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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/10/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4959/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ENRICO CASCELLA e dell'avv. RICCARDO Controparte_2
RE del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Verona, Corso Cavour n. 32, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE contro
P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore prof. con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
NN D'MB del foro di Acireale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Acireale, Corso Italia n. 70, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANO ZUNARELLI del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Santo
Stefano n. 43, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ER MA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Nel merito:
in via principale: accertata la responsabilità determinata da colpa grave di
[...] trasporto, per le suesposte ragioni in fatto e in diritto, per l'effetto condannarsi Controparte_6
la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma complessiva di €
46.036,50 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in via subordinata e salvo appello: condannarsi al pagamento Controparte_3 dell'importo di un euro e cinquanta centesimi (1,5 €) per ogni chilogrammo di peso lordo di materiale perduto, e così per l'importo totale di € 25.558,53 o nel maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in ogni caso: disporsi la compensazione del debito dell'attrice relativo al pagamento del trasporto del medesimo materiale che la stessa ha dovuto riacquistare e riconsegnare in cantiere, per l'importo di
€2.440,00 (2000 oltre Iva) indicato nella fattura n. 2300016/a dell'8.2.2023 di Controparte_3
con quello della convenuta alla restituzione del medesimo importo capita-le, già corrispostole per
[...]
il trasporto del materiale perduto a fronte della fattura nr 2200168/A del 15.11.2022; ove nelle more l'attrice provvedesse a saldare l'importo indicato nella fattura n. 2300016/a dell'8.2.2023 di condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo Controparte_3 di € 2.440,00 versato a fronte della fattura nr 2200168/A del 15 novembre 2022, oltre a rivalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre alla percentuale del 15% per spese generali e
CPA. in via istruttoria: disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_5
riferito ai rilievi peritali svolti in relazione al sinistro per cui è causa.
[...]
in ogni caso: respingersi le istanze istruttorie ex adverso proposte.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: pagina 2 di 10 - rigettare con qualsiasi formula le domande proposte dalla parte attrice tendenti ad affermare una responsabilità per colpa grave di el sinistro per cui è causa;
Controparte_3
- ridurre la domanda a quanto di ragione nel rispetto dei limiti risarcitori cui all'art. 1696 Codice
Civile;
- in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree dire l'assicuratore
[...] tenuto a garantire la parte comparente e, per l'effetto, condannarlo a tenere CP_5
indenne la da ogni pagamento e/o a rimborsare le somme che Controparte_3
essa dovesse esser costretta a corrispondere (anche per spese di giudizio);
- spese e compensi.
Il Procuratore della terza chiamata chiede e conclude: Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa,
- in via principale: rigettare le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_3
o in subordine, ove provata la responsabilità, limitarne l'accoglimento ad una somma
[...] corrispondente al limite del debito del vettore nazionale di cui all'art. 1696, secondo comma, cod. civ. pari ad 1 euro/kg; sempre in via principale: accertare e dichiarare comunque l'inoperatività della polizza assicurativa n. 410727414 e pertanto rigettare le domande avanzate nei confronti di
[...]
CP_5
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di nei confronti di relative al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_3
coperti da polizza assicurativa, e di accertata operatività della polizza, dichiarare che è CP_5
tenuta a garantire e manlevare nei limiti di legge e nel rispetto di quanto Controparte_3
indicato nella polizza assicurativa n. 410727414, con detrazione della franchigia fissa di euro
125,00 (indicata nell'art. 5 delle condizioni generali) e dello scoperto del 10% o del 25% nel caso di veicolo sprovvisto di dispositivi antifurto conformi alle condizioni di polizza o, in ogni caso, nella misura indicata nelle condizioni addizionali in caso di dolo o colpa grave;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha instaurato il presente giudizio nei confronti della società CP_1 Controparte_3
lamentando un grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto
[...]
pagina 3 di 10 sottoscritto tra le parti in data 16/07/2020 - dalle stesse integrato con contratto specifico per il servizio di trasporto - ed ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati nel complessivo importo di € 46.036,50, o in quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo;
in via subordinata ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 25.558,53 (un euro e cinquanta centesimi per ogni kg di peso lordo di materiale perduto) o in quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo.
In ogni caso, ha domandato disporsi la compensazione dell'importo di € 2.440,00 indicato nella fattura n. 2300016/a quale corrispettivo dovuto per il trasporto della merce, con il pari importo già versato per il trasporto della merce sottratta.
A sostegno della domanda proposta ha esposto la società attrice:
- di essere società leader nel settore della progettazione, produzione e montaggio di strutture in acciaio da lei stessa prodotti presso i propri stabilimenti e poi affidati a vettori per il successivo trasferimento presso i cantieri ove è prevista la posa in opera;
- di aver sottoscritto in data 24/10/2019 con la società S. Agata FS S.c.a.r.l. un contratto per la fornitura di strutture metalliche per viadotti ferroviari, destinate alla tratta Bicocca –
UO (CT);
- di aver, in tale assetto, affidato alla società convenuta il trasporto in cantiere di strutture metalliche per viadotti ferroviari;
- che, sulla scorta del “contratto specifico servizio di trasporto merci” integrativo del contratto quadro del 16/07/2020, la società si era impegnata ad effettuare il Controparte_3
trasporto di travate metalliche e di carpenteria metallica sino al cantiere ubicato a Catania (tra le stazioni di Bicocca e UO), in piena autonomia organizzativa e con gestione a proprio rischio dell'attività prevista;
- che in data 8/11/2022 la aveva ritirato il materiale presso lo stabilimento della Controparte_3
società caricando le travi metalliche su un semirimorchio poi Parte_1
imbarcato su nave diretta al porto di Catania;
pagina 4 di 10 - che in data 10/11/2022 un dipendente della si era recato presso il porto Controparte_3
per ritirare il semirimorchio e che, nella medesima data, intorno alle ore 16:00, il carico di che trattasi era stato trasferito presso la sede della società convenuta;
- che in data 11/11/2022, alle ore 10:30, un collaboratore della recatosi Controparte_3
presso il piazzale ove era posteggiato il mezzo pesante di trasporto per provvedere al trasferimento del materiale metallico presso il cantiere ferroviario, all'atto di agganciare il semirimorchio, si era avveduto della circostanza per la quale, nottetempo, il materiale era stato trafugato da ignoti;
- che la aperto il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, aveva Controparte_3
fornito rassicurazioni alla committente rispetto ad una pronta liquidazione del CP_7
sinistro;
- che, tuttavia, non aveva ricevuto alcun ristoro del danno subito. CP_7
Così sinteticamente richiamate le vicende contrattuali, la società attrice si doleva del fatto che controparte avesse violato gli obblighi derivanti dal contratto, avendo posteggiando il semirimorchio in area non videosorvegliata, lasciando il materiale metallico, di oltre 17 tonnellate, totalmente incustodito durante le ore notturne, senza adottare cautela alcuna.
Si costituiva in giudizio la società sostenendo che nessuna responsabilità per Controparte_3
colpa grave potesse esserle attribuita per la perdita del carico;
riteneva infatti che il furto occorso fosse un evento del tutto imprevedibile, oltre che improbabile, ascrivibile dunque all'ambito del caso fortuito.
Assumeva in particolare la società convenuta che, sebbene il semirimorchio fosse stato posteggiato nottetempo in un'area non sottoposta a videosorveglianza, gli accorgimenti adottati dai propri dipendenti integrassero le misure di normale diligenza professionale (con conseguente applicazione dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c.) e che, dunque, l'importo di cui alla fattura n. 2300016/a, emessa in data 8/02/2023, dovesse essere corrisposto dalla società committente.
La deducendo di aver stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità Controparte_3
vettoriale, chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa in garanzia ex art. 269 c.p.c. della compagnia assicuratrice e concludeva come riportato in epigrafe. Controparte_5
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicuratrice chiamata la quale eccepiva l'inoperatività della polizza n. 410727414 per mancato rispetto delle condizioni contrattuali (previste all'art. 6 della
Garanzia C), per essere avvenuto, il furto di che trattasi, in un'area priva di appropriati mezzi di pagina 5 di 10 chiusura e, oltretutto, senza atti di effrazione o scasso;
condizioni, queste, il cui avverarsi costituiva condizione necessaria ai fini della copertura assicurativa.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e richiamando, comunque, i limiti di polizza.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla società convenuta veniva fissata Controparte_3
udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini massimi per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di replica.
All'esito, la causa viene in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Risulta documentalmente (oltre che non contestato) che alla società sia stato Controparte_3 conferito incarico per il trasporto di “travate metalliche, carpenteria metallica, accessori e bulloneria varia per viadotti ferroviari” e che il luogo di consegna finale del materiale fosse il cantiere ubicato lungo la linea ferroviaria Palermo – Catania, come riscontrabile in atti dal contratto quadro, dal contratto specifico per il servizio di trasporto e dal DDT n. 570, sottoscritto dal vettore e riferibile alla commessa d'ordine n. 1077 oggetto di contratto (v: doc. 3, doc. 5, doc. 6 att).
È altresì pacifico che la consegna non venne portata a termine, essendo incontestato che la
[...]
dopo aver ritirato il materiale al porto di Catania, lo condusse su terreno di sua Controparte_3
proprietà ove, nella nottata, fu oggetto di furto.
Consta, ancora, dalla documentazione in atti, che il piazzale ove era stato lasciato in stazionamento il semirimorchio non fosse videosorvegliato, come riscontrabile dalle incontestate dichiarazioni rese dal sig. , dipendente della all'atto della denuncia orale sporta dal Testimone_1 Controparte_3
medesimo ai Carabinieri in data 11/11/2022 (v: doc. 8 att).
A fronte di quanto accaduto, ha invocato la società attrice la responsabilità contrattuale della convenuta chiedendo il risarcimento dei danni subiti e la compensazione, con quanto già pagato Controparte_3
per il trasporto della merce rubata, della somma di cui alla fattura emessa dalla medesima convenuta per il successivo trasporto di altra fornitura della medesima tipologia di merce.
Domande che possono trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la società convenuta ha stipulato il contratto di trasporto quale operatore professionale del settore, sicché deve aversi riguardo, ai fini della valutazione del grado di diligenza, al parametro richiesto dall'art. 1176 co 2 c.c.
Era dunque onere della fornire la prova di aver assolto l'incarico con il grado di Controparte_3
diligenza richiesto dalla detta norma;
prova che non può dirsi fornita.
pagina 6 di 10 La società convenuta si è infatti limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver adottato accorgimenti, senza tuttavia precisare in cosa detti accorgimenti sarebbero concretamente consistiti né esplicitare le ragioni per le quali il furto della merce dovrebbe ritenersi evento imprevedibile ed inevitabile.
Al contrario, le risultanze acquisite inducono a ritenere che la abbia tenuto una Controparte_3
condotta gravemente negligente, non essendosi attenuta non solo ai parametri di diligenza media richiesti dalla natura dell'attività professionale svolta, ma avendo anche omesso quel grado minimo di diligenza che, nel caso in esame, tenuto conto della peculiarità del carico, avrebbe consentito di evitare l'evento.
Consta infatti che la convenuta abbia lasciato in stazionamento il semirimorchio carico di materiale (del valore di €54.563,89) in area incustodita, priva di videosorveglianza, per un notevole arco temporale - dalle ore 16:00 del 10/11/2022 sino alle ore 10:00 della mattina seguente – senza adottare alcuna misura di controllo del carico, nemmeno a cadenza temporale.
Misure che, ove adottate, deve ritenersi avrebbero consentito di evitare la sottrazione dei beni.
Avuto infatti riguardo alle dimensioni e al peso del carico, di circa 17 tonnellate, nonché, alla tipologia del materiale trasportato - carpenteria metallica - deve ritenersi che i malfattori, per portare a compimento il trafugamento della merce, si siano servizi di automezzi pesanti, abbiano impiegato non breve arco di tempo e che l'operazione abbia necessariamente provocato anche forti rumori;
la sola presenza in loco di una persona, anche a intervalli di tempo, avrebbe dunque consentito alla convenuta di avvedersi di quanto stava accadendo e di intervenire, quantomeno allertando le Forze dell'ordine.
Ha invero affermato la Suprema Corte che, in tema di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile – sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (v: Cass.
Civ., Ord. del 30/08/2024 n. 23395).
Non può dunque ritenersi sufficiente, al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore, che la perdita del carico sia dipesa da un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (v: Cass.
Civ., sent. 6/08/2015 n. 16554).
pagina 7 di 10 La ricostruzione dell'evento nei termini di cui si è detto induce peraltro a ritenere che non possano trovare applicazione i limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c., non risultando la convenuta essersi attenuta nemmeno ad un grado minimo di diligenza.
Deve quindi innanzitutto trovare accoglimento la domanda attorea tesa ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del trafugamento del materiale, sia con riferimento al valore del carico sia con riguardo ai maggiori costi sostenuti per riacquistare la medesima tipologia di merce onde adempiere alle obbligazioni nei confronti della propria committente.
Ai fini della quantificazione del danno possono senz'altro essere presi come riferimento gli importi di cui alle fatture dimesse in atti (v: Cass. civ. 06/08/2015, n. 16554 cit.) e segnatamente quelli di cui:
- alla fattura n. 3856 del 18/11/2022 (doc. 16 att.) relativa al primo acquisto del materiale per un corrispettivo (al netto dell'IVA) di €44.724,50;
- alla fattura n. 357 del 17/02/2023 (doc. 18 att.) emessa per il riacquisto del materiale, limitatamente all'importo (al netto dell'IVA) di €1.312,00, quale maggior costo del materiale.
Complessivamente, quindi, il danno subito dall'attrice per la sottrazione del carico può essere quantificato nell'importo capitale di €46.036,50.
La società convenuta va dunque condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della detta somma di
€46.036,50, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata – con decorrenza dalla data dell'evento quanto ad €44.724,50 e dalla scadenza della fattura quanto alla somma di €1.312,00, di cui alla fattura n. 357 del 17/02/2023 - alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo (v: Cass. Civ. 01/12/2003 n. 18299).
Ricorrono altresì i presupposti per giustificare la compensazione di quanto pagato da per il CP_1
trasporto del materiale trafugato con il costo, di pari importo, del successivo trasporto della merce riacquistata, oggetto della fattura emessa da n. 2300016/A in data 08.02.2023 (v: doc. Controparte_3
9, 10 e doc. 19 att).
Deve ora essere presa in esame la domanda di manleva proposta dalla società nei Controparte_3
confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_5
Domanda che non può trovare accoglimento, difettando nel caso di specie le condizioni di polizza per la copertura del danno.
Premesso, in fatto, che è incontestata la sottoscrizione della polizza assicurativa per responsabilità vettoriale (n. 410727414), deve essere rilevato come le condizioni di polizza subordinassero pagina 8 di 10 espressamente l'operatività della copertura assicurativa ad alcuni specifici requisiti, insussistenti nel caso di specie.
Alla luce delle condizioni contrattuali l'evento verificatosi deve infatti sussumersi nell'ambito di applicazione della Garanzia “C”, “assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, e, più nello specifico, nella previsione di cui all'art. 6 “furto di singoli colli interi dal veicolo, senza sottrazione dello stesso”, lett. b) (v. pag. 16 doc. 1 terzo chiamato).
Disposizione del seguente tenore: “l'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:” … “b) “durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito
o Agente della Società e dalle competenti Autorità”.
Nella specie, la società convenuta, nel corso del giudizio, non ha fornito prova né della sussistenza di adeguati mezzi di chiusura, né tantomeno della constatazione di avvenuta effrazione o scasso da parte del perito;
condizioni nemmeno riportate nella denuncia dell'evento.
La non ha dunque assolto all'onere probatorio a suo carico, essendo principio ribadito Controparte_3 dalla Suprema Corte che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (v: Cass. Civ., Ord. 9/11/2023 n. 31251 nonché Cass. Civ.,
Ord. 23701/2018 n. 1558).
Va quindi rigettata la domanda di manleva della società convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice, stante l'inoperatività della polizza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della società convenuta sia nei confronti della società attrice che nei Controparte_3
confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
CO
La società convenuta l pagamento in favore della società attrice Controparte_3 CP_7
della somma di €46.036,50, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata – con
[...] decorrenza dalla data dell'evento quanto ad €44.724,50 e dalla scadenza della fattura quanto alla pagina 9 di 10 somma di €1.312,00, di cui alla fattura n. 357 del 17/02/2023 - alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
DISPONE la compensazione di quanto pagato da er il trasporto del materiale trafugato con il costo, di CP_1
pari importo, del successivo trasporto della merce riacquistata, oggetto della fattura emessa da
[...]
n. 2300016/A in data 08.02.2023. CP_3
RIGETTA
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di Controparte_3
per inoperatività della polizza. Controparte_5
CO
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 società attrice, spese che liquida in €7.500,00 per compenso ed in €518,00 per anticipazioni, oltre al
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CO
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza Controparte_3 chiamata , spese che liquida in €7.500,00 per compenso, oltre al 15% spese Controparte_5
generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4959/2023 promossa da:
(P.IVA ), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. CP_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ENRICO CASCELLA e dell'avv. RICCARDO Controparte_2
RE del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in
Verona, Corso Cavour n. 32, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ATTORE contro
P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore prof. con il patrocinio dell'avv. Controparte_4
NN D'MB del foro di Acireale ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Acireale, Corso Italia n. 70, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
CONVENUTO
e con la chiamata in causa di
P.IVA ), Controparte_5 P.IVA_3 in persona del rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. STEFANO ZUNARELLI del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Bologna, Via Santo
Stefano n. 43, come da procura agli atti del fascicolo telematico.
ER MA
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte attrice chiede e conclude:
Nel merito:
in via principale: accertata la responsabilità determinata da colpa grave di
[...] trasporto, per le suesposte ragioni in fatto e in diritto, per l'effetto condannarsi Controparte_6
la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati nella somma complessiva di €
46.036,50 o nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in via subordinata e salvo appello: condannarsi al pagamento Controparte_3 dell'importo di un euro e cinquanta centesimi (1,5 €) per ogni chilogrammo di peso lordo di materiale perduto, e così per l'importo totale di € 25.558,53 o nel maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa o sarà ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in ogni caso: disporsi la compensazione del debito dell'attrice relativo al pagamento del trasporto del medesimo materiale che la stessa ha dovuto riacquistare e riconsegnare in cantiere, per l'importo di
€2.440,00 (2000 oltre Iva) indicato nella fattura n. 2300016/a dell'8.2.2023 di Controparte_3
con quello della convenuta alla restituzione del medesimo importo capita-le, già corrispostole per
[...]
il trasporto del materiale perduto a fronte della fattura nr 2200168/A del 15.11.2022; ove nelle more l'attrice provvedesse a saldare l'importo indicato nella fattura n. 2300016/a dell'8.2.2023 di condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo Controparte_3 di € 2.440,00 versato a fronte della fattura nr 2200168/A del 15 novembre 2022, oltre a rivalutazione monetaria dal dì del pagamento sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo. in ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre alla percentuale del 15% per spese generali e
CPA. in via istruttoria: disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_5
riferito ai rilievi peritali svolti in relazione al sinistro per cui è causa.
[...]
in ogni caso: respingersi le istanze istruttorie ex adverso proposte.
Il Procuratore di parte convenuta chiede e conclude:
Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis: pagina 2 di 10 - rigettare con qualsiasi formula le domande proposte dalla parte attrice tendenti ad affermare una responsabilità per colpa grave di el sinistro per cui è causa;
Controparte_3
- ridurre la domanda a quanto di ragione nel rispetto dei limiti risarcitori cui all'art. 1696 Codice
Civile;
- in caso di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree dire l'assicuratore
[...] tenuto a garantire la parte comparente e, per l'effetto, condannarlo a tenere CP_5
indenne la da ogni pagamento e/o a rimborsare le somme che Controparte_3
essa dovesse esser costretta a corrispondere (anche per spese di giudizio);
- spese e compensi.
Il Procuratore della terza chiamata chiede e conclude: Controparte_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa,
- in via principale: rigettare le domande proposte da nei confronti di CP_1 Controparte_3
o in subordine, ove provata la responsabilità, limitarne l'accoglimento ad una somma
[...] corrispondente al limite del debito del vettore nazionale di cui all'art. 1696, secondo comma, cod. civ. pari ad 1 euro/kg; sempre in via principale: accertare e dichiarare comunque l'inoperatività della polizza assicurativa n. 410727414 e pertanto rigettare le domande avanzate nei confronti di
[...]
CP_5
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande di nei confronti di relative al risarcimento dei danni CP_1 Controparte_3
coperti da polizza assicurativa, e di accertata operatività della polizza, dichiarare che è CP_5
tenuta a garantire e manlevare nei limiti di legge e nel rispetto di quanto Controparte_3
indicato nella polizza assicurativa n. 410727414, con detrazione della franchigia fissa di euro
125,00 (indicata nell'art. 5 delle condizioni generali) e dello scoperto del 10% o del 25% nel caso di veicolo sprovvisto di dispositivi antifurto conformi alle condizioni di polizza o, in ogni caso, nella misura indicata nelle condizioni addizionali in caso di dolo o colpa grave;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società ha instaurato il presente giudizio nei confronti della società CP_1 Controparte_3
lamentando un grave inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con il contratto
[...]
pagina 3 di 10 sottoscritto tra le parti in data 16/07/2020 - dalle stesse integrato con contratto specifico per il servizio di trasporto - ed ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, quantificati nel complessivo importo di € 46.036,50, o in quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo;
in via subordinata ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 25.558,53 (un euro e cinquanta centesimi per ogni kg di peso lordo di materiale perduto) o in quello diverso maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino al saldo, oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata sino al saldo.
In ogni caso, ha domandato disporsi la compensazione dell'importo di € 2.440,00 indicato nella fattura n. 2300016/a quale corrispettivo dovuto per il trasporto della merce, con il pari importo già versato per il trasporto della merce sottratta.
A sostegno della domanda proposta ha esposto la società attrice:
- di essere società leader nel settore della progettazione, produzione e montaggio di strutture in acciaio da lei stessa prodotti presso i propri stabilimenti e poi affidati a vettori per il successivo trasferimento presso i cantieri ove è prevista la posa in opera;
- di aver sottoscritto in data 24/10/2019 con la società S. Agata FS S.c.a.r.l. un contratto per la fornitura di strutture metalliche per viadotti ferroviari, destinate alla tratta Bicocca –
UO (CT);
- di aver, in tale assetto, affidato alla società convenuta il trasporto in cantiere di strutture metalliche per viadotti ferroviari;
- che, sulla scorta del “contratto specifico servizio di trasporto merci” integrativo del contratto quadro del 16/07/2020, la società si era impegnata ad effettuare il Controparte_3
trasporto di travate metalliche e di carpenteria metallica sino al cantiere ubicato a Catania (tra le stazioni di Bicocca e UO), in piena autonomia organizzativa e con gestione a proprio rischio dell'attività prevista;
- che in data 8/11/2022 la aveva ritirato il materiale presso lo stabilimento della Controparte_3
società caricando le travi metalliche su un semirimorchio poi Parte_1
imbarcato su nave diretta al porto di Catania;
pagina 4 di 10 - che in data 10/11/2022 un dipendente della si era recato presso il porto Controparte_3
per ritirare il semirimorchio e che, nella medesima data, intorno alle ore 16:00, il carico di che trattasi era stato trasferito presso la sede della società convenuta;
- che in data 11/11/2022, alle ore 10:30, un collaboratore della recatosi Controparte_3
presso il piazzale ove era posteggiato il mezzo pesante di trasporto per provvedere al trasferimento del materiale metallico presso il cantiere ferroviario, all'atto di agganciare il semirimorchio, si era avveduto della circostanza per la quale, nottetempo, il materiale era stato trafugato da ignoti;
- che la aperto il sinistro presso la propria compagnia assicuratrice, aveva Controparte_3
fornito rassicurazioni alla committente rispetto ad una pronta liquidazione del CP_7
sinistro;
- che, tuttavia, non aveva ricevuto alcun ristoro del danno subito. CP_7
Così sinteticamente richiamate le vicende contrattuali, la società attrice si doleva del fatto che controparte avesse violato gli obblighi derivanti dal contratto, avendo posteggiando il semirimorchio in area non videosorvegliata, lasciando il materiale metallico, di oltre 17 tonnellate, totalmente incustodito durante le ore notturne, senza adottare cautela alcuna.
Si costituiva in giudizio la società sostenendo che nessuna responsabilità per Controparte_3
colpa grave potesse esserle attribuita per la perdita del carico;
riteneva infatti che il furto occorso fosse un evento del tutto imprevedibile, oltre che improbabile, ascrivibile dunque all'ambito del caso fortuito.
Assumeva in particolare la società convenuta che, sebbene il semirimorchio fosse stato posteggiato nottetempo in un'area non sottoposta a videosorveglianza, gli accorgimenti adottati dai propri dipendenti integrassero le misure di normale diligenza professionale (con conseguente applicazione dei limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c.) e che, dunque, l'importo di cui alla fattura n. 2300016/a, emessa in data 8/02/2023, dovesse essere corrisposto dalla società committente.
La deducendo di aver stipulato una polizza di assicurazione per la responsabilità Controparte_3
vettoriale, chiedeva inoltre di essere autorizzata alla chiamata in causa in garanzia ex art. 269 c.p.c. della compagnia assicuratrice e concludeva come riportato in epigrafe. Controparte_5
Si costituiva in giudizio anche la compagnia assicuratrice chiamata la quale eccepiva l'inoperatività della polizza n. 410727414 per mancato rispetto delle condizioni contrattuali (previste all'art. 6 della
Garanzia C), per essere avvenuto, il furto di che trattasi, in un'area priva di appropriati mezzi di pagina 5 di 10 chiusura e, oltretutto, senza atti di effrazione o scasso;
condizioni, queste, il cui avverarsi costituiva condizione necessaria ai fini della copertura assicurativa.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e richiamando, comunque, i limiti di polizza.
Rigettate le istanze istruttorie avanzate dalla società convenuta veniva fissata Controparte_3
udienza di rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini massimi per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di replica.
All'esito, la causa viene in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Risulta documentalmente (oltre che non contestato) che alla società sia stato Controparte_3 conferito incarico per il trasporto di “travate metalliche, carpenteria metallica, accessori e bulloneria varia per viadotti ferroviari” e che il luogo di consegna finale del materiale fosse il cantiere ubicato lungo la linea ferroviaria Palermo – Catania, come riscontrabile in atti dal contratto quadro, dal contratto specifico per il servizio di trasporto e dal DDT n. 570, sottoscritto dal vettore e riferibile alla commessa d'ordine n. 1077 oggetto di contratto (v: doc. 3, doc. 5, doc. 6 att).
È altresì pacifico che la consegna non venne portata a termine, essendo incontestato che la
[...]
dopo aver ritirato il materiale al porto di Catania, lo condusse su terreno di sua Controparte_3
proprietà ove, nella nottata, fu oggetto di furto.
Consta, ancora, dalla documentazione in atti, che il piazzale ove era stato lasciato in stazionamento il semirimorchio non fosse videosorvegliato, come riscontrabile dalle incontestate dichiarazioni rese dal sig. , dipendente della all'atto della denuncia orale sporta dal Testimone_1 Controparte_3
medesimo ai Carabinieri in data 11/11/2022 (v: doc. 8 att).
A fronte di quanto accaduto, ha invocato la società attrice la responsabilità contrattuale della convenuta chiedendo il risarcimento dei danni subiti e la compensazione, con quanto già pagato Controparte_3
per il trasporto della merce rubata, della somma di cui alla fattura emessa dalla medesima convenuta per il successivo trasporto di altra fornitura della medesima tipologia di merce.
Domande che possono trovare accoglimento.
Va preliminarmente osservato che la società convenuta ha stipulato il contratto di trasporto quale operatore professionale del settore, sicché deve aversi riguardo, ai fini della valutazione del grado di diligenza, al parametro richiesto dall'art. 1176 co 2 c.c.
Era dunque onere della fornire la prova di aver assolto l'incarico con il grado di Controparte_3
diligenza richiesto dalla detta norma;
prova che non può dirsi fornita.
pagina 6 di 10 La società convenuta si è infatti limitata ad affermare, in modo del tutto generico, di aver adottato accorgimenti, senza tuttavia precisare in cosa detti accorgimenti sarebbero concretamente consistiti né esplicitare le ragioni per le quali il furto della merce dovrebbe ritenersi evento imprevedibile ed inevitabile.
Al contrario, le risultanze acquisite inducono a ritenere che la abbia tenuto una Controparte_3
condotta gravemente negligente, non essendosi attenuta non solo ai parametri di diligenza media richiesti dalla natura dell'attività professionale svolta, ma avendo anche omesso quel grado minimo di diligenza che, nel caso in esame, tenuto conto della peculiarità del carico, avrebbe consentito di evitare l'evento.
Consta infatti che la convenuta abbia lasciato in stazionamento il semirimorchio carico di materiale (del valore di €54.563,89) in area incustodita, priva di videosorveglianza, per un notevole arco temporale - dalle ore 16:00 del 10/11/2022 sino alle ore 10:00 della mattina seguente – senza adottare alcuna misura di controllo del carico, nemmeno a cadenza temporale.
Misure che, ove adottate, deve ritenersi avrebbero consentito di evitare la sottrazione dei beni.
Avuto infatti riguardo alle dimensioni e al peso del carico, di circa 17 tonnellate, nonché, alla tipologia del materiale trasportato - carpenteria metallica - deve ritenersi che i malfattori, per portare a compimento il trafugamento della merce, si siano servizi di automezzi pesanti, abbiano impiegato non breve arco di tempo e che l'operazione abbia necessariamente provocato anche forti rumori;
la sola presenza in loco di una persona, anche a intervalli di tempo, avrebbe dunque consentito alla convenuta di avvedersi di quanto stava accadendo e di intervenire, quantomeno allertando le Forze dell'ordine.
Ha invero affermato la Suprema Corte che, in tema di trasporto, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, di cui all'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, che è integrato da un evento imprevedibile e assolutamente inevitabile – sulla base di una prudente valutazione da effettuarsi con la diligenza qualificata del vettore professionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (v: Cass.
Civ., Ord. del 30/08/2024 n. 23395).
Non può dunque ritenersi sufficiente, al fine di escludere la responsabilità “ex recepto” del vettore, che la perdita del carico sia dipesa da un furto, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate (v: Cass.
Civ., sent. 6/08/2015 n. 16554).
pagina 7 di 10 La ricostruzione dell'evento nei termini di cui si è detto induce peraltro a ritenere che non possano trovare applicazione i limiti risarcitori di cui all'art. 1696 c.c., non risultando la convenuta essersi attenuta nemmeno ad un grado minimo di diligenza.
Deve quindi innanzitutto trovare accoglimento la domanda attorea tesa ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza del trafugamento del materiale, sia con riferimento al valore del carico sia con riguardo ai maggiori costi sostenuti per riacquistare la medesima tipologia di merce onde adempiere alle obbligazioni nei confronti della propria committente.
Ai fini della quantificazione del danno possono senz'altro essere presi come riferimento gli importi di cui alle fatture dimesse in atti (v: Cass. civ. 06/08/2015, n. 16554 cit.) e segnatamente quelli di cui:
- alla fattura n. 3856 del 18/11/2022 (doc. 16 att.) relativa al primo acquisto del materiale per un corrispettivo (al netto dell'IVA) di €44.724,50;
- alla fattura n. 357 del 17/02/2023 (doc. 18 att.) emessa per il riacquisto del materiale, limitatamente all'importo (al netto dell'IVA) di €1.312,00, quale maggior costo del materiale.
Complessivamente, quindi, il danno subito dall'attrice per la sottrazione del carico può essere quantificato nell'importo capitale di €46.036,50.
La società convenuta va dunque condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della detta somma di
€46.036,50, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata – con decorrenza dalla data dell'evento quanto ad €44.724,50 e dalla scadenza della fattura quanto alla somma di €1.312,00, di cui alla fattura n. 357 del 17/02/2023 - alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo (v: Cass. Civ. 01/12/2003 n. 18299).
Ricorrono altresì i presupposti per giustificare la compensazione di quanto pagato da per il CP_1
trasporto del materiale trafugato con il costo, di pari importo, del successivo trasporto della merce riacquistata, oggetto della fattura emessa da n. 2300016/A in data 08.02.2023 (v: doc. Controparte_3
9, 10 e doc. 19 att).
Deve ora essere presa in esame la domanda di manleva proposta dalla società nei Controparte_3
confronti della propria compagnia assicuratrice Controparte_5
Domanda che non può trovare accoglimento, difettando nel caso di specie le condizioni di polizza per la copertura del danno.
Premesso, in fatto, che è incontestata la sottoscrizione della polizza assicurativa per responsabilità vettoriale (n. 410727414), deve essere rilevato come le condizioni di polizza subordinassero pagina 8 di 10 espressamente l'operatività della copertura assicurativa ad alcuni specifici requisiti, insussistenti nel caso di specie.
Alla luce delle condizioni contrattuali l'evento verificatosi deve infatti sussumersi nell'ambito di applicazione della Garanzia “C”, “assicurazione della responsabilità per furto o mancata riconsegna delle merci”, e, più nello specifico, nella previsione di cui all'art. 6 “furto di singoli colli interi dal veicolo, senza sottrazione dello stesso”, lett. b) (v. pag. 16 doc. 1 terzo chiamato).
Disposizione del seguente tenore: “l'assicurazione prestata ai sensi del presente articolo è operante a condizione che il furto venga perpetrato:” … “b) “durante le soste degli autoveicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati dal Commissario d'Avaria o Perito
o Agente della Società e dalle competenti Autorità”.
Nella specie, la società convenuta, nel corso del giudizio, non ha fornito prova né della sussistenza di adeguati mezzi di chiusura, né tantomeno della constatazione di avvenuta effrazione o scasso da parte del perito;
condizioni nemmeno riportate nella denuncia dell'evento.
La non ha dunque assolto all'onere probatorio a suo carico, essendo principio ribadito Controparte_3 dalla Suprema Corte che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli c.d. inclusi, cioè, coperti dalla polizza (v: Cass. Civ., Ord. 9/11/2023 n. 31251 nonché Cass. Civ.,
Ord. 23701/2018 n. 1558).
Va quindi rigettata la domanda di manleva della società convenuta nei confronti della compagnia assicuratrice, stante l'inoperatività della polizza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico della società convenuta sia nei confronti della società attrice che nei Controparte_3
confronti della terza chiamata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
CO
La società convenuta l pagamento in favore della società attrice Controparte_3 CP_7
della somma di €46.036,50, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata – con
[...] decorrenza dalla data dell'evento quanto ad €44.724,50 e dalla scadenza della fattura quanto alla pagina 9 di 10 somma di €1.312,00, di cui alla fattura n. 357 del 17/02/2023 - alla data della presente sentenza ed oltre agli interessi legali successivi dalla data della sentenza sino al saldo effettivo.
DISPONE la compensazione di quanto pagato da er il trasporto del materiale trafugato con il costo, di CP_1
pari importo, del successivo trasporto della merce riacquistata, oggetto della fattura emessa da
[...]
n. 2300016/A in data 08.02.2023. CP_3
RIGETTA
La domanda di manleva della società convenuta nei confronti di Controparte_3
per inoperatività della polizza. Controparte_5
CO
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 società attrice, spese che liquida in €7.500,00 per compenso ed in €518,00 per anticipazioni, oltre al
15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
CO
La società convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della terza Controparte_3 chiamata , spese che liquida in €7.500,00 per compenso, oltre al 15% spese Controparte_5
generali, CPA e IVA come per legge.
Verona, 7/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lara Ghermandi
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