Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 20/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA nelle persone dei signori
Dott. Andrea Carli Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice
Dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con gli avv.ti P. Basso, F. Basso, L. Gigante e S. Pucciarelli C.F._1
CONTRO
nata a [...], in data [...], c.f. Controparte_1
, con gli avv.ti S. Azzellino e I. G Donvito C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per parte ricorrente: come da ricorso per parte resistente: come da provvedimenti provvisori, rimettendosi alla decisione del Collegio quanto alla durata dell'assegno divorzile per il P.M.: “ ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da parte ricorrente che ha chiesto la pronuncia di divorzio rispetto al matrimonio contratto con la moglie nonchè vari provvedimenti in ordine al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, ad un contributo
Si è costituita la resistente che, in via subordinata, ha aderito alla pronuncia di status, ha formulato richieste volte all'ottenimento di provvedimenti in ordine al mantenimento proprio e dei figli, all'assegnazione della casa coniugale e, in via principale, ha chiesto il risarcimento del “danno endofamiliare”.
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La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi sono comparsi avanti al
Presidente in funzione della separazione personale in data 24.10.2023, pronunciata con sentenza passata in giudicato il 03.06.2024.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Quanto alle questioni afferenti al mantenimento dei figli (maggiorenni ma non autosufficienti e conviventi con la moglie) e all'assegnazione della casa coniugale, le parti hanno raggiunto un accordo in base al quale la casa deve essere assegnata alla moglie e il marito dovrà versare direttamente agli stessi figli la somma mensile di euro 250 per ciascuno a titolo di assegno per il mantenimento ordinario entro il giorno 15 di ogni mese;
le spese straordinarie relative ad entrambi i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre, secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Giudica questo Tribunale che tale accordo, peraltro conforme ai provvedimenti provvisori assunti in data 10 dicembre 2024, debba essere recepito in quanto le condizioni concordate sono conformi alla legge.
Anche in ordine alla corresponsione di un contributo economico da parte del marito in favore della moglie, le parti hanno raggiunto un accordo nel senso che entrambe hanno chiesto che il Tribunale ponga a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 500 entro il giorno 15 di ogni mese.
Le parti, tuttavia, hanno indicato una diversa durata di tale contributo: la difesa del marito ha chiesto che questo sia disposto fino al giugno 2025 compreso, mentre la difesa della moglie ha inizialmente chiesto che lo stesso contributo sia erogato fino al luglio 2025 compreso, e successivamente, all'udienza del 27 novembre 2024, ne ha chiesto il “prolungamento” per ulteriori 24 mesi.
Pertanto, rilevato che, in ogni caso, il Tribunale non può determinare un assegno di natura divorzile (o comunque diretto al mantenimento del coniuge) “a tempo” se non in presenza di un accordo delle parti sul punto, questo Tribunale non può che prendere atto che l'accordo tra le parti in ordine a tale contributo “a tempo” si è formato fino al giugno 2025 compreso. Ne deriva che, in virtù di tale accordo, il marito dovrà versare alla moglie la somma mensile di euro 500 fino al mese di giugno 2025, con rigetto delle ulteriori domande di parte resistente per i motivi sopra esposti.
Parte resistente, inoltre, ha formulato la seguente domanda: “Ove il Giudicante ritenesse di definire anche la questione relativa al danno c. d. endofamiliare retro esposto, al fine di comporre ogni pendenza patrimoniale tra le parti, e pertanto nel caso in cui venisse rilevata la paternità biologica (per volontaria ammissione o volontaria sottoposizione a idoneo test di rilevamento della paternità biologica del sig. rispetto alla minore indicata al doc. 6), disporre condizioni Parte_1
economiche che tengano conto del danno c.d. endofamiliare, anche in via forfettaria
e parziale, subito dalla convenuta, secondo criteri ritenuti adeguati dal Giudicante, tenendo in primaria considerazione la composizione bonaria della questione”.
Parte ricorrente all'udienza del 12 marzo 2025 ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità di tale domanda, chiedendo in ogni caso il rigetto nel merito. Giudica il Tribunale che la domanda in esame sia improcedibile.
La domanda in oggetto, infatti, non solo appare del tutto generica nella sua enunciazione (nonché nelle circostanze allegate e nelle istanze istruttorie formulate), ma risulta formulata in via ipotetica e condizionata al rilevamento della “paternità biologica (per volontaria ammissione o volontaria sottoposizione a idoneo test di rilevamento della paternità biologica del sig. rispetto alla minore Parte_1
indicata”, condizioni entrambe non verificatesi nel presente procedimento.
Per tali motivi tale domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, stante il sostanziale accordo delle parti, sono compensate fra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nato a Parte_1
Biella il 29.12.1971, c.f. e nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(BI), in data 17.01.1970, c.f. , celebrato nel Comune di C.F._2
Sandigliano in data 19.12.1998; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sandigliano di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
dà atto che, sull'accordo delle parti, il marito ha l'obbligo di corrispondere alla moglie la somma di euro 500 mensili entro il giorno 15 di ogni mese fino al mese di giugno 2025; assegna la casa familiare alla moglie;
dispone che il marito versi direttamente ai figli, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di euro 500 (250 per ciascuno) a titolo di concorso al mantenimento ordinario degli stessi;
dispone che le spese straordinarie relative alla prole siano ripartite nella misura del
60% a carico del padre e del 40% a carico della madre, secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso questo Tribunale qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
rigetta nel resto.
Spese compensate.
Biella, 12 marzo 2025
Il Presidente Est.
Dott. Andrea CARLI