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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/10/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2200 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. RIZZA GIUSEPPE;
[...] C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GULINO Controparte_1 P.IVA_1
DANIELA; resistente avente ad oggetto: Altre ipotesi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha Parte_1
proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data
Pagina 1 di 4 22/07/2025 da con cui veniva intimato il Controparte_1
pagamento della somma di € 85.189,72, oltre interessi legali, in forza della sentenza n. 835/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catania.
La ricorrente ha contestato la legittimità dell'atto di precetto, ritenendo che l'importo intimato sia superiore a quanto effettivamente dovuto in base al titolo esecutivo. In particolare, ha evidenziato che:
− la sentenza n. 835/2019 ha condannato la ricorrente alla restituzione di € 64.015,00, da cui detrarre la retribuzione del mese di novembre 2010 (€ 1.166,51) e (per compensazione)
l'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità (€ 6.316,21) oltre interessi sul capitale annualmente rivalutato dall'8.7.2010, per un totale netto di € 56.532,28 oltre interessi legali dal pagamento indebito al saldo;
− a tale somma devono essere aggiunti esclusivamente gli interessi legali dal novembre 2010 al saldo, pari a € 11.058,47 all'1.8.2025, per un totale complessivo di € 67.590,75;
− la somma precettata da risulta maggiorata Controparte_1
indebitamente di € 18.023,97, a causa dell'applicazione della rivalutazione monetaria, non prevista dalla sentenza e comunque non dovuta;
Ha quindi chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dell'atto di precetto, ovvero che fosse rideterminato l'importo effettivamente dovuto in €
67.590,75, oltre ulteriori interessi dall'1.8.2025.
Si è costituita in giudizio contestando Controparte_1
integralmente le doglianze avversarie. La resistente ha sostenuto che la somma precettata è frutto dell'esatta applicazione della sentenza n.
835/2019, tenuto conto:
− degli importi netti riconosciuti a titolo retributivo e risarcitorio;
− della decorrenza degli interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.;
Pagina 2 di 4 − del principio di tutela rafforzata dei crediti da lavoro, che comporta l'automatica applicazione di interessi e rivalutazione monetaria.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
***
Il ricorso è fondato.
Il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello non prevede alcuna rivalutazione sul credito restitutorio di , il che è sufficiente CP_1
ad escludere che questa possa farne precetto. Infatti, in mancanza di titolo esecutivo per tale voce, la creditrice non può intimarne il pagamento, a prescindere dall'eventualità che si tratti di un accessorio del credito dovuto ex lege, cosa che comunque non è.
Infatti, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. la rivalutazione è automaticamente dovuta solo per i crediti del lavoratore (C. 546/2011, C.
15755/2019) e non anche per quelli del datore di lavoro;
del resto, la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dalla resistente (che sembra essere la n. 18353 del 2014 e non del 2010) riguarda crediti del lavoratore e comunque non afferma che rivalutazione e/o interessi sono dovuti sull'importo oggetto della condanna anche se non specificati nel dispositivo.
Pertanto, esclusa la rivalutazione, e rilevato che le altre voci calcolate dall'opponente non sono stati contestati dall'opposta, né l'opponente ha contestato gli ulteriori importi indicati nel precetto, occorre dichiarare la validità del precetto opposto con esclusivo riferimento alle seguenti somme: € 56.532,28 per sorte capitale;
€ 11.058,47 per interessi legali all'1.8.2025 oltre ulteriori interessi legali da tale data al pagamento;
€
425 per spese di precetto;
€ 150 per spese di notificazione;
€ 3.600 per spese successive ed occorrende;
e la sua nullità per il resto.
Pagina 3 di 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano non in base all'intero importo precettato, ma sulla differenza tra questo e quanto riconosciuto come dovuto dall'opponente, perché è solo tale differenza a costituire oggetto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara il precetto notificato il 22/07/2025 da Controparte_1
ad valido esclusivamente per questi Parte_1
importi: € 56.532,28 per sorte capitale;
€ 11.058,47 per interessi legali all'1.8.2025 oltre ulteriori interessi legali da tale data al pagamento;
€ 425 per spese di precetto;
€ 150 per spese di notificazione;
€ 3.600 per spese successive ed occorrende;
- dichiara il medesimo precetto nullo per il resto;
- condanna a rifondere ad le CP_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 2500 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
14/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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