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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 12/12/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1463 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 24 giugno 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.IVA ), con sede a Pisa, via Tagliamento n. 8, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, via Sant'Antonio n. 78 presso lo studio dell'avv. Carlo Lombardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- opponente
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._1
(PI) via Gioli n. 2;
) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._2
(PI) via Gioli n. 2;
) nato a [...] il [...], e residente in [...]Controparte_3 C.F._3
(PI) via Colombiera n. 16/c;
), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._4
Cascina (PI) via Colombiera n. 16/c tutti elettivamente domiciliati in Cascina (PI) via Tosco - Romagnola n. 1432, presso lo studio dell'avv. Niccolò Censi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposti Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (quanto a parte opponente) e da note scritte depositate il 14.3.2025 (quanto a parte opposta).
*****************************
Breve excursus processuale
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 333/2023 emesso in data 01.03.2023 nel procedimento RG 542/2023, notificato a (di seguito anche soltanto Parte_1 in data 07.03.2023, il Tribunale di Pisa ingiungeva alla società odierna opponente di Pt_1 pagare a , a , ad e a la somma di € CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2
32.250,00, dovuta sulla base di una scrittura privata del 05.03.2022 sottoscritta da oltre Pt_1 interessi legali nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione, per un totale, come da successivo atto di precetto, di € 35.499,00.
Con atto di citazione in opposizione in data 14.4.2023 la società ingiunta proponeva opposizione nei confronti di detto decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Esponeva la a sostegno della proposta opposizione, che: Parte_1
- gli ingiungenti erano proprietari di due unità immobiliari adiacenti e avevano sottoscritto contratto di appalto con essa rispettivamente in data 28.04.2021 e 04.05.2021), ove si Pt_1 prevedeva una serie di interventi di ristrutturazione edile, gran parte dei quali richiesti con l'agevolazione fiscale dei c.d. “Sisma Bonus” ed “Eco Bonus”;
- durante l'anno 2021 i committenti avevano incaricato essa opponente di effettuare ulteriori lavori di ristrutturazione per una somma di euro 58.350,00;
- i committenti medesimi avevano provveduto a versare la predetta somma e i lavori previsti erano stati eseguiti, in parte, da CP_4 Pt_1
-con atto di transazione datato 05.03.2022, sottoscritto anche dal direttore dei lavori arch.
era stato riconosciuto che i lavori effettivamente eseguiti ammontavano ad euro Persona_1
26.100,00, come da computo metrico effettuato dall'arch. senza che fossero Persona_1 eccepite contestazioni nel merito, con riconoscimento, da parte della dell'obbligo di Pt_1 restituire, con modalità ancora da definire, la somma residua di euro 32.500,00, ovvero quella azionata con l'impugnato decreto;
- la somma oggetto dell'ingiunzione doveva, però, essere necessariamente compensata con il controcredito vantato da per le prestazioni effettuate successivamente alla data Pt_1 dell'accordo transattivo;
- essa appaltatrice era rimasta sul cantiere, svolgendo prestazioni non contestate dai committenti, fino al mese di settembre del 2022;
- successivamente a tale periodo alla società era stato precluso l'accesso al cantiere, facendo così rimanere non terminate le attività in essere;
- dall'estromissione arbitraria della al sito di cantiere era derivata anche l'impossibilità, Pt_1 per la stessa, di recuperare il materiale che, a proprie spese, aveva già acquistato per dare esecuzione al contratto di appalto, materiale successivamente utilizzato dalla ditta subentrante.
Per tali ragioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, eccependo la compensazione del credito azionato ex adverso con il controcredito (il cui ammontare era da quantificarsi) vantato, da essa appaltatrice, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte sui cantieri successivamente alla sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito del 05.03.2022.
In data 22.06.2023 si costituivano i creditori opposti, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione adducendo la legittimità dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritto, dall'opponente, in data 05.03.2022.
Rappresentavano, in particolare, come la società opponente si fosse resa gravemente inadempiente nell'esecuzione dei contratti di appalto e, dopo le contestazioni mosse dal direttore dei lavori comunicate a mezzo pec in data 21.07.2022, la stessa on avesse più Pt_1 avuto accesso al cantiere e non avesse, quindi, eseguito i lavori aggiuntivi per l'ammontare dei quali nel presente giudizio veniva a eccepire la compensazione con il suo debito.
Per tali motivi parte opposta chiedeva, in primis, la conferma della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito chiedeva la conferma di quest'ultimo e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di € 20.200,00 in favore di Parte_1
e di e € 20.200,00 in favore di e a titolo CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2 di clausola penale ex art. 6 del contratto di appalto, per i 202 giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori, calcolati dal 01.01.2022 fino al 21.07.2022.
Con ordinanza del 31.05.2024, veniva concessa, da questo giudice, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, mentre veniva dichiarata inammissibile l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dagli ingiungenti opposti.
Con lo stesso provvedimento la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025, da tenersi in forma cartolare.
Peraltro solo parte opposta precisava, in vista di tale udienza, le proprie conclusioni depositando, in data 14.3.2025, note scritte nelle quali dichiarava di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale e chiedeva, pertanto, unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza in data 24.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Stante l'intervenuta rinuncia di parte opposta alla spiegata domanda riconvenzionale, il thema decidendum del presente procedimento si esaurisce nell'accertamento della sussistenza o meno del credito azionato, dagli ingiungenti, in via monitoria, anche alla luce dell'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente.
Ciò posto, è da rilevare in primo luogo che, come già evidenziato in sede di ordinanza in data 31.5.2024, la non ha contestato la sussistenza della propria posizione Parte_1 debitoria -pari a € 32.500,00- nei confronti di , , e CP_1 CP_2 Controparte_3
, essendosi limitata ad eccepire la compensazione del credito di questi ultimi Parte_2
(riconosciuto, del resto, dalla stessa ella scrittura in data 5.3.2022) con il proprio preteso Pt_1 controcredito -non quantificato nel relativo ammontare- scaturente da lavori asseritamente eseguiti successivamente alla sottoscrizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria di controparte.
Orbene, l'opponente non appare aver assolto all'onere, che le faceva carico, di fornire adeguata dimostrazione dell'esistenza di detto suo presunto controcredito.
E, invero, va osservato che, per potersi procedere legittimamente alla compensazione (legale) di due crediti reciprocamente vantati da due soggetti, gli stessi devono essere omogenei e liquidi -devono, cioè, avere entrambi ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili della stessa specie ed essere esattamente determinati nel loro ammontare- nonchè esigibili (art. 1243 c. 1 c.c.); laddove, qualora il debito opposto in compensazione non sia liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione (giudiziale) per la parte del debito che riconosca esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione (art. 1243 c. 2 c.c.).
Ora, nella specie non ricorrono i presupposti della compensazione legale, che presuppone l'esistenza, anteriormente alla causa, di debiti liquidi ed esigibili, difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum), il che ne esclude la liquidità (cfr. Cass. n. 13244/2016; Cass. n. 13279/2016).
Quanto alla compensazione giudiziale, deve notarsi che anche in questo caso i due controcrediti, oltre ad essere omogenei ed esigibili, devono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli esecutivi, sicchè, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre neppure la compensazione di cui al comma 2 del succitato art. 1243 c.c. (cfr. Cass. n. 30677/2023).
E, poiché nella specie parte opponente si è limitata ad affermare, genericamente, l'esistenza di un controcredito neppure quantificato, deducendo per di più mezzi istruttori che appaiono inammissibili in quanto contrastanti con il contenuto della documentazione in atti (vedasi quanto rilevato, in proposito, in sede di ordinanza in data 31.5.2024), è di tutta evidenza che nel caso in esame non può farsi luogo neppure alla compensazione giudiziale.
Poiché, quindi, il credito degli ingiungenti opposti deve ritenersi provato in quanto documentalmente riscontrato e non contestato e l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento, ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui trattasi deve essere disattesa, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia nonchè l'attività processuale in concreto espletata e con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
2) CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.03.2023 nel procedimento R.G. n. 542/2023;
3) CONDANNA la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere Parte_1 alla controparte le spese di lite del presente giudizio di cognizione ordinaria, spese che liquida in € 2.906,00 per competenze, oltre spese generali al 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 11.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1463 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 24 giugno 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
(P.IVA ), con sede a Pisa, via Tagliamento n. 8, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, via Sant'Antonio n. 78 presso lo studio dell'avv. Carlo Lombardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- opponente
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._1
(PI) via Gioli n. 2;
) nata a [...] il [...] e residente in [...]CP_2 C.F._2
(PI) via Gioli n. 2;
) nato a [...] il [...], e residente in [...]Controparte_3 C.F._3
(PI) via Colombiera n. 16/c;
), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._4
Cascina (PI) via Colombiera n. 16/c tutti elettivamente domiciliati in Cascina (PI) via Tosco - Romagnola n. 1432, presso lo studio dell'avv. Niccolò Censi che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-opposti Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (quanto a parte opponente) e da note scritte depositate il 14.3.2025 (quanto a parte opposta).
*****************************
Breve excursus processuale
Con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 333/2023 emesso in data 01.03.2023 nel procedimento RG 542/2023, notificato a (di seguito anche soltanto Parte_1 in data 07.03.2023, il Tribunale di Pisa ingiungeva alla società odierna opponente di Pt_1 pagare a , a , ad e a la somma di € CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2
32.250,00, dovuta sulla base di una scrittura privata del 05.03.2022 sottoscritta da oltre Pt_1 interessi legali nonché spese e compensi della procedura di ingiunzione, per un totale, come da successivo atto di precetto, di € 35.499,00.
Con atto di citazione in opposizione in data 14.4.2023 la società ingiunta proponeva opposizione nei confronti di detto decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”.
Esponeva la a sostegno della proposta opposizione, che: Parte_1
- gli ingiungenti erano proprietari di due unità immobiliari adiacenti e avevano sottoscritto contratto di appalto con essa rispettivamente in data 28.04.2021 e 04.05.2021), ove si Pt_1 prevedeva una serie di interventi di ristrutturazione edile, gran parte dei quali richiesti con l'agevolazione fiscale dei c.d. “Sisma Bonus” ed “Eco Bonus”;
- durante l'anno 2021 i committenti avevano incaricato essa opponente di effettuare ulteriori lavori di ristrutturazione per una somma di euro 58.350,00;
- i committenti medesimi avevano provveduto a versare la predetta somma e i lavori previsti erano stati eseguiti, in parte, da CP_4 Pt_1
-con atto di transazione datato 05.03.2022, sottoscritto anche dal direttore dei lavori arch.
era stato riconosciuto che i lavori effettivamente eseguiti ammontavano ad euro Persona_1
26.100,00, come da computo metrico effettuato dall'arch. senza che fossero Persona_1 eccepite contestazioni nel merito, con riconoscimento, da parte della dell'obbligo di Pt_1 restituire, con modalità ancora da definire, la somma residua di euro 32.500,00, ovvero quella azionata con l'impugnato decreto;
- la somma oggetto dell'ingiunzione doveva, però, essere necessariamente compensata con il controcredito vantato da per le prestazioni effettuate successivamente alla data Pt_1 dell'accordo transattivo;
- essa appaltatrice era rimasta sul cantiere, svolgendo prestazioni non contestate dai committenti, fino al mese di settembre del 2022;
- successivamente a tale periodo alla società era stato precluso l'accesso al cantiere, facendo così rimanere non terminate le attività in essere;
- dall'estromissione arbitraria della al sito di cantiere era derivata anche l'impossibilità, Pt_1 per la stessa, di recuperare il materiale che, a proprie spese, aveva già acquistato per dare esecuzione al contratto di appalto, materiale successivamente utilizzato dalla ditta subentrante.
Per tali ragioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto opposto, eccependo la compensazione del credito azionato ex adverso con il controcredito (il cui ammontare era da quantificarsi) vantato, da essa appaltatrice, a titolo di corrispettivo per le prestazioni svolte sui cantieri successivamente alla sottoscrizione dell'atto di riconoscimento del debito del 05.03.2022.
In data 22.06.2023 si costituivano i creditori opposti, i quali chiedevano il rigetto dell'opposizione adducendo la legittimità dell'atto di riconoscimento del debito sottoscritto, dall'opponente, in data 05.03.2022.
Rappresentavano, in particolare, come la società opponente si fosse resa gravemente inadempiente nell'esecuzione dei contratti di appalto e, dopo le contestazioni mosse dal direttore dei lavori comunicate a mezzo pec in data 21.07.2022, la stessa on avesse più Pt_1 avuto accesso al cantiere e non avesse, quindi, eseguito i lavori aggiuntivi per l'ammontare dei quali nel presente giudizio veniva a eccepire la compensazione con il suo debito.
Per tali motivi parte opposta chiedeva, in primis, la conferma della provvisoria esecuzione del decreto opposto;
nel merito chiedeva la conferma di quest'ultimo e, in via riconvenzionale, la condanna della al pagamento della somma di € 20.200,00 in favore di Parte_1
e di e € 20.200,00 in favore di e a titolo CP_1 CP_2 Controparte_3 Parte_2 di clausola penale ex art. 6 del contratto di appalto, per i 202 giorni di ritardo nell'esecuzione dei lavori, calcolati dal 01.01.2022 fino al 21.07.2022.
Con ordinanza del 31.05.2024, veniva concessa, da questo giudice, la provvisoria esecuzione del decreto opposto, mentre veniva dichiarata inammissibile l'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avanzata dagli ingiungenti opposti.
Con lo stesso provvedimento la causa veniva ritenuta matura per la decisone senza la necessità di ulteriore attività istruttoria, con conseguente fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.03.2025, da tenersi in forma cartolare.
Peraltro solo parte opposta precisava, in vista di tale udienza, le proprie conclusioni depositando, in data 14.3.2025, note scritte nelle quali dichiarava di rinunciare alla spiegata domanda riconvenzionale e chiedeva, pertanto, unicamente il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con ordinanza in data 24.6.2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Stante l'intervenuta rinuncia di parte opposta alla spiegata domanda riconvenzionale, il thema decidendum del presente procedimento si esaurisce nell'accertamento della sussistenza o meno del credito azionato, dagli ingiungenti, in via monitoria, anche alla luce dell'eccezione di compensazione sollevata da parte opponente.
Ciò posto, è da rilevare in primo luogo che, come già evidenziato in sede di ordinanza in data 31.5.2024, la non ha contestato la sussistenza della propria posizione Parte_1 debitoria -pari a € 32.500,00- nei confronti di , , e CP_1 CP_2 Controparte_3
, essendosi limitata ad eccepire la compensazione del credito di questi ultimi Parte_2
(riconosciuto, del resto, dalla stessa ella scrittura in data 5.3.2022) con il proprio preteso Pt_1 controcredito -non quantificato nel relativo ammontare- scaturente da lavori asseritamente eseguiti successivamente alla sottoscrizione dell'atto sul quale si fonda la pretesa creditoria di controparte.
Orbene, l'opponente non appare aver assolto all'onere, che le faceva carico, di fornire adeguata dimostrazione dell'esistenza di detto suo presunto controcredito.
E, invero, va osservato che, per potersi procedere legittimamente alla compensazione (legale) di due crediti reciprocamente vantati da due soggetti, gli stessi devono essere omogenei e liquidi -devono, cioè, avere entrambi ad oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili della stessa specie ed essere esattamente determinati nel loro ammontare- nonchè esigibili (art. 1243 c. 1 c.c.); laddove, qualora il debito opposto in compensazione non sia liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione (giudiziale) per la parte del debito che riconosca esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione (art. 1243 c. 2 c.c.).
Ora, nella specie non ricorrono i presupposti della compensazione legale, che presuppone l'esistenza, anteriormente alla causa, di debiti liquidi ed esigibili, difettando il requisito della certezza del credito (vale a dire che il credito non sia contestato nell'an e nel quantum), il che ne esclude la liquidità (cfr. Cass. n. 13244/2016; Cass. n. 13279/2016).
Quanto alla compensazione giudiziale, deve notarsi che anche in questo caso i due controcrediti, oltre ad essere omogenei ed esigibili, devono esistere ed essere certi, sulla base dei rispettivi titoli esecutivi, sicchè, in difetto di tale requisito, il giudice non potrà disporre neppure la compensazione di cui al comma 2 del succitato art. 1243 c.c. (cfr. Cass. n. 30677/2023).
E, poiché nella specie parte opponente si è limitata ad affermare, genericamente, l'esistenza di un controcredito neppure quantificato, deducendo per di più mezzi istruttori che appaiono inammissibili in quanto contrastanti con il contenuto della documentazione in atti (vedasi quanto rilevato, in proposito, in sede di ordinanza in data 31.5.2024), è di tutta evidenza che nel caso in esame non può farsi luogo neppure alla compensazione giudiziale.
Poiché, quindi, il credito degli ingiungenti opposti deve ritenersi provato in quanto documentalmente riscontrato e non contestato e l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente non può trovare accoglimento, ne discende che l'opposizione a decreto ingiuntivo di cui trattasi deve essere disattesa, con conseguente conferma del decreto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) della parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia nonchè l'attività processuale in concreto espletata e con esclusione del compenso per la fase istruttoria.
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) RESPINGE l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
2) CONFERMA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 333/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 01.03.2023 nel procedimento R.G. n. 542/2023;
3) CONDANNA la in persona del suo legale rappresentante, a rifondere Parte_1 alla controparte le spese di lite del presente giudizio di cognizione ordinaria, spese che liquida in € 2.906,00 per competenze, oltre spese generali al 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, in data 11.12.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza