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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
Sezione specializzata in materia di impresa
❖➢ Così composto: dott.ssa Claudia PEDRELLI Presidente dott. Vittorio CARLOMAGNO Giudice dott. Luigi D'ALESSANDRO Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24267 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Macerata, alla via G. Parte_2
Carducci n. 63, presso lo studio degli avv.ti Andrea Netti e Claudia Prenna, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Controparte_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giovanni Bettolo n. 9, presso lo studio dell'avv. Andrea C. Maggisano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. essendo già pendente, innanzi a codesto Tribunale il procedimento civile ordinario RG n. 46048/2021, così statuire: - in via pregiudiziale o comunque preliminare, accertato per i motivi di cui in narrativa il difetto di competenza per materia del Tribunale Ordinario di Roma adito e parimenti accertata la competenza delle sezioni specializzate del Tribunale delle Imprese di Roma, ex art. 3 comma 2 lett. f) del D.L. n. 1 del
2012 convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, revocare per
l'effetto il decreto ingiuntivo n. 5159/2024 del 22/04/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, perché nullo, di nessun effetto o comunque illegittimo per inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale del Tribunale, e, per l'effetto, assegnare termine ex art. 50 c.p.c. per riassumere la causa innanzi al Giudice competente;
- nel merito, in via preliminare e principale, accertato per i motivi di cui in narrativa la carenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. ed in ogni caso per inesistenza del titolo da cui trae origine la pretesa creditoria e comunque per violazione del ne bis in idem, accertare e dichiarare nullo e/o comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto e in diritto;
- nel merito, in via gradata, previa corretta imputazione dei pagamenti effettuati da a far data dal 21/06/2021, accertato per i motivi di cui in Pt_1
narrativa lo squilibrio contrattuale per tutto il periodo di decorrenza del contratto e per quelli successivi, e in ogni caso per il periodo II semestre 2021
– I semestre 2023, venutosi a creare in seguito alle misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché l'inesattezza degli importi addebitati sotto le voci “energia elettrica e acqua” e “smaltimento rifiuti”, voglia ripristinare l'originario sinallagma del contratto del 05/12/2019 sottoscritto tra e ai Pt_1 Controparte_1 sensi dell'art. 165, co 7 D.Lgs 50/2016 e degli artt. 1175, 1375, 1464, 1467 e
2932 c.c., salvo altri, e per l'effetto dichiarare come non dovuto il pagamento di € 1.054.024,04 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n.
5159/2022 del 22/04/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Roma, tenendo
2 l'odierna Opponente indenne da ogni domanda di pagamento avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
- nel merito in via ulteriormente gradata, previa corretta imputazione dei pagamenti effettuati da a far data dal Pt_1
21/06/2021, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che non abbia Parte_1 integralmente versato l'indennità per il periodo II semestre 2021 – I semestre
2023, accertato per i motivi di cui in narrativa lo squilibrio contrattuale per il periodo II semestre 2021 – I semestre 2023 venutosi a creare in seguito alle misure emergenziali di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché
l'inesattezza degli importi addebitati sotto le voci “energia elettrica e acqua”
e “smaltimento rifiuti”, voglia comunque ripristinare l'originario sinallagma del contratto del 05/12/2019 sottoscritto tra e Pt_1 [...]
ai sensi dell'art. 165, co 7 D.Lgs 50/2016 e degli Controparte_1
artt. 1175, 1375, 1464, 1467 e 2932 c.c., salvo altri, e per gli effetti ridurre il canone concessorio dovuto per il periodo II semestre 2021 – I semestre 2023 nella misura che emergerà in corso di causa o comunque determinata in via equitativa ex art. 2056 c.c. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo
n. 5159/2024 del 22/04/2024 emesso dal Tribunale ordinario di Roma. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per l'opposta: “… previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 cpc, respingere in toto tutte le eccezioni e motivi di opposizione avversari siccome infondati in fatto e in diritto e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, sia del procedimento monitorio che di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 4 giugno 2024, la Pt_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
5159/2024, emesso da questo Tribunale in data 22 aprile 2024 su istanza della , con il quale le era Controparte_1
stato ingiunto il pagamento della somma di €1.054.024,04#, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di canoni per
3 l'anno 2022 e il primo semestre 2023 relativi alla concessione della gestione del servizio bar e rivendita di giornali e riviste presso la struttura sanitaria nonché a titolo di oneri accessori (rimborso dei consumi di acqua ed energia elettrica per l'anno 2021 nonché dei costi per lo smaltimenti di rifiuti dal secondo semestre 2021 a tutto il 2023);
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era stato emesso da un giudice privo di competenza, spettando questa, in ragione della materia trattata (contratto pubblico di appalto di rilevanza comunitaria), alla sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Roma;
b) il credito fatto valere dall'ingiungente era privo del requisito della certezza poiché esso si fondava su un contratto non più in essere siccome risolto dalla stessa Azienda concedente a partire dal 24 aprile 2021; c) il credito controverso, anche volendolo qualificare non già come corrispettivo contrattuale bensì come indennizzo connesso all'esercizio senza titolo dell'attività economica oggetto della concessione risolta, era privo del requisito della liquidità giacché l'indennità di occupazione pretesa dalla controparte non poteva essere unilateralmente determinata da quest'ultima; d) le pesanti restrizioni introdotte dall'autorità governativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Codiv-19 a partire dal marzo 2020 avevano gravemente alterato il sinallagma contrattuale e imponevano una riduzione del canone concessorio in modo da ristabilire l'equilibrio negoziale;
e) le voci relative ai consumi di acqua ed energia elettrica e ai costi di smaltimento dei rifiuti erano state quantificate in modo oscuro e comunque erano rimaste prive di adeguati riscontri probatori;
f) il credito vantato dall'ingiungente andava comunque rideterminato nel quantum, tenendo conto di quanto essa opponente aveva medio tempore versato a titolo di indennità di occupazione per il periodo compreso tra il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2023, somme che la controparte aveva illegittimamente imputato ai canoni concessori relativi a periodi precedenti;
4 • che la , costituitasi in Controparte_1
giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che il fatto che il decreto ingiuntivo opposto, pur reso in una materia devoluta alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa, sia stato pronunciato da una sezione diversa di questo Tribunale, non comporta un vizio del provvedimento sotto il profilo del difetto di competenza, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario (v. Cass., sez. un., 28.7.2019, n. 19882);
• che, contrariamente a quanto affermato dall'opponente, nel caso di specie non è neppure configurabile un vizio di nullità della pronuncia ex art. 50- quater c.p.c. per essere stata essa resa da un giudice monocratico anziché da un giudice collegiale, giacché la regola sancita dalla disposizione normativa testé citata riguarda i casi di provvedimenti definitori di giudizi ordinari, mentre in questa sede viene in rilievo un decreto ingiuntivo, in relazione al quale l'art. 637 c.p.c. individua come competente il tribunale, in composizione monocratica, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria;
• considerato che, diversamente da quanto sostenuto dalla il Parte_1
contratto di concessione per cui è causa non è affatto risolto, non essendo allo scopo sufficiente né una dichiarazione stragiudiziale della
[...]
(come quella di cui al doc. 7 fascicolo opponente) né la CP_1
domanda giudiziale dalla medesima formulata nel distinto giudizio r.g. n.
46048/2021 (v. doc. 9 fascicolo opponente), ma essendo invece necessario, in mancanza di un inadempimento riconducibile alle tipologie individuate nella clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del contratto, una pronuncia giudiziale costitutiva di risoluzione che accerti il lamentato
5 inadempimento e la sua gravità (pronuncia che, tuttavia, non è intervenuta);
• che, peraltro, anche volendo ritenere che l'inadempimento imputato alla rientri tra quelli previsti dal già citato art. 16 del contratto, Parte_1
l'effetto risolutivo automatico sarebbe comunque venuto meno per effetto di un nuovo accordo, quello del 30 giugno 2023 (v. doc. 17 produzione attorea) con cui le parti hanno consensualmente rideterminato il canone concessorio mensile dovuto dal 1° luglio 2023 e contestualmente pattuito di risolvere il contratto in essere solo a partire dalla conclusione di un nuovo e futuro contratto di concessione del servizio, accordo che evidentemente presuppone che il contratto da loro concluso il 5 dicembre
2019 sia ancora operativo;
• che, alla luce di quanto chiarito, il riferimento contenuto in alcune delle fatture azionate ad una ipotetica “indennità di occupazione senza titolo” costituisce un mero errore in punto di qualificazione giuridica della pretesa, che tuttavia non influisce sulla natura della stessa, che è quella di corrispettivo contrattuale;
• considerato altresì che la pretesa dell'opponente di ottenere la riduzione del canone concessorio in ragione dell'eccessiva onerosità della prestazione a suo carico sopraggiunta a seguito della nota crisi epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure restrittive adottate dalla autorità competenti è priva di fondamento e va disattesa giacché, anche a prescindere da ogni altra considerazione sul punto, i canoni che formano oggetto dell'ingiunzione di pagamento qui opposta si riferiscono al periodo compreso tra il primo semestre del 2022 e il secondo semestre del 2023, periodo in cui, come notorio, la gran parte delle restrizioni era cessata (è incontroverso che il 31 marzo 2022 è terminato il periodo emergenziale, mentre delle ulteriori misure di contenimento che secondo l'opponente sarebbero state successivamente adottate all'interno delle strutture sanitarie non è stata data prova di sorta);
6 • che, inoltre, anche volendo obliterare quanto appena rilevato, la pretesa di riduzione dei canoni in conseguenza della sopravvenuta eccessiva onerosità di una delle prestazioni contrattuali è comunque infondata poiché: (i) una situazione siffatta è puntualmente disciplinata dall'art. 1467 c.c., che in tal caso prevede che la parte tenuta alla prestazione eccessivamente onerosa possa domandare esclusivamente la risoluzione del contratto (ciò che la pacificamente non ha fatto), spettando Parte_1
poi alla controparte la scelta se subire la risoluzione o evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto;
(ii) gli obblighi di rinegoziazione del contratto squilibrato evocati dall'opponente sono privi di qualsiasi base legale;
(iii) la buona fede e l'equità, pure richiamati dall'opponente, non sono argomenti sufficienti per sostenere l'esistenza di obblighi in palese contrasto con la specifica disciplina dettata, proprio per situazioni di questo tipo, dall'art. 1467 c.c.;
• considerato inoltre che i pagamenti che la ha effettuato Parte_1
imputandoli unilateralmente ai canoni concessori del periodo primo semestre 2022 – secondo semestre 2023 vanno invece imputati, come correttamente preteso dall' ai debiti non ancora Controparte_1
integralmente estinti dei semestri precedenti, non potendo in questo caso invocarsi il disposto dell'art. 1193 c.p.c. (in questi termini v. Cass.,
14.9.2022, n. 27076, secondo cui la disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto);
• che non può in senso contrario invocarsi la sentenza n. 11109/2024 pronunciata da questo Tribunale nel distinto procedimento r.g. n.
46048/2021 (v. doc. 36 produzione opponente) giacché, ad un attento esame della sua motivazione, quella pronuncia non ha affatto accertato l'insussistenza del credito per canoni concessori vantato dall'
[...]
per il periodo precedente al 2022, ma ha soltanto ritenuto non CP_1
7 esigibile quel credito in mancanza di previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali;
• considerato tuttavia che le voci creditorie relative al ribaltamento in capo alla concessionaria dei costi relativi alle utenze idrica ed elettrica nonché dei costi afferenti ai tributi per lo smaltimento dei rifiuti (€17.219,69 +
€10.753,47 + €16.198,88 + €44.685,12) sono rimaste prive di specifici riscontri probatori, non potendo considerarsi a tal fine sufficienti, siccome documenti di provenienza unilaterale, le fatture commerciali depositate nella fase monitoria;
• ritenuto pertanto che il decreto ingiuntivo debba essere revocato e che la debba essere condannata al pagamento, in favore della Parte_1
, della minor somma di Controparte_1
€965.166,88# (€1.054,024,04 - €88.857,16), oltre interessi ex d.lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture relative ai canoni di concessione;
• e che l'esito del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite nella misura di un quinto, ponendosi la restante parte a carico dell'opponente, pur sempre soccombente;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. avverso il decreto ingiuntivo n. 5159/2024, così Parte_1
provvede:
1. - revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. - condanna la soc. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, della somma di €965.166,88#, Controparte_1
oltre interessi moratori nella misura e con la decorrenza indicate in parte motiva;
3. - condanna la soc. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, di quattro quinti delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida per l'intero in complessivi €25.000,00# per compensi
8 professionali, oltre oneri di legge, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato.
Roma, 13 febbraio 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Luigi D'Alessandro dott.ssa Claudia Pedrelli
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