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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Paduano Maria GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 12-13 novembre 2024, da
1) Parte_1
Nata a Vercelli il 07/12/1986
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Abg. Lara Citterio ed Avv. Silvia Prandi
e
2) Parte_2
Nato a Mariano Comense (CO) il 02/07/1973
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
con l'Abg. Lara Citterio ed Avv. Silvia Prandi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Cabiate, in data 02/07/2011 ,
(anno 2011, atto n. 11, reg. Atti del Matrimonio del Comune di Cabiate, parte I, serie /);
SEPARAZIONE:
x separati consensualmente con verbale in data 07/02/2023 omologato con decreto del 10/02/2023
con i seguenti FIGLI MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nata il [...] Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12-13 novembre 2024, hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. diciannovenne, sceglierà autonomamente i tempi e le modalità di visita con il padre, comprese Pt_3
le vacanze e gli eventuali ponti;
2. Il sig. corrisponderà alla figlia a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_2 Pt_3
stessa, la somma mensile complessiva di €. 150,00 (Eurocentocinquanta/00), fino al raggiungimento dell''indipendenza economica della stessa. La somma a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sarà corrisposta, per dodici mensilità, entro il giorno 10 del mese di riferimento, mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie già note e sarà aggiornata annualmente secondo gli indici
ISTAT sul costo della vita delle famiglie degli operai ed impiegati;
3. Entrambi i genitori saranno poi tenuti al versamento del 50% di tutte le spese straordinarie della figlia,
secondo quanto espressamente specificato nelle Linee Guida condivise concernenti le spese per i figli del Tribunale di Como a cui ci si riporta integralmente;
4. I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa e reciprocamente alla richiesta di corresponsione dell'assegno divorzile.
5. Le parti dichiarano di aver risolto ogni pendenza tra loro in essere di carattere economico e patrimoniale e quindi di non aver più null'altro reciprocamente a pretendere per alcun titolo, ragione e/o causa.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 02/07/2011, in Cabiate (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cabiate
(anno 2011, atto n. 11, reg. Atti Civili di Matrimonio del Comune di Cabiate, parte I, Serie /),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cabiate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 31.1.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao