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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 277/2024 R.G. in data 29.01.2024 promossa da con il proc. e dom. avv. Elena Muz Parte_1 ricorrente e con l'intervento del
Controparte_1
intervenuto avente ad oggetto: Mutamento di sesso CONCLUSIONI
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile dell'ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da
“femminile” a “maschile”: ❖ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Trieste la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, nato a [...] il 22 giugno C.F. Parte_2
, disponendo che gli uffici competenti rettifichino C.F._1
l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a Pt_2 nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” e quale
[...]
prenome, ove sia scritto sia scritto “Jean” e contestualmente ❖ Pt_2
AUTORIZZARE il medesimo a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da quanto dedotto in atti, dai documenti allegati e dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente, sono rimaste provate le seguenti circostanze:
La ricorrente è nata in data [...] in [...] una relazione extraconiugale tra i genitori. Alla nascita ha assunto il nome “ Parte_3
- Con provvedimento del 39.501-7/2005 dell'Autorità Tutelare della città di
Salgótarján (Ungheria) (all. 1) i sig.ri e sono Controparte_2 CP_3 diventati i genitori adottivi dell'istante;
- Il provvedimento di adozione è divenuto definitivo in data 2.11.2005 (all.ti 2 e
3);
- Con Decreto del 22.3.2006 il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha dichiarato la conformità del provvedimento di adozione ed ha disposto l'assunzione del cognome del padre adottivo, ordinando le dovute trascrizioni del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (all. 4);
- Con atto n. 27 parte 2 serie B - anno 2006 - Comune di Tolmezzo la ricorrente è stata iscritta nello Stato di famiglia dei sig.ri e Controparte_2 CP_3
(all. 5);
- Da quel tempo la ricorrente abita a Tolmezzo (UD) ed ha stato civile libero (all. 6);
- La ricorrente lamenta l'errata attribuzione di genere effettuata alla nascita;
- Sin dall'infanzia desidera ottenere il riconoscimento del proprio genere femminile. Più precisamente, la ricorrente lamenta di sentirsi “bloccata” in un corpo che non riconosce come proprio e di essersi sentita “umiliata per la voce o per il fisico” maschili e di aver posto in essere alcuni cambiamenti nei comportamenti, nell'abbigliamento e nel modo di presentarsi diretti a rendere un'immagine femminile di sé;
- Sin dal 2019 la ricorrente ha chiesto ai genitori e alle altre persone di rivolgersi al femminile nei suoi confronti e di usare il nome;
ER
2 - Dal 2020 la ricorrente si è rivolta alle cure della dott.ssa di Persona_2
Trieste per l'attività di supporto nell'espressione del suo genere;
- Come descritto dalla dott.ssa , “l'argomento relativo all'identità di Per_2 genere risulta centrale nei pensieri di la quale ritiene di poter sviluppare ER completamente ogni aspetto della propria persona solo in seguito ad una transizione di genere. In particolare, secondo il suo desiderio, questa dovrebbe prevedere modifiche mediche ed anagrafiche. Quest'ultimo elemento riguarda sia il nome sia il cognome, entrambi infatti hanno ad oggi caratteristiche incompatibili con ciò che la paziente sente di essere” (all. 7);
- Continua, la relazione: ritiene che solo la transizione di genere possa ER donarle una pacificazione altrimenti assente: il pensiero dei futuri cambiamenti fisici ed anagrafici, immaginati come necessari, rende attualmente impossibile lo sviluppo di alcuna progettualità parallele”;
- Dalla relazione si evince, inoltre, che la condizione della ricorrente è coerente con i criteri diagnostici della “Disforia di genere”;
- La ricorrente è intenzionata ad intraprendere l'iter medico endocrinologico per la transizione di genere;
- Dal 2022 l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha elaborato un piano terapeutico per il trattamento del disturbo dell'identità di genere (all.ti 8, 9
e 10);
- Dal 2022 ha iniziato ad assumere medicinali femminilizzanti;
- Dopo le prime assunzioni è emerso che il sovradosaggio estremo degli ormoni in quanto la situazione ormonale era risultata quella propria del genere femminile, motivo per il quale la terapia è stata rettificata con un dosaggio estremamente ridotto di ormoni femminili;
- Ad oggi la ricorrente si presenta a tutti gli effetti con corpo di sembianze femminili;
- Tutte le persone appartenenti alla sua rete familiare e amicale si rivolgono all'istante chiamandola e utilizzando il genere femminile. Parimenti ha ER richiesto di essere appellata nel presente ricorso con il genere femminile;
- A causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti dalla disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, la ricorrente riscontra estrema e profonda
3 difficoltà in ogni ambito della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica e con il proprio essere femminile;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. In particolare, va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha,
4 quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente,
a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024 la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Invero, secondo la Consulta, l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
5 adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta, dalla documentazione clinica prodotta, e da quanto risulta dalla ctu dei dott.ri e , “I dati Per_3 Persona_4 emersi dalle valutazioni cliniche e strumentali effettuate presso l'Ospedale di
Udine, contraddicono decisamente quanto rappresentato dalla perizianda, negando la sussistenza di caratteri sessuali misti, maschili e femminili, in un quadro di cd intersessualità (vedi documentazione).
2. Tale rappresentazione appare pervasiva e strutturata dal punto di vista ideativo e poco suscettibile di critica, sottolineata ripetutamente e con convinzione nel corso dei colloqui e dei diversi contatti.
3. È lecito accreditare, invece, una disforia di genere MtF pur con presenza di valenze maschili.
4. La richiesta di modifica chirurgica come esposta in ricorso, appare incongrua dal momento che non vi è chiarezza sulle condizioni attuali dalle quali partire per la transizione richiesta, a causa della sostanziale difformità tra la consapevolezza/rappresentazione che la ha del proprio CP_2 corpo e la realtà biologicaaccertata.
6
5. Accanto a ciò vi sono ulteriori elementi di perplessità che riguardano il rapporto con il corpo: la problematicità (se non il rifiuto) nell'accettare la visita medica 10, e le difficoltà nelle relazioni, in linea con la diagnosi di autismo lieve come emerge dai test psicometrici e dall'esame clinico. I test somministrati descrivono una personalità complessa e problematica con tratti schizoidi, percezioni improprie ed esperienze esistenziali abnormi.
6. Tuttavia, vi è certezza sulla disforia di genere MtF che è certificata dai test psicometrici e dalla real life experience, oltre che dalla storia personale e dal sentito della CP_2
Per questi motivi
riteniamo che la richiesta di rettifica anagrafica sia da accogliere.
Riteniamo però che sia necessario un percorso terapeutico mirato a comporre le contraddizioni evidenziate e permetta alla di acquisire una CP_2 sufficiente consapevolezza e critica della propria condizione e di superare le difficoltà relazionali e personali che ad oggi presenta. Ciò in particolare qualora vi fosse la volontà di sottoporsi a procedure chirurgiche invasive.”
Il nome scelto dall'interessato per l'identità femminile è ER
Dovrà essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla per le spese.
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto devono essere poste a carico dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte attorea al gratuito patrocinio e della presenza quale convenuta della parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
7 1) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tolmezzo- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione, altresì, del prenome in luogo di “ ; ciò a modifica di quanto enunciato ER Pt_1 nell'atto di nascita (Atto N. 27 parte II serie B - anno 2006 - Comune di
Tolmezzo (Ud));
3) nulla per le spese;
4) le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto devono essere poste a carico dell'Erario.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero
196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Clocchiatti
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
8
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Francesca Clocchiatti Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 277/2024 R.G. in data 29.01.2024 promossa da con il proc. e dom. avv. Elena Muz Parte_1 ricorrente e con l'intervento del
Controparte_1
intervenuto avente ad oggetto: Mutamento di sesso CONCLUSIONI
Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, accertata la definitiva assunzione del genere maschile dell'ricorrente e il conseguente diritto dello stesso ad ottenere la rettificazione del sesso negli atti di stato civile da
“femminile” a “maschile”: ❖ ORDINARE agli uffici di stato civile e anagrafici del Comune di Trieste la rettifica del sesso e del nome dell'ricorrente, nato a [...] il 22 giugno C.F. Parte_2
, disponendo che gli uffici competenti rettifichino C.F._1
l'atto di nascita e tutti i documenti di stato civile e anagrafici riferiti a Pt_2 nel senso che ove sia scritto “femminile” risulti “maschile” e quale
[...]
prenome, ove sia scritto sia scritto “Jean” e contestualmente ❖ Pt_2
AUTORIZZARE il medesimo a sottoporsi ai trattamenti medico – chirurgici di riassegnazione del genere da femminile a maschile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Da quanto dedotto in atti, dai documenti allegati e dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente, sono rimaste provate le seguenti circostanze:
La ricorrente è nata in data [...] in [...] una relazione extraconiugale tra i genitori. Alla nascita ha assunto il nome “ Parte_3
- Con provvedimento del 39.501-7/2005 dell'Autorità Tutelare della città di
Salgótarján (Ungheria) (all. 1) i sig.ri e sono Controparte_2 CP_3 diventati i genitori adottivi dell'istante;
- Il provvedimento di adozione è divenuto definitivo in data 2.11.2005 (all.ti 2 e
3);
- Con Decreto del 22.3.2006 il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha dichiarato la conformità del provvedimento di adozione ed ha disposto l'assunzione del cognome del padre adottivo, ordinando le dovute trascrizioni del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile (all. 4);
- Con atto n. 27 parte 2 serie B - anno 2006 - Comune di Tolmezzo la ricorrente è stata iscritta nello Stato di famiglia dei sig.ri e Controparte_2 CP_3
(all. 5);
- Da quel tempo la ricorrente abita a Tolmezzo (UD) ed ha stato civile libero (all. 6);
- La ricorrente lamenta l'errata attribuzione di genere effettuata alla nascita;
- Sin dall'infanzia desidera ottenere il riconoscimento del proprio genere femminile. Più precisamente, la ricorrente lamenta di sentirsi “bloccata” in un corpo che non riconosce come proprio e di essersi sentita “umiliata per la voce o per il fisico” maschili e di aver posto in essere alcuni cambiamenti nei comportamenti, nell'abbigliamento e nel modo di presentarsi diretti a rendere un'immagine femminile di sé;
- Sin dal 2019 la ricorrente ha chiesto ai genitori e alle altre persone di rivolgersi al femminile nei suoi confronti e di usare il nome;
ER
2 - Dal 2020 la ricorrente si è rivolta alle cure della dott.ssa di Persona_2
Trieste per l'attività di supporto nell'espressione del suo genere;
- Come descritto dalla dott.ssa , “l'argomento relativo all'identità di Per_2 genere risulta centrale nei pensieri di la quale ritiene di poter sviluppare ER completamente ogni aspetto della propria persona solo in seguito ad una transizione di genere. In particolare, secondo il suo desiderio, questa dovrebbe prevedere modifiche mediche ed anagrafiche. Quest'ultimo elemento riguarda sia il nome sia il cognome, entrambi infatti hanno ad oggi caratteristiche incompatibili con ciò che la paziente sente di essere” (all. 7);
- Continua, la relazione: ritiene che solo la transizione di genere possa ER donarle una pacificazione altrimenti assente: il pensiero dei futuri cambiamenti fisici ed anagrafici, immaginati come necessari, rende attualmente impossibile lo sviluppo di alcuna progettualità parallele”;
- Dalla relazione si evince, inoltre, che la condizione della ricorrente è coerente con i criteri diagnostici della “Disforia di genere”;
- La ricorrente è intenzionata ad intraprendere l'iter medico endocrinologico per la transizione di genere;
- Dal 2022 l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha elaborato un piano terapeutico per il trattamento del disturbo dell'identità di genere (all.ti 8, 9
e 10);
- Dal 2022 ha iniziato ad assumere medicinali femminilizzanti;
- Dopo le prime assunzioni è emerso che il sovradosaggio estremo degli ormoni in quanto la situazione ormonale era risultata quella propria del genere femminile, motivo per il quale la terapia è stata rettificata con un dosaggio estremamente ridotto di ormoni femminili;
- Ad oggi la ricorrente si presenta a tutti gli effetti con corpo di sembianze femminili;
- Tutte le persone appartenenti alla sua rete familiare e amicale si rivolgono all'istante chiamandola e utilizzando il genere femminile. Parimenti ha ER richiesto di essere appellata nel presente ricorso con il genere femminile;
- A causa degli evidenti e riconosciuti problemi derivanti dalla disforia tra aspetto fisico e attribuzione anagrafica, la ricorrente riscontra estrema e profonda
3 difficoltà in ogni ambito della vita ove è costretta a mostrare documenti identificativi che non coincidono con l'apparenza fisica e con il proprio essere femminile;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 180/17 la Corte Costituzionale ha ribadito che la legge n. 164 del 1982 va interpretata in senso rispettoso dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana. L'interpretazione conforme a tali principi fondamentali è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale. In particolare, va osservato che la legge n. 164 del 1982 “si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”. In questo ordine di idee si è posta la Corte di Cassazione, sezione prima civile, nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, nella quale è stata condivisa un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs.
n. 150 del 2011. In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, si è riconosciuto che l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale, che non postula la necessità di tale intervento, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di accertamento anche tecnico in sede giudiziale. Con la sentenza n. 221 del 2015 la Corte Costituzionale ha riconosciuto che la disposizione censurata “costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona” (art. 2 Cost. e art. 8 della
CEDU). Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte Cost. anche con la recente sentenza n. 180/17 ha,
4 quindi, affermato che «la mancanza di un riferimento testuale alle modalità
(chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico». Più di recente,
a mezzo della sentenza n. 143/2024 pubblicata in data 23/7/2024 la Corte
Costituzionale, ritenuta fondata la questione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 co. 4 del D. lgs. 1° settembre 2011 n. 150 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso
Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico.
La Corte costituzionale, dando seguito al suo precedente orientamento, ha osservato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”.
Invero, secondo la Consulta, l'“evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di
5 adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del
2015)” atteso che “… agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Ne consegue, considerata l'affermata illegittimità costituzionale del predetto art. 31 co. 4, che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia, non corrispondendo la prescritta autorizzazione giudiziale alla ratio legis.
La rettificazione dell'attribuzione di sesso può, pertanto, essere disposta indipendentemente dall'intervento chirurgico, superfluo ai fini della rettifica.
Tutto ciò premesso, nella fattispecie concreta, dalla documentazione clinica prodotta, e da quanto risulta dalla ctu dei dott.ri e , “I dati Per_3 Persona_4 emersi dalle valutazioni cliniche e strumentali effettuate presso l'Ospedale di
Udine, contraddicono decisamente quanto rappresentato dalla perizianda, negando la sussistenza di caratteri sessuali misti, maschili e femminili, in un quadro di cd intersessualità (vedi documentazione).
2. Tale rappresentazione appare pervasiva e strutturata dal punto di vista ideativo e poco suscettibile di critica, sottolineata ripetutamente e con convinzione nel corso dei colloqui e dei diversi contatti.
3. È lecito accreditare, invece, una disforia di genere MtF pur con presenza di valenze maschili.
4. La richiesta di modifica chirurgica come esposta in ricorso, appare incongrua dal momento che non vi è chiarezza sulle condizioni attuali dalle quali partire per la transizione richiesta, a causa della sostanziale difformità tra la consapevolezza/rappresentazione che la ha del proprio CP_2 corpo e la realtà biologicaaccertata.
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5. Accanto a ciò vi sono ulteriori elementi di perplessità che riguardano il rapporto con il corpo: la problematicità (se non il rifiuto) nell'accettare la visita medica 10, e le difficoltà nelle relazioni, in linea con la diagnosi di autismo lieve come emerge dai test psicometrici e dall'esame clinico. I test somministrati descrivono una personalità complessa e problematica con tratti schizoidi, percezioni improprie ed esperienze esistenziali abnormi.
6. Tuttavia, vi è certezza sulla disforia di genere MtF che è certificata dai test psicometrici e dalla real life experience, oltre che dalla storia personale e dal sentito della CP_2
Per questi motivi
riteniamo che la richiesta di rettifica anagrafica sia da accogliere.
Riteniamo però che sia necessario un percorso terapeutico mirato a comporre le contraddizioni evidenziate e permetta alla di acquisire una CP_2 sufficiente consapevolezza e critica della propria condizione e di superare le difficoltà relazionali e personali che ad oggi presenta. Ciò in particolare qualora vi fosse la volontà di sottoporsi a procedure chirurgiche invasive.”
Il nome scelto dall'interessato per l'identità femminile è ER
Dovrà essere dichiarato il non luogo a provvedere quanto alla autorizzazione all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali e riconosciuto all'istante il diritto alla rettifica anagrafica.
Considerata la natura istituzionale di contraddittore necessario rivestita dal P.M., a fronte della non contestazione della domanda, nulla per le spese.
Le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto devono essere poste a carico dell'Erario in considerazione dell'ammissione di parte attorea al gratuito patrocinio e della presenza quale convenuta della parte pubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
7 1) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
2) dispone la rettificazione - a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tolmezzo- di tutti gli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a nato a [...] il [...], Parte_1 nel senso che alla indicazione del sesso “maschile” ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “femminile”, con indicazione, altresì, del prenome in luogo di “ ; ciò a modifica di quanto enunciato ER Pt_1 nell'atto di nascita (Atto N. 27 parte II serie B - anno 2006 - Comune di
Tolmezzo (Ud));
3) nulla per le spese;
4) le spese di ctu, già liquidate come da separato decreto devono essere poste a carico dell'Erario.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero
196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 02.04.2025
Il Giudice est. Dott.ssa Francesca Clocchiatti
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
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