TRIB
Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 25/07/2024, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLETTINI ADELINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Galleria Karol Wojtyla, 14 66020 SAN GIOVANNI TEATINO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI COSIMO Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA RAGUZZINI 7 82100 BENEVENTO C.F._3 presso il difensore avv. CAPOZZI COSIMO
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1
esponendo di aver intrattenuto con il resistente una relazione affettiva con convivenza more uxorio; da tale relazione è nato il figlio il 2.3.2013. Per_1
In seguito, la relazione sentimentale è cessata, per cui la ricorrente ha chiesto al tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore, prevedendo l'affidamento superesclusivo.
Si è costituito il resistente, impugnando e contestando le avverse pretese.
All'udienza del 19/7/2024 le parti si sono conciliate come da accordo depositato nel PCT in data
19/7/2024, al quale si fa rinvio.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato in data 19/7/2024;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLETTINI ADELINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Galleria Karol Wojtyla, 14 66020 SAN GIOVANNI TEATINO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAPOZZI COSIMO Controparte_1 C.F._2
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA RAGUZZINI 7 82100 BENEVENTO C.F._3 presso il difensore avv. CAPOZZI COSIMO
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, ha convenuto in giudizio , Parte_2 Controparte_1
esponendo di aver intrattenuto con il resistente una relazione affettiva con convivenza more uxorio; da tale relazione è nato il figlio il 2.3.2013. Per_1
In seguito, la relazione sentimentale è cessata, per cui la ricorrente ha chiesto al tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori ed il figlio minore, prevedendo l'affidamento superesclusivo.
Si è costituito il resistente, impugnando e contestando le avverse pretese.
All'udienza del 19/7/2024 le parti si sono conciliate come da accordo depositato nel PCT in data
19/7/2024, al quale si fa rinvio.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse del minore.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato in data 19/7/2024;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.21 ultimo comma c.p.c..
Chieti, data del deposito
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 2 di 2