CASS
Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
Massime • 1
Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2023, n. 27040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27040 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
<SPn>SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28276/2020 R.G. proposto da CE NC, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Palma, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato, in Roma, via Ennio RI CO n. 103;
- ricorrente -
contro DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Augusto Zingaropoli, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocata Giuseppina Guerriero in Roma, via Monte Giberto n. 47; - controricorrente ricorrente incidentale- Oggetto: Trasporto di cose – Responsabilità civile – Sparizione delle merci – Surroga compagnie di assicurazioni della società mittente – Responsabilità del vettore e vettore ausiliare. Civile Sent. Sez. 3 Num. 27040 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: RO IR Data pubblicazione: 21/09/2023 U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 2 nonché contro Augusta Assicurazioni s.p.a. Generali Assicurazioni s.p.a. R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta’ s.p.a. - intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2838 del 2020 pubblicata il 10 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Fatti di causa 1. Le Compagnie di assicurazioni Augusta Assicurazioni S.P.A. e Generali Assicurazioni S.P.A. con atto di citazione notificato a settembre 2002 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le società De RG RT s.r.l. e UTM s.a.s. di CE NE, al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell’assicurata FI AU s.p.a., la condanna delle convenute al pagamento dell’importo di Euro 108.104,24 (lire 209.319.000) con rivalutazione e interessi, pari a quanto le stesse attrici avevano corrisposto alla FI in ragione della polizza assicurativa sulle merci, tenuto conto che la merce, spedita in data 11 febbraio 1998, non era mai giunta ai destinatari finali. Le parti attrici a fondamento della domanda avevano premesso che: - tra FI AU s.p.a. e la T.N.T. AUmative Logistics sussisteva un contratto in base al quale la prima affidava alla seconda la gestione del magazzino e delle consegne degli autoricambi in partenza dal Piemonte e destinati a tutte le regioni italiane;
- la T.N.T. si avvaleva nell’adempimento del mandato della società De U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 3 RG RT s.r.l. per effettuare i trasporti per i pezzi di ricambio dalla ditta ILMED di Torino sino ai destinatari finali;
- la De RG s.r.l. , nel caso di specie, per il trasporto di 287 pezzi di ricambio della predetta ditta torinese si era avvalsa della società U.T.M sas di CE NE che, a sua volta, si era avvalsa dell’opera di un tale IC MA della Trans Sud con sede a Grumo Appula (Bari); - un autotrasportatore non identificato della Trans Sud si era recato in data 11 febbraio 1998 presso la ILMED di Torino per trasportarlo sino al deposito della De RG a Bari;
la merce non era mai giunta al deposito di De RG RT s.r.l. né di conseguenza ai destinatari finali, sicché il rappresentante legale di U.T.M. GI Piscitelli aveva denunciato il furto il 16 febbraio 1998; - le compagnie assicuratrici avevano corrisposto il valore della merce perduta appartenente alla FI s.p.a., ciascuna per la propria quota, e quindi si erano surrogate nei diritti dell’assicurata. Si costituiva in giudizio la società De RG RT s.r.l. eccependo la prescrizione annuale ex artt. 2951 e 1952 c.c. e nel merito, sostenendo di non aver alcuna responsabilità per l’accaduto, avendo avuto incarico del trasporto quale sub vettore alla U.T.M s.a.s. di CE NE che, a sua volta, aveva incaricato altro sub vettore, Trans Sud, e spiegava nei confronti di UTM domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda. Si costituiva altresì U.T.M s.a.s. di CE NE che negava le pretese avversarie e asseriva di non aver assunto alcun obbligo con l’altro vettore e proponeva domanda riconvenzionale per danno all’immagine e alla reputazione commerciale quantificati in lire 516.000.640. Si costituiva anche la RAS s.p.a. per eccepire l’inoperatività della polizza nei confronti della U.T.M e l’infondatezza della manleva invocata dalla De RG RT e dalla Tran Sud. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2005 rigettava la domanda. U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 4 2. Le Compagnie di assicurazioni Augusta Assicurazioni s.p.a. e Generali Assicurazioni s.p.a. proponevano appello avverso la decisione di prime cure;
si costituivano la De RG RT, la U.T.M s.a.s. e la RAS s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello. A seguito della cancellazione della società U.T.M s.a.s, cui seguiva la riassunzione, si costituiva il socio accomandatario CE NE. I Consulenti d’ufficio nominati dal giudice non eseguivano l’incarico peritale ed in proposito venivano trasmesse denunce alle autorità giudiziarie competenti per l’azione penale. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 agosto 2020 condannava la De RG RT s.r.l. e CE NE, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di Euro 90.654,78, per il 40% in favore della società Augusta Assicurazioni e per il 60% in favore della società Assicurazioni generali s.p.a., con gli interessi legali;
condannava CE NE a rivalere la De RG RT di quanto pagato alle società appellanti, con condanna dei soccombenti alle spese del grado di appello, cosi come specificate nel dispositivo. Per quanto qui ancora di interesse, la Corte d’appello - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - ha affermato che: - le Compagnie di assicurazione sono legittimate ad agire ex contractu nei confronti della De RG RT s.r.l. in quanto surrogatesi alla FI AU, quale mittente del trasporto (a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado, che aveva attribuito il ruolo di mittente alla società mandataria TN) (pag. 12 della sentenza impugnata); - il diritto al risarcimento del danno non si è prescritto nel termine annuale, applicandosi alla fattispecie in esame quello quinquennale di cui alla disciplina ex art. 2 d.l. 29/03/1993 n. 82 conv. con modif. in l. 27/05/1993, n. 162, dettata per i trasporti a forcella, ratione temporis applicabile, anche in considerazione delle caratteristiche di trasporto per conto terzi su strada effettuate con autoveicoli, per come allegate dalla stessa società convenuta De RG, che le ha descritte come trasporto effettuato “da un solo mittente a decine di destinatari (concessionari in U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 5 Puglia dell’Alfa Romeo, della FI e della Lancia), con peso superiore alle 5 tonnellate, con previsione di corrispettivo Kg/lit.”, e tenuto conto che non veniva richiamata alcuna eccezione prevista dalla legge come operante nel caso de quo (ad esempio, le ipotesi elencate nell’art. 58 della l. n. 298/1974); - il servizio era stato affidato dalla De RG RT all’U.T.M. s.a.s. tenuto conto che la denuncia ai Carabinieri fu sporta dal GI Piscitelli definitosi il responsabile della società U.T.M di NE CE s.a.s. il quale dichiarò di aver mandato a caricare l’11 febbraio 1998 un camion intestato alla ditta Tran Sud di MA IC per conto del signor De RG e di avere chiamato al telefono due giorni dopo il conducente del camion, il quale aveva risposto asserendo di un’avaria al motore, e di non avere avuto, poi, più notizie;
- pertanto, la De RG RT (vettore) e U.T.M (vettore ausiliario) rispondono del comportamento gravemente colposo nei confronti di FI AU (mittente). 3. CE NE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello articolato in otto motivi. La De RG RT s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi. Sebbene intimate le Compagnie di assicurazioni GU ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. e R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta’ s.p.a. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 6 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il ricorso principale il ricorrente propone una serie di errores in procedendo e in judicando ed in particolare: 1.1. con il primo motivo, lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 161 del 1993 artt. 1693 e 1689, 1916, 1260, 1411, 1510 e 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza di legittimazione attiva delle Compagnie di assicurazione – Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; in particolare, si duole che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in proposito, la Corte d’appello ha ritenuto la legittimazione attiva delle Compagnie assicurative, affermando che era stata chiarita dalle stesse «rendendo più evidente il riferimento alla posizione di mittente assunta dalla società FI AU cui si sono surrogate e al potere rappresentativo attribuito da questa alla T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi e, per altro verso, che la De Giorgio RT s.r.l. non ha contestato di avere concluso il contratto di trasporto con la FI AU SP rappresentata dalla T.N.T. AUmative logistics, in virtù del mandato richiamato dalle società attrici in citazione» (pag. 6 sentenza impugnata). Lamenta che questa affermazione sarebbe contraria al disposto dell’art. 1963 cod. civ. non essendo chiaro il tipo negoziale intercorso tra FI e TN ed essendo erronea l’affermazione della Corte d’appello nel punto in cui ha ritenuto che «non rileva come sostiene, invece, la De RG RT s.r.l. in appello che le Compagnie assicurative non abbiano fornito alcuna prova del contratto di mandato tra FI AU SP e la TN, posto che l’onere della prova sorge solo per i fatti contestati” (pag. 12 sentenza impugnata). Contesta inoltre che la Corte d’appello ha ritenuto FI AU s.p.a. mittente del trasporto, a differenza del giudice di primo grado che aveva attribuito U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 7 tale ruolo alla T.N.T., e per aver attribuito rilevanza all’istituto della cessione del credito ex art. 1260 cod. civ., istituto ben distante da quello della surrogazione di cui agli artt. 1201 e ss. cod. civ. e peraltro, non invocato dalle attrici. Insiste dunque sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva della FIAT AU e quindi delle Compagnie di assicurazioni surrogatesi, tenuto conto che il diritto al risarcimento del danno spetta al destinatario dal momento in cui ai sensi dell’art. 1689, comma primo, cod. civ. “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”; nella vicenda in esame, secondo il ricorrente, il contratto aveva ad oggetto la spedizione di una partita di merce su ordine della TN - mittente dallo stabilimento della De RG – destinatario, unico legittimato a chiedere l’eventuale risarcimento del danno. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2951 e 1963 cod.civ., dell’art. 2 della legge 27- 5.1993 n. 161 contratto di autotrasporto di cose per conto terzi con tariffa a forcella, degli artt. 1419 e 1339, degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Prescrizione del diritto (un anno) – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, che l’azione non era prescritta nel termine annuale codicistico ai sensi dell’art. 2951 cod. civ., applicandosi il termine quinquennale previsto dalla normativa speciale (trasporto per conto terzi su strada sottoposto a tariffe obbligatorie a forcella, disciplina anteriore al d.lgs. n. 286 del 2005). U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 8 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile o responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.) e Carenza di legittimazione passiva della UTM di CE NE sas – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello sulla legittimazione attiva delle Compagnie assicurative che si sarebbero surrogate a FI AU e «al potere rappresentativo attribuito da questa a T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi (…), mandato richiamato dalle società attrici in citazione» (pag. 12 sentenza impugnata); denuncia che tale conclusione sarebbe perplessa perché in contrasto con la decisione di prime cure e in contraddizione con quanto rilevato dallo stesso giudice di appello secondo cui «non rileva come sostiene, invece, la De RG RT s.r.l .in appello che le Compagnie assicurative non abbiano fornito alcuna prova del contratto di mandato tra FI AU SP e la TN posto che l’onere della prova sorge solo per i fatti contestati” (pag. 12 sentenza impugnata) e denuncia l’affermazione apodittica ed erronea, frutto di un lapsus, in merito alla sussistenza di alcun procedimento o sentenza di condanna per furto del sub vettore nonché l’inesistenza di alcun prova offerta dalla Compagnie di assicurazione in merito al nesso causale tra la condotta della UTM e l’evento dannoso consistente nella SPrizione della merce, non potendosi ritenere che l’aver affidato, per conto della ditta De RG la merce alla Trans Sud per il trasporto costituisca a carico della UTM comportamento generativo del danno. Insiste ancora per la non fondatezza della domanda risarcitoria aquiliana avanzata e nel difetto di legittimazione passiva della UTM di U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 9 CE NE per inesistenza di alcun legame con la De RG RT, essendosi limitata soltanto ad indicare alla De RG il nominativo della società di trasporti Tran Sud alla quale commissionario il ritiro e il trasporto della merce, essendo essa stessa impossibilitata ad effettuare la prestazione. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ., dell’art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza degli elementi costitutivi dell’illecito cvile o responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.) - Erronea non limitazione di responsabilità (art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82) in contrasto anche con le precedenti ordinanze istruttorie di disposizione della CTU da parte della Corte stessa – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta non sussistenza della limitazione di responsabilità rispetto al quesito, tra l’altro, posto al CTU. 1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., dell’ art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, in contrasto anche con le precedenti ordinanze istruttorie di disposizione della CTU da parte della Corte stessa, anche per U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 10 non aver limitato ex art. 1 l. 450 del 1985 il presunto danno risarcibile – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla liquidazione equitativa giustificata dalle inadempienze dei CTU incaricati nel corso del giudizio, richiamando quanto dedotto sui criteri di determinazione del danno nel motivo precedente. 1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 ss. cod. proc.civ. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, dell’art. 1226 cod. civ., dell’ art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza dei presupposti per una liquidazione del presunto danno risarcibile e, comunque erroneità per arbitrarietà ed irragionevolezza della valutazione equitativa del danno, in contrasto anche con le precedenti ordinanze di disposizione della CTU da parte della Corte stessa anche per non aver limitato ex art. 1 l. n. 450 del 1985 il presunto danno risarcibile – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. 1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia il “Difetto assoluto di motivazione circa i fatti controversi e decisivi del giudizio - Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Erronea valutazione dei fatti, degli atti processuali, dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. 1.8. Con l’ottavo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 11 dell’art. 91 cod. proc. civ.”. 2. Con il ricorso incidentale, la controricorrente De RG RT s.r.l. denuncia: 2.1. Con il primo motivo, “error in procedendo et judicando” ed in particolare, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 4, 115 e 183, comma 5, cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ., 1260, 1693, 1689, 1737 e 1705 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello ha attribuito il ruolo di mittente alla FI AU, sebbene tale ruolo spettasse alla T.N.T. come affermato correttamente dal giudice di prime cure, non avvedendosi che l’attività processuale delle Compagnie di assicurazioni, lungi dal costituire una mera precisazione delle allegazioni in fatto, costituiva in realtà una inammissibile mutatio libelli con allegazione di un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello originario “(mandato con rappresentanza vs spedizione senza contemplatio domini)”, rispetto al quale non poteva invocarsi la disciplina di cui all’art. 183 comma 5 c.p.c.; contesta altresì quanto affermato in ordine alla prova del contratto di mandato tra FI AU e TN «posto che l’onere della prova sorge sui fatti non contestati» (pag. 12 sentenza impugnata) e quanto rilevato in tema di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ., neppure invocata dalle Compagnie assicuratrici. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 – Censura del giudizio di fatto relativo all’accertamento del presupposto ex art. 1226 cod. civ. dell’impossibilità o difficoltà rilevante di provare il danno nel suo esatto ammontare – Inidoneità della motivazione”; nello specifico, contesta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla liquidazione equitativa giustificata dalle inadempienze dei CTU incaricati nel corso del giudizio e, inoltre, che siano stati posti a base della liquidazione medesima criteri tariffari ex art. 1, comma 2, della l. n. 450 del 1985 nel caso di trasporto esente dalla tariffa a forcella, sebbene il giudice di appello ha concluso per l’assoggettabilità del trasporti U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 12 de quo al regime del trasporto a forcella. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., dell’art. 1 l. n. 450/1985 e dell’art. 1696 c. c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.” e ribadisce la doglianza sulla motivazione in punto di liquidazione equitativa già formulata nel motivo precedente e ne denuncia l’obiettiva perplessità. 3. Per ragioni di ordine logico e di evidente connessione, il primo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, prospettando entrambi, come sopra meglio in sintesi riassunti, una serie di analoghe e coincidenti questioni quali: il ruolo di “mittente” attribuito alla FI AU, rispetto a quello della T.N.T., l’eccepita carenza di legittimazione attiva della FIAT AU e quindi delle Compagnie di assicurazioni surrogatesi;
il fatto che l’attività processuale delle Compagnie di assicurazioni, lungi dal costituire una mera precisazione delle allegazioni in fatto costituiva in realtà un’inammissibile mutatio libelli con allegazione di un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello originario “(mandato con rappresentanza vs spedizione senza contemplatio domini”; la mancata prova del contratto di mandato tra FI AU e TN e quanto anche rilevato dalla Corte territoriale in tema di cessione del credito ex art. 1260 c.c., istituto neppure invocato dalle Compagnie assicuratrici. Entrambi i motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati in relazione sia alle violazioni di legge sia all’omesso esame di fatti decisivi sia alla carenza di motivazione. 3.1. Sono inammissibili quanto alla censura della insufficiente motivazione, che è appena il caso di evidenziare, viene riproposta dal ricorrente principale per ciascuno dei motivi di ricorso, e che evoca una dizione abrogata della norma ponendosi al di fuori del vigente testo dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ., come sostituito dalla riformulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. 3.2. Sono infondati in relazione all’eccepita carenza di legittimazione U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 13 attiva delle Compagnie di assicurazione surrogatesi nonché al ruolo di “mittente” del contratto di trasporto riconosciuto in capo alla FI. In proposito, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la legittimazione delle compagnie assicuratrici a far valere la responsabilità della De RG RT s.r.l. per la perdita delle merci trasportate sulla base sia di quanto indicato nell’atto di citazione in primo grado, in cui le stesse avevano «espressamente dichiarato che il trasporto in questione fu commissionato alla De RG RT s.r.l. (il 10 febbraio 1998) dalla T.N.T. specificando tuttavia che la FI AU s.p.a. aveva affidato a quest’ultima la gestione del magazzino e delle consegne di autoricambi in partenza dal Piemonte e che, nell’adempimento del predetto mandato, la T.N.T. si avvaleva abitualmente dell’opera della De RG RT s.r.l.» sia di quanto precisato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata in data 24 marzo 2004, in cui le predette compagnie avevano evidenziato - come consentito dal testo della richiamata norma di rito nel testo allora vigente – la «posizione del mittente assunta dalla società (FI AU), cui si sono surrogate, e al potere rappresentativo attribuito da questa alla T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi». Il giudice di appello ha aggiunto, per altro verso, che la «De RG RT s.r.l. non ha contestato di aver concluso il contratto di trasporto con la FI AU s.p.a., rappresentata dalla T.N.T. AUmative Logistics, in virtù del mandato richiamato dalle società attrici in citazione» e ha spiegato che il giudice di prime grado aveva negato la legittimazione attiva delle predette «richiamando l’eccezione formulata dalla R.A.S. s.p.a. assicuratrice della U.T.M. s.a.s. compagnia che tuttavia è estranea ai rapporti tra la FI AU s.p.a. e la De RG RT s.r.l.» (pagg. 11 e 12 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto evidenziato, le doglianze riproposte col ricorso per cassazione da NE e dalla De RG s.r.l. si infrangono contro le motivate e del tutto coerenti affermazioni rese dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza che la FI AU fosse la controparte contrattuale U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 14 della De RG, sia pure mediante la mandataria con rappresentanza T.N.T., circostanza, del resto, ritenuta dalle stesse odierne parti, rispettivamente;
difatti, col ricorso principale NE dà per scontato che la TN avesse commissionato alla De RG RT, il trasporto delle merci sino a Bari (cfr. pag. 17 del ricorso) e con quello incidentale (cfr. pag. 34) la società De RG si limita ad evidenziare come il giudice d’appello non abbia ritenuto rilevante quanto dalla predetta sostenuto sulla circostanza che le compagnie di assicurazioni non avessero fornito alcuna prova del contratto di mandato intercorrente tra FI AU s.p.a. e la T.N.T., sebbene continui ad affermarlo in modo assertivo, senza fornire elementi idonei a scalfire quanto sul punto motivato dalla Corte territoriale e senza in concreto confrontarsi con quanto, in proposito, la stessa ha ritenuto, e cioè, che proprio la De RG non avesse contestato detta circostanza (pag. 12 della sentenza di appello). Va evidenziato al riguardo che la Corte d’appello ha escluso che le società incaricate del trasporto avessero ricevuto «alcuna richiesta da parte dei destinatari della merce» e riconosciuto in capo alla mittente FI la legittimazione ad agire contro il vettore, nei diritti della quale, le società di assicurazione quali attrici si sono surrogate (pag. 12 della motivazione della sentenza impugnata). La Corte d’appello in proposito si è uniformata al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui nell’ipotesi di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento ex art. 1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 15 questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente (di recente, in questo senso, Cass. Sez. 3, 15/05/2018 n. 11744; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 20/08/2013 n. 19225 e Cass. Sez. 3, 15/07/2008 n. 19451). Tanto rilevato, va pure evidenziato che ciò che le parti in concreto prospettano ed invocano è una alternativa ricostruzione della vicenda processuale nonché una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale;
difatti, i motivi di censura sul punto contestano che la Corte territoriale, diversamente da quanto statuito in prime cure dal Tribunale, avrebbe erroneamente attribuito a FI il ruolo di “mittente” del trasporto mentre tale ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuto alla T.N.T.. Con riferimento a tale doglianza, la Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto, ad ella riservato e sorretto, come sopra ricordato, da argomentata motivazione, per conseguenza, insindacabile da questa Corte. 4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il Collegio condivide in proposito le osservazioni svolte dal Pubblico Ministero. Ebbene non sussiste alcuna delle violazioni lamentate dal ricorrente principale tenuto conto che in ordine al preteso termine di prescrizione, il predetto non si confronta con la motivata ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d’appello ai fini dell’applicazione dell’art. 2947 c.c. che, sul punto, ha deciso conformemente al consolidato orientamento, secondo cui nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore (Sez. 3, 15/09/2021 n. 24894) e ha ritenuto il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. come peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 16 terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato;
istituto surrogatorio che non incide sull'identità oggettiva del credito, con la conseguenza che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, 23/02/2009 n. 4347). 5. Parimenti Inammissibili le censure proposte con il terzo e quarto motivo del ricorso principale che, così come sopra prospettate e sintetizzate, possono essere congiuntamente esaminate per ragioni di connessione. In primo luogo, esse sono inammissibili perché non dedotte nel rispetto del principio di completezza e specificità imposto dall’art. 366 comma 1, n 6 c.p.c; difatti, enunciano, con diverse formule, profili di censura già contenuti nei motivi precedenti senza la specifica indicazione, per ciascuno dei medesimi, degli atti processuali e dei documenti e delle norme di diritto su cui si fondano. In secondo luogo, le stesse doglianze, sostenendo che non esisterebbe alcun legame contrattuale tra la De RG RT s.r.l. e la UTM s.a.s., oltre ad essere formulate in modo aspecifico e generico, non si confrontano con la ratio decidendi della decisione che, sul punto, ha argomentato in modo chiaro ed esauriente in ordine alla responsabilità della U.T.M. di NE e sul fatto che fosse «indubbio» che la De RG le avesse affidato il servizio di trasporto;
invero con esse, il ricorrente principale si limita, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non condivisibili. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 17 l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); sotto altro profilo, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). 6. Per le stesse ragioni, già evidenziate nel punto 3 che precede, il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente al secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, prospettando entrambi, come sopra meglio in sintesi riassunti, analoghe questioni concernenti l’asserita violazione da parte del giudice d’appello dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1126 c.c. e la pretesa contraddittorietà dell’agire della Corte territoriale in merito alla decisione di non disporre la CTU. Suggestivamente le parti fanno leva sulle difficoltà processuali collegate alle inadempienze dei Consulenti d’ufficio incaricati nel corso del giudizio di merito e sulle incongruenze fra le affermazioni contenute nelle ordinanze endoprocessuali rispetto alla decisione assunta in appello. Il Collegio in proposito condivide quanto evidenziato dal Pubblico Ministero nel ritenere sufficiente rammentare che le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili e non vincolano il giudice di merito in sede di decisione finale e che, nel caso in esame, la liquidazione equitativa operata dalla Corte d’appello è stata correttamente ancorata al criterio legale previsto dall’art. 1, comma 2 della l. n. 450 del 1985 nel caso di avaria o di perdita della merce trasportata, recependo l’indicazione proveniente congiuntamente dalle parti sull’importo base in ordine al quale stabilire il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 18 risarcimento. In particolare, la Corte territoriale ha optato per tale criterio dando conto della difficoltà di giungere ad una valutazione estimativa puntuale e ha legittimamente escluso che ricorressero i presupposti per applicare il limite di responsabilità di cui alla citata disciplina, proprio in ragione del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 450 del 1985, che così recita: «in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano». La Corte territoriale ha, pertanto, applicato la disposizione richiamata al caso di specie in considerazione della rilevante anomalia della vicenda atteso che la perdita e la SPrizione della merce trasportata era stata dovuta al comportamento doloso dello stesso vettore finale ossia della ditta U.T.M. di NE che, per il tramite di una ditta incaricata, la Trans Sud si era rivelata, all’esito dei fatti, del tutto inaffidabile per aver caricato la merce ed essersene impossessata e del cui operato, sia la De RG sia la U.T.M. di NE debbono rispondere ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 1228 c.c. (pag. 17, penultimo cpv. della sentenza impugnata). Rientra pertanto nel prudente apprezzamento della Corte di merito l’aver riferito la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. al valore espresso dall’art. 1, comma 2, della l. 450 del 1985, tenuto conto dell’esiguità del valore espresso dal primo comma del medesimo articolo, se confrontato con la somma di circa duecento dieci milioni di lire pagata dalle compagnie assicurative in favore della FI (pag. 2 della sentenza impugnata). 7. Va disatteso infine l’ottavo motivo del ricorso principale. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra tante, Cass. Sez. 1, 16/06/2011 n. 13229; Cass. Sez. 3, 04/06/2007 n. 12963). Nella specie, il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 19 giudice d'appello ha richiamato il principio di soccombenza e i corretti parametri in tema di tariffe. 8. In conclusione, il ricorso principale è rigettato. Sussistono le ragioni per ritenere integralmente compensate le spese di lite, tenuto conto della peculiare posizione processuale delle parti costituite, condebitrici solidali ed in considerazione della circostanza che le società di assicurazioni, creditrici, sebbene intimate, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza </SPn>
- ricorrente -
contro DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Augusto Zingaropoli, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocata Giuseppina Guerriero in Roma, via Monte Giberto n. 47; - controricorrente ricorrente incidentale- Oggetto: Trasporto di cose – Responsabilità civile – Sparizione delle merci – Surroga compagnie di assicurazioni della società mittente – Responsabilità del vettore e vettore ausiliare. Civile Sent. Sez. 3 Num. 27040 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: RO IR Data pubblicazione: 21/09/2023 U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 2 nonché contro Augusta Assicurazioni s.p.a. Generali Assicurazioni s.p.a. R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta’ s.p.a. - intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2838 del 2020 pubblicata il 10 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Fatti di causa 1. Le Compagnie di assicurazioni Augusta Assicurazioni S.P.A. e Generali Assicurazioni S.P.A. con atto di citazione notificato a settembre 2002 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le società De RG RT s.r.l. e UTM s.a.s. di CE NE, al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell’assicurata FI AU s.p.a., la condanna delle convenute al pagamento dell’importo di Euro 108.104,24 (lire 209.319.000) con rivalutazione e interessi, pari a quanto le stesse attrici avevano corrisposto alla FI in ragione della polizza assicurativa sulle merci, tenuto conto che la merce, spedita in data 11 febbraio 1998, non era mai giunta ai destinatari finali. Le parti attrici a fondamento della domanda avevano premesso che: - tra FI AU s.p.a. e la T.N.T. AUmative Logistics sussisteva un contratto in base al quale la prima affidava alla seconda la gestione del magazzino e delle consegne degli autoricambi in partenza dal Piemonte e destinati a tutte le regioni italiane;
- la T.N.T. si avvaleva nell’adempimento del mandato della società De U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 3 RG RT s.r.l. per effettuare i trasporti per i pezzi di ricambio dalla ditta ILMED di Torino sino ai destinatari finali;
- la De RG s.r.l. , nel caso di specie, per il trasporto di 287 pezzi di ricambio della predetta ditta torinese si era avvalsa della società U.T.M sas di CE NE che, a sua volta, si era avvalsa dell’opera di un tale IC MA della Trans Sud con sede a Grumo Appula (Bari); - un autotrasportatore non identificato della Trans Sud si era recato in data 11 febbraio 1998 presso la ILMED di Torino per trasportarlo sino al deposito della De RG a Bari;
la merce non era mai giunta al deposito di De RG RT s.r.l. né di conseguenza ai destinatari finali, sicché il rappresentante legale di U.T.M. GI Piscitelli aveva denunciato il furto il 16 febbraio 1998; - le compagnie assicuratrici avevano corrisposto il valore della merce perduta appartenente alla FI s.p.a., ciascuna per la propria quota, e quindi si erano surrogate nei diritti dell’assicurata. Si costituiva in giudizio la società De RG RT s.r.l. eccependo la prescrizione annuale ex artt. 2951 e 1952 c.c. e nel merito, sostenendo di non aver alcuna responsabilità per l’accaduto, avendo avuto incarico del trasporto quale sub vettore alla U.T.M s.a.s. di CE NE che, a sua volta, aveva incaricato altro sub vettore, Trans Sud, e spiegava nei confronti di UTM domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda. Si costituiva altresì U.T.M s.a.s. di CE NE che negava le pretese avversarie e asseriva di non aver assunto alcun obbligo con l’altro vettore e proponeva domanda riconvenzionale per danno all’immagine e alla reputazione commerciale quantificati in lire 516.000.640. Si costituiva anche la RAS s.p.a. per eccepire l’inoperatività della polizza nei confronti della U.T.M e l’infondatezza della manleva invocata dalla De RG RT e dalla Tran Sud. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2005 rigettava la domanda. U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 4 2. Le Compagnie di assicurazioni Augusta Assicurazioni s.p.a. e Generali Assicurazioni s.p.a. proponevano appello avverso la decisione di prime cure;
si costituivano la De RG RT, la U.T.M s.a.s. e la RAS s.p.a. chiedendo il rigetto dell’appello. A seguito della cancellazione della società U.T.M s.a.s, cui seguiva la riassunzione, si costituiva il socio accomandatario CE NE. I Consulenti d’ufficio nominati dal giudice non eseguivano l’incarico peritale ed in proposito venivano trasmesse denunce alle autorità giudiziarie competenti per l’azione penale. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 agosto 2020 condannava la De RG RT s.r.l. e CE NE, in solido tra loro, al pagamento dell’importo di Euro 90.654,78, per il 40% in favore della società Augusta Assicurazioni e per il 60% in favore della società Assicurazioni generali s.p.a., con gli interessi legali;
condannava CE NE a rivalere la De RG RT di quanto pagato alle società appellanti, con condanna dei soccombenti alle spese del grado di appello, cosi come specificate nel dispositivo. Per quanto qui ancora di interesse, la Corte d’appello - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - ha affermato che: - le Compagnie di assicurazione sono legittimate ad agire ex contractu nei confronti della De RG RT s.r.l. in quanto surrogatesi alla FI AU, quale mittente del trasporto (a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado, che aveva attribuito il ruolo di mittente alla società mandataria TN) (pag. 12 della sentenza impugnata); - il diritto al risarcimento del danno non si è prescritto nel termine annuale, applicandosi alla fattispecie in esame quello quinquennale di cui alla disciplina ex art. 2 d.l. 29/03/1993 n. 82 conv. con modif. in l. 27/05/1993, n. 162, dettata per i trasporti a forcella, ratione temporis applicabile, anche in considerazione delle caratteristiche di trasporto per conto terzi su strada effettuate con autoveicoli, per come allegate dalla stessa società convenuta De RG, che le ha descritte come trasporto effettuato “da un solo mittente a decine di destinatari (concessionari in U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 5 Puglia dell’Alfa Romeo, della FI e della Lancia), con peso superiore alle 5 tonnellate, con previsione di corrispettivo Kg/lit.”, e tenuto conto che non veniva richiamata alcuna eccezione prevista dalla legge come operante nel caso de quo (ad esempio, le ipotesi elencate nell’art. 58 della l. n. 298/1974); - il servizio era stato affidato dalla De RG RT all’U.T.M. s.a.s. tenuto conto che la denuncia ai Carabinieri fu sporta dal GI Piscitelli definitosi il responsabile della società U.T.M di NE CE s.a.s. il quale dichiarò di aver mandato a caricare l’11 febbraio 1998 un camion intestato alla ditta Tran Sud di MA IC per conto del signor De RG e di avere chiamato al telefono due giorni dopo il conducente del camion, il quale aveva risposto asserendo di un’avaria al motore, e di non avere avuto, poi, più notizie;
- pertanto, la De RG RT (vettore) e U.T.M (vettore ausiliario) rispondono del comportamento gravemente colposo nei confronti di FI AU (mittente). 3. CE NE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello articolato in otto motivi. La De RG RT s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi. Sebbene intimate le Compagnie di assicurazioni GU ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. e R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta’ s.p.a. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 6 Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Ragioni della decisione 1. Con il ricorso principale il ricorrente propone una serie di errores in procedendo e in judicando ed in particolare: 1.1. con il primo motivo, lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 161 del 1993 artt. 1693 e 1689, 1916, 1260, 1411, 1510 e 2043 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza di legittimazione attiva delle Compagnie di assicurazione – Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; in particolare, si duole che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in proposito, la Corte d’appello ha ritenuto la legittimazione attiva delle Compagnie assicurative, affermando che era stata chiarita dalle stesse «rendendo più evidente il riferimento alla posizione di mittente assunta dalla società FI AU cui si sono surrogate e al potere rappresentativo attribuito da questa alla T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi e, per altro verso, che la De Giorgio RT s.r.l. non ha contestato di avere concluso il contratto di trasporto con la FI AU SP rappresentata dalla T.N.T. AUmative logistics, in virtù del mandato richiamato dalle società attrici in citazione» (pag. 6 sentenza impugnata). Lamenta che questa affermazione sarebbe contraria al disposto dell’art. 1963 cod. civ. non essendo chiaro il tipo negoziale intercorso tra FI e TN ed essendo erronea l’affermazione della Corte d’appello nel punto in cui ha ritenuto che «non rileva come sostiene, invece, la De RG RT s.r.l. in appello che le Compagnie assicurative non abbiano fornito alcuna prova del contratto di mandato tra FI AU SP e la TN, posto che l’onere della prova sorge solo per i fatti contestati” (pag. 12 sentenza impugnata). Contesta inoltre che la Corte d’appello ha ritenuto FI AU s.p.a. mittente del trasporto, a differenza del giudice di primo grado che aveva attribuito U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 7 tale ruolo alla T.N.T., e per aver attribuito rilevanza all’istituto della cessione del credito ex art. 1260 cod. civ., istituto ben distante da quello della surrogazione di cui agli artt. 1201 e ss. cod. civ. e peraltro, non invocato dalle attrici. Insiste dunque sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva della FIAT AU e quindi delle Compagnie di assicurazioni surrogatesi, tenuto conto che il diritto al risarcimento del danno spetta al destinatario dal momento in cui ai sensi dell’art. 1689, comma primo, cod. civ. “I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore”; nella vicenda in esame, secondo il ricorrente, il contratto aveva ad oggetto la spedizione di una partita di merce su ordine della TN - mittente dallo stabilimento della De RG – destinatario, unico legittimato a chiedere l’eventuale risarcimento del danno. 1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2951 e 1963 cod.civ., dell’art. 2 della legge 27- 5.1993 n. 161 contratto di autotrasporto di cose per conto terzi con tariffa a forcella, degli artt. 1419 e 1339, degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Prescrizione del diritto (un anno) – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta che la Corte d’appello ha ritenuto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale in prime cure, che l’azione non era prescritta nel termine annuale codicistico ai sensi dell’art. 2951 cod. civ., applicandosi il termine quinquennale previsto dalla normativa speciale (trasporto per conto terzi su strada sottoposto a tariffe obbligatorie a forcella, disciplina anteriore al d.lgs. n. 286 del 2005). U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 8 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza degli elementi costitutivi dell’illecito civile o responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.) e Carenza di legittimazione passiva della UTM di CE NE sas – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello sulla legittimazione attiva delle Compagnie assicurative che si sarebbero surrogate a FI AU e «al potere rappresentativo attribuito da questa a T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi (…), mandato richiamato dalle società attrici in citazione» (pag. 12 sentenza impugnata); denuncia che tale conclusione sarebbe perplessa perché in contrasto con la decisione di prime cure e in contraddizione con quanto rilevato dallo stesso giudice di appello secondo cui «non rileva come sostiene, invece, la De RG RT s.r.l .in appello che le Compagnie assicurative non abbiano fornito alcuna prova del contratto di mandato tra FI AU SP e la TN posto che l’onere della prova sorge solo per i fatti contestati” (pag. 12 sentenza impugnata) e denuncia l’affermazione apodittica ed erronea, frutto di un lapsus, in merito alla sussistenza di alcun procedimento o sentenza di condanna per furto del sub vettore nonché l’inesistenza di alcun prova offerta dalla Compagnie di assicurazione in merito al nesso causale tra la condotta della UTM e l’evento dannoso consistente nella SPrizione della merce, non potendosi ritenere che l’aver affidato, per conto della ditta De RG la merce alla Trans Sud per il trasporto costituisca a carico della UTM comportamento generativo del danno. Insiste ancora per la non fondatezza della domanda risarcitoria aquiliana avanzata e nel difetto di legittimazione passiva della UTM di U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 9 CE NE per inesistenza di alcun legame con la De RG RT, essendosi limitata soltanto ad indicare alla De RG il nominativo della società di trasporti Tran Sud alla quale commissionario il ritiro e il trasporto della merce, essendo essa stessa impossibilitata ad effettuare la prestazione. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod.civ., dell’art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza degli elementi costitutivi dell’illecito cvile o responsabilità aquiliana o extracontrattuale (art. 2043 cod.civ.) - Erronea non limitazione di responsabilità (art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82) in contrasto anche con le precedenti ordinanze istruttorie di disposizione della CTU da parte della Corte stessa – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla ritenuta non sussistenza della limitazione di responsabilità rispetto al quesito, tra l’altro, posto al CTU. 1.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., dell’ art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno, in contrasto anche con le precedenti ordinanze istruttorie di disposizione della CTU da parte della Corte stessa, anche per U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 10 non aver limitato ex art. 1 l. 450 del 1985 il presunto danno risarcibile – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”; lamenta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla liquidazione equitativa giustificata dalle inadempienze dei CTU incaricati nel corso del giudizio, richiamando quanto dedotto sui criteri di determinazione del danno nel motivo precedente. 1.6. Con il sesto motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 191 ss. cod. proc.civ. in materia di consulenza tecnica d’ufficio, dell’art. 1226 cod. civ., dell’ art. 1 l. 22.8.1985, n. 450 sostituito dall’art. 7 d.l. 29.3.1993, n. 82 (limitazione di responsabilità) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Omessa e insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio – Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) – Carenza dei presupposti per una liquidazione del presunto danno risarcibile e, comunque erroneità per arbitrarietà ed irragionevolezza della valutazione equitativa del danno, in contrasto anche con le precedenti ordinanze di disposizione della CTU da parte della Corte stessa anche per non aver limitato ex art. 1 l. n. 450 del 1985 il presunto danno risarcibile – Erronea valutazione dei fatti, degli atti. Dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. 1.7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia il “Difetto assoluto di motivazione circa i fatti controversi e decisivi del giudizio - Violazione e falsa applicazione dell’obbligo di motivazione della sentenza (art. 111, comma 6, Cost.) in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ. – Erronea valutazione dei fatti, degli atti processuali, dei documenti di riferimento ed oggetto di attività istruttoria - Erronea qualificazione della fattispecie di situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”. 1.8. Con l’ottavo motivo denuncia la “Violazione e falsa applicazione U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 11 dell’art. 91 cod. proc. civ.”. 2. Con il ricorso incidentale, la controricorrente De RG RT s.r.l. denuncia: 2.1. Con il primo motivo, “error in procedendo et judicando” ed in particolare, la “Violazione e falsa applicazione degli artt. 163 n. 4, 115 e 183, comma 5, cod. proc. civ., 115 cod. proc. civ., 1260, 1693, 1689, 1737 e 1705 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5”; in particolare, lamenta che la Corte d’appello ha attribuito il ruolo di mittente alla FI AU, sebbene tale ruolo spettasse alla T.N.T. come affermato correttamente dal giudice di prime cure, non avvedendosi che l’attività processuale delle Compagnie di assicurazioni, lungi dal costituire una mera precisazione delle allegazioni in fatto, costituiva in realtà una inammissibile mutatio libelli con allegazione di un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello originario “(mandato con rappresentanza vs spedizione senza contemplatio domini)”, rispetto al quale non poteva invocarsi la disciplina di cui all’art. 183 comma 5 c.p.c.; contesta altresì quanto affermato in ordine alla prova del contratto di mandato tra FI AU e TN «posto che l’onere della prova sorge sui fatti non contestati» (pag. 12 sentenza impugnata) e quanto rilevato in tema di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ., neppure invocata dalle Compagnie assicuratrici. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale lamenta la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 – Censura del giudizio di fatto relativo all’accertamento del presupposto ex art. 1226 cod. civ. dell’impossibilità o difficoltà rilevante di provare il danno nel suo esatto ammontare – Inidoneità della motivazione”; nello specifico, contesta quanto motivato dalla Corte di appello in ordine alla liquidazione equitativa giustificata dalle inadempienze dei CTU incaricati nel corso del giudizio e, inoltre, che siano stati posti a base della liquidazione medesima criteri tariffari ex art. 1, comma 2, della l. n. 450 del 1985 nel caso di trasporto esente dalla tariffa a forcella, sebbene il giudice di appello ha concluso per l’assoggettabilità del trasporti U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 12 de quo al regime del trasporto a forcella. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 cod.civ., dell’art. 1 l. n. 450/1985 e dell’art. 1696 c. c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.” e ribadisce la doglianza sulla motivazione in punto di liquidazione equitativa già formulata nel motivo precedente e ne denuncia l’obiettiva perplessità. 3. Per ragioni di ordine logico e di evidente connessione, il primo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente al primo motivo del ricorso incidentale, prospettando entrambi, come sopra meglio in sintesi riassunti, una serie di analoghe e coincidenti questioni quali: il ruolo di “mittente” attribuito alla FI AU, rispetto a quello della T.N.T., l’eccepita carenza di legittimazione attiva della FIAT AU e quindi delle Compagnie di assicurazioni surrogatesi;
il fatto che l’attività processuale delle Compagnie di assicurazioni, lungi dal costituire una mera precisazione delle allegazioni in fatto costituiva in realtà un’inammissibile mutatio libelli con allegazione di un fatto costitutivo radicalmente diverso da quello originario “(mandato con rappresentanza vs spedizione senza contemplatio domini”; la mancata prova del contratto di mandato tra FI AU e TN e quanto anche rilevato dalla Corte territoriale in tema di cessione del credito ex art. 1260 c.c., istituto neppure invocato dalle Compagnie assicuratrici. Entrambi i motivi sono in parte inammissibili e in parte infondati in relazione sia alle violazioni di legge sia all’omesso esame di fatti decisivi sia alla carenza di motivazione. 3.1. Sono inammissibili quanto alla censura della insufficiente motivazione, che è appena il caso di evidenziare, viene riproposta dal ricorrente principale per ciascuno dei motivi di ricorso, e che evoca una dizione abrogata della norma ponendosi al di fuori del vigente testo dell’art. 360 comma 1 n. 5 cod.proc.civ., come sostituito dalla riformulazione disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012. 3.2. Sono infondati in relazione all’eccepita carenza di legittimazione U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 13 attiva delle Compagnie di assicurazione surrogatesi nonché al ruolo di “mittente” del contratto di trasporto riconosciuto in capo alla FI. In proposito, la Corte d’appello di Napoli ha ritenuto la legittimazione delle compagnie assicuratrici a far valere la responsabilità della De RG RT s.r.l. per la perdita delle merci trasportate sulla base sia di quanto indicato nell’atto di citazione in primo grado, in cui le stesse avevano «espressamente dichiarato che il trasporto in questione fu commissionato alla De RG RT s.r.l. (il 10 febbraio 1998) dalla T.N.T. specificando tuttavia che la FI AU s.p.a. aveva affidato a quest’ultima la gestione del magazzino e delle consegne di autoricambi in partenza dal Piemonte e che, nell’adempimento del predetto mandato, la T.N.T. si avvaleva abitualmente dell’opera della De RG RT s.r.l.» sia di quanto precisato nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata in data 24 marzo 2004, in cui le predette compagnie avevano evidenziato - come consentito dal testo della richiamata norma di rito nel testo allora vigente – la «posizione del mittente assunta dalla società (FI AU), cui si sono surrogate, e al potere rappresentativo attribuito da questa alla T.N.T. nell’esecuzione del mandato conferito per la gestione delle consegne di autoricambi». Il giudice di appello ha aggiunto, per altro verso, che la «De RG RT s.r.l. non ha contestato di aver concluso il contratto di trasporto con la FI AU s.p.a., rappresentata dalla T.N.T. AUmative Logistics, in virtù del mandato richiamato dalle società attrici in citazione» e ha spiegato che il giudice di prime grado aveva negato la legittimazione attiva delle predette «richiamando l’eccezione formulata dalla R.A.S. s.p.a. assicuratrice della U.T.M. s.a.s. compagnia che tuttavia è estranea ai rapporti tra la FI AU s.p.a. e la De RG RT s.r.l.» (pagg. 11 e 12 della motivazione della sentenza impugnata). Pertanto evidenziato, le doglianze riproposte col ricorso per cassazione da NE e dalla De RG s.r.l. si infrangono contro le motivate e del tutto coerenti affermazioni rese dalla Corte d’appello in ordine alla circostanza che la FI AU fosse la controparte contrattuale U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 14 della De RG, sia pure mediante la mandataria con rappresentanza T.N.T., circostanza, del resto, ritenuta dalle stesse odierne parti, rispettivamente;
difatti, col ricorso principale NE dà per scontato che la TN avesse commissionato alla De RG RT, il trasporto delle merci sino a Bari (cfr. pag. 17 del ricorso) e con quello incidentale (cfr. pag. 34) la società De RG si limita ad evidenziare come il giudice d’appello non abbia ritenuto rilevante quanto dalla predetta sostenuto sulla circostanza che le compagnie di assicurazioni non avessero fornito alcuna prova del contratto di mandato intercorrente tra FI AU s.p.a. e la T.N.T., sebbene continui ad affermarlo in modo assertivo, senza fornire elementi idonei a scalfire quanto sul punto motivato dalla Corte territoriale e senza in concreto confrontarsi con quanto, in proposito, la stessa ha ritenuto, e cioè, che proprio la De RG non avesse contestato detta circostanza (pag. 12 della sentenza di appello). Va evidenziato al riguardo che la Corte d’appello ha escluso che le società incaricate del trasporto avessero ricevuto «alcuna richiesta da parte dei destinatari della merce» e riconosciuto in capo alla mittente FI la legittimazione ad agire contro il vettore, nei diritti della quale, le società di assicurazione quali attrici si sono surrogate (pag. 12 della motivazione della sentenza impugnata). La Corte d’appello in proposito si è uniformata al principio più volte espresso da questa Corte secondo cui nell’ipotesi di contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, si configura come contratto tra mittente e vettore a favore del terzo destinatario, in cui i diritti e gli obblighi del destinatario verso il vettore nascono con la consegna delle cose a destinazione o con la richiesta di consegna, che integra la "dichiarazione di volerne profittare", ai sensi dell'art. 1411 c.c., e segna il momento ex art. 1689 c.c. in cui il destinatario fa propri gli effetti del contratto, da tale momento potendosi il vettore rivolgere solo a lui per il soddisfacimento del credito di rimborso e corrispettivo. Sino a quel momento, il contratto è efficace nei confronti del mittente/stipulante e a U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 15 questo fanno capo i diritti nei confronti del vettore/promittente (di recente, in questo senso, Cass. Sez. 3, 15/05/2018 n. 11744; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 20/08/2013 n. 19225 e Cass. Sez. 3, 15/07/2008 n. 19451). Tanto rilevato, va pure evidenziato che ciò che le parti in concreto prospettano ed invocano è una alternativa ricostruzione della vicenda processuale nonché una rivalutazione delle circostanze fattuali al fine di suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello insindacabilmente formulato dalla Corte territoriale;
difatti, i motivi di censura sul punto contestano che la Corte territoriale, diversamente da quanto statuito in prime cure dal Tribunale, avrebbe erroneamente attribuito a FI il ruolo di “mittente” del trasporto mentre tale ruolo avrebbe dovuto essere riconosciuto alla T.N.T.. Con riferimento a tale doglianza, la Corte d’appello ha compiuto un accertamento in fatto, ad ella riservato e sorretto, come sopra ricordato, da argomentata motivazione, per conseguenza, insindacabile da questa Corte. 4. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile. Il Collegio condivide in proposito le osservazioni svolte dal Pubblico Ministero. Ebbene non sussiste alcuna delle violazioni lamentate dal ricorrente principale tenuto conto che in ordine al preteso termine di prescrizione, il predetto non si confronta con la motivata ricostruzione della fattispecie operata dal giudice d’appello ai fini dell’applicazione dell’art. 2947 c.c. che, sul punto, ha deciso conformemente al consolidato orientamento, secondo cui nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore (Sez. 3, 15/09/2021 n. 24894) e ha ritenuto il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. come peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 16 terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato;
istituto surrogatorio che non incide sull'identità oggettiva del credito, con la conseguenza che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, 23/02/2009 n. 4347). 5. Parimenti Inammissibili le censure proposte con il terzo e quarto motivo del ricorso principale che, così come sopra prospettate e sintetizzate, possono essere congiuntamente esaminate per ragioni di connessione. In primo luogo, esse sono inammissibili perché non dedotte nel rispetto del principio di completezza e specificità imposto dall’art. 366 comma 1, n 6 c.p.c; difatti, enunciano, con diverse formule, profili di censura già contenuti nei motivi precedenti senza la specifica indicazione, per ciascuno dei medesimi, degli atti processuali e dei documenti e delle norme di diritto su cui si fondano. In secondo luogo, le stesse doglianze, sostenendo che non esisterebbe alcun legame contrattuale tra la De RG RT s.r.l. e la UTM s.a.s., oltre ad essere formulate in modo aspecifico e generico, non si confrontano con la ratio decidendi della decisione che, sul punto, ha argomentato in modo chiaro ed esauriente in ordine alla responsabilità della U.T.M. di NE e sul fatto che fosse «indubbio» che la De RG le avesse affidato il servizio di trasporto;
invero con esse, il ricorrente principale si limita, indebitamente, a ribadire le ragioni del gravame proposto avverso la decisione di primo grado, senza censurare quelle per le quali la Corte territoriale ha ritenuto tali ragioni non condivisibili. Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata considerazione delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato comporta l’inammissibilità, ex art. 366, n. 4, c.p.c., del ricorso per cassazione, atteso che questo deve necessariamente contenere U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 17 l’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 11/01/2005, n. 359); sotto altro profilo, con i motivi di ricorso la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare le ragioni offerte da quest’ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come tale inammissibile ai sensi del citato art. 366, n. 4 c.p.c., (Cass. 24/09/2018, n. 22478; in precedenza, Cass. 21/03/2014, n. 6733; Cass. 15/03/2006, n. 5637). 6. Per le stesse ragioni, già evidenziate nel punto 3 che precede, il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente al secondo e terzo motivo del ricorso incidentale, prospettando entrambi, come sopra meglio in sintesi riassunti, analoghe questioni concernenti l’asserita violazione da parte del giudice d’appello dei presupposti per la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1126 c.c. e la pretesa contraddittorietà dell’agire della Corte territoriale in merito alla decisione di non disporre la CTU. Suggestivamente le parti fanno leva sulle difficoltà processuali collegate alle inadempienze dei Consulenti d’ufficio incaricati nel corso del giudizio di merito e sulle incongruenze fra le affermazioni contenute nelle ordinanze endoprocessuali rispetto alla decisione assunta in appello. Il Collegio in proposito condivide quanto evidenziato dal Pubblico Ministero nel ritenere sufficiente rammentare che le ordinanze istruttorie sono sempre revocabili e non vincolano il giudice di merito in sede di decisione finale e che, nel caso in esame, la liquidazione equitativa operata dalla Corte d’appello è stata correttamente ancorata al criterio legale previsto dall’art. 1, comma 2 della l. n. 450 del 1985 nel caso di avaria o di perdita della merce trasportata, recependo l’indicazione proveniente congiuntamente dalle parti sull’importo base in ordine al quale stabilire il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 18 risarcimento. In particolare, la Corte territoriale ha optato per tale criterio dando conto della difficoltà di giungere ad una valutazione estimativa puntuale e ha legittimamente escluso che ricorressero i presupposti per applicare il limite di responsabilità di cui alla citata disciplina, proprio in ragione del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 450 del 1985, che così recita: «in caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 non si applicano». La Corte territoriale ha, pertanto, applicato la disposizione richiamata al caso di specie in considerazione della rilevante anomalia della vicenda atteso che la perdita e la SPrizione della merce trasportata era stata dovuta al comportamento doloso dello stesso vettore finale ossia della ditta U.T.M. di NE che, per il tramite di una ditta incaricata, la Trans Sud si era rivelata, all’esito dei fatti, del tutto inaffidabile per aver caricato la merce ed essersene impossessata e del cui operato, sia la De RG sia la U.T.M. di NE debbono rispondere ai sensi degli artt. 1176, 1218 e 1228 c.c. (pag. 17, penultimo cpv. della sentenza impugnata). Rientra pertanto nel prudente apprezzamento della Corte di merito l’aver riferito la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. al valore espresso dall’art. 1, comma 2, della l. 450 del 1985, tenuto conto dell’esiguità del valore espresso dal primo comma del medesimo articolo, se confrontato con la somma di circa duecento dieci milioni di lire pagata dalle compagnie assicurative in favore della FI (pag. 2 della sentenza impugnata). 7. Va disatteso infine l’ottavo motivo del ricorso principale. Per giurisprudenza ampiamente consolidata, in materia di spese processuali, l'identificazione della parte soccombente è rimessa al potere decisionale del Giudice di merito, insindacabile in questa sede, con l'unico limite di violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (tra tante, Cass. Sez. 1, 16/06/2011 n. 13229; Cass. Sez. 3, 04/06/2007 n. 12963). Nella specie, il U.P. 29/03/2023 ric. n. 28276/2020 Pres. L.A. Scarano Rel. I Ambrosi 19 giudice d'appello ha richiamato il principio di soccombenza e i corretti parametri in tema di tariffe. 8. In conclusione, il ricorso principale è rigettato. Sussistono le ragioni per ritenere integralmente compensate le spese di lite, tenuto conto della peculiare posizione processuale delle parti costituite, condebitrici solidali ed in considerazione della circostanza che le società di assicurazioni, creditrici, sebbene intimate, non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte rigetta sia il ricorso principale sia quello incidentale e dichiara le spese integralmente compensate tra le parti. Dichiara la sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza </SPn>