Decreto cautelare 18 febbraio 2022
Sentenza breve 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 18/02/2022, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 00169/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2022, proposto da
IN CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Donnaloia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in P. del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l'annullamento
- dell'ordinanza del Comune di Fasano prot. n. 000251 del 13.12.21, notificata in data 16.12.21;
- ove occorra, della nota del Comando di Polizia Municipale del Comune di Fasano prot. n. 67942 del 11.12.21 , ancorché non conosciuta;
rat. 984/2020 - ove occorra, nei limiti dell interesse, del permesso stagionale n. 150/21 pa nella parte in cui indica come termine di validità il 31 ottobre 2021;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente:
- al mantenimento temporaneo sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid 19 - ex art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020 e ss.mm.ii. delle strutture di
cui al permesso di costruire n. 55 del 3 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto opportuno pervenire re adhuc integra alla decisione in sede collegiale, in ragione della natura del pregiudizio dedotto e dell’esigenza di adeguato approfondimento delle questioni proposte con i motivi di censura;
Considerato che, pertanto, l’istanza cautelare monocratica appare meritevole di accoglimento nei soli limiti della interinale sospensione dell’efficacia delle statuizioni inerenti l’ordine di demolizione.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cautela monocratica nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 marzo 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 17 febbraio 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO