Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00435/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 435 del 2025, proposto da
NN ER e AR VA, rappresentate e difese dall'avvocato Vincenzina Salvatore, per mandato in calce al ricorso, con domicilio digitale elettivo come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
di cui alla sentenza Tribunale di Bari - Sezione Lavoro n. 835/2024, pubblicata 29 febbraio 2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 2171/2023 R.G.) e passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 11 marzo 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. EO NO e preso atto che nessuno è comparso per le ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19 marzo 2025 e depositato in data 23 marzo 2025, NN ER e AR NO hanno chiesto l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari, pubblicata in data 29 febbraio 2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione dell’11 marzo 2025 resa dal funzionario giudiziario della Sezione Lavoro del predetto Tribunale.
All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso in ottemperanza è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.
A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del Giudice del lavoro meglio indicata in oggetto, non risulta agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale.
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata, nel persistente inadempimento della stessa, di dare integrale esecuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notifica a cura di parte, se anteriore, alla sentenza del Giudice del lavoro per cui si agisce, procedendo al pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore di parte ricorrente.
La richiesta nomina del Commissario ad acta viene riservata all’eventualità che, dopo il termine previsto, si protragga l’inadempimento: tanto in considerazione del comportamento esecutivo rilevato, dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza in omologhe cause, in cui il ritardo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.
Infine, le spese di lite del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore costituito dichiaratasi antistataria.
Da ultimo, si dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500,00 (euro cinquecento,00), oltre accessori come per legge, in favore di parte ricorrente e, per essa, del difensore costituito, dichiaratasi antistataria.
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO NO, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EO NO |
IL SEGRETARIO