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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/01/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4145/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4145/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAIORANA MASSIMO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TILOTTA LUCIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 19 gennaio 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. MAIORANA Parte_1 Per l'avv. TILOTTA LUCIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisa le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4145/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Mario Giurba, Parte_1 P.IVA_1
17 98123 IN;
rappresentato e difeso dall'avv. MAIORANA MASSIMO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 103 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. TILOTTA LUCIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 20 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Giova premettere che , come già evidenziato nell'ordinanza resa in data 25 ottobre 2024, nel caso in oggetto non risulta essere stato notificato alcun atto di opposizione avverso i DI decreto ingiuntivo n.
571/2024 del 4.03.2024 (n. 1707/2024 R.G.) emesso ad istanza della Controparte_2
Invero seppur iscritto a ruolo risulta essere un atto di opposizione ad istanza della
[...]
e da , dalla comparsa di costituzione della Controparte_3 Controparte_3 CP_1
, che si è costituita tardivamente nell'ambito del presente giudizio al solo fine di eccepire la
[...]
inammissibilità della opposizione, emerge quanto segue.
In particolare l'avvocato Massimo Maiorana, quale procuratore della e del garante, Parte_1
, non ha dato prova di aver mai notificato alla , presso il Controparte_3 Controparte_2
procuratore dell'opposta , l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, poi dallo stesso iscritto a ruolo.
Infatti risultano prodotte in seno allo stesso fascicolo informatico le ricevute di accettazione (doc.1) e di consegna (doc.2) di una pec inviata al sottoscritto procuratore l'11 aprile 2024 recante quale oggetto la
“Notificazione ai sensi della legge n_ 53 del 1994” ed alla quale risultano allegati un atto di citazione introduttivo di un giudizio da celebrarsi innanzi a tutt'altra Autorità giudiziaria (Tribunale di Palmi), promosso dall' , con il patrocinio dell'avv. Massimo Maiorana Parte_2 contro tale convenuto a comparire dinanzi a quel Tribunale per l'udienza del 20 Controparte_4
novembre 2024 (doc.3).
Gli altri due allegati alla citata pec sono due relate di notifica del seguente medesimo tenore:
“RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv MASSIMO MAIORANA iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina
(CF: ,quale difensore di (CF: rappresentato, C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:
• Citazione Taccone.pdf.p7m (Citazione_Taccone.pdf.p7m ) atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
• procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (Relata_notifica_40.pdf.p7m ).
a:
, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC Controparte_2
estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde) Email_1
Luogo e data: IN , 11/04/2024 pagina 3 di 5 F.to digitalmente da Avv. MASSIMO MAIORANA”
Alla pec non risulta allegata alcuna procura alle liti e che in seno alla stessa relata l'avv. Massimo
Maiorana si qualifica solo quale difensore della mentre nessun riferimento è fatto Parte_1 all'altro asserito “opponente”, , il cui nominativo non risulta indicato. Controparte_3
Quanto sopra, peraltro, risulta attestato anche dal direttore di cancelleria della IV sezione di questo
Tribunale, che con dichiarazione resa in calce alla copia dell'atto di citazione allegato alla suddetta pec, estratta dal fascicolo telematico n.4145/2024 R.G., ha dichiarato testualmente quanto segue:
“Attesto che nel SICID al n.R.G.ACC n.4145/24 risulta iscritto il proc. fra e Parte_1 CP_3
c/ . Fra gli atti depositati in data 19.4.24, allegati all'atto di citazione si
[...] Controparte_1
rinviene la presente relata di notifica nonché il retrostante atto di citazione oggetto della citata notifica. Nel fascicolo telematico non si rinvengono altri atti notificati;
pertanto l'unica notifica, all'interno del fascicolo, fatta dall'avv. Maiorana all'avv. Tilotta è l'atto di citazione Pt_2
c/ - CT 28.08.24 S. Pittari”.
[...] Controparte_4
In sostanza solo uno degli odierni “opponenti” ( , per il tramite del suo procuratore, avv. Parte_1
Massimo Maiorana, in data 11 aprile 2024 ha inviato la pec avente ad oggetto: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma non ha trasmesso mediante detta pec di notifica né l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, nè la procura alle liti.
Inoltre in seno alla relata si fa menzione solo dell'atto di citazione realmente allegato alla pec Tes_1
pdf.p7m- - atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato), relativo a
[...] tutt'altro giudizio, incardinato innanzi ad altro Tribunale e benchè si faccia menzione della procura alle liti (atto da cui avrebbe potuto in estrema ratio evincersi l'oggetto della notifica), detta ultima non risulta allegata.
Dal che deriva che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione non è mai avvenuta e, pertanto, è inesistente e comporta la inammissibilità della stessa opposizione.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito che l'inesistenza della notifica corrisponde, oltre alla totale mancanza materiale dell'atto, anche all'ipotesi in cui viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione., ovvero: soggetto notificante, soggetto notificato e oggetto della notifica- .
Nel caso in ispecie se è vero che uno dei soggetti notificanti (la sola e non già anche Parte_1
) e il soggetto notificato ( ) siano stati indicati in seno alla relata, Controparte_3 Controparte_2 risulta altrettanto vero che sia l'oggetto della notifica menzionato nella relata che l'atto alla stessa allegato siano completamente estranei alla destinataria, circostanza questa che determina la inesistenza
pagina 4 di 5 della notificazione, con conseguente inammissibilità della opposizione iscritta a ruolo e non notificata, giacchè proposta oltre il temine di cui all'art.641 cpc
Peraltro la richiesta di rimessione in termini avanzata a verbale da parte opponente è stata rigettata, in quanto questa non ha dimostrato in giudizio di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Pertanto va dichiarata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto va dichiarata inammissibile l'opposizione iscritta a ruolo da e del garante, Parte_1 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo distinto dal n.571/2024, reso dal Giudice del Tribunale di Catania, il 2
[...] marzo 2024 in favore della . Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 147/2022
-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4145/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione iscritta a ruolo da e del garante, avverso il Parte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo distinto dal n.571/2024, reso dal Giudice del Tribunale di Catania, il 2 marzo 2024 in favore della . Controparte_2
Condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4145/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MAIORANA MASSIMO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TILOTTA LUCIA Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
Oggi 19 gennaio 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. MAIORANA Parte_1 Per l'avv. TILOTTA LUCIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisa le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4145/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in via Mario Giurba, Parte_1 P.IVA_1
17 98123 IN;
rappresentato e difeso dall'avv. MAIORANA MASSIMO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA G. LEOPARDI, 103 CATANIA;
Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. TILOTTA LUCIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 20 gennaio 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come da superiore verbale pagina 2 di 5 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Giova premettere che , come già evidenziato nell'ordinanza resa in data 25 ottobre 2024, nel caso in oggetto non risulta essere stato notificato alcun atto di opposizione avverso i DI decreto ingiuntivo n.
571/2024 del 4.03.2024 (n. 1707/2024 R.G.) emesso ad istanza della Controparte_2
Invero seppur iscritto a ruolo risulta essere un atto di opposizione ad istanza della
[...]
e da , dalla comparsa di costituzione della Controparte_3 Controparte_3 CP_1
, che si è costituita tardivamente nell'ambito del presente giudizio al solo fine di eccepire la
[...]
inammissibilità della opposizione, emerge quanto segue.
In particolare l'avvocato Massimo Maiorana, quale procuratore della e del garante, Parte_1
, non ha dato prova di aver mai notificato alla , presso il Controparte_3 Controparte_2
procuratore dell'opposta , l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, poi dallo stesso iscritto a ruolo.
Infatti risultano prodotte in seno allo stesso fascicolo informatico le ricevute di accettazione (doc.1) e di consegna (doc.2) di una pec inviata al sottoscritto procuratore l'11 aprile 2024 recante quale oggetto la
“Notificazione ai sensi della legge n_ 53 del 1994” ed alla quale risultano allegati un atto di citazione introduttivo di un giudizio da celebrarsi innanzi a tutt'altra Autorità giudiziaria (Tribunale di Palmi), promosso dall' , con il patrocinio dell'avv. Massimo Maiorana Parte_2 contro tale convenuto a comparire dinanzi a quel Tribunale per l'udienza del 20 Controparte_4
novembre 2024 (doc.3).
Gli altri due allegati alla citata pec sono due relate di notifica del seguente medesimo tenore:
“RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Io sottoscritto Avv MASSIMO MAIORANA iscritto all'albo degli Avvocati dell'Ordine di Messina
(CF: ,quale difensore di (CF: rappresentato, C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
difeso e domiciliato come in atti, ho notificato ad ogni effetto di legge:
• Citazione Taccone.pdf.p7m (Citazione_Taccone.pdf.p7m ) atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato.
• procura alle liti conferita dalla parte rappresentata ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. e autenticata con firma digitale dal sottoscritto difensore (Relata_notifica_40.pdf.p7m ).
a:
, trasmettendone copia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC Controparte_2
estratto dal seguente PUBBLICO ELENCO (reginde) Email_1
Luogo e data: IN , 11/04/2024 pagina 3 di 5 F.to digitalmente da Avv. MASSIMO MAIORANA”
Alla pec non risulta allegata alcuna procura alle liti e che in seno alla stessa relata l'avv. Massimo
Maiorana si qualifica solo quale difensore della mentre nessun riferimento è fatto Parte_1 all'altro asserito “opponente”, , il cui nominativo non risulta indicato. Controparte_3
Quanto sopra, peraltro, risulta attestato anche dal direttore di cancelleria della IV sezione di questo
Tribunale, che con dichiarazione resa in calce alla copia dell'atto di citazione allegato alla suddetta pec, estratta dal fascicolo telematico n.4145/2024 R.G., ha dichiarato testualmente quanto segue:
“Attesto che nel SICID al n.R.G.ACC n.4145/24 risulta iscritto il proc. fra e Parte_1 CP_3
c/ . Fra gli atti depositati in data 19.4.24, allegati all'atto di citazione si
[...] Controparte_1
rinviene la presente relata di notifica nonché il retrostante atto di citazione oggetto della citata notifica. Nel fascicolo telematico non si rinvengono altri atti notificati;
pertanto l'unica notifica, all'interno del fascicolo, fatta dall'avv. Maiorana all'avv. Tilotta è l'atto di citazione Pt_2
c/ - CT 28.08.24 S. Pittari”.
[...] Controparte_4
In sostanza solo uno degli odierni “opponenti” ( , per il tramite del suo procuratore, avv. Parte_1
Massimo Maiorana, in data 11 aprile 2024 ha inviato la pec avente ad oggetto: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma non ha trasmesso mediante detta pec di notifica né l'atto di opposizione avverso il decreto ingiuntivo per cui è causa, nè la procura alle liti.
Inoltre in seno alla relata si fa menzione solo dell'atto di citazione realmente allegato alla pec Tes_1
pdf.p7m- - atto originale notificato, firmato digitalmente dal sottoscritto avvocato), relativo a
[...] tutt'altro giudizio, incardinato innanzi ad altro Tribunale e benchè si faccia menzione della procura alle liti (atto da cui avrebbe potuto in estrema ratio evincersi l'oggetto della notifica), detta ultima non risulta allegata.
Dal che deriva che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione non è mai avvenuta e, pertanto, è inesistente e comporta la inammissibilità della stessa opposizione.
Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito che l'inesistenza della notifica corrisponde, oltre alla totale mancanza materiale dell'atto, anche all'ipotesi in cui viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione., ovvero: soggetto notificante, soggetto notificato e oggetto della notifica- .
Nel caso in ispecie se è vero che uno dei soggetti notificanti (la sola e non già anche Parte_1
) e il soggetto notificato ( ) siano stati indicati in seno alla relata, Controparte_3 Controparte_2 risulta altrettanto vero che sia l'oggetto della notifica menzionato nella relata che l'atto alla stessa allegato siano completamente estranei alla destinataria, circostanza questa che determina la inesistenza
pagina 4 di 5 della notificazione, con conseguente inammissibilità della opposizione iscritta a ruolo e non notificata, giacchè proposta oltre il temine di cui all'art.641 cpc
Peraltro la richiesta di rimessione in termini avanzata a verbale da parte opponente è stata rigettata, in quanto questa non ha dimostrato in giudizio di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile.
Pertanto va dichiarata l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto va dichiarata inammissibile l'opposizione iscritta a ruolo da e del garante, Parte_1 CP_3
avverso il decreto ingiuntivo distinto dal n.571/2024, reso dal Giudice del Tribunale di Catania, il 2
[...] marzo 2024 in favore della . Controparte_2
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 147/2022
-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4145/2024 RG, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto dichiara inammissibile l'opposizione iscritta a ruolo da e del garante, avverso il Parte_1 Controparte_3 decreto ingiuntivo distinto dal n.571/2024, reso dal Giudice del Tribunale di Catania, il 2 marzo 2024 in favore della . Controparte_2
Condanna parte opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 20 gennaio 2025
IL GIUDICE dott. Vera Marletta
pagina 5 di 5