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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
d'appello
nella causa civile iscritta al n. 3413/2022 RG
TRA
, elett.te dom.to in Torre Annunziata al corso Umberto I, 47/E, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Fausta Antonella Cirillo e dall'avv. Monica Cirillo che lo rappresentano e lo difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Sant'Antonio Abate in Via Controparte_1
Buonconsiglio n. 34, presso lo studio dell'avv. Arianna Memoli, unitamente all'avv. Luca Polverino e all'avv.
1 Luigi Coluccino che la rappresentano e la difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sent. del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 3159/2022 del 9.12.2021 e pubblicata il 27.05.2022.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale d'udienza del 15.10.2024.
FATTO E MOTIVI
L'appello è infondato e non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Con ricorso per decreto ingiuntivo adìva il Giudice di Pace di Torre Annunziata al fine di Controparte_1 ottenere la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di euro 1.603.66 a Parte_1
titolo di saldo delle fatture relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2017 emesse per la fornitura di gas.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione Parte_1
biennale del credito e deducendo l'infondatezza della domanda;
spiegava altresì domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della società opposta al pagamento in suo favore della somma di euro
2.954,93, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo, a titolo di ripetizione dell'indebito.
Con la sentenza n. 3159/2022 il Giudice di Pace di Torre Annunziata rigettava l'opposizione e confermava il
D.I. n. 981/2020, ritenendo provati i fatti costitutivi del credito da parte del creditore e rilevando l'omesso adempimento dell'onere probatorio relativo ai fatti modificativi o estintivi gravante sul debitore.
Con atto di citazione in appello impugnava la sentenza del giudice di prime cure Parte_1
contestando l'omessa insufficiente e contraddittoria valutazione prova documentale in atti.
In particolare, l'appellante ribadiva la già sollevata eccezione di prescrizione;
deduceva, inoltre, il difetto di prova del credito e l'errata quantificazione dei consumi da parte della società opposta;
chiedeva, pertanto, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo e, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condannarsi
[...]
al pagamento in favore di della somma di euro 2.954,93, oltre interessi e CP_1 Parte_1
fino all'effettivo soddisfo;
in via subordinata, chiedeva di compensare il maggior credito vantato dall'appellante con le somme ingiunte e per l'effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la inammissibilità dell'appello; nel Controparte_1
merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione e chiedeva la conferma della sentenza di prime cure.
Il gravame, come anticipato, non merita pregio e va rigettato.
In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata società, in quanto a suo dire non sarebbero state indicate le modifiche che si richiedono alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze dalle quali deriverebbe la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (art. 342 c.p.c.).
Invero, contrariamente a quanto prospettato dall'appellata, dall'esame dell'atto di appello è dato evincere con sufficiente chiarezza i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha contestato nonché le violazioni di legge lamentate, sicché l'eccezione va rigettata.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'appellante.
Difatti, condivisibilmente a quanto statuito dal Giudice di primo grado, da un lato, non può trovare applicazione, al caso di specie, la prescrizione biennale prevista dalla legge di bilancio 2020 n. 160/2009 atteso che le fatture azionate afferiscono ad un periodo antecedente all'entrata in vigore della legge menzionata;
dall'altro, il termine di prescrizione quinquennale ex art 2948 n. 4) c.c. risulta essere stato interrotto mediante lettera di diffida inoltrata dalla società appellata all'appellante in data 21.11.2017, come risulta dalla cartolina di ricevimento in calce alla suddetta lettera a firma della
[...]
nella quale s'intimava, in nome e per conto di Parte_2 CP_1
il pagamento delle fatture oggetto della presente controversia.
[...]
Del pari, vanno confermate le conclusioni cui giunge il Giudice di Pace di Torre Annunziata in ordine al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul debitore in ordine ai fatti estintivi o modificativi del credito azionato.
Difatti, con particolare riferimento all'azione di esatto adempimento, costituisce ormai ius receptum il principio secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento,[...].
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
3 dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. (si veda ex ultimis Cass. n. 127/2022; in senso conforme Cass.
n. 25872/2020).
Nel caso di specie risulta pacifica tra le parti l'esistenza di un contratto di somministrazione di gas per gli
CP_ anni dal 2013 al 2015 cui si riferiscono le fatture;
l' creditrice, a sostegno della pretesa creditoria, ha prodotto non solo le “ bollette” inviate al cliente ma altresì l'estratto contabile con autentica notarile.
Orbene, per giurisprudenza costante “in materia di contratti di somministrazione dell'energia elettrica e gas, l'onere della prova del somministratore, in merito al quantum dei consumi, è assolto con la bolletta, la quale fornisce prova dei consumi esposti;
tale comunicazione può essere opposta dall'utente tramite specifica contestazione, dando dimostrazione del consumo reale a lui addebitabile” (cfr. Tribunale Spoleto sez. I, 07/06/2022, n. 386).
Pertanto, le bollette forniscono la prova dei consumi esposti, che ai sensi dell'art. 2697 c.c. è onere del creditore (ossia del gestore della somministrazione) provare, insieme al quantitativo di energia fornita;
ciò a meno che l'utente non contesti i consumi addebitatigli, nel qual caso il somministrante deve dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato esposto nella fattura, mentre l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione dimostrando la reale quantità del consumo. Il debitore convenuto, a fonte della indicazione della controparte di specifici dati relativi ai consumi, non può limitarsi ad una contestazione meramente generica (cfr. Tribunale Cosenza sez. I, 10/02/2022, n. 231).
Ciò premesso, venendo al caso di specie, a fronte delle allegazioni operate dal creditore, parte appellante, giusta l'esame della documentazione allegata a sostegno dell'atto di opposizione a d.i., non ha dato prova di aver effettuato, nel corso del rapporto di somministrazione, una specifica contestazione mercè la deduzione di un malfunzionamento del misuratore, né, vieppiù, ha allegato quali sarebbero i consumi effettivi – ad onta di quelli stimati dalla società fornitrice -, ma si è limitato ad una generica contestazione
CP_ dei consumi medesimi, quantificati dall sulla base del misuratore, pacificamente funzionante, deducendo, senza specificamente provare, che l'immobile fosse disabitato dal 2013.
Nondimeno, ad avviso di chi scrive, nemmeno vale rilevare che, nel caso di specie, in ragione delle risultanze di cui alla fattura n. 2804100981 del 13.1.2017, emergeva che, per il periodo dal 1.8.2009 al
30.4.2015, il consumo di gas era sempre di 331 mc;
invero, a ben leggere detta fattura, si comprende come in essa si faccia inequivocamente riferimento ad un consumo non rilevato, bensì solo stimato.
Orbene, va ribadito, sul punto, come anche recentissimamente precisato dal giudice di legittimità ( v. Cass. ord. 15340/2024), che le letture del contatore, pur costituendo una presunzione semplice di veridicità, impongono comunque sul cliente l'onere di contestarle, fornendo, a tal uopo, prova contraria con ogni mezzo, anche con testimoni;
il che, di contro, come precisato, non emerge nell'ipotesi di specie.
4 Per le ragioni esposte, non avendo parte appellante fornito alcuna prova in merito alla mancata erogazione
(totale o parziale) del quantitativo di energia idoneo a giustificare l'emissione delle fatture contestate in primo grado, va rigettata altresì la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione delle somme addebitate con la fattura del 13.01.2017 emessa a titolo di conguaglio in relazione ai consumi relativi alle annualità precedenti.
In ragione di tutto quanto sopra detto, la sentenza di primo grado va interamente confermata con integrale rigetto dello spiegato gravame.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano a suo carico come da dispositivo di sentenza che segue;
quanto ai compensi, gli stessi vanno liquidati, in applicazione del DM 147/2022, secondo i valori minimi di cui allo scaglione d riferimento ( cause di valore da euro
1.100,00 ad euro 5.200,00) – in ragione della non complessità della causa e della materia trattata -, con esclusione della fase istruttoria, invero non espletata.
Nondimeno, in ragione del rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello, disattesa ogni contraria o diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna al pagamento, in favore di in pers. del legale rapp.te Parte_1 Controparte_1
p.t., delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in euro 0,00 per spese vive ed euro
852,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater Dpr 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata, 31.1.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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