Sentenza 28 ottobre 1987
Massime • 1
L'inserimento nella ditta o nell'insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della Mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell'impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell'altrui privativa (e salva altresì restando la configurabilità della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., ove si tratti di rapporti fra imprenditori concorrenti e si vengano a determinare le situazioni di confondibilità contemplate dalla norma medesima anche in relazione ad una comprovata situazione di concreta espansione delle relative attività). ( V 7583/83, mass n 432182; ( V 659/78, mass n 389997; ( V 1178/76, mass n 379860; ( V 814/75, mass n 374188).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/10/1987, n. 7958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7958 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1987 |
Testo completo
L'inserimento nella ditta o nell'insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della Mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell'impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell'altrui privativa (e salva altresì restando la configurabilità della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 1 cod. civ., ove si tratti di rapporti fra imprenditori concorrenti e si vengano a determinare le situazioni di confondibilità contemplate dalla norma medesima anche in relazione ad una comprovata situazione di concreta espansione delle relative attività). ( V 7583/83, mass n 432182; ( V 659/78, mass n 389997; ( V 1178/76, mass n 379860; ( V 814/75, mass n 374188).*