Articolo 48 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
Articolo 47Articolo 49
Versione
15 marzo 1969
Art. 48.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, l'assegnazione straordinaria di lire 15 miliardi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969
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