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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1750/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Lombardi Snc 88100 AT CZ
elettivamente domiciliato presso dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 04/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001560906000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL si è opposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000365000 e alla sottesa cartella di pagamento n. 03020190001560906000.
I Giudici di prime hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha interposto appello il contribuente si è costituita l'Agenzia
L'appello si basa sulla:
1. Nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo Pec non valido;
2. difetto di motivazione;
3. mancanza della pretesa tributaria.
2. Quanto al motivo di merito è inammissibile attesa la notificazione degli atti prodromici vale la pena ricordare che , in un caso analogo, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte, nel medesimo arresto, ha definitivamente chiarito che, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per 6 l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC”. La Suprema Corte di Cassazione ha quindi definitivamente chiarito che, il fatto dell'iscrizione nei pubblici registri rileva allorquando si tratta di verificare l'indirizzo del destinatario piuttosto che del mittente come nel caso specifico e oltre tutto il solo fatto di non risultare dai pubblici registri non è elemento decisivo ai fini della valutazione dell'annullamento della notifica. Alla luce di ciò i Giudici di primo grado hanno correttamente evidenziato che, “secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 3.7.2023, n. 18684)”.
La sentenza impugnata è stata congruamente motivata trattando tutti i rilievi opposti dal ricorrente
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000 oltre oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1750/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - AT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Lombardi Snc 88100 AT CZ
elettivamente domiciliato presso dp.catanzaro@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 465/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 04/03/2024 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190001560906000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL si è opposta alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000365000 e alla sottesa cartella di pagamento n. 03020190001560906000.
I Giudici di prime hanno rigettato il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione ha interposto appello il contribuente si è costituita l'Agenzia
L'appello si basa sulla:
1. Nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto proveniente da un indirizzo Pec non valido;
2. difetto di motivazione;
3. mancanza della pretesa tributaria.
2. Quanto al motivo di merito è inammissibile attesa la notificazione degli atti prodromici vale la pena ricordare che , in un caso analogo, la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha evidenziato come la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizzi il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC. La Corte, nel medesimo arresto, ha definitivamente chiarito che, “In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per 6 l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo
PEC”. La Suprema Corte di Cassazione ha quindi definitivamente chiarito che, il fatto dell'iscrizione nei pubblici registri rileva allorquando si tratta di verificare l'indirizzo del destinatario piuttosto che del mittente come nel caso specifico e oltre tutto il solo fatto di non risultare dai pubblici registri non è elemento decisivo ai fini della valutazione dell'annullamento della notifica. Alla luce di ciò i Giudici di primo grado hanno correttamente evidenziato che, “secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass. 3.7.2023, n. 18684)”.
La sentenza impugnata è stata congruamente motivata trattando tutti i rilievi opposti dal ricorrente
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 1000 oltre oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.