Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01467/2026REG.PROV.COLL.
N. 06516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6516 del 2025, proposto da
RL TO, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RC LI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 290/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. OM HÀ;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il TAR per le Marche ha rigettato il ricorso proposto dal signor RL TO avverso la nota del Ministero dell’Interno prot. n. 333/SAA/II/109892, notificata il 3 marzo 2025, con la quale non era stato disposto il suo trasferimento dalla sede di servizio di Senigallia alla Polizia Ferroviaria (Polfer) di San Benedetto del Tronto, chiedendo altresì l’accertamento del diritto ad essere trasferito in detta sede.
2. L’Amministrazione si era costituita dinanzi al TAR deducendo che il presupposto della richiesta del signor TO – vale a dire il decorso del periodo di incompatibilità elettorale previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 335/1982 – non risultava ancora maturato.
3. Il TAR, a fondamento del rigetto, ha rilevato che non era contestato che, al momento della prima tornata di trasferimenti (estate 2024), il ricorrente si trovasse ancora nella condizione di incompatibilità ambientale relativa prevista dall’art. 53 del citato D.P.R. n. 335/1982. Parimenti era pacifico che nella successiva tornata di dicembre 2024 non fosse prevista l’alimentazione della Polfer di San Benedetto del Tronto.
4. Il TAR ha ricordato che l’impiego del personale delle forze di polizia deve contemperare le esigenze operative dei reparti con gli interessi personali e familiari dei dipendenti, nonché con le situazioni di incompatibilità che precludono l’impiego in determinati contesti per ragioni di tutela dell’immagine, del prestigio e dell’imparzialità dell’Amministrazione.
5. Ha inoltre osservato che, sebbene le procedure di mobilità prevedano graduatorie, il trasferimento effettivo è subordinato al fatto che il reparto richiesto sia tra quelli da alimentare nella specifica tornata, trattandosi di esigenza funzionale volta a mantenere una distribuzione equilibrata del personale.
6. Il TAR non ha condiviso la tesi secondo cui l’avvicinamento familiare potesse essere garantito mediante applicazione dell’art. 53, comma secondo, rilevando che tale prospettazione finirebbe per introdurre un “effetto punitivo” nei confronti dell’Amministrazione per il solo fatto della partecipazione del dipendente alle competizioni elettorali.
7. Il primo giudice ha ribadito che la partecipazione alle procedure di mobilità non è vietata durante il triennio di incompatibilità, ma il trasferimento può essere disposto solo se la causa di incompatibilità sia cessata al momento dell’effettiva movimentazione.
8. Secondo il TAR, il comma secondo dell’art. 53 trova applicazione esclusivamente per i dipendenti che si candidano nel luogo in cui prestano servizio. Estenderne l’ambito a casi diversi genererebbe disservizi: nel caso di specie, il ricorrente sarebbe stato trasferito alla Polfer di San Benedetto del Tronto per poi essere immediatamente spostato altrove sino alla scadenza del triennio, lasciando nuovamente scoperto il reparto e senza alcun reale beneficio per la sede di destinazione provvisoria. Il TAR ha aggiunto che eventuali applicazioni analoghe a livello nazionale produrrebbero effetti distorsivi. La durata residua dell’incompatibilità non avrebbe rilievo, poiché la norma non consente distinzioni su base accidentale né l’individuazione di limiti temporali ad personam per l’applicabilità del comma secondo.
9. Infine, il TAR ha ritenuto che la disciplina vigente, e le modalità operative applicate, non risultino penalizzanti per i dipendenti che decidono di candidarsi alle elezioni, i quali restano tuttavia tenuti a valutare preventivamente le conseguenze della propria scelta.
10. Avverso tale sentenza il signor TO ha proposto il presente appello, articolato in un unico motivo (rubricato “ Errata applicazione delle disposizioni in materia di mobilità del personale ed indebita disapplicazione del co. 2 del d.P.R. 335/1982. Carenza assoluta di motivazione. Eccesso di potere ”), sintetizzabile come segue:
- pur non contestando l’esistenza dell’incompatibilità, egli avrebbe richiesto che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 53, comma secondo, disponesse un’assegnazione provvisoria alla sede più vicina a quella incompatibile, mantenendo formalmente la sede ottenuta tramite mobilità;
- la normativa non vieterebbe la partecipazione alle procedure di mobilità durante il periodo di incompatibilità elettorale e l’art. 53, comma secondo, non limiterebbe la propria applicazione ai dipendenti già in servizio presso la sede incompatibile;
- l’interpretazione accolta dal TAR costituirebbe una limitazione ingiustificata dei diritti dei dipendenti, anche in relazione alla partecipazione alla vita politica;
- l’appellante contesta inoltre il rilievo attribuito dal TAR alle esigenze organizzative, osservando che l’Amministrazione avrebbe dimostrato ampia flessibilità nella gestione dei movimenti di personale (ad esempio, mediante il differimento generalizzato dei trasferimenti del luglio 2025), sicché non sarebbe credibile che la gestione di sporadiche incompatibilità elettorali possa compromettere la funzionalità dei reparti;
- l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere la posizione utile conseguita in graduatoria e disporre il trasferimento a San Benedetto del Tronto, potendo successivamente assegnare l’interessato, in via provvisoria, alla sede più vicina sino alla scadenza del triennio; nessuna norma vieterebbe la partecipazione alle mobilità durante il periodo di incompatibilità, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto della sua posizione nella graduatoria del luglio 2024 e trasferirlo formalmente alla Polfer di San Benedetto, disponendo, se del caso, l’aggregazione provvisoria presso altra sede. L’omessa considerazione della sua posizione in graduatoria sarebbe dunque illegittima.
11. L’Amministrazione si è costituita nel presente grado chiedendo il rigetto del gravame.
12. Sulle difese e conclusioni in atti, la causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 19 febbraio 2026.
13. L’appello è infondato.
14. Preliminarmente, vanno dichiarati tardivi la memoria dell’Avvocatura dello Stato e i documenti depositati il 2 febbraio 2026, essendo stato superato il termine previsto dall’art. 73 c.p.a.
15. Il Collegio ritiene corretta la decisione di primo grado e non condivisibili le censure proposte dall’appellante.
16. Giova premettere che, nel caso considerato dall’art. 53, comma primo, D.P.R. n. 335/1982, il trasferimento costituisce un temporaneo allontanamento dalla sede di servizio quale conseguenza del divieto, ivi previsto, di « prestare servizio per tre anni nell’ambito della circoscrizione nella quale il dipendente si è presentato candidato ». Tale allontanamento non è disposto per soddisfare esigenze funzionali dell’Amministrazione, bensì integra un atto dovuto al ricorrere del presupposto di legge (la presentazione della candidatura), anche se, per effetto di esso, possano risultare incise esigenze operative.
17. Le disposizioni mirano a salvaguardare il prestigio dell’Amministrazione, che potrebbe essere vulnerato dalla prosecuzione del servizio, nello stesso ambito territoriale, da parte di un dipendente legato a formazioni politiche nelle cui liste si è candidato, potendosi ingenerare anche solo il sospetto di parzialità. La scelta legislativa persegue un equo contemperamento tra il diritto di esercizio delle funzioni elettive e l’esigenza di evitare interferenze tra attività di servizio e mandato amministrativo o politico (ovvero anche la sola candidatura), nonché di prevenire condizioni di privilegio o possibile influenza in ossequio al principio di uguaglianza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 settembre 2014, n. 4861).
18. Ciò posto, quanto alla specifica questione riproposta dall’appellante - preteso diritto a rientrare comunque presso la Polfer di San Benedetto del Tronto - egli afferma di non contestare l’applicabilità dell’incompatibilità elettorale, sostenendo tuttavia che, ai sensi dell’art. 53, comma secondo, D.P.R. n. 335/1982, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre la mobilità verso la sede richiesta e, in presenza dell’incompatibilità, assegnarlo temporaneamente alla sede più vicina sino alla cessazione del vincolo. L’appellante contesta quindi la tesi dell’Amministrazione e del TAR Marche per cui il comma secondo dell’art. 53 non sarebbe applicabile ai trasferimenti per mobilità. A suo avviso, tale interpretazione non troverebbe fondamento nel testo normativo: nessuna disposizione precluderebbe la mobilità ex art. 55 D.P.R. n. 335/1982 durante il periodo di incompatibilità e limitare l’applicazione del comma secondo ai soli dipendenti già in servizio nella sede in cui insorge l’incompatibilità costituirebbe un’ingiustificata compressione del diritto di partecipazione alla vita politica. Egli critica, inoltre, l’argomento del TAR sui possibili disservizi organizzativi derivanti dall’applicazione del comma secondo, richiamando l’episodio dei trasferimenti di luglio 2025, differiti per altre ragioni per circa duemila unità, che, a suo dire, dimostrerebbe l’ampia flessibilità organizzativa e l’irrilevanza, in termini sistemici, delle incompatibilità elettorali.
19. Dalla ricostruzione degli atti in entrambi i gradi risulta che l’appellante ha chiesto il trasferimento a Giulianova e a San Benedetto del Tronto nel luglio 2023. Avendo egli presentato candidatura alle elezioni comunali di San Benedetto del Tronto nell’ottobre 2021, era soggetto al divieto dell’art. 53, comma primo, che impedisce, per tre anni, di prestare servizio nella circoscrizione in cui ci si è candidati. Per tale ragione, pur collocato in posizione utile nella mobilità di luglio 2024, non è stato trasferito.
20. È dunque evidente - come correttamente osservato dal TAR - che l’incompatibilità perdurava alla conclusione della procedura di mobilità (luglio 2024) e sarebbe cessata soltanto nell’ottobre successivo. Il TAR ha, altresì, ricordato che la mobilità deve contemperare esigenze personali con la funzionalità degli uffici. Ne deriva che la soluzione prospettata dall’appellante - trasferimento alla sede richiesta, aggregazione temporanea altrove e rientro solo dopo il venir meno dell’incompatibilità - risulta irragionevole per l’Amministrazione.
21. Risulta, inoltre, che nelle successive tornate di mobilità (dicembre 2024 e giugno 2025) la sede richiesta non fosse tra quelle da alimentare per carenza di esigenze organiche e che il dipendente sia stato ammesso al corso per vice sovrintendenti, poi interrotto per infermità dipendente da causa di servizio, con conseguente reinserimento nel primo corso utile.
22. La circostanza richiamata dall’appellante - il differimento, nel luglio 2025, di una movimentazione nazionale riguardante circa duemila unità - non dimostra che l’Amministrazione sia tenuta ad applicare il meccanismo di cui all’art. 53, comma secondo, ai casi di mobilità. Le situazioni poste a raffronto sono, infatti, intrinsecamente disomogenee sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello giuridico: il differimento del 2025 è stato adottato in via eccezionale, con provvedimento generale, per esigenze straordinarie di servizio e di ordine pubblico connesse alla stagione estiva; esso ha inciso sulla tempistica di movimenti già programmati, senza alterare sedi di destinazione o criteri di scelta. Al contrario, la soluzione invocata dall’appellante - trasferimento verso la sede richiesta pur se incompatibile, con immediata aggregazione temporanea altrove - comporterebbe un duplice e reiterato movimento individuale, strutturalmente disfunzionale.
23. Tale meccanismo inciderebbe direttamente sulle dotazioni effettive dei singoli uffici, che si vedrebbero formalmente assegnata una risorsa non disponibile per mesi o anni, con disfunzione certa e immediata. Il differimento del 2025 ha inciso soltanto sulla data di presa di servizio, senza comportare assegnazioni fittizie, trasferimenti duplicati o ingressi meramente formali in uffici impossibilitati a fruire dell’unità di personale.
24. La tesi dell’appellante, invece, imporrebbe all’Amministrazione di disporre trasferimenti nella consapevolezza dell’impossibilità di prestare servizio nella sede di arrivo per un periodo significativo, snaturando la funzione stessa della mobilità, che è quella di colmare immediatamente e realmente le scoperture organiche. La capacità dell’Amministrazione di differire, per esigenze eccezionali, l’ingresso di un elevato numero di unità non implica che essa possa - o debba - accettare soluzioni strutturalmente inidonee, quali il trasferimento meramente “cartolare” di personale incompatibile con la sede di destinazione.
25. Comunque il comma secondo dell’art. 53 D.P.R. n. 335/1982, secondo cui “ Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita ”, riguardando solo chi è stato eletto, non si può applicare all’appellante.
26. Il gravame va, pertanto, rigettato.
27. La peculiarità delle questioni trattate e la tardività della memoria dell’Avvocatura dello Stato integrano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
OM HÀ, Consigliere, Estensore
RC Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM HÀ | CA OL |
IL SEGRETARIO