3, L. 212/2000) e proporzionalità.
Le parti depositavano documentazione a sostegno delle rispettive tesi, comprensiva, tra l'altro, di visure, verbali di sopralluogo, immagini del punto vendita, atti di risoluzione contrattuale, dichiarazioni del legale rappresentante, sentenze e ordinanze di merito e di legittimità. ADM concludeva per la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso impugnato, con condanna di parte resistente alle spese di lite. nominativo chiedeva, in rito, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza appellata, nonché la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese del doppio grado;
formulava istanza di pubblica udienza e di partecipazione da remoto;
in via gradata, domandava il rinvio pregiudiziale alla CGUE e/o la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità, ovvero l'esclusione/riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza e proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'atto di gravame dell'Amministrazione è inammissibile per violazione dell'onere di specificità dei motivi. Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., applicabili al processo tributario per il rinvio di cui all'art. 49 D.Lgs. 546/1992,
e dell'art. 53 del medesimo decreto, l'appello deve contenere l'individuazione puntuale dei capi di sentenza impugnati, le specifiche censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione.
La mancanza o l'assoluta incertezza di tali “elementi essenziali”, tra cui rientrano i motivi specifici di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Nel caso di specie, la mera elencazione “per punti” delle doglianze, priva di un correlato sviluppo critico riferito ai singoli capi della sentenza di prime cure e senza confronto effettivo con la ratio decidendi, non consente di cogliere la pertinenza e la decisività delle censure prospettate. È principio consolidato che, nel processo tributario, la riproduzione per relationem di atti o rilievi non è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità: occorre una chiara e inequivoca riproposizione delle questioni non accolte o non decise, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si assumono erroneamente valutati (Cass.,
Sez. V, 19 dicembre 2017, n. 30444).
Poiché l'appello non si confronta in modo specifico con le statuizioni impugnate, né articola censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
546/1992, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
La Corte così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, per difetto di specificità dei motivi;
b) conferma la sentenza impugnata n. 50/2024 della CGT di Latina;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado d'appello, in considerazione dell'oscillante giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3219/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Lazio E Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
NT - partita iva
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 50/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170010535U GIOCHI-LOTTERIE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. MUO170010535U, emesso in data 16 dicembre 2022 e notificato il 17 gennaio
2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per il Lazio – SOT Latina (di seguito,
ADM) accertava, per l'anno d'imposta 2017, l'Imposta Unica sulle scommesse a quota fissa nei confronti di Nominativo_1, titolare dell'omonima impresa individuale (indirizzo – Indirizzo_1 nn. 122/126), nonché in solido nei confronti di NT (di seguito, nominativo), quale soggetto per conto del quale l'attività sarebbe stata esercitata. L'imposta veniva quantificata in € 71.328,57, oltre interessi pari ad € 14.148,46, sanzioni amministrative pari ad € 85.594,28 e spese di notifica pari ad € 17,50, per un totale di € 171.088,81. Avverso il predetto avviso, NT proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina – Sez. 1 (R.G.R. n. 282/2023), deducendo, tra l'altro: l'insussistenza del presupposto impositivo per assenza di rapporto contrattuale tra il CTD e NT nell'anno 2017; la nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione e difetto di asseverazione di conformità della copia analogica;
l'incompatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione e con i principi costituzionali;
nonché l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza. Con sentenza n. 50/2024 (dec. 11 dicembre 2023, dep. 9 gennaio 2024), la CGT di
Primo Grado – Latina accoglieva il ricorso, ritenendo insussistente il presupposto impositivo per l'anno 2017, in quanto il vincolo contrattuale con NT risultava già cessato dal 2014 sulla base della documentazione in atti;
venivano assorbite le ulteriori censure. Il CTD Nominativo_1 non impugnava autonomamente l'atto impositivo.
Con atto notificato in data 26 giugno 2024, ADM proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma integrale e la conferma della legittimità dell'avviso, con istanza di trattazione in pubblica udienza. L'Amministrazione assumeva, in sintesi:
a) la sussistenza del presupposto impositivo per raccolta di scommesse in Italia, con metodologie induttive e presunzioni semplici (mancata risposta al questionario;
visura camerale;
sopralluoghi; presenza dell'insegna nominativo);
b) la soggettività passiva del CTD e del bookmaker in solido, ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 504/1998 come interpretati dall'art. 1, comma 66, L. 220/2010, e la localizzazione in Italia del contratto di scommessa;
c) l'infondato rilievo dei vizi formali dedotti, essendo valida la sottoscrizione digitale e la notifica in copia analogica conforme, con comunque sanatoria per raggiungimento dello scopo;
d) la debenza delle sanzioni e l'inapplicabilità, dopo il 2010, dell'esimente dell'obiettiva incertezza;
e) la non necessità di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, stante la compatibilità già affermata dalla giurisprudenza unionale.
Con Atto di Costituzione in giudizio di appello del 2 agosto 2024, nominativo si costituiva quale parte appellata, con istanza di discussione in pubblica udienza e richiesta di collegamento da remoto, chiedendo la conferma della sentenza gravata. In via preliminare, veniva eccepita l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi (art. 53, D.Lgs. 546/1992, in relazione agli artt. 342 e 434 c.p.c.) e la formazione del giudicato interno sui capi non specificamente censurati. Nel merito, la parte reiterava:
a) l'insussistenza del presupposto impositivo per l'anno 2017, atteso che il rapporto contrattuale con il CTD risulta risolto dal 2014(diffida e risoluzione prodotte, nonché dichiarazione del legale rappresentante), e che
ADM non ha provato attività di raccolta nel 2017 con elementi oggettivi (ricevute di scommessa, transazioni, ecc.);
b) la nullità dell'avviso per mancanza di sottoscrizione in copia analogica e assenza di asseverazione/ contrassegno (art. 42, comma 3, DPR 600/1973; art. 23 CAD);
c) l'incompatibilità della pretesa con il diritto dell'Unione (libera prestazione dei servizi;
discriminazione dell'operatore comunitario nominativo già illegittimamente escluso dai bandi) e con i principi costituzionali
(artt. 3, 53, 97 Cost.), anche in relazione alla base imponibile forfetaria tripla ex art. 1, comma 644, lett. g),
L. 190/2014, con richiesta di rinvio pregiudiziale e/o disapplicazione;
d) l'inapplicabilità e, in subordine, la riduzione delle sanzioni, per obiettiva incertezza (art. 6, comma 2, D. Lgs. 472/1997; art. 10, comma 3, L. 212/2000) e proporzionalità.
Le parti depositavano documentazione a sostegno delle rispettive tesi, comprensiva, tra l'altro, di visure, verbali di sopralluogo, immagini del punto vendita, atti di risoluzione contrattuale, dichiarazioni del legale rappresentante, sentenze e ordinanze di merito e di legittimità. ADM concludeva per la riforma della sentenza e la conferma dell'avviso impugnato, con condanna di parte resistente alle spese di lite. nominativo chiedeva, in rito, l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza appellata, nonché la condanna dell'Appellante al pagamento delle spese del doppio grado;
formulava istanza di pubblica udienza e di partecipazione da remoto;
in via gradata, domandava il rinvio pregiudiziale alla CGUE e/o la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità, ovvero l'esclusione/riduzione delle sanzioni per obiettiva incertezza e proporzionalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'atto di gravame dell'Amministrazione è inammissibile per violazione dell'onere di specificità dei motivi. Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., applicabili al processo tributario per il rinvio di cui all'art. 49 D.Lgs. 546/1992,
e dell'art. 53 del medesimo decreto, l'appello deve contenere l'individuazione puntuale dei capi di sentenza impugnati, le specifiche censure alla ricostruzione dei fatti e le violazioni di legge rilevanti ai fini della decisione.
La mancanza o l'assoluta incertezza di tali “elementi essenziali”, tra cui rientrano i motivi specifici di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame.
Nel caso di specie, la mera elencazione “per punti” delle doglianze, priva di un correlato sviluppo critico riferito ai singoli capi della sentenza di prime cure e senza confronto effettivo con la ratio decidendi, non consente di cogliere la pertinenza e la decisività delle censure prospettate. È principio consolidato che, nel processo tributario, la riproduzione per relationem di atti o rilievi non è sufficiente a soddisfare il requisito di specificità: occorre una chiara e inequivoca riproposizione delle questioni non accolte o non decise, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che si assumono erroneamente valutati (Cass.,
Sez. V, 19 dicembre 2017, n. 30444).
Poiché l'appello non si confronta in modo specifico con le statuizioni impugnate, né articola censure idonee a scalfire la motivazione della sentenza, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 53 D.Lgs.
546/1992, con conseguente conferma della decisione di primo grado.
La Corte così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992, per difetto di specificità dei motivi;
b) conferma la sentenza impugnata n. 50/2024 della CGT di Latina;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado d'appello, in considerazione dell'oscillante giurisprudenza in materia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.