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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4092/2024 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 30.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 4092/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4092 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente ad oggetto: querela di falso in via principale
TRA
, c.f. , quale procuratrice di sé Parte_1 C.F._1
medesima, elet.te dom.ta presso il proprio studio in Morcone (Bn), alla via Roma n. 114/116
ATTRICE
E
c.f. .i. , in p.d.l.r.p.t., elet.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Benevento, alla via Pietro Nenni n. 13, presso lo studio dell'avv. Roberto Prozzo, dal quale
è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
c.f. .i. , in p.d.l.r.p.t., elet.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
in Benevento, alla via delle Poste n. 1, presso la locale filale e rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Delli Carri
CONVENUTA
E
p.i. , in p.d.l.r.p.t., con sede legale in Mondovi (Cn), alla via CP_3 P.IVA_5
Torino n. 10/B
CONVENUTA CONTUMACE
- Pagina 2 - NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nonché deducendo: che in data Controparte_1 Controparte_5
16.11.2023 le notificava pignoramento presso terzi recante n. 19059309, in seguito CP_3
ad un presunto mancato pagamento della Tari 2015; che tale pignoramento era successivo ad avviso di accertamento asseritamente notificato in data 21.12.2020, a mezzo raccomandata postale n. 15387488832-3 dall'Ufficio postale di Morcone;
che, successivamente a detta notifica, chiedeva al e ad di avere copia dell'avviso di Controparte_1 CP_3
ricevimento; che tale richiesta veniva riscontrata in data 27.11.2023 dal Controparte_1
il quale forniva copia della documentazione richiesta;
che la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno non era autentica, essendo difforme dalla propria;
che tale raccomandata faceva piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 ss. c.c. e che, pertanto, non avendola mai ricevuto e non conoscendo ancora il contenuto dell'avviso di accertamento, era necessario proporre querela di falso.
Per questi motivi
, chiedeva, previo sequestro dell'originale del documento, di accertare la falsità e non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 15387488832-3.
Si costituiva il il quale eccepiva l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela, recando l'avviso di ricevimento la firma non del destinatario bensì del ricevente il plico, chiedendo altresì la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e, comunque, l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
Dichiarata la contumacia di con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.2.2024, la causa CP_3
veniva rinviata con ordinanza del 3.5.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.1.2025.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, deve osservarsi che la presente sentenza viene adottata in composizione monocratica, essendo stato il procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigora della riforma c.d. Cartabia, la quale, modificando l'art. 225 c.p.c., ha sottratto alla competenza del collegio la decisione sulla querela di falso.
- Pagina 3 - Ciò posto, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione (recte titolarità) passiva avanzata da dal momento che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso Controparte_2
civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. n. 19281/2019; ex plurimis
Cass. n. 223/1967).
Nel caso che occupa, è evidente come unico soggetto che possa avvalersi del documento oggetto di causa per fondare sullo stesso una pretesa giuridica sia il e Controparte_1
non certamente la quale ha solamente creato materialmente l'atto e non Controparte_2
ha un interesse sostanziale ad ottenere la conferma della validità della notifica.
La querela va, quindi, dichiarata inammissibile nei confronti di Controparte_2
Parimenti a dirsi è anche nei confronti del Comune di Morcone.
Occorre rilevare che nel caso di specie la ha impugnato di falso l'avviso di Parte_1
ricevimento di raccomandata n. 15387488832-3, inviatagli a mezzo posta direttamente dall'ente convenuto, per essere la firma apposta sullo stesso non la propria.
Orbene, nel suddetto avviso, depositato in copia in atti, risulta apposta sul rigo “firma per esteso del ricevente” una firma non leggibile.
Ciò posto, va evidenziato che l'ente creditore ha spedito una mera raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il non ha, quindi, notificato l'avviso di accertamento CP_1 rivolgendosi all'ufficiale giudiziario, il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982: procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
Ai fini che occupano va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi
(anche solo di preavvisi) con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, che concerne, quindi, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., bensì soltanto il regolamento postale (cfr. da ultimo Cass. n. 1686/2023; conf. Cass. nn.
2339/2021, 8293/2018, 12083/2016, 17598/2010).
Alla fattispecie, quindi, si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al
DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale all'art. 21 stabilisce che per gli invii raccomandati che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o
- Pagina 4 - ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna
è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez.
V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del 15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
È, dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n.
25128/2013).
Corretto è, quindi, il richiamo, fatto dal alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. CP_1
n. 29539/2020) che sul punto ha affermato che “non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass.,
- Pagina 5 - Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.”
Tale principio è stato, poi, ripreso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1686/2023 (in un caso speculare al presente), con cui è stata confermata la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del
1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m.
9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità
(Corte cost. n. 175 del 2018).
In particolare, è stato chiarito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma
- Pagina 6 - solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m.
9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
La querela finalizzata ad accertare che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno non appartiene all'attrice è, quindi, da dichiarare inammissibile perché tale sottoscrizione appartiene, come chiaramente indicato nell'avviso, al ricevente il plico (peraltro, come dimostrato dall'ente, lo stesso ad avere preso, il medesimo giorno e presso la medesima residenza, anche due raccomandate inviate al padre ed alla madre della ricorrente), e non al destinatario dello stesso.
Né vi è sull'avviso di ricevimento attestazione, valida sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto dall'attrice, non essendo tenuto l'agente postale, come già ribadito, a identificare il soggetto ricevente e ad eseguire indagini sulle qualità del consegnatario e sulla relazione di questi con il destinatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di identità al momento della consegna. La firma (illeggibile in tal caso), pertanto, ben potrebbe essere stata apposta da qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio del querelante.
L'attrice, tuttavia, nel presente giudizio si è limitata ad affermare che la firma apposta sul relativo avviso non era la sua senza nulla dedurre in merito alla non riconducibilità della firma a nessuno dei soggetti elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale.
Deriva da quanto detto che, poiché nessuna attestazione è stata svolta dall'agente postale circa la riconducibilità della sottoscrizione alla persona dell'effettivo destinatario, la contestazione limitata a tale unico aspetto non necessitava della proposizione della querela di falso.
Ne consegue, in adesione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la querela di falso proposta da , va dichiarata inammissibile, dovendo Parte_1
escludersi che il notificante - seguendo le norme dettate dal regolamento postale - abbia provveduto a identificare il soggetto che ha apposto, in maniera illeggibile, la firma quale soggetto ricevente sull'avviso di ricevimento in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza verso entrambi i convenuti costituiti e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile basso), ai
- Pagina 7 - valori medi per le prime due fasi e minimi per quella di trattazione, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, consistita, in virtù della modalità di decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel solo deposito delle note per la discussione cartolare dell'udienza.
Va respinta, invece, la richiesta, da parte del di condanna della Controparte_1
ricorrente ex art. 96, co. 3, c.p.c., atteso che la domanda proposta non risulta essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1. dichiara la querela di falso inammissibile;
2. condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%.
3. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%.
Benevento, 30.1.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 8 -
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Leonardo Papaleo considerato che la causa è stata chiamata all'odierna udienza del 30.1.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 – recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata – in vigore dal 1° gennaio 2023, secondo cui “L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
dato atto della regolare comunicazione del provvedimento alle parti costituite;
considerato che le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c..
- Pagina 1 - n. 4092/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4092 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente ad oggetto: querela di falso in via principale
TRA
, c.f. , quale procuratrice di sé Parte_1 C.F._1
medesima, elet.te dom.ta presso il proprio studio in Morcone (Bn), alla via Roma n. 114/116
ATTRICE
E
c.f. .i. , in p.d.l.r.p.t., elet.te dom.to Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
in Benevento, alla via Pietro Nenni n. 13, presso lo studio dell'avv. Roberto Prozzo, dal quale
è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
c.f. .i. , in p.d.l.r.p.t., elet.te dom.ta Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
in Benevento, alla via delle Poste n. 1, presso la locale filale e rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Cinzia Delli Carri
CONVENUTA
E
p.i. , in p.d.l.r.p.t., con sede legale in Mondovi (Cn), alla via CP_3 P.IVA_5
Torino n. 10/B
CONVENUTA CONTUMACE
- Pagina 2 - NONCHÈ
PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO Controparte_4
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
nonché deducendo: che in data Controparte_1 Controparte_5
16.11.2023 le notificava pignoramento presso terzi recante n. 19059309, in seguito CP_3
ad un presunto mancato pagamento della Tari 2015; che tale pignoramento era successivo ad avviso di accertamento asseritamente notificato in data 21.12.2020, a mezzo raccomandata postale n. 15387488832-3 dall'Ufficio postale di Morcone;
che, successivamente a detta notifica, chiedeva al e ad di avere copia dell'avviso di Controparte_1 CP_3
ricevimento; che tale richiesta veniva riscontrata in data 27.11.2023 dal Controparte_1
il quale forniva copia della documentazione richiesta;
che la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno non era autentica, essendo difforme dalla propria;
che tale raccomandata faceva piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 ss. c.c. e che, pertanto, non avendola mai ricevuto e non conoscendo ancora il contenuto dell'avviso di accertamento, era necessario proporre querela di falso.
Per questi motivi
, chiedeva, previo sequestro dell'originale del documento, di accertare la falsità e non autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata postale n. 15387488832-3.
Si costituiva il il quale eccepiva l'inammissibilità della proposta Controparte_1 querela, recando l'avviso di ricevimento la firma non del destinatario bensì del ricevente il plico, chiedendo altresì la condanna, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per lite temeraria.
Si costituiva, altresì, , la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva e, comunque, l'inammissibilità e infondatezza della domanda.
Dichiarata la contumacia di con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 26.2.2024, la causa CP_3
veniva rinviata con ordinanza del 3.5.2024 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 30.1.2025.
Il Tribunale osserva.
Preliminarmente, deve osservarsi che la presente sentenza viene adottata in composizione monocratica, essendo stato il procedimento introdotto successivamente all'entrata in vigora della riforma c.d. Cartabia, la quale, modificando l'art. 225 c.p.c., ha sottratto alla competenza del collegio la decisione sulla querela di falso.
- Pagina 3 - Ciò posto, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione (recte titolarità) passiva avanzata da dal momento che “legittimato passivo rispetto alla querela di falso Controparte_2
civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio” (Cass. n. 19281/2019; ex plurimis
Cass. n. 223/1967).
Nel caso che occupa, è evidente come unico soggetto che possa avvalersi del documento oggetto di causa per fondare sullo stesso una pretesa giuridica sia il e Controparte_1
non certamente la quale ha solamente creato materialmente l'atto e non Controparte_2
ha un interesse sostanziale ad ottenere la conferma della validità della notifica.
La querela va, quindi, dichiarata inammissibile nei confronti di Controparte_2
Parimenti a dirsi è anche nei confronti del Comune di Morcone.
Occorre rilevare che nel caso di specie la ha impugnato di falso l'avviso di Parte_1
ricevimento di raccomandata n. 15387488832-3, inviatagli a mezzo posta direttamente dall'ente convenuto, per essere la firma apposta sullo stesso non la propria.
Orbene, nel suddetto avviso, depositato in copia in atti, risulta apposta sul rigo “firma per esteso del ricevente” una firma non leggibile.
Ciò posto, va evidenziato che l'ente creditore ha spedito una mera raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il non ha, quindi, notificato l'avviso di accertamento CP_1 rivolgendosi all'ufficiale giudiziario, il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982: procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde (Mod. 23-L).
Ai fini che occupano va ricordato che secondo l'orientamento della Suprema Corte qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi
(anche solo di preavvisi) con la spedizione di lettera postale raccomandata non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, che concerne, quindi, esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., bensì soltanto il regolamento postale (cfr. da ultimo Cass. n. 1686/2023; conf. Cass. nn.
2339/2021, 8293/2018, 12083/2016, 17598/2010).
Alla fattispecie, quindi, si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al
DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale all'art. 21 stabilisce che per gli invii raccomandati che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o
- Pagina 4 - ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna
è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass., Sez.
V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del 15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
È, dunque sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n.
25128/2013).
Corretto è, quindi, il richiamo, fatto dal alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. CP_1
n. 29539/2020) che sul punto ha affermato che “non rileva la presentazione della querela di falso finalizzata a contestare l'autografia della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass.,
- Pagina 5 - Sez. 5, n. 19795 del 2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.”
Tale principio è stato, poi, ripreso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 1686/2023 (in un caso speculare al presente), con cui è stata confermata la distinzione tra le regole della notifica degli atti giudiziari a mezzo posta (disciplinata dall'art. 149 c.p.c e dalla legge n. 890 del
1982) e quelle della notificazione di cartella esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 (disciplinata dal regolamento postale, d.m.
9 aprile 2001), il cui regime differenziato ha peraltro superato il vaglio di costituzionalità
(Corte cost. n. 175 del 2018).
In particolare, è stato chiarito che “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26, d.P.R. n. 603 del 1972 – in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014, 14501/2016).
In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per il destinatario di quanto accada ordinariamente per gli atti giudiziari» – la cui notifica è soggetta alla più rigorosa disciplina della legge n. 890 del 1982 – alla quale pertanto non è applicabile la giurisprudenza relativa alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
11708/2011).
Da quanto detto consegue che solo all'interno del regime notificatorio di cui alla legge n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione illeggibile al destinatario (qualora dalla relata non risulti la consegna a persona diversa), mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In altri termini, solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma
- Pagina 6 - solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m.
9 aprile 2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati.”
La querela finalizzata ad accertare che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno non appartiene all'attrice è, quindi, da dichiarare inammissibile perché tale sottoscrizione appartiene, come chiaramente indicato nell'avviso, al ricevente il plico (peraltro, come dimostrato dall'ente, lo stesso ad avere preso, il medesimo giorno e presso la medesima residenza, anche due raccomandate inviate al padre ed alla madre della ricorrente), e non al destinatario dello stesso.
Né vi è sull'avviso di ricevimento attestazione, valida sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto dall'attrice, non essendo tenuto l'agente postale, come già ribadito, a identificare il soggetto ricevente e ad eseguire indagini sulle qualità del consegnatario e sulla relazione di questi con il destinatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di identità al momento della consegna. La firma (illeggibile in tal caso), pertanto, ben potrebbe essere stata apposta da qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio del querelante.
L'attrice, tuttavia, nel presente giudizio si è limitata ad affermare che la firma apposta sul relativo avviso non era la sua senza nulla dedurre in merito alla non riconducibilità della firma a nessuno dei soggetti elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale.
Deriva da quanto detto che, poiché nessuna attestazione è stata svolta dall'agente postale circa la riconducibilità della sottoscrizione alla persona dell'effettivo destinatario, la contestazione limitata a tale unico aspetto non necessitava della proposizione della querela di falso.
Ne consegue, in adesione dell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, che la querela di falso proposta da , va dichiarata inammissibile, dovendo Parte_1
escludersi che il notificante - seguendo le norme dettate dal regolamento postale - abbia provveduto a identificare il soggetto che ha apposto, in maniera illeggibile, la firma quale soggetto ricevente sull'avviso di ricevimento in questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza verso entrambi i convenuti costituiti e si liquidano, in base ai parametri di cui al d.m. n. 147/2022 (scaglione di valore indeterminabile basso), ai
- Pagina 7 - valori medi per le prime due fasi e minimi per quella di trattazione, non essendovi stata istruttoria in senso stretto, e per quella decisionale, consistita, in virtù della modalità di decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel solo deposito delle note per la discussione cartolare dell'udienza.
Va respinta, invece, la richiesta, da parte del di condanna della Controparte_1
ricorrente ex art. 96, co. 3, c.p.c., atteso che la domanda proposta non risulta essere di carattere pretestuoso e, in quanto tale, valutabile alla stregua di una forma di “abuso del processo” (cfr. Cass. S.U. n. 16601/2017; Cass. nn. 27623/2017, 21943/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione:
1. dichiara la querela di falso inammissibile;
2. condanna al pagamento, in favore del delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%.
3. condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese di lite, che liquida in € 3.387,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. nella misura del 15%.
Benevento, 30.1.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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