Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente
dr. Emilio Sirianni Consigliere relatore dr. Antonio Cestone Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1180 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
(avv. avv.ti Silvia Parisi, Francesco Muscari Tomaioli e Maria Teresa Pt_1
Pugliano);
appellante e
(avv. Rosangela Diano) Controparte_1
appellata
FATTO E DIRITTO
1. L' appella la sentenza con la quale il Tribunale di Crotone avrebbe Pt_1
ingiustamente riconosciuto il diritto dell'appellata a percepire l'indennità di malattia per i giorni di assenza dal lavoro nel periodo indicato in atti,
nonostante l'erronea indicazione dei propri dati anagrafici contenuta nel certificato inviato all'ente previdenziale dal medico curante.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso proposto dalla parte appellata.
2. Nella resistenza di quest'ultima che chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
3. L'appello è infondato e non merita accoglimento.
4. , lavoratrice agricola a tempo determinato, con ricorso del Controparte_1
15\3\2022, ha adito il Tribunale di Crotone deducendo che dal 20\3\2020 al
20\4\2020 era stata assente dal lavoro per malattia, il proprio medico curante avendo provveduto alla regolare trasmissione della certificazione di malattia al datore di lavoro ed all' Pt_1
Trascorso inutilmente il termine di 60 giorni entro cui avrebbe dovuto esserle erogata la relativa indennità, sollecitava la definizione della pratica attraverso il patronato e scopriva che non esisteva nessuna pratica di malattia a proprio nome. Dai successivi accertamenti emergeva che il medico curante, per mero errore, aveva indicato nel certificato di malattia inviato all' i dati di una Pt_1
sua paziente omonima, intestandolo alla signora nata il Controparte_1
10/05/1977 anziché alla paziente interessata, nata il [...]. Controparte_1
Accertato quanto sopra, in data 19\10\20 il medico le rilasciava una certificazione in cui dava atto dell'errore materiale commesso e la ricorrente presentava questa certificazione all' ma, nonostante ciò, l'Istituto non le Pt_1
erogava la dovuta indennità. Presentato inutilmente ricorso amministrativo,
chiedeva al Tribunale di accertare il proprio diritto a percepire l'indennità e condannare l' alla relativa corresponsione. Pt_1 5. L'adito Tribunale statuiva che “le conseguenze dell'errore commesso dal medico curante non possono certo essere addossate sulla parte ricorrente (come sostenuto invece dall' nella memoria difensiva) e, per l'effetto, impedirle di Pt_1
ottenere l'erogazione dell'indennità di malattia, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge per il riconoscimento della stessa (presupposti la cui sussistenza non è stata tra l'altro specificatamente contestata dall' nella memoria difensiva)”, CP_2
accogliendo il ricorso e condannando l' al pagamento della dovuta Pt_1
indennità.
6. I motivi d'appello ripetono pedissequamente le difese articolate nel primo grado di giudizio: “A seguito del processo di telematizzazione della procedura di invio dei certificati da parte del medici del SSN, (art. 50 comma 5 bis del decreto legge
30.9.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24.11.2003), in vigore dal 3.4.2010, (vedasi D.M. 26.2.2010), il medico curante ha l'obbligo di inserire,
nel certificato di malattia telematico, oltre ai dati anagrafici del lavoratore, la residenza o domicilio abituale e il domicilio di reperibilità durante la malattia, ed ha l'obbligo di rilasciare al momento della visita, al lavoratore, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale (art. 8 del D.P.C.M. del 26.03.2008). L' inoltre, ha Pt_1
messo a disposizione dei lavoratori il servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico curante,
visualizzabili sul sito – servizi online, attraverso un codice PIN, ovvero mediante Pt_1
l'inserimento del codice fiscale personale e del numero del certificato, elementi indispensabili per accedere all'attestato cercato (circolare 60 del 16.4.2010, doc.3).
Ebbene, da quanto sopra esposto discende che il lavoratore, quanto chiede al medico curante di redigere il certificato di malattia, ha l'onere di assicurarsi che dati anagrafici e l'indirizzo, riportati sul certificato ai fini della reperibilità, siano corretti, per consentire l'eventuale visita medica di controllo” Non avendo la ricorrente provveduto a verificare la correttezza dei dati anagrafici indicati nel certificato di malattia, non le spetterebbe dunque la relativa indennità
7. I ricordati motivi d'appello devono essere esaminati, non avendovi in alcun modo provveduto il giudice di primo grado.
7.1. Orbene, i principi da cui muovere sono quelli più volte indicati dalla
Suprema Corte, ad esempio nelle massime che seguono.
“Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere Pt_1
- in adempimento della prescrizione di cui all'art. 2 D.L. 30 dicembre 1979 n. 663,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 n. 33 - di verificare che sia stato in esso indicato il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo e, in difetto, di indicarvi egli stesso il luogo del proprio domicilio durante la malattia. L'inosservanza di siffatto onere, peraltro, non è equiparabile al mancato invio del certificato, poiché è comunque idoneo ad attivare il procedimento amministrativo e a determinare, anche a norma dell'art. 6, lett. b), della legge n. 241
del 1990, l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini al fine di integrare i dati contenuti nel documento. Ne consegue che il mancato assolvimento di tale onere da parte del lavoratore comporta la perdita del diritto all'indennità per il solo periodo in cui l' non è stato in grado, pur usando Controparte_3
l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sulla esistenza del necessario stato di malattia, restando a carico dell'assicurato l'onere di provare che il mancato espletamento del controllo è correlato non all'omessa indicazione del recapito, ma a un comportamento negligente dell' , che non può essere presunto CP_2
in base a considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione. (Nella specie la S.C.
ha confermato la impugnata sentenza che aveva escluso il diritto del lavoratore all'indennità, non essendo stato provato che all'epoca dei fatti esistesse un sistema informatizzato di collegamento tra l' e la locale anagrafe comunale, ne' che, Pt_1 comunque, l' fosse all'epoca in grado di ricavare aliunde il dato omesso)” (Cass. Pt_1
7909/97).
“In caso di assenza per malattia, il lavoratore ha l'onere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso. L'inosservanza di tale onere impedisce l'insorgenza del diritto all'indennità di malattia ove l' non sia stato in grado, usando l'ordinaria Pt_1
diligenza, di esercitare il potere dovere di controllo della denunciata malattia,
a meno che il lavoratore dimostri che l'Ente avrebbe potuto ugualmente desumere aliunde il dato carente ricavandolo da eventuali atti in suo possesso. (Nella specie è
stata cassata la sentenza di merito che aveva desunto la possibilità di un regolare compimento del controllo presso il numero civico successivo rispetto a quello indicato nel certificato, perché un diverso incaricato di analogo controllo era riuscito, nella stessa situazione e per motivi rimasti imprecisati, a rintracciare ugualmente il soggetto da sottoporre a visita)” (Cass. 8093/99)
“Ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo il certificato medico, ha l'onere Pt_1 CP_2
- in adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art. 6,
lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è stato in grado, pur usando l'ordinaria CP_2
diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto a comportamento negligente dell' , il quale non può essere presunto in base a CP_2
considerazioni astratte, avulse dalla specifica situazione, ne' può desumersi da altra comunicazione da parte dell' in epoca temporalmente diversa da quella della Pt_1
malattia” (cass. 11286/2003)
7.2. Questi i principi di riferimento, è sufficiente rilevare che l' Pt_1
costituendosi in giudizio, non ha mai dedotto di avere avuto difficoltà ad
“esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia”. E del resto sarebbe stato ben strano che ne avesse avuto, atteso che ciò che a tal fine rileva
è solo l'indirizzo del domicilio della lavoratrice in malattia, presso cui recarsi per la visita di controllo nelle fasce orarie di legge e l'errore del medico non concerneva l'indirizzo, ma solo la data di nascita.
Per cui non pare proprio si possa dubitare che l' abbia disatteso CP_2
l'obbligo, ai sensi delle citate norme della L.241/90, di “esperire le opportune”
indagini per venire a capo della, peraltro irrilevante, discrasia.
Tanto più che la certificazione di malattia è obbligatoriamente inviata anche al datore di lavoro, circostanza che avrebbe reso ancora più agevole per l'Istituto
la verifica dell'errore materiale commesso dal medico curante.
Solo in margine, essendo opportuno rilevare le aberranti conseguenze cui potrebbe portare la tesi sostenuta dall' nelle ipotesi in cui Controparte_3
il lavoratore in malattia fosse analfabeta o non sapesse leggere la lingua italiana. Circostanze entrambi tutt'altro che infrequenti nella realtà del mondo del lavoro.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' avverso Pt_1
la sentenza del Tribunale di Crotone del 9\6\2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500, oltre accessori. Con distrazione;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 4\3\2025.
Il consigliere estensore dr. Emilio Sirianni
La Presidente
dr.ssa Gabriella Portale