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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 672/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 10/02/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata e depositata in file separato nel fascicolo telematico, dall'avv. Eva Liberalato (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfranco Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
In via principale: in riforma della sentenza n. 308/2013 emessa dal Tribunale di Treviso in data 25.01.2023, revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del IG. a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia C.F. Persona_1 C.F._4
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e
[...]
il versamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi alla IG.ra Controparte_1
C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Veneto (TV), Via Marin Falier n. 1.
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che con sentenza n. 308/2013 Parte_1
il Tribunale di Treviso pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo ricorrente e la resistente;
che le condizioni della sentenza Controparte_1
prevedevano, tra le altre, un assegno a carico del ricorrente pari a € 550,00 a titolo di concorso per il mantenimento dell'allora figlia minore della coppia, oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Illustrato il percorso di studio e professionale della figlia e dato atto della raggiunta autosufficienza economica della stessa, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 era presente il ricorrente in persona e il proprio procuratore che, autorizzato, precisava le conclusioni come da ricorso rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'obbligo assistenziale dei genitori di mantenere a livello economico i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Tuttavia, in linea generale, l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato e incondizionato.
Specificatamente, secondo giurisprudenza costante, si ha la cessazione di tale obbligo qualora il figlio abbia la capacità di autosostenersi a livello economico e nell'ipotesi in cui si trovi nella colpevole condizione di non autosufficienza.
Si tratta di situazioni in cui il figlio è stato posto nelle condizioni concrete per poter essere economicamente indipendente, senza averne tuttavia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025 La ratio è quella di escludere che l'obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di
concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il
raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica
consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita”
(Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato e prodotto dal ricorrente, è emerso che la figlia di anni 27, si è laureata nel 2022. Per_1
Successivamente ha lavorato presso TT UP e ha svolto un master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Nel mese di settembre 2023 la medesima ha lavorato presso la e a fine 2024 è stata assunta da una multinazionale inglese CP_2
che da inizio 2025 l'ha inviata a lavorare presso una sede di Dubai con un contratto di due anni.
Si osserva dunque che la figlia delle parti, ha conseguito un livello di Persona_1
competenza professionale e tecnica e raggiunto, conseguentemente, l'autosufficienza economica.
Circostanza questa non contestata stante la contumacia di parte resistente.
Sulla base di quanto premesso quindi, sono venuti meno i presupposti legittimanti l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario posto in capo al ricorrente, avendo il medesimo provato l'autosufficienza della figlia.
In accoglimento della domanda proposta, pertanto, il Collegio revoca l'assegno di mantenimento, posto in sede di divorzio a carico del IG. , a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della figlia e il versamento del 50% delle spese straordinarie. Persona_1
_________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025
2. Sulle spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza tener conto della fase istruttoria e della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 308/2013 del 25/01/2013, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G. 6284/2012, così provvede:
1. Revoca l'assegno di mantenimento, posto a carico del IG. a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia e il versamento del 50% delle spese Persona_1
straordinarie da versarsi alla IG.ra , attesa l'indipendenza economica Controparte_1
raggiunta dalla figlia.
2. Condanna la resistente , al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida nella somma di € 2.055,00, oltre spese generali, IVA e Cp Parte_1
se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 28/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 672/2025
Riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio depositato in data 10/02/2025 da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata e depositata in file separato nel fascicolo telematico, dall'avv. Eva Liberalato (C.F. ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelfranco Veneto;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3
- RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per parte ricorrente:
In via principale: in riforma della sentenza n. 308/2013 emessa dal Tribunale di Treviso in data 25.01.2023, revocare l'assegno di mantenimento posto a carico del IG. a Parte_1
titolo di concorso al mantenimento della figlia C.F. Persona_1 C.F._4
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] e
[...]
il versamento del 50% delle spese straordinarie da versarsi alla IG.ra Controparte_1
C.F. , nata a [...] l'[...] e residente in [...]
Veneto (TV), Via Marin Falier n. 1.
_________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe riportato rappresentava che con sentenza n. 308/2013 Parte_1
il Tribunale di Treviso pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il medesimo ricorrente e la resistente;
che le condizioni della sentenza Controparte_1
prevedevano, tra le altre, un assegno a carico del ricorrente pari a € 550,00 a titolo di concorso per il mantenimento dell'allora figlia minore della coppia, oltre al Per_1
pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Illustrato il percorso di studio e professionale della figlia e dato atto della raggiunta autosufficienza economica della stessa, il ricorrente chiedeva la revoca dell'assegno.
All'udienza di prima comparizione del 27/05/2025 era presente il ricorrente in persona e il proprio procuratore che, autorizzato, precisava le conclusioni come da ricorso rinunciando ai termini per il deposito della comparsa conclusionale.
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica dichiarava la contumacia di parte resistente e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, l'obbligo assistenziale dei genitori di mantenere a livello economico i figli non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Tuttavia, in linea generale, l'obbligo assistenziale in capo ai genitori non può essere illimitato e incondizionato.
Specificatamente, secondo giurisprudenza costante, si ha la cessazione di tale obbligo qualora il figlio abbia la capacità di autosostenersi a livello economico e nell'ipotesi in cui si trovi nella colpevole condizione di non autosufficienza.
Si tratta di situazioni in cui il figlio è stato posto nelle condizioni concrete per poter essere economicamente indipendente, senza averne tuttavia tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
_________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025 La ratio è quella di escludere che l'obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Il presupposto per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, infatti, è costituito dal mancato raggiungimento dell'indipendenza economica.
In virtù del principio di autoresponsabilità, tale obbligo viene meno allorquando il figlio sia in grado di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento e di soddisfare i propri bisogni principali. Specificatamente, “l'obbligo del genitore (separato o divorziato) di
concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne non convivente cessa con il
raggiungimento, da parte di quest'ultimo, di uno “status” di autosufficienza economica
consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita”
(Cass. civ., 8.08.2013, n. 18974).
Nel caso di specie, sulla base di quanto rappresentato e prodotto dal ricorrente, è emerso che la figlia di anni 27, si è laureata nel 2022. Per_1
Successivamente ha lavorato presso TT UP e ha svolto un master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Nel mese di settembre 2023 la medesima ha lavorato presso la e a fine 2024 è stata assunta da una multinazionale inglese CP_2
che da inizio 2025 l'ha inviata a lavorare presso una sede di Dubai con un contratto di due anni.
Si osserva dunque che la figlia delle parti, ha conseguito un livello di Persona_1
competenza professionale e tecnica e raggiunto, conseguentemente, l'autosufficienza economica.
Circostanza questa non contestata stante la contumacia di parte resistente.
Sulla base di quanto premesso quindi, sono venuti meno i presupposti legittimanti l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario posto in capo al ricorrente, avendo il medesimo provato l'autosufficienza della figlia.
In accoglimento della domanda proposta, pertanto, il Collegio revoca l'assegno di mantenimento, posto in sede di divorzio a carico del IG. , a titolo di concorso al Parte_1
mantenimento della figlia e il versamento del 50% delle spese straordinarie. Persona_1
_________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025
2. Sulle spese di lite
Attesi gli esiti del presente giudizio le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e vengono liquidate nel dispositivo come da D.M. 147/2022, con applicazione dei parametri previsti nello scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di complessità bassa) senza tener conto della fase istruttoria e della fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 308/2013 del 25/01/2013, emessa dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento recante n. R.G. 6284/2012, così provvede:
1. Revoca l'assegno di mantenimento, posto a carico del IG. a titolo di Parte_1
concorso al mantenimento della figlia e il versamento del 50% delle spese Persona_1
straordinarie da versarsi alla IG.ra , attesa l'indipendenza economica Controparte_1
raggiunta dalla figlia.
2. Condanna la resistente , al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
ricorrente che liquida nella somma di € 2.055,00, oltre spese generali, IVA e Cp Parte_1
se dovuti per legge.
Così deciso in Treviso, 28/05/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_________________________________________________________________________________________
4 Tribunale di Treviso – R.G. n. 672/2025