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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Naccarato Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.7.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere orfana maggiorenne ed CP_1 inabile e di aver presentato all'Istituto in data 17.6.2020 istanza intesa al riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione percepita dalla madre
, vedova di deceduta a l'8.12.2008, esponeva che Persona_1 Persona_2 la competente commissione medica con verbale del 24.2.2021 non aveva riconosciuto l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del genitore.
Deduceva che il successivo ricorso amministrativo avverso detto giudizio medico era stato respinto e, assumendo l'erroneità della determinazione dell' e di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della CP_2 prestazione previdenziale richiesta, concludeva chiedendo “[..] accertare che in
1 capo alla SI.ra , nata a [...] il [...], era sussistente Parte_1
l'invalidità al 100% alla data del 08/12/2008, data del decesso della madre
, e per l'effetto riconoscrere che da tale data l'istante ha diritto Persona_1 alla pensione dei superstiti ai sensi dell'art. 22 Legge 903/1965, oltre interessi maturati e maturandi [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta inammissibilità del ricorso per decadenza e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' è fondata e merita CP_1 accoglimento.
Come correttamente eccepisce l' , le controversie relative all'an ovvero CP_2 al quantum del trattamento di pensione a favore di dipendente pubblico o ai suoi aventi causa appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei
Conti (cfr. artt. 13 e 62 D.P.R. n. 1214/1934; Cass. Sez. Unite 9285/2002).
Nel caso di specie, per come dedotto dall' – oltrechè documentato (cfr. CP_2
“cassetto previdenziale del cittadino” in fasc. ) e non contestato da parte CP_1 ricorrente, il trattamento pensionistico del quale è chiesta la reversibilità è a carico della gestione pubblica.
La controversia qui instaurata, che investe il profilo dell'an a titolo di pensione di reversibilità del trattamento di un ex dipendente pubblico, appartiene dunque alla giurisdizione contabile.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei
Conti.
La natura della decisione, incentrata su questione preliminare, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2956/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesca Naccarato Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22.7.2024 ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e, premesso di essere orfana maggiorenne ed CP_1 inabile e di aver presentato all'Istituto in data 17.6.2020 istanza intesa al riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione percepita dalla madre
, vedova di deceduta a l'8.12.2008, esponeva che Persona_1 Persona_2 la competente commissione medica con verbale del 24.2.2021 non aveva riconosciuto l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del genitore.
Deduceva che il successivo ricorso amministrativo avverso detto giudizio medico era stato respinto e, assumendo l'erroneità della determinazione dell' e di essere in possesso dei requisiti per beneficiare della CP_2 prestazione previdenziale richiesta, concludeva chiedendo “[..] accertare che in
1 capo alla SI.ra , nata a [...] il [...], era sussistente Parte_1
l'invalidità al 100% alla data del 08/12/2008, data del decesso della madre
, e per l'effetto riconoscrere che da tale data l'istante ha diritto Persona_1 alla pensione dei superstiti ai sensi dell'art. 22 Legge 903/1965, oltre interessi maturati e maturandi [..]”.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice adito e l'intervenuta inammissibilità del ricorso per decadenza e, nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' è fondata e merita CP_1 accoglimento.
Come correttamente eccepisce l' , le controversie relative all'an ovvero CP_2 al quantum del trattamento di pensione a favore di dipendente pubblico o ai suoi aventi causa appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei
Conti (cfr. artt. 13 e 62 D.P.R. n. 1214/1934; Cass. Sez. Unite 9285/2002).
Nel caso di specie, per come dedotto dall' – oltrechè documentato (cfr. CP_2
“cassetto previdenziale del cittadino” in fasc. ) e non contestato da parte CP_1 ricorrente, il trattamento pensionistico del quale è chiesta la reversibilità è a carico della gestione pubblica.
La controversia qui instaurata, che investe il profilo dell'an a titolo di pensione di reversibilità del trattamento di un ex dipendente pubblico, appartiene dunque alla giurisdizione contabile.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei
Conti.
La natura della decisione, incentrata su questione preliminare, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cosenza, 6 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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