Articolo 2 della Legge 21 giugno 1928, n. 1761
Articolo 1
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21 agosto 1928
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore, nei termini previsti dalla Convenzione di cui all'articolo precedente, dopo il deposito delle relative ratifiche da parte dell'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Volpi -
Giuriati - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 21 agosto 1928