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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 2391/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, come da procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Franco Fabiani e Micaela Veronese (PEC: - Email_1
, con domicilio eletto presso il loro studio in Como, Email_2 via Albertolli n. 9.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Varese, in via G. Borghi, n. 18, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 14 MA BI (PEC: , come da procura in Email_3 atti.
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. e P.I.: ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata a Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, n. 90, presso lo studio dell'avv.
AB ON (PEC: e rappresentata e difesa Email_4 dall'avv. Alberigo Panini (PEC: ), come da procura in Email_5 atti.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, per i motivi esposti in atti, così giudicare:
In via principale ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 197/2023 emessa, all'esito del contenzioso RG. N. 6946/2019, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, GU dott.ssa Francesca Capotorti, in data 11 febbraio 2023, pubblicata in data 13 febbraio 2023,
Rep. N. 445/23, non notificata:
- revocare e dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo opposto n. 2000 del 9 ottobre 2019, RG 4618/2019, Rep. 2790 del 9 ottobre 2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, munito in pari data di provvisoria esecutorietà, in quanto trattasi di mutuo di scopo, privo di causa giuridica concreta, erogato senza l'osservanza delle disposizioni che attengono alla valutazione del merito creditizio;
- dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria trascritta sull'immobile in ragione del mutuo per cui è causa e condannare la banca appellata alla sua cancellazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (per entrambi i gradi di giudizio) oltre rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa
pagina 2 di 14 nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n.197/2023 del 13.2.2023 emessa dal Trib. Busto Arsizio e, quindi,
1) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2000/2019 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 09.10.2019, ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare:
1.1) rigettare la domanda di accertamento della nullità del mutuo oggetto dedotto in giudizio perché privo di causa o stipulato senza l'osservanza delle disposizioni sulla valutazione della meritevolezza creditizia e rigettare la conseguente domanda volta ad accertare l'illegittima iscrizione ipotecaria;
1.2) rigettare la domanda di risarcimento del danno, ovvero l'eccezione di compensazione giudiziale, in ragione dell'asserita inosservanza delle disposizioni sulla valutazione della meritevolezza creditizia.
Per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo n.2000/2019 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 9.10.2019, oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata
2) accertare il diritto di , quale società incorporante , Controparte_4 CP_5 ovvero del cessionario dell'azienda qualora la Corte d'Appello ritenesse CP_1 che l'oggetto del presente processo sia costituito dal diritto di credito in titolarità a
[...]
, e vantato nei confronti degli opponenti, di ottenere da CP_1 Parte_1 cod.fisc. , nato a [...], il [...], e , cod.fisc. C.F._1 Parte_3
, nata a IN (CA) il [...], in [...] tra di loro, il pagamento C.F._2 della somma di euro 448.197,43 con valuta al 19.7.2019, oltre interessi al tasso legale sino al saldo, sulla somma capitale di euro 446.694,82, a titolo di residuo somme date a titolo di mutuo stipulato il 29.9.2016 o in quella maggiore o minore somma, che il giudice riterrà equa
e di giustizia;
per l'effetto, condannare cod.fisc. , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], e , cod. fisc. , nata a [...] C.F._2
IN (CA) il 1.4.1944, in solido tra di loro, a pagare la somma di denaro sopra determinata, a pagare a , quale società incorporante , ovvero Controparte_4 CP_5 del cessionario dell'azienda qualora la Corte d'Appello ritenesse che CP_1
l'oggetto del presente processo sia costituito dal diritto di credito azionato oggi in titolarità a
. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 3 di 14 Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
I Sig.ri e hanno proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2023 pubblicata in data 13.02.2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dagli stessi Sig.ri e odierni Parte_1 Pt_3 appellanti, contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui era stato ingiunto loro di pagare ad (poi odierna appellata) la somma di Controparte_5 Controparte_1 euro 448.197,43 - è stata rigettata l'opposizione, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese processuali.
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2000/2019 emesso in data 9.10.2019 il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ai Sig.ri e di Parte_1 Parte_3 pagare alla ricorrente l'importo di euro 448.197,43, oltre interessi e spese, Controparte_5 con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario (rep.1802, racc.1030) stipulato tra le stesse parti in data 29.09.2016.
I Sig.ri e proponevano opposizione avverso tale decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_3 chiedendone la revoca e deducendo quanto segue:
- che essi avevano utilizzato le somme erogate in base al già menzionato mutuo fondiario per ripianare la posizione debitoria del c/c n. 9993 intestato alla società CEAM S.r.l. di cui la
Sig.ra ra amministratore unico e socio di maggioranza;
Pt_3
- che, pertanto, vi era un collegamento negoziale tra il contratto di c/c succitato ed il mutuo, sussistendo sia il requisito oggettivo (il nesso teleologico tra i negozi) sia il requisito pagina 4 di 14 soggettivo (il comune intento pratico delle parti), in quanto la banca era a conoscenza che il mutuo sarebbe stato finalizzato all'estinzione della posizione debitoria del c/c;
- che i profili di nullità del contratto di c/c per indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi e indebita applicazione di spese mai concordate avrebbero determinato la conseguente nullità parziale del contratto di mutuo, in virtù del principio simul stabunt simul cadent;
- che, inoltre, la non aveva effettuato la valutazione del merito creditizio di cui all'art. CP_1
124-bis TUB e per tale ragione essi opponenti avanzavano domanda di risarcimento per i danni subiti a causa di tale comportamento.
2) Costituitosi in giudizio l'istituto di credito opposto contestava quanto dedotto dagli opponenti ed affermava:
- che il collegamento negoziale dedotto da controparte tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente bancario intestato alla società era solo occasionale, non potendosi ravvisare alcuna interdipendenza sotto il profilo causale tra il mutuo e la destinazione delle somme da parte dei mutuatari e per tale ragione inidoneo ad integrare l'istituto del mutuo di scopo;
- che doveva ritenersi inapplicabile la normativa sul merito creditizio ex artt. 121 e ss. TUB al caso di specie, poiché l'art. 122 lett. a) TUB escludeva espressamente l'applicabilità “ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro...”;
- che gli opponenti non erano legittimati a contestare la validità del contratto di conto corrente stipulato da un soggetto terzo (CEAM SRL);
- che, comunque, dovevano ritenersi infondate le contestazioni relative agli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese, essendo stati espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente ed in quello di apertura di credito del 20.11.2006: in particolare, la parte opposta deduceva che nel contratto di conto corrente le parti avevano pattuito per iscritto la pari capitalizzazione trimestrale dell'interesse in adesione al disposto dell'art.120 TUB e dell'art. 2,
2°comma delibera Cicr del 9.2.2000.
3) Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata in data 16.04.2021, si costituiva in giudizio la terza in qualità di cessionaria del ramo di azienda in cui era Controparte_1 compresa la filiale di provenienza del rapporto in questione, aderendo alle argomentazioni di e, quindi, insistendo per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e Controparte_5 chiedendo l'estromissione della cedente Controparte_5
pagina 5 di 14 4) Nel corso del giudizio veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli da 1 a 4 della memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. limitatamente a due testi
( e . Testimone_1 Testimone_2
5) Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 197/2023 pubblicata il 13.02.2023, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti rilievi:
- riteneva che il mutuo de quo non potesse considerarsi un mutuo di scopo “non risultando dagli atti che il contratto prevedesse alcunché in ordine alla finalità del finanziamento e non essendo contestata la circostanza che le erogazioni di denaro si siano concretamente realizzate attraverso l'effettiva acquisizione delle somme nella materiale disponibilità degli opponenti, così realizzandosi la funzione propria dello schema negoziale del mutuo, ossia quella di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, la circostanza che gli opponenti abbiano poi utilizzato le somme mutuate per estinguere pregresse passività accumulate dalla società cui erano legati nei confronti della stessa Banca mutuante, costituisce un fatto riconducibile esclusivamente ad una libera iniziativa dei mutuatari”;
- riteneva, altresì, non meritevole di accoglimento la tesi degli opponenti secondo cui sarebbe stato configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo in questione e il contratto di conto corrente stipulato nell'anno 2006 dalla società CEAM, in quanto “le clausole del mutuo non fanno alcun riferimento ad uno scopo specifico perseguito dalle parti, e men che meno al ripianamento del saldo passivo del conto corrente intestato ad una società terza rispetto al mutuo, né ad un qualsivoglia collegamento funzionale tra i due;
addirittura, la società CEAM o il conto corrente in questione non risultano mai menzionati, in quanto, come già rilevato, l'accredito è stato effettuato sul conto corrente diverso e autonomo rispetto a quello che presentava la situazione di pregressa passività, intestato agli odierni opponenti e non già alla società”; pertanto precisava che “in assenza di una qualsivoglia obiettivizzazione della volontà di collegamento nel contenuto del contratto di mutuo, la circostanza che la provvista del mutuo fosse (n.d.r.) stata effettivamente utilizzata dagli opponenti per ripianare
l'esposizione debitoria del conto corrente intestato alla società CEAM, di cui Parte_3 era socia e amministratrice, non poteva ritenersi (n.d.r.) elemento sufficiente a far ritenere la
pagina 6 di 14 sussistenza dell'invocato collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente”;
- quanto alle dichiarazioni della teste escussa, , dipendente della banca, Testimone_1 rilevava come le sue “dichiarazioni non fossero (n.d.r.) sufficienti per ritenere che lo scopo del mutuo fosse quello di estinguere il debito di CEAM nei confronti della banca e che, in ogni caso, tale scopo fosse comune anche alla banca opposta;
risulta, semmai, che la volontà di estinguere il debito della società CEAM costituisse (n.d.r.) il motivo soggettivo che ha spinto gli opponenti a richiedere il mutuo”;
- pertanto, escludeva che gli asseriti profili di nullità del contratto di conto corrente potessero travolgere il contratto di mutuo, stante la mancata prova del collegamento negoziale;
- riteneva, parimenti, infondata l'eccezione in ordine alla erronea valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito, osservando che “l'art. 124 bis T.U.B., che impone all'istituto di credito la verifica del merito creditizio del consumatore, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, l'art. 122 T.U.B., rubricato “ambito di applicazione” delle disposizioni del capo II (tra cui è ricompreso l'art. 124 bis), prevede che le stesse non si applichino ai “a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro” e ai
“f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, tra cui rientra il mutuo in oggetto”;
- riteneva, altresì, non provata una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito per abusiva concessione del credito, in quanto nel caso in cui “a richiedere il mutuo siano due soggetti che svolgono attività di impresa (come desumibile dalla visura storica prodotta dall'opposta sub doc. 11, da cui si evince che, fino a pochi mesi prima della richiesta di mutuo, era amministratore delegato della CEAM, per poi essere sostituito da Parte_1 socia di maggioranza), le valutazioni dell'istituto di credito non si fondino Parte_3 unicamente sui redditi da lavoro, potendo certamente venire in rilievo altri elementi, tra cui, nel caso di specie, anche gli introiti futuri che sarebbero pervenuti agli opponenti da CEAM grazie all'attività immobiliare che avrebbe ripreso a svolgere con la liquidità ottenuta;
il fatto, poi, che, a distanza di ben quattro anni dalla concessione del mutuo, la società sia fallita, non rende il rischio assunto dall'istituto di credito irragionevole”;
- sul punto, rilevava, inoltre, come “l'allegata responsabilità non determinasse (n.d.r.) un danno configurabile in re ipsa, quantificato negli interessi addebitati, per cui gli opponenti
pagina 7 di 14 avrebbero dovuto allegare, prima che provare, anche i danni subiti per effetto della condotta ritenuta pregiudizievole”;
- riteneva, infine, infondata la doglianza circa la non debenza delle spese di lite della fase monitoria “in quanto la circostanza che la banca vantasse (n.d.r.), a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (nel caso di specie, un mutuo fondiario), non faceva (n.d.r.) venire meno l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna”.
6) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sig.ri e che ne hanno Parte_1 Pt_3 chiesto la riforma sulla base di due motivi impugnazione con i quali la sentenza è stata censurata per i seguenti profili:
i) sulla nullità del mutuo per assenza di causa;
ii) sul merito creditizio.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto “in quanto trattasi di mutuo di scopo, privo di una causa giuridica concreta, erogato senza l'osservanza delle disposizioni che attengono alla valutazione del merito creditizio” e, per l'effetto, di dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria trascritta sull'immobile in ragione del mutuo.
7) Si è costituita in giudizio l'appellata che, deducendo l'inammissibilità Controparte_1 ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dei due motivi di appello dedotti dalle appellanti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8) Con comparsa depositata in data 22.12.2023 è, inoltre, intervenuta in giudizio, in qualità di attuale titolare del credito di cui si controverte ex art. 58 TUB, anche e Controparte_2 per essa la quale, contestando tutto quanto dedotto Controparte_3 dagli appellanti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9) All'udienza del 11.06.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
10) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata CP_1
pagina 8 di 14 Contr
sul rilievo che “non viene dedotta, e nemmeno si riesce a comprendere, la rilevanza delle violazioni di legge denunciate ai fini della decisione impugnata”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
11) Con il primo motivo di appello le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del mutuo stipulato dagli appellanti con la Banca opposta per mancanza del collegamento negoziale con il contratto di conto corrente, il quale (collegamento) sarebbe risultato, invece, evidente dal fatto che con “la provvista del mutuo è stato estinto il conto corrente”.
pagina 9 di 14 Gli appellanti hanno sostenuto, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, “lo scopo di ripianare il debito che CEAM aveva nei confronti della banca che
a questo fine, e solo a questo fine, ha finanziato una pensionata settantenne ed un disoccupato senza reddito, entra eccome “…nella causa del contratto….”, essendo evidente come sia miope, scolastico e lontano dalla realtà vera, ricondurre detta causa alla semplice
“…disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare…”, anche in disparte dalla circostanza che la contiguità temporale tra la erogazione dell'importo mutuato e la sua girocontazione sul conto della CEAM, contestualmente azzerato del suo nominale saldo passivo, svilisce qualsiasi concreta valenza del concetto di “…disponibilità di denaro…”(pag. 6 citazione in appello).
11.1) Tale motivo è infondato.
Va, anzitutto, chiarito che l'operazione effettuata dagli appellanti, di destinare le somme ad essi erogate a mutuo per l'estinzione di una posizione debitoria della società CEAM S.r.l., di cui la sig.ra ra amministratore unico e socia di maggioranza, non vale a ricondurre il Pt_3 finanziamento in questione ad un mutuo di scopo, e, ciò, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal recente pronunciamento della
Cassazione a Sezioni Unite.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte “si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del
2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007)” (S.U. 5841/2025).
Nel caso di specie, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce per vero una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della banca (cfr. dichiarazioni testimoniali) della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune, come, peraltro chiarito dalle
Sezioni Unite nella sentenza succitata, secondo cui “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della
pagina 10 di 14 somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025).
Peraltro, la doglianza circa la sussistenza di collegamento negoziale tra i due negozi pare del tutto infondata da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, in quanto, semmai, la destinazione delle somme erogate con il contratto di mutuo ad estinzione della posizione debitoria del contratto di conto corrente societario potrebbe costituire un motivo soggettivo che ha indotto le parti a stipulare il mutuo, ma non può, in ogni caso, integrare la causa del contratto medesimo.
12) Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'art. 124 bis TUB per eccedenza del mutuo del limite di 75.000,00 euro, e, ciò, nonostante i mutuatari fossero stati indicati come consumatori nell'allegato D al contratto di mutuo.
12.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, rimarcato che la questione relativa alla mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca è priva di pregio alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto in questione.
Invero, come correttamente dedotto dalla parte appellata, trattandosi, nel caso, di un mutuo fondiario garantito da ipoteca su beni immobili e di importo superiore ad euro 75.000,00, non si applica, come espressamente previsto dall'art. 122 TUB lett. a) e f), la disposizione di cui all'art. 124 bis TUB che obbliga la banca alla verifica del merito creditizio del consumatore.
Al riguardo, vanno condivise le conclusioni del giudice di primo grado, che sono granitiche sul piano giuridico, perché attengono all'interpretazione letterale della disciplina sul merito creditizio (artt. 122 e ss. TUB):
“Sul punto, deve innanzitutto osservarsi che l'art. 124 bis T.U.B., che impone all'istituto di credito la verifica del merito creditizio del consumatore, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, l'art. 122 T.U.B., rubricato “ambito di applicazione” delle disposizioni del capo II (tra cui è ricompreso l'art. 124 bis), prevede che le stesse non si applichino ai “a)
pagina 11 di 14 finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro” e ai “f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, tra cui rientra il mutuo in oggetto” (sentenza impugnata pag. 12).
Va, inoltre, segnalato che gli odierni appellanti non hanno reiterato in sede di appello la domanda di risarcimento del danno collegata a tale doglianza e, quindi, non hanno dedotto la responsabilità della banca appellata per “abusiva concessione del credito”, come avvenuto nel giudizio di primo grado (ove, per questo motivo, avevano chiesto che nulla fosse riconosciuto alla banca “per interessi come conteggiati nel contratto di mutuo”).
Peraltro, a prescindere dall'infondatezza della relativa doglianza, va evidenziato che gli appellanti non sono “terzi” (in ipotesi danneggiati dall'asserita condotta di abusiva concessione di credito della banca) ma sono i mutuatari che hanno beneficiato dell'erogazione del credito da essi richiesto e di cui, tuttavia, si dolgono nel momento in cui sono chiamati a rispondere della sua restituzione.
Inoltre, occorre precisare che il mutuo erogato dalla banca era comunque garantito da ipoteca su immobile, essendo un mutuo fondiario, e che la stessa prospettiva, secondo cui il mutuo era destinato all'attività di impresa per garantire la continuità aziendale della società, di cui i mutuatari erano soci (cfr. dichiarazioni testimoniali), avrebbe potuto indurre la banca a ritenere la solidità e la solvibilità dei mutuatari in vista anche dei futuri introiti della società, come considerato dal giudice di primo grado.
In ogni modo, quand'anche potesse ritenersi che la condotta di erogazione del credito da parte della banca abbia difettato della necessaria prudenza, come sostenuto dagli appellanti con riferimento ad uno di essi che avrebbe dichiarato di essere disoccupato (ossia il Parte_1 il quale, peraltro, fino a pochi mesi prima della richiesta di mutuo, era amministratore delegato della società CEAM s.r.l., carica nella quale venne, poi, sostituito dalla madre socia di Pt_3 maggioranza della società), tuttavia, nessun danno risulta essere stato allegato o provato dagli appellanti quale diretta conseguenza di tale condotta.
Va, infine, chiarito che gli appellanti, oltre a non aver riproposto in questa sede la domanda di risarcimento dei danni, hanno omesso di reiterare le altre doglianze inerenti al rapporto di conto corrente bancario (circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e gli addebiti di spese non concordate) per le quali, peraltro, erano privi di legittimazione.
pagina 12 di 14 13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellanti vanno condannate a rimborsare all'appellata nonché alla terza intervenuta Controparte_1 Controparte_2
(rappresentata dalla propria procuratrice le spese Controparte_6 di lite relative al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal
D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Al riguardo, va chiarito che, tenuto conto dell'identità della posizione difensiva assunta dall'appellata e dall'intervenuta deve essere Controparte_1 Controparte_2 liquidato un compenso unitario per entrambe dette parti (cfr. Cass. 17393/17; Cass. 8688/23), ove si consideri che la partecipazione al giudizio dell'intervenuta (cessionaria del CP_2 credito ex art. 58 TUB) è riconducibile ad una libera scelta di detta parte;
che nulla hanno aggiunto le difese di detta parte a quanto già dedotto dalla parte appellata;
che, come detto, non vi è alcun contrasto tra dette parti;
che, pertanto, l' “incremento” dei soggetti processuali con cui si sono dovuti misurare gli appellanti non può tradursi in un ingiustificato aggravio dell'onere delle spese a cui questi sono tenuti secondo il criterio della soccombenza.
Infine, sussistono, per le parti appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2023, pubblicata in data 13/2/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti sig.ri e a rimborsare Parte_1 Parte_3 all'appellata ed all'intervenuta (rappresentata dalla Controparte_1 Controparte_2 propria procuratrice le spese di lite del presente Controparte_6
pagina 13 di 14 grado di giudizio liquidate (per entrambe) in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 2391/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi nel presente giudizio, come da procura in atti, C.F._2 dagli avv.ti Franco Fabiani e Micaela Veronese (PEC: - Email_1
, con domicilio eletto presso il loro studio in Como, Email_2 via Albertolli n. 9.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Varese, in via G. Borghi, n. 18, presso lo studio dell'avv.
pagina 1 di 14 MA BI (PEC: , come da procura in Email_3 atti.
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. e P.I.: ), e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_3 domiciliata a Santa Maria Capua Vetere, viale Kennedy, n. 90, presso lo studio dell'avv.
AB ON (PEC: e rappresentata e difesa Email_4 dall'avv. Alberigo Panini (PEC: ), come da procura in Email_5 atti.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, per i motivi esposti in atti, così giudicare:
In via principale ed in totale riforma della sentenza impugnata n. 197/2023 emessa, all'esito del contenzioso RG. N. 6946/2019, dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Terza Civile, GU dott.ssa Francesca Capotorti, in data 11 febbraio 2023, pubblicata in data 13 febbraio 2023,
Rep. N. 445/23, non notificata:
- revocare e dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo Immediatamente Esecutivo opposto n. 2000 del 9 ottobre 2019, RG 4618/2019, Rep. 2790 del 9 ottobre 2019 emesso dal
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, munito in pari data di provvisoria esecutorietà, in quanto trattasi di mutuo di scopo, privo di causa giuridica concreta, erogato senza l'osservanza delle disposizioni che attengono alla valutazione del merito creditizio;
- dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria trascritta sull'immobile in ragione del mutuo per cui è causa e condannare la banca appellata alla sua cancellazione. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (per entrambi i gradi di giudizio) oltre rimborso forfettario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge.
Per : CP_1
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa
pagina 2 di 14 nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n.197/2023 del 13.2.2023 emessa dal Trib. Busto Arsizio e, quindi,
1) rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2000/2019 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 09.10.2019, ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, in particolare:
1.1) rigettare la domanda di accertamento della nullità del mutuo oggetto dedotto in giudizio perché privo di causa o stipulato senza l'osservanza delle disposizioni sulla valutazione della meritevolezza creditizia e rigettare la conseguente domanda volta ad accertare l'illegittima iscrizione ipotecaria;
1.2) rigettare la domanda di risarcimento del danno, ovvero l'eccezione di compensazione giudiziale, in ragione dell'asserita inosservanza delle disposizioni sulla valutazione della meritevolezza creditizia.
Per l'effetto, a conferma del decreto ingiuntivo n.2000/2019 emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 9.10.2019, oggetto del giudizio di opposizione definito con la sentenza impugnata
2) accertare il diritto di , quale società incorporante , Controparte_4 CP_5 ovvero del cessionario dell'azienda qualora la Corte d'Appello ritenesse CP_1 che l'oggetto del presente processo sia costituito dal diritto di credito in titolarità a
[...]
, e vantato nei confronti degli opponenti, di ottenere da CP_1 Parte_1 cod.fisc. , nato a [...], il [...], e , cod.fisc. C.F._1 Parte_3
, nata a IN (CA) il [...], in [...] tra di loro, il pagamento C.F._2 della somma di euro 448.197,43 con valuta al 19.7.2019, oltre interessi al tasso legale sino al saldo, sulla somma capitale di euro 446.694,82, a titolo di residuo somme date a titolo di mutuo stipulato il 29.9.2016 o in quella maggiore o minore somma, che il giudice riterrà equa
e di giustizia;
per l'effetto, condannare cod.fisc. , Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], e , cod. fisc. , nata a [...] C.F._2
IN (CA) il 1.4.1944, in solido tra di loro, a pagare la somma di denaro sopra determinata, a pagare a , quale società incorporante , ovvero Controparte_4 CP_5 del cessionario dell'azienda qualora la Corte d'Appello ritenesse che CP_1
l'oggetto del presente processo sia costituito dal diritto di credito azionato oggi in titolarità a
. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
pagina 3 di 14 Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente grado di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
I Sig.ri e hanno proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Parte_3
Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2023 pubblicata in data 13.02.2023, con la quale - nell'ambito di una causa di opposizione proposta dagli stessi Sig.ri e odierni Parte_1 Pt_3 appellanti, contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui era stato ingiunto loro di pagare ad (poi odierna appellata) la somma di Controparte_5 Controparte_1 euro 448.197,43 - è stata rigettata l'opposizione, con condanna delle opponenti al pagamento delle spese processuali.
Vicende processuali
1) Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2000/2019 emesso in data 9.10.2019 il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ai Sig.ri e di Parte_1 Parte_3 pagare alla ricorrente l'importo di euro 448.197,43, oltre interessi e spese, Controparte_5 con riferimento ad un contratto di mutuo fondiario (rep.1802, racc.1030) stipulato tra le stesse parti in data 29.09.2016.
I Sig.ri e proponevano opposizione avverso tale decreto ingiuntivo Parte_1 Pt_3 chiedendone la revoca e deducendo quanto segue:
- che essi avevano utilizzato le somme erogate in base al già menzionato mutuo fondiario per ripianare la posizione debitoria del c/c n. 9993 intestato alla società CEAM S.r.l. di cui la
Sig.ra ra amministratore unico e socio di maggioranza;
Pt_3
- che, pertanto, vi era un collegamento negoziale tra il contratto di c/c succitato ed il mutuo, sussistendo sia il requisito oggettivo (il nesso teleologico tra i negozi) sia il requisito pagina 4 di 14 soggettivo (il comune intento pratico delle parti), in quanto la banca era a conoscenza che il mutuo sarebbe stato finalizzato all'estinzione della posizione debitoria del c/c;
- che i profili di nullità del contratto di c/c per indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi e indebita applicazione di spese mai concordate avrebbero determinato la conseguente nullità parziale del contratto di mutuo, in virtù del principio simul stabunt simul cadent;
- che, inoltre, la non aveva effettuato la valutazione del merito creditizio di cui all'art. CP_1
124-bis TUB e per tale ragione essi opponenti avanzavano domanda di risarcimento per i danni subiti a causa di tale comportamento.
2) Costituitosi in giudizio l'istituto di credito opposto contestava quanto dedotto dagli opponenti ed affermava:
- che il collegamento negoziale dedotto da controparte tra il contratto di mutuo e il contratto di conto corrente bancario intestato alla società era solo occasionale, non potendosi ravvisare alcuna interdipendenza sotto il profilo causale tra il mutuo e la destinazione delle somme da parte dei mutuatari e per tale ragione inidoneo ad integrare l'istituto del mutuo di scopo;
- che doveva ritenersi inapplicabile la normativa sul merito creditizio ex artt. 121 e ss. TUB al caso di specie, poiché l'art. 122 lett. a) TUB escludeva espressamente l'applicabilità “ai finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro...”;
- che gli opponenti non erano legittimati a contestare la validità del contratto di conto corrente stipulato da un soggetto terzo (CEAM SRL);
- che, comunque, dovevano ritenersi infondate le contestazioni relative agli addebiti a titolo di interessi, commissioni e spese, essendo stati espressamente pattuiti nel contratto di conto corrente ed in quello di apertura di credito del 20.11.2006: in particolare, la parte opposta deduceva che nel contratto di conto corrente le parti avevano pattuito per iscritto la pari capitalizzazione trimestrale dell'interesse in adesione al disposto dell'art.120 TUB e dell'art. 2,
2°comma delibera Cicr del 9.2.2000.
3) Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata in data 16.04.2021, si costituiva in giudizio la terza in qualità di cessionaria del ramo di azienda in cui era Controparte_1 compresa la filiale di provenienza del rapporto in questione, aderendo alle argomentazioni di e, quindi, insistendo per il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e Controparte_5 chiedendo l'estromissione della cedente Controparte_5
pagina 5 di 14 4) Nel corso del giudizio veniva ammessa ed assunta la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli da 1 a 4 della memoria ex art. 183 co VI n. 2 c.p.c. limitatamente a due testi
( e . Testimone_1 Testimone_2
5) Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 197/2023 pubblicata il 13.02.2023, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto sulla base dei seguenti rilievi:
- riteneva che il mutuo de quo non potesse considerarsi un mutuo di scopo “non risultando dagli atti che il contratto prevedesse alcunché in ordine alla finalità del finanziamento e non essendo contestata la circostanza che le erogazioni di denaro si siano concretamente realizzate attraverso l'effettiva acquisizione delle somme nella materiale disponibilità degli opponenti, così realizzandosi la funzione propria dello schema negoziale del mutuo, ossia quella di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, la circostanza che gli opponenti abbiano poi utilizzato le somme mutuate per estinguere pregresse passività accumulate dalla società cui erano legati nei confronti della stessa Banca mutuante, costituisce un fatto riconducibile esclusivamente ad una libera iniziativa dei mutuatari”;
- riteneva, altresì, non meritevole di accoglimento la tesi degli opponenti secondo cui sarebbe stato configurabile un collegamento negoziale tra il contratto di mutuo in questione e il contratto di conto corrente stipulato nell'anno 2006 dalla società CEAM, in quanto “le clausole del mutuo non fanno alcun riferimento ad uno scopo specifico perseguito dalle parti, e men che meno al ripianamento del saldo passivo del conto corrente intestato ad una società terza rispetto al mutuo, né ad un qualsivoglia collegamento funzionale tra i due;
addirittura, la società CEAM o il conto corrente in questione non risultano mai menzionati, in quanto, come già rilevato, l'accredito è stato effettuato sul conto corrente diverso e autonomo rispetto a quello che presentava la situazione di pregressa passività, intestato agli odierni opponenti e non già alla società”; pertanto precisava che “in assenza di una qualsivoglia obiettivizzazione della volontà di collegamento nel contenuto del contratto di mutuo, la circostanza che la provvista del mutuo fosse (n.d.r.) stata effettivamente utilizzata dagli opponenti per ripianare
l'esposizione debitoria del conto corrente intestato alla società CEAM, di cui Parte_3 era socia e amministratrice, non poteva ritenersi (n.d.r.) elemento sufficiente a far ritenere la
pagina 6 di 14 sussistenza dell'invocato collegamento funzionale tra il contratto di mutuo e quello di conto corrente”;
- quanto alle dichiarazioni della teste escussa, , dipendente della banca, Testimone_1 rilevava come le sue “dichiarazioni non fossero (n.d.r.) sufficienti per ritenere che lo scopo del mutuo fosse quello di estinguere il debito di CEAM nei confronti della banca e che, in ogni caso, tale scopo fosse comune anche alla banca opposta;
risulta, semmai, che la volontà di estinguere il debito della società CEAM costituisse (n.d.r.) il motivo soggettivo che ha spinto gli opponenti a richiedere il mutuo”;
- pertanto, escludeva che gli asseriti profili di nullità del contratto di conto corrente potessero travolgere il contratto di mutuo, stante la mancata prova del collegamento negoziale;
- riteneva, parimenti, infondata l'eccezione in ordine alla erronea valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito, osservando che “l'art. 124 bis T.U.B., che impone all'istituto di credito la verifica del merito creditizio del consumatore, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, l'art. 122 T.U.B., rubricato “ambito di applicazione” delle disposizioni del capo II (tra cui è ricompreso l'art. 124 bis), prevede che le stesse non si applichino ai “a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro” e ai
“f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, tra cui rientra il mutuo in oggetto”;
- riteneva, altresì, non provata una responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito per abusiva concessione del credito, in quanto nel caso in cui “a richiedere il mutuo siano due soggetti che svolgono attività di impresa (come desumibile dalla visura storica prodotta dall'opposta sub doc. 11, da cui si evince che, fino a pochi mesi prima della richiesta di mutuo, era amministratore delegato della CEAM, per poi essere sostituito da Parte_1 socia di maggioranza), le valutazioni dell'istituto di credito non si fondino Parte_3 unicamente sui redditi da lavoro, potendo certamente venire in rilievo altri elementi, tra cui, nel caso di specie, anche gli introiti futuri che sarebbero pervenuti agli opponenti da CEAM grazie all'attività immobiliare che avrebbe ripreso a svolgere con la liquidità ottenuta;
il fatto, poi, che, a distanza di ben quattro anni dalla concessione del mutuo, la società sia fallita, non rende il rischio assunto dall'istituto di credito irragionevole”;
- sul punto, rilevava, inoltre, come “l'allegata responsabilità non determinasse (n.d.r.) un danno configurabile in re ipsa, quantificato negli interessi addebitati, per cui gli opponenti
pagina 7 di 14 avrebbero dovuto allegare, prima che provare, anche i danni subiti per effetto della condotta ritenuta pregiudizievole”;
- riteneva, infine, infondata la doglianza circa la non debenza delle spese di lite della fase monitoria “in quanto la circostanza che la banca vantasse (n.d.r.), a fondamento del proprio credito, un titolo stragiudiziale (nel caso di specie, un mutuo fondiario), non faceva (n.d.r.) venire meno l'interesse ad ottenere un provvedimento giudiziale di condanna”.
6) Avverso tale sentenza hanno proposto appello i Sig.ri e che ne hanno Parte_1 Pt_3 chiesto la riforma sulla base di due motivi impugnazione con i quali la sentenza è stata censurata per i seguenti profili:
i) sulla nullità del mutuo per assenza di causa;
ii) sul merito creditizio.
Gli appellanti hanno quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di revocare il decreto ingiuntivo opposto “in quanto trattasi di mutuo di scopo, privo di una causa giuridica concreta, erogato senza l'osservanza delle disposizioni che attengono alla valutazione del merito creditizio” e, per l'effetto, di dichiarare illegittima l'iscrizione ipotecaria trascritta sull'immobile in ragione del mutuo.
7) Si è costituita in giudizio l'appellata che, deducendo l'inammissibilità Controparte_1 ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza dei due motivi di appello dedotti dalle appellanti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
8) Con comparsa depositata in data 22.12.2023 è, inoltre, intervenuta in giudizio, in qualità di attuale titolare del credito di cui si controverte ex art. 58 TUB, anche e Controparte_2 per essa la quale, contestando tutto quanto dedotto Controparte_3 dagli appellanti, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
9) All'udienza del 11.06.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
10) Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c., eccezione sollevata dalla parte appellata CP_1
pagina 8 di 14 Contr
sul rilievo che “non viene dedotta, e nemmeno si riesce a comprendere, la rilevanza delle violazioni di legge denunciate ai fini della decisione impugnata”.
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n.
7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto al merito, ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata, per i motivi di seguito esposti.
11) Con il primo motivo di appello le parti appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha escluso la nullità del mutuo stipulato dagli appellanti con la Banca opposta per mancanza del collegamento negoziale con il contratto di conto corrente, il quale (collegamento) sarebbe risultato, invece, evidente dal fatto che con “la provvista del mutuo è stato estinto il conto corrente”.
pagina 9 di 14 Gli appellanti hanno sostenuto, in proposito, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, “lo scopo di ripianare il debito che CEAM aveva nei confronti della banca che
a questo fine, e solo a questo fine, ha finanziato una pensionata settantenne ed un disoccupato senza reddito, entra eccome “…nella causa del contratto….”, essendo evidente come sia miope, scolastico e lontano dalla realtà vera, ricondurre detta causa alla semplice
“…disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare…”, anche in disparte dalla circostanza che la contiguità temporale tra la erogazione dell'importo mutuato e la sua girocontazione sul conto della CEAM, contestualmente azzerato del suo nominale saldo passivo, svilisce qualsiasi concreta valenza del concetto di “…disponibilità di denaro…”(pag. 6 citazione in appello).
11.1) Tale motivo è infondato.
Va, anzitutto, chiarito che l'operazione effettuata dagli appellanti, di destinare le somme ad essi erogate a mutuo per l'estinzione di una posizione debitoria della società CEAM S.r.l., di cui la sig.ra ra amministratore unico e socia di maggioranza, non vale a ricondurre il Pt_3 finanziamento in questione ad un mutuo di scopo, e, ciò, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal recente pronunciamento della
Cassazione a Sezioni Unite.
Invero, come osservato dalla Suprema Corte “si esclude, dunque, che il mutuo fondiario sia un mutuo di scopo «poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria» (Cass. n. 9838 del
2021; n. 1517 del 2021; n. 724 del 2021; n. 10117 del 2021; n. 20552 del 2020; n. 3024 del
2020; n. 4792 del 2012; n. 9511 del 2007)” (S.U. 5841/2025).
Nel caso di specie, la destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti costituisce per vero una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio, sì che anche la conoscenza da parte della banca (cfr. dichiarazioni testimoniali) della necessità del mutuatario di estinguere pregresse passività non rende lo scopo comune, come, peraltro chiarito dalle
Sezioni Unite nella sentenza succitata, secondo cui “la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt. 1813 ss. c.c. non attribuisce, infatti, alcun rilievo causale alla destinazione della
pagina 10 di 14 somma mutuata (Cass. n. 8382 del 2022). Nella conclusione di un contratto di mutuo, gli scopi soggettivi che alimentano la volontà delle parti rimangono al di fuori della struttura del contratto, contrariamente a quanto avviene nel mutuo di scopo. L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, inidoneo tanto ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale” (S.U. 5841/2025).
Peraltro, la doglianza circa la sussistenza di collegamento negoziale tra i due negozi pare del tutto infondata da un punto di vista logico prima ancora che giuridico, in quanto, semmai, la destinazione delle somme erogate con il contratto di mutuo ad estinzione della posizione debitoria del contratto di conto corrente societario potrebbe costituire un motivo soggettivo che ha indotto le parti a stipulare il mutuo, ma non può, in ogni caso, integrare la causa del contratto medesimo.
12) Con il secondo motivo di appello gli appellanti hanno censurato la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non applicabile la disciplina dell'art. 124 bis TUB per eccedenza del mutuo del limite di 75.000,00 euro, e, ciò, nonostante i mutuatari fossero stati indicati come consumatori nell'allegato D al contratto di mutuo.
12.1) Anche tale motivo deve ritenersi infondato.
Va, anzitutto, rimarcato che la questione relativa alla mancata valutazione del merito creditizio da parte della banca è priva di pregio alla luce delle disposizioni normative che regolano l'istituto in questione.
Invero, come correttamente dedotto dalla parte appellata, trattandosi, nel caso, di un mutuo fondiario garantito da ipoteca su beni immobili e di importo superiore ad euro 75.000,00, non si applica, come espressamente previsto dall'art. 122 TUB lett. a) e f), la disposizione di cui all'art. 124 bis TUB che obbliga la banca alla verifica del merito creditizio del consumatore.
Al riguardo, vanno condivise le conclusioni del giudice di primo grado, che sono granitiche sul piano giuridico, perché attengono all'interpretazione letterale della disciplina sul merito creditizio (artt. 122 e ss. TUB):
“Sul punto, deve innanzitutto osservarsi che l'art. 124 bis T.U.B., che impone all'istituto di credito la verifica del merito creditizio del consumatore, non risulta applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, l'art. 122 T.U.B., rubricato “ambito di applicazione” delle disposizioni del capo II (tra cui è ricompreso l'art. 124 bis), prevede che le stesse non si applichino ai “a)
pagina 11 di 14 finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro” e ai “f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili”, tra cui rientra il mutuo in oggetto” (sentenza impugnata pag. 12).
Va, inoltre, segnalato che gli odierni appellanti non hanno reiterato in sede di appello la domanda di risarcimento del danno collegata a tale doglianza e, quindi, non hanno dedotto la responsabilità della banca appellata per “abusiva concessione del credito”, come avvenuto nel giudizio di primo grado (ove, per questo motivo, avevano chiesto che nulla fosse riconosciuto alla banca “per interessi come conteggiati nel contratto di mutuo”).
Peraltro, a prescindere dall'infondatezza della relativa doglianza, va evidenziato che gli appellanti non sono “terzi” (in ipotesi danneggiati dall'asserita condotta di abusiva concessione di credito della banca) ma sono i mutuatari che hanno beneficiato dell'erogazione del credito da essi richiesto e di cui, tuttavia, si dolgono nel momento in cui sono chiamati a rispondere della sua restituzione.
Inoltre, occorre precisare che il mutuo erogato dalla banca era comunque garantito da ipoteca su immobile, essendo un mutuo fondiario, e che la stessa prospettiva, secondo cui il mutuo era destinato all'attività di impresa per garantire la continuità aziendale della società, di cui i mutuatari erano soci (cfr. dichiarazioni testimoniali), avrebbe potuto indurre la banca a ritenere la solidità e la solvibilità dei mutuatari in vista anche dei futuri introiti della società, come considerato dal giudice di primo grado.
In ogni modo, quand'anche potesse ritenersi che la condotta di erogazione del credito da parte della banca abbia difettato della necessaria prudenza, come sostenuto dagli appellanti con riferimento ad uno di essi che avrebbe dichiarato di essere disoccupato (ossia il Parte_1 il quale, peraltro, fino a pochi mesi prima della richiesta di mutuo, era amministratore delegato della società CEAM s.r.l., carica nella quale venne, poi, sostituito dalla madre socia di Pt_3 maggioranza della società), tuttavia, nessun danno risulta essere stato allegato o provato dagli appellanti quale diretta conseguenza di tale condotta.
Va, infine, chiarito che gli appellanti, oltre a non aver riproposto in questa sede la domanda di risarcimento dei danni, hanno omesso di reiterare le altre doglianze inerenti al rapporto di conto corrente bancario (circa l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e gli addebiti di spese non concordate) per le quali, peraltro, erano privi di legittimazione.
pagina 12 di 14 13) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, le parti appellanti vanno condannate a rimborsare all'appellata nonché alla terza intervenuta Controparte_1 Controparte_2
(rappresentata dalla propria procuratrice le spese Controparte_6 di lite relative al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal
D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questa sede.
Al riguardo, va chiarito che, tenuto conto dell'identità della posizione difensiva assunta dall'appellata e dall'intervenuta deve essere Controparte_1 Controparte_2 liquidato un compenso unitario per entrambe dette parti (cfr. Cass. 17393/17; Cass. 8688/23), ove si consideri che la partecipazione al giudizio dell'intervenuta (cessionaria del CP_2 credito ex art. 58 TUB) è riconducibile ad una libera scelta di detta parte;
che nulla hanno aggiunto le difese di detta parte a quanto già dedotto dalla parte appellata;
che, come detto, non vi è alcun contrasto tra dette parti;
che, pertanto, l' “incremento” dei soggetti processuali con cui si sono dovuti misurare gli appellanti non può tradursi in un ingiustificato aggravio dell'onere delle spese a cui questi sono tenuti secondo il criterio della soccombenza.
Infine, sussistono, per le parti appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dagli appellanti e Parte_1 Parte_3 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 197/2023, pubblicata in data 13/2/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti sig.ri e a rimborsare Parte_1 Parte_3 all'appellata ed all'intervenuta (rappresentata dalla Controparte_1 Controparte_2 propria procuratrice le spese di lite del presente Controparte_6
pagina 13 di 14 grado di giudizio liquidate (per entrambe) in complessivi euro 14.239,00 per compensi, oltre
15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 11/6/2025.
Il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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