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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 975/2022 r.g. promossa
da
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
MESSORA VITTORIO MARCO
APPELLANTE
contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempote, con l'avv. PRIOLA NUNZIATA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n.
684/2022 pubblicata il 19 settembre 2022
Conclusioni dell'appellante:
riformarsi integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto
respingersi le domande attoree formulate in primo grado nei confronti
di da parte di poiché Controparte_2 Parte_2 - 2 -
infondate e destituite di giuridico fondamento. In riforma della
sentenza impugnata condannarsi Parte_2
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché
delle spese di C.T.U. di primo grado.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'appello
proposto da siccome infondato in fatto e in diritto per Controparte_2
tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto: a) confermare la
sentenza impugnata nella parte in cui rigetta le domande proposte da
b) Parte_3
confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna
[...]
al pagamento della Parte_3
somma di Euro 81.860,14 oltre I.V.A. se dovuta;
c) confermare la
sentenza impugnata nella parte in cui pone in via definitiva le spese di
CTU a carico dell' Parte_3
d) confermare la sentenza impugnata nella parte in
[...]
cui condanna l' Parte_3
a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 406,50 per esborsi
[...]
ed Euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese
forfettarie pari al 15% sul compenso ed accessori.
In via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza
impugnata condannare l' Parte_3
al pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.052,97
[...]
oltre Iva che sommata all'importo di euro 81.860,14 (oltre Iva) già
riconosciuto dal Giudice di I grado, soddisfa la pretesa vantata - 3 -
dall'odierna appellata nella misura complessiva di euro 101.913,11
oltre IVA per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU, per tutte le ragioni
esposte in narrativa.
In ogni caso, condannare l'appellante a corrispondere all'appellata le
spese processuali del presente grado, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
generali di studio come per legge.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_2
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, l'
[...]
di per chiederne la Parte_3 Pt_3 Controparte_2
condanna al pagamento di € 101.913,11 oltre accessori, a titolo di risarcimento danno contrattuale o extracontrattuale.
Esponeva, in fatto, che:
Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo avere concesso un finanziamento agrario a Controparte_3
aveva agito per l'escussione del credito promuovendo una
[...]
procedura esecutiva (doc. 1) in cui era stata nominata custode giudiziario dal G.E. Controparte_2
trovandosi i beni dell'esecutata, tra cui n. 188 capi di bestiame, nel possesso di essa ricorrente che li Parte_2
deteneva in forza di contratto d'affitto d'azienda (doc. 2), Parte_3
li aveva inclusi nel processo verbale di apprensione del 5.12.2016 (doc.
4) e aveva nominato custode degli animali essa ricorrente (doc. 5);
deducendo difficoltà e intralci causati dalla convenuta per avere - 4 -
asportato mezzi necessari all'accudimento degli animali (docc. 6, 7) e nonostante ciò avendo essa sempre sostenuto spese per il loro mantenimento dal 5.12.2016 al 30.4.2017, ne chiedeva il pagamento a posto che il G.E. aveva respinto entrambe le proprie Parte_3
istanze, sia quella di nomina di nuovo custode (istanza respinta con la motivazione che custode era doc. 8), sia quella di rimborso Parte_3
spese (istanza respinta con la motivazione che solo la custode avrebbe potuto avanzare la relativa richiesta - doc. 15);
aveva presentato istanza per la liquidazione dei suoi Pt_3
compensi ed aveva omesso di presentare istanza per la liquidazione dei propri che essa aveva avanzato per complessivi € 159.051,35 (di cui €
84.379,85 oltre Iva per costi di alimentazione - doc. 13 all. 1, €
43.135,50 oltre Iva per costi vari - doc. 13 all. 2, € 31.536,00 per manodopera e contributi - doc. 13 all. 3), da cui dedurre guadagni dalla vendita del latte per € 59.138,24 oltre Iva (doc. 13 all. 4) e così per un totale di € 153.113,11.
Deduceva, in diritto, che fra essa e si era instaurato un Parte_3
contratto d'opera che aveva omesso di remunerare, pur Parte_3
essendosi avvalsa della collaborazione di un terzo (Cass. n.
2875/1976).
Si costituiva er resistere alle domande della ricorrente. Parte_3
Sosteneva che, in sede di verbale di ricognizione di beni, Parte_2
si era opposta, esibendo un contratto di affitto d'azienda includente il bestiame stipulato con la s.s. in data 13.10.2015; successivamente, in sede di opposizione ex art. 216 c.p.c., aveva rivendicato la Parte_2 - 5 -
proprietà degli animali in virtù di contratto di vendita stipulato in data
1.4.2016 con la s.s. esecutata ma che il procedimento si era concluso con una pronuncia con cui si dichiarava il contratto di vendita inopponibile alla creditrice Monte dei Paschi per essere il finanziamento stato trascritto in data anteriore;
la procedura esecutiva non fu mai sospesa e i bovini furono venduti all'asta.
Concludeva che, poiché l'atto di vendita era stato dichiarato solo inefficace nei confronti della creditrice, ma non invalido, Parte_2
era la proprietaria degli animali e mai aveva assunto la qualità di custode giudiziario.
Disposta CTU contabile al fine di determinare “le spese necessarie per il mantenimento e la cura dei bovini … dal 5.12.2016 alla data della vendita …”, il Tribunale con la sentenza impugnata (correggendo errori di calcolo del CTU secondo cui i costi erano stati € 157.365,50 e i guadagni dalla vendita del latte € 100.797,44 con una differenza pari a € 56.568,06) accoglieva, in parte, solo la domanda di
[...]
, stabilendo che i costi erano stati € 182.657,58 e i Parte_2
guadagni dalla vendita del latte € 100.797,44 così che la differenza pari a € 81.860,14 oltre Iva era quanto dovuto da a Controparte_2
Parte_2
Argomentava il primo giudice nel seguente modo: “se il contratto di affitto o di vendita era inopponibile alla banca procedente, appare corollario logico conseguente che le spese sostenute dall'attrice per il mantenimento della mandria debbano esserle rimborsate poiché, al contrario, la procedura conseguirebbe un indebito arricchimento per - 6 -
l'attività di mantenimento del bestiame con conseguente surplus dato poi dalla vendita dei capi”.
Per la riforma integrale della sentenza di condanna ha proposto appello principale e per la riforma parziale con la condanna Pt_3
al pagamento di ulteriori € 20.052,97 fino al raggiungimento dell'iniziale richiesta di pagamento di € 101.913,11 ha proposto appello incidentale Parte_2
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 20
novembre 2024 una volta decorsi i termini per il deposito delle difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale di Parte_3
Con il primo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che, diversamente decidendo, essa appellante avrebbe tratto un indebito arricchimento mentre, invece, chi si era arricchito era il creditore procedente.
Con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di ultra petizione oltre che per erroneità della decisione, ricordando che, mentre l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, la ricorrente Parte_2
aveva agito invocando nei suoi confronti una responsabilità
contrattuale, circostanza a cui avrebbe dovuto attenersi il Tribunale.
Con il terzo motivo censura, comunque, il quantum della condanna avendo il Tribunale frainteso un refuso del CTU, fattogli notare dal CT
di parte ricorrente e recepito dal consulente d'ufficio, senza che tuttavia il refuso avesse a che vedere con il conteggio finale dei costi di - 7 -
manutenzione, che si mantenevano pari a € 157.365,50 senza lievitare a € 182.657,18 come sostenuto dal Tribunale.
Con il quarto motivo contesta i risultati a cui è prevenuto il CTU
che, contrariamente alle osservazioni del proprio CT, non aveva considerato che i costi dovevano essere parificati ai guadagni data la produttività media del latte (25/30 litri al giorno), come dimostrato dal proprio CT di parte, così che non si giustificava una diminuzione di produzione di latte potenzialmente prodotto, in assenza di documentazione di Onicoltura nel periodo considerato
(5.12.2016/30.4.2017) tale da far registrare una perdita.
Nell'ambito dello stesso motivo censura la voce di spesa relativa al compenso dell'amministratore di che non può essere Parte_2
considerata ai fini del risarcimento del danno.
Con il quinto motivo si duole che le spese di lite siano state interamente poste a suo carico nonostante la soccombenza parziale di controparte che aveva chiesto la condanna al pagamento di €
101.913,11 ed ha avuto ragione per la minor somma di € 81.860,14.
Appello incidentale di Parte_2
Con motivo unico contesta il quantum della condanna di CP_2
liquidato in difetto, e si riporta alle osservazioni del proprio CT
[...]
di parte.
Preso atto dei rilievi difensivi di ciascuna parte, la Corte osserva
quanto segue.
In data 1° dicembre 2016 il G.E. nella procedura esecutiva promossa da contro Parte_4 Parte_5 - 8 -
(RGE n. 697/2016) nominava custode Controparte_3
dei beni oggetto di apprensione e commissionario alla vendita il locale
I.V.G., ossia Controparte_2
In data 5 dicembre 2016, a Villimpenta (MN), via Barchessa n. 16,
sede sia di sia di Controparte_4
l' Giudiziarie di Parte_2 Parte_3
- redigeva “processo verbale di apprensione Pt_3 Controparte_2
di beni” fra cui 112 vacche, 68 manzette, 1 torello e 7 vitelli (doc. 4,
fasc. ricorrente).
Nella stessa data redigeva “processo verbale di Parte_3
ricognizione, controllo e mantenimento capi bestiame” dei suddetti animali in cui si legge che “… considerato il fatto che gli animali
devono essere accuditi e alimentati tutti i giorni, per tale scopo è
necessario il proseguo del mantenimento in loco dove sono presenti
tutte le attrezzature e il personale atto all'allevamento degli stessi capi.
Pertanto si procede ad assegnare la custodia per il mantenimento dei
suddetti capi alla signora , Parte_6
amministratore della che Parte_2
se ne farà carico fino alla definizione del procedimento. Si precisa che
la signora per conto della società che rappresenta, Parte_2
dichiara di essere la proprietaria dei capi presenti nelle stalle di cui
sopra” (doc. 5, fasc. ricorrente).
Effettivamente era proprietaria di quel Parte_2
bestiame poiché, come ebbe occasione di dichiarare, come persona informata dei fatti (era stata avviata un'indagine dopo che Parte_3 - 9 -
aveva avuto notizia dell'uso di farmaci sugli animali che avrebbero potuto rendere incommerciabile la carne macellata) l'amministratrice unica riferì al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S.
di Cremona il giorno 29 maggio 2017: “da circa due anni mi occupo
dell'amministrazione della corrente Parte_2
in Villimpenta (MN) via Barchessa 16, ad indirizzo zootecnico con
allevamento di bovini da latte. All'apertura della società che
amministro, ho acquistato attrezzature agricole e bestiame dalla
Società agricola affittandone le strutture. Controparte_3
In data 5 dicembre 2016 si sono presentati in azienda alcuni funzionari
di del Tribunale di Parte_3
Mantova e Genova, che hanno provveduto alla ricognizione ed
apprensione dei beni riscontrati in luogo, a carico della società
agricola Da quella data ho continuato ad Controparte_3
accudire la mia mandria …” (doc. 25, fasc. ricorrente).
In effetti, il 13 ottobre 2015 fra l'esecutata e fu concluso Parte_2
un contratto d'affitto d'azienda (doc. 2 fasc. ricorrente) e il 1° aprile
2016 fra le stesse parti fu concluso il contratto di vendita dei capi di bestiame (doc. 6, fasc. convenuta).
In quest'ultimo si legge che i bovini già oggetto del contratto di affitto d'azienda, consegnati all'epoca, sono passati in proprietà di Parte_2
al prezzo di € 60.000.
Il documento è stato depositato dalla stessa Parte_2
nel procedimento ex art. 619 c.p.c. che si è, tuttavia, concluso
[...]
con la dichiarazione di inopponibilità dell'atto di vendita e di affitto - 10 -
per l'anteriorità del privilegio speciale al momento del rilascio della cambiale agraria in data 19.11.2013 alla società CP_5
Nella presente causa, invece, fa valere un'altra realtà Parte_2
fattuale, quella per cui avrebbe ricevuto da l'incarico di Parte_3
custodire gli animali senza essere stata retribuita.
Tuttavia, se alla data del verbale di ricognizione del 5 dicembre
2016 il bestiame era di proprietà di , essa ha assunto in Parte_2
proprio le spese del mantenimento dei bovini e non quale ausiliaria del custode giudiziario.
Mancando un rapporto di prestazione d'opera fra e Parte_3
, quest'ultima non può vantare un diritto al Parte_2
rimborso delle spese dalla prima.
La nomina quale custode degli animali di da parte di Parte_2
in fase di ricognizione di beni, era un atto necessario a Parte_3
conservare le garanzie del creditore procedente.
Neppure può ritenersi esistere un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di er insussistenza del nesso di Parte_3
causalità di un danno patito da con il comportamento di Parte_2
he ha agito con diligenza. Parte_3
Si legge nella relazione del CTU a proposito dei ricavi del latte che,
secondo le fatture prodotte da , questi erano stati pari a € Parte_2
100.797,44.
Il CTU, tuttavia, non manca di rilevare che “tale ricavo risulta inferiore alla capacità media produttiva di una mandria di simile entità,
somma che dovrebbe comunque essere superiore ai costi, ma dalla - 11 -
documentazione contabile non è possibile evincere ulteriori produzioni. A tal proposito lo scrivente ha chiesto al ricorrente giustificazione nel merito, ricorrente che giustificava la bassa produttività attribuendola in parte alla presenza, non è dato a sapersi in che ordine temporale, di guardie giurate che avrebbero transitato con l'auto all'interno delle stalle. Il sottoscritto CTU non ritiene comunque del tutto plausibile tale eventuale accadimento, a spiegare una discrepanza così elevata tra quanto risulterebbe prodotto dalla documentazione fornita/reperita, e quanto una mandria simile in medie condizioni produrrebbe normalmente”.
L'accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale.
Le spese di lite e di CTU devono essere nuovamente regolate in base all'esito finale del giudizio.
L'appellata e appellante incidentale deve rifondere le spese di lite del primo e del presente grado in favore dell'appellante principale, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in € 13.400 (di cui €
2.500 per lo studio della controversia, € 1.500 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400 per la fase istruttoria ed € 4.000 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e C.p.a., quelle del primo grado, e in € 10.000 (di cui € 3.000 per lo studio della controversia, € 2.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.000 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e C.p.a.,
quelle del grado.
Sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante - 12 -
incidentale tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, così
provvede:
in accoglimento del solo appello principale proposto da CP_2
rigetta ogni domanda di
[...] Parte_2
condanna a rifondere in favore di Parte_2
le spese del primo e del presente grado liquidate come Controparte_2
in motivazione;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Parte_2
[...]
dichiara che ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante incidentale tenuta a Parte_2
versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, composta dai
Sigg.ri:
CANTU' dott. Manuela Presidente rel.
FEDELE dott. Daniela Consigliere
ALIPRANDI dott. Vittorio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 975/2022 r.g. promossa
da
in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
MESSORA VITTORIO MARCO
APPELLANTE
contro
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempote, con l'avv. PRIOLA NUNZIATA
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Mantova n.
684/2022 pubblicata il 19 settembre 2022
Conclusioni dell'appellante:
riformarsi integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto
respingersi le domande attoree formulate in primo grado nei confronti
di da parte di poiché Controparte_2 Parte_2 - 2 -
infondate e destituite di giuridico fondamento. In riforma della
sentenza impugnata condannarsi Parte_2
alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché
delle spese di C.T.U. di primo grado.
Conclusioni dell'appellata e appellante incidentale
In via principale e nel merito, rigettare integralmente l'appello
proposto da siccome infondato in fatto e in diritto per Controparte_2
tutti i motivi esposti nel presente atto e per l'effetto: a) confermare la
sentenza impugnata nella parte in cui rigetta le domande proposte da
b) Parte_3
confermare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna
[...]
al pagamento della Parte_3
somma di Euro 81.860,14 oltre I.V.A. se dovuta;
c) confermare la
sentenza impugnata nella parte in cui pone in via definitiva le spese di
CTU a carico dell' Parte_3
d) confermare la sentenza impugnata nella parte in
[...]
cui condanna l' Parte_3
a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 406,50 per esborsi
[...]
ed Euro 13.430,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese
forfettarie pari al 15% sul compenso ed accessori.
In via di appello incidentale, a parziale riforma della sentenza
impugnata condannare l' Parte_3
al pagamento dell'ulteriore somma di euro 20.052,97
[...]
oltre Iva che sommata all'importo di euro 81.860,14 (oltre Iva) già
riconosciuto dal Giudice di I grado, soddisfa la pretesa vantata - 3 -
dall'odierna appellata nella misura complessiva di euro 101.913,11
oltre IVA per tutti i motivi esposti in narrativa.
In via istruttoria, si chiede il rinnovo della CTU, per tutte le ragioni
esposte in narrativa.
In ogni caso, condannare l'appellante a corrispondere all'appellata le
spese processuali del presente grado, oltre I.V.A., C.P.A. e spese
generali di studio come per legge.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_2
conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Mantova, l'
[...]
di per chiederne la Parte_3 Pt_3 Controparte_2
condanna al pagamento di € 101.913,11 oltre accessori, a titolo di risarcimento danno contrattuale o extracontrattuale.
Esponeva, in fatto, che:
Banca Monte dei Paschi di Siena, dopo avere concesso un finanziamento agrario a Controparte_3
aveva agito per l'escussione del credito promuovendo una
[...]
procedura esecutiva (doc. 1) in cui era stata nominata custode giudiziario dal G.E. Controparte_2
trovandosi i beni dell'esecutata, tra cui n. 188 capi di bestiame, nel possesso di essa ricorrente che li Parte_2
deteneva in forza di contratto d'affitto d'azienda (doc. 2), Parte_3
li aveva inclusi nel processo verbale di apprensione del 5.12.2016 (doc.
4) e aveva nominato custode degli animali essa ricorrente (doc. 5);
deducendo difficoltà e intralci causati dalla convenuta per avere - 4 -
asportato mezzi necessari all'accudimento degli animali (docc. 6, 7) e nonostante ciò avendo essa sempre sostenuto spese per il loro mantenimento dal 5.12.2016 al 30.4.2017, ne chiedeva il pagamento a posto che il G.E. aveva respinto entrambe le proprie Parte_3
istanze, sia quella di nomina di nuovo custode (istanza respinta con la motivazione che custode era doc. 8), sia quella di rimborso Parte_3
spese (istanza respinta con la motivazione che solo la custode avrebbe potuto avanzare la relativa richiesta - doc. 15);
aveva presentato istanza per la liquidazione dei suoi Pt_3
compensi ed aveva omesso di presentare istanza per la liquidazione dei propri che essa aveva avanzato per complessivi € 159.051,35 (di cui €
84.379,85 oltre Iva per costi di alimentazione - doc. 13 all. 1, €
43.135,50 oltre Iva per costi vari - doc. 13 all. 2, € 31.536,00 per manodopera e contributi - doc. 13 all. 3), da cui dedurre guadagni dalla vendita del latte per € 59.138,24 oltre Iva (doc. 13 all. 4) e così per un totale di € 153.113,11.
Deduceva, in diritto, che fra essa e si era instaurato un Parte_3
contratto d'opera che aveva omesso di remunerare, pur Parte_3
essendosi avvalsa della collaborazione di un terzo (Cass. n.
2875/1976).
Si costituiva er resistere alle domande della ricorrente. Parte_3
Sosteneva che, in sede di verbale di ricognizione di beni, Parte_2
si era opposta, esibendo un contratto di affitto d'azienda includente il bestiame stipulato con la s.s. in data 13.10.2015; successivamente, in sede di opposizione ex art. 216 c.p.c., aveva rivendicato la Parte_2 - 5 -
proprietà degli animali in virtù di contratto di vendita stipulato in data
1.4.2016 con la s.s. esecutata ma che il procedimento si era concluso con una pronuncia con cui si dichiarava il contratto di vendita inopponibile alla creditrice Monte dei Paschi per essere il finanziamento stato trascritto in data anteriore;
la procedura esecutiva non fu mai sospesa e i bovini furono venduti all'asta.
Concludeva che, poiché l'atto di vendita era stato dichiarato solo inefficace nei confronti della creditrice, ma non invalido, Parte_2
era la proprietaria degli animali e mai aveva assunto la qualità di custode giudiziario.
Disposta CTU contabile al fine di determinare “le spese necessarie per il mantenimento e la cura dei bovini … dal 5.12.2016 alla data della vendita …”, il Tribunale con la sentenza impugnata (correggendo errori di calcolo del CTU secondo cui i costi erano stati € 157.365,50 e i guadagni dalla vendita del latte € 100.797,44 con una differenza pari a € 56.568,06) accoglieva, in parte, solo la domanda di
[...]
, stabilendo che i costi erano stati € 182.657,58 e i Parte_2
guadagni dalla vendita del latte € 100.797,44 così che la differenza pari a € 81.860,14 oltre Iva era quanto dovuto da a Controparte_2
Parte_2
Argomentava il primo giudice nel seguente modo: “se il contratto di affitto o di vendita era inopponibile alla banca procedente, appare corollario logico conseguente che le spese sostenute dall'attrice per il mantenimento della mandria debbano esserle rimborsate poiché, al contrario, la procedura conseguirebbe un indebito arricchimento per - 6 -
l'attività di mantenimento del bestiame con conseguente surplus dato poi dalla vendita dei capi”.
Per la riforma integrale della sentenza di condanna ha proposto appello principale e per la riforma parziale con la condanna Pt_3
al pagamento di ulteriori € 20.052,97 fino al raggiungimento dell'iniziale richiesta di pagamento di € 101.913,11 ha proposto appello incidentale Parte_2
La Corte ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 20
novembre 2024 una volta decorsi i termini per il deposito delle difese finali.
MOTIVI della DECISIONE
Appello principale di Parte_3
Con il primo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto che, diversamente decidendo, essa appellante avrebbe tratto un indebito arricchimento mentre, invece, chi si era arricchito era il creditore procedente.
Con il secondo motivo censura la sentenza per vizio di ultra petizione oltre che per erroneità della decisione, ricordando che, mentre l'azione ex art. 2041 c.c. ha carattere residuale, la ricorrente Parte_2
aveva agito invocando nei suoi confronti una responsabilità
contrattuale, circostanza a cui avrebbe dovuto attenersi il Tribunale.
Con il terzo motivo censura, comunque, il quantum della condanna avendo il Tribunale frainteso un refuso del CTU, fattogli notare dal CT
di parte ricorrente e recepito dal consulente d'ufficio, senza che tuttavia il refuso avesse a che vedere con il conteggio finale dei costi di - 7 -
manutenzione, che si mantenevano pari a € 157.365,50 senza lievitare a € 182.657,18 come sostenuto dal Tribunale.
Con il quarto motivo contesta i risultati a cui è prevenuto il CTU
che, contrariamente alle osservazioni del proprio CT, non aveva considerato che i costi dovevano essere parificati ai guadagni data la produttività media del latte (25/30 litri al giorno), come dimostrato dal proprio CT di parte, così che non si giustificava una diminuzione di produzione di latte potenzialmente prodotto, in assenza di documentazione di Onicoltura nel periodo considerato
(5.12.2016/30.4.2017) tale da far registrare una perdita.
Nell'ambito dello stesso motivo censura la voce di spesa relativa al compenso dell'amministratore di che non può essere Parte_2
considerata ai fini del risarcimento del danno.
Con il quinto motivo si duole che le spese di lite siano state interamente poste a suo carico nonostante la soccombenza parziale di controparte che aveva chiesto la condanna al pagamento di €
101.913,11 ed ha avuto ragione per la minor somma di € 81.860,14.
Appello incidentale di Parte_2
Con motivo unico contesta il quantum della condanna di CP_2
liquidato in difetto, e si riporta alle osservazioni del proprio CT
[...]
di parte.
Preso atto dei rilievi difensivi di ciascuna parte, la Corte osserva
quanto segue.
In data 1° dicembre 2016 il G.E. nella procedura esecutiva promossa da contro Parte_4 Parte_5 - 8 -
(RGE n. 697/2016) nominava custode Controparte_3
dei beni oggetto di apprensione e commissionario alla vendita il locale
I.V.G., ossia Controparte_2
In data 5 dicembre 2016, a Villimpenta (MN), via Barchessa n. 16,
sede sia di sia di Controparte_4
l' Giudiziarie di Parte_2 Parte_3
- redigeva “processo verbale di apprensione Pt_3 Controparte_2
di beni” fra cui 112 vacche, 68 manzette, 1 torello e 7 vitelli (doc. 4,
fasc. ricorrente).
Nella stessa data redigeva “processo verbale di Parte_3
ricognizione, controllo e mantenimento capi bestiame” dei suddetti animali in cui si legge che “… considerato il fatto che gli animali
devono essere accuditi e alimentati tutti i giorni, per tale scopo è
necessario il proseguo del mantenimento in loco dove sono presenti
tutte le attrezzature e il personale atto all'allevamento degli stessi capi.
Pertanto si procede ad assegnare la custodia per il mantenimento dei
suddetti capi alla signora , Parte_6
amministratore della che Parte_2
se ne farà carico fino alla definizione del procedimento. Si precisa che
la signora per conto della società che rappresenta, Parte_2
dichiara di essere la proprietaria dei capi presenti nelle stalle di cui
sopra” (doc. 5, fasc. ricorrente).
Effettivamente era proprietaria di quel Parte_2
bestiame poiché, come ebbe occasione di dichiarare, come persona informata dei fatti (era stata avviata un'indagine dopo che Parte_3 - 9 -
aveva avuto notizia dell'uso di farmaci sugli animali che avrebbero potuto rendere incommerciabile la carne macellata) l'amministratrice unica riferì al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S.
di Cremona il giorno 29 maggio 2017: “da circa due anni mi occupo
dell'amministrazione della corrente Parte_2
in Villimpenta (MN) via Barchessa 16, ad indirizzo zootecnico con
allevamento di bovini da latte. All'apertura della società che
amministro, ho acquistato attrezzature agricole e bestiame dalla
Società agricola affittandone le strutture. Controparte_3
In data 5 dicembre 2016 si sono presentati in azienda alcuni funzionari
di del Tribunale di Parte_3
Mantova e Genova, che hanno provveduto alla ricognizione ed
apprensione dei beni riscontrati in luogo, a carico della società
agricola Da quella data ho continuato ad Controparte_3
accudire la mia mandria …” (doc. 25, fasc. ricorrente).
In effetti, il 13 ottobre 2015 fra l'esecutata e fu concluso Parte_2
un contratto d'affitto d'azienda (doc. 2 fasc. ricorrente) e il 1° aprile
2016 fra le stesse parti fu concluso il contratto di vendita dei capi di bestiame (doc. 6, fasc. convenuta).
In quest'ultimo si legge che i bovini già oggetto del contratto di affitto d'azienda, consegnati all'epoca, sono passati in proprietà di Parte_2
al prezzo di € 60.000.
Il documento è stato depositato dalla stessa Parte_2
nel procedimento ex art. 619 c.p.c. che si è, tuttavia, concluso
[...]
con la dichiarazione di inopponibilità dell'atto di vendita e di affitto - 10 -
per l'anteriorità del privilegio speciale al momento del rilascio della cambiale agraria in data 19.11.2013 alla società CP_5
Nella presente causa, invece, fa valere un'altra realtà Parte_2
fattuale, quella per cui avrebbe ricevuto da l'incarico di Parte_3
custodire gli animali senza essere stata retribuita.
Tuttavia, se alla data del verbale di ricognizione del 5 dicembre
2016 il bestiame era di proprietà di , essa ha assunto in Parte_2
proprio le spese del mantenimento dei bovini e non quale ausiliaria del custode giudiziario.
Mancando un rapporto di prestazione d'opera fra e Parte_3
, quest'ultima non può vantare un diritto al Parte_2
rimborso delle spese dalla prima.
La nomina quale custode degli animali di da parte di Parte_2
in fase di ricognizione di beni, era un atto necessario a Parte_3
conservare le garanzie del creditore procedente.
Neppure può ritenersi esistere un diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti di er insussistenza del nesso di Parte_3
causalità di un danno patito da con il comportamento di Parte_2
he ha agito con diligenza. Parte_3
Si legge nella relazione del CTU a proposito dei ricavi del latte che,
secondo le fatture prodotte da , questi erano stati pari a € Parte_2
100.797,44.
Il CTU, tuttavia, non manca di rilevare che “tale ricavo risulta inferiore alla capacità media produttiva di una mandria di simile entità,
somma che dovrebbe comunque essere superiore ai costi, ma dalla - 11 -
documentazione contabile non è possibile evincere ulteriori produzioni. A tal proposito lo scrivente ha chiesto al ricorrente giustificazione nel merito, ricorrente che giustificava la bassa produttività attribuendola in parte alla presenza, non è dato a sapersi in che ordine temporale, di guardie giurate che avrebbero transitato con l'auto all'interno delle stalle. Il sottoscritto CTU non ritiene comunque del tutto plausibile tale eventuale accadimento, a spiegare una discrepanza così elevata tra quanto risulterebbe prodotto dalla documentazione fornita/reperita, e quanto una mandria simile in medie condizioni produrrebbe normalmente”.
L'accoglimento dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale.
Le spese di lite e di CTU devono essere nuovamente regolate in base all'esito finale del giudizio.
L'appellata e appellante incidentale deve rifondere le spese di lite del primo e del presente grado in favore dell'appellante principale, che si liquidano, tenuto conto del valore della causa, in € 13.400 (di cui €
2.500 per lo studio della controversia, € 1.500 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400 per la fase istruttoria ed € 4.000 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e C.p.a., quelle del primo grado, e in € 10.000 (di cui € 3.000 per lo studio della controversia, € 2.000 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.000 per la fase decisionale) oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e C.p.a.,
quelle del grado.
Sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante - 12 -
incidentale tenuta a versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Brescia, sezione seconda civile, così
provvede:
in accoglimento del solo appello principale proposto da CP_2
rigetta ogni domanda di
[...] Parte_2
condanna a rifondere in favore di Parte_2
le spese del primo e del presente grado liquidate come Controparte_2
in motivazione;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di Parte_2
[...]
dichiara che ricorrono i presupposti di legge per dichiarare l'appellante incidentale tenuta a Parte_2
versare un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia il 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE est.
(dott.ssa Manuela Cantù)