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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/04/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N.927/2024 R.G. V.G.
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.927/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a San Giovanni in [...] il [...] CP_1
(c.f.: e residente in [...]
n.41;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella LAMALETTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Giuliano Teatino alla via San Rocco n.246, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 28 maggio 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.124/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 8 luglio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 18 febbraio 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 febbraio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in San Giovanni Teatino in data 21 maggio 2016 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2016.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
2
REPVBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CHIETI
Sezione unica civile
Il Tribunale di Chieti, in composizione collegiale, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
• dott. Guido CAMPLI - Presidente relatore -
• dott. Alessandro CHIAUZZI
- Giudice -
• dott. Francesco TURCO
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del Popolo Italiano
nella causa civile n.927/2024 R.G.V.G. iscritta su ricorso di nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
) e residente in [...]; C.F._1
e nato a San Giovanni in [...] il [...] CP_1
(c.f.: e residente in [...]
n.41;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Antonella LAMALETTO, del Foro di Chieti, presso il cui studio legale, sito in Giuliano Teatino alla via San Rocco n.246, sono elettivamente domiciliati, giuste procure rilasciate in calce all'atto introduttivo.
1 MOTIVAZIONE
vista la domanda cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile congiuntamente depositata in data 28 maggio 2024 da e Parte_1 CP_1 considerato che la sentenza n.124/2024 che ha omologato la separazione tra i suddetti coniugi, pubblicata in data 8 luglio 2024, è passata in giudicato;
vista l'istanza di riassunzione depositata telematicamente dalle parti in data 18 febbraio 2025;
ritenuto che i coniugi hanno reso rituali dichiarazioni ai sensi del disposto già al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, e ora al combinato disposto degli artt.127 ter e 473-bis.51 c.p.c., chiedendo, altresì, non farsi luogo alla comparizione delle parti, come previsto dalla stessa disposizione di legge, ed ottemperando nei termini assegnati alle disposizioni impartite con decreto presidenziale del 22 febbraio 2025;
ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art.3, n.2), lett. b), L.n.898/1970, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e dalla volontà espressa di non volersi riconciliare;
ritenuta l'equità delle condizioni concordate, che appaiono conformi alla legge, anche in relazione alle disposizioni concernenti la prole minorenne;
su conforme parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in San Giovanni Teatino in data 21 maggio 2016 secondo le modalità di cui al ricorso (confermate con dichiarazioni rese ai sensi del disposto al sesto comma dell'art.23 D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020), che formano parte integrante della presente sentenza;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giovanni Teatino di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'Atto n.2 – Parte I – Anno 2016.
Manda alla cancelleria per i consequenziali adempimenti.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 11 aprile, 2025.
Il Presidente est.
(dott. Guido CAMPLI)
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