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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello R.G. 671/2022 promossa da:
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Michela Ghibaudo per mandato Parte_1 C.F._1 in atti
APPELLANTE
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati dall'avv. Claudio Fiume per mandato in atti C.F._3
APPELLATI
(c.f. ), rappresentato dall'avv. Valentina Spallino per Controparte_3 C.F._4 mandato in atti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrarii reiectis, in accoglimento del presente Appello, riformare la sentenza gravata nr. 1343/2022, pubblicata il 24.05.2022, resa nel procedimento davanti al Tribunale di
Genova, recante R. g. n 5686/2021, e per l'effetto dichiarare ammissibile e fondato l'Appello e:
1) a. Annullare la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c.;
2) b. Annullare la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
3) c. In subordine: dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità del giudizio di merito per carenza di interesse e legittimazione ad agire;
4) d. Per mero scrupolo difensivo, in ulteriore subordine, dichiarare nulla la liquidazione delle spese legali per violazione del DM 55/2014 e del principio generale di proporzionalità ed adeguatezza dell'opera prestata in relazione al valore del contendere.
5) e. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa del doppio grado di giudizio come per legge.”
Per gli Appellati:
All'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così statuire: - in via pregiudiaziale e/o preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello perché mancante dei presupposti di cui artt. 342 – 348 bis e ter c.p.c. e quindi inidoneo a superare il c.d. “filtro in appello”; 2) dichiararlo, altresì, inammissibile perché limitato alla richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite.
- nel merito:
3) rigettare le domande svolte dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in quanto esente da censure sotto il profilo sia logico che giuridico;
4) per tutto quanto esposto in parte motiva ed in particolare per avere (nuovamente) convenuto in giudizio i sigg.ri e tentando Controparte_1 Controparte_2 di far valere nei loro confronti un fantasioso principio di proporzionalità tra il credito azionato in sede esecutiva e l'ammontare della liquidazione dei compensi da parte del Giudice di primo grado, sottacendo l'inesistenza 3
di qualunque rapporto creditorio con i predetti, condannarlo al risarcimento del danno ex art. 96 co. 3 c.p.c.;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
Per l'Intervenuto:
All'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire: - in via pregiudiaziale e/o preliminare:
1) dichiarare inammissibile l'appello perché mancante dei presupposti di cui artt. 342 – 348 bis e ter c.p.c. e quindi inidoneo a superare il c.d. “filtro in appello”;
2) dichiararlo, altresì, inammissibile perché limitato alla richiesta di riforma del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese di lite.
- nel merito:
3) rigettare le domande svolte dall'appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in quanto esente da censure sotto il profilo sia logico che giuridico;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini all'esito dell'udienza del 19 marzo
2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c.;
Rilevato che in relazione all'udienza collegiale in data 19 febbraio 2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti (appellante, appellati ed intervenuto), tutti costituiti, depositava note;
Rilevato che le parti non depositavano note nemmeno in relazione alla successiva udienza in data 19 marzo
2025, cui la causa era rinviata ai sensi degli artt. 127 ter comma 4 e 309 c.p.c.; 4
Ritenuto che pertanto, ai sensi dell'art. 127 ter comma 4 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa da ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello;
In proposito si osserva ancora che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi,
con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter, 181 e 309 c.p.c.,
Dichiara l'estinzione del giudizio d'appello promosso da con atto notificato il 27 giugno 2022, Parte_1
avverso la sentenza n.1343/2022 pronunciata inter partes in data 24 maggio 2022 dal Tribunale di Genova, VII
Sezione, in composizione monocratica;
ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 24/3/2025 5
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Riccardo Baudinelli)