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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 30/09/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2072/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIANI MAURIZIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TROTTI ANTONIO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 126/2022 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di revoca del decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Latina in data 1.04.2022 e notificato il 17.05.2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore della Parte_1 [...] la somma di €31.608,15, Parte_2 di cui €25.069,39 a titolo di obblighi contributivi inerenti al periodo 1/1/2017 - 31/12/2019 e la restante somma a titolo di interessi di mora e sanzioni per omessa/tardiva comunicazione dei redditi nelle annualità di riferimento, oltre spese di lite della fase monitoria.
In particolare, l'opponente ha dato atto di aver pagato l'importo di Parte_1
€25.069,39 con F24 del 18/6/2022 mediante compensazione con crediti di altra natura secondo modalità espressamente indicata dalla mentre con riferimento alle restanti CP_1 somme, pari ad € 5.638,76 per interessi e sanzioni ed € 900,00 per ulteriori sanzioni, ne ha dedotto la non dovutezza perché conteggiate in base a tassi e penalità del Regolamento di
Previdenza, derogabile in virtù di “sanatoria” contributiva per il 1992-2020, approvata dai
Ministeri vigilanti Lavoro ed Economia dopo la presentazione del ricorso ingiuntivo e pubblicizzata dalla CNPR con nota del 14/4/2022.
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria dall'1/1/2017 al 31/12/2019, e la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda di pagamento per interessi di mora e/o sanzioni
Nel costituirsi in giudizio la ha dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle Pt_2 somme portate dal decreto ingiuntivo opposto evidenziando che il sig. aveva Pt_1 avanzato domanda di sanatoria relativamente alla sua intera posizione contributiva in data
19/10/2022; che, rispetto al periodo di riferimento indicato nel decreto ingiuntivo, residuava a carico dello stesso l'importo a titolo contributivo di € 5.720,13, così rideterminato per l'anno
2019.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare, in parte, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di € 5.720,13.
La causa - riassegnata al presente Magistrato in virtù del decreto presidenziale n. 55 del
6.6.2023 ed istruita documentalmente – è stata assunta in decisione all'odierna e udienza.
****
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1 L'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente (secondo cui la “avrebbe CP_1 dovuto preferire la procedura amministrativa a quella monitoria, più gravosa per il contribuente”) rimane assorbita in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass.
Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
2. Tanto premesso, risultano documentalmente agli atti e sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
-il versamento effettuato dal sig. dell'importo di €25.069,39 è avvenuto Parte_1 in data 18/06/2022 e dunque successivamente sia al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (del 2 marzo 2022) che alla sua notifica (del 17 maggio 2022) (cfr. doc.3 e 4 all.ti al ricorso);
-l'adesione al condono con domanda di sanatoria per l'intera morosità maturata a titolo di contributi, sanzioni ed interessi è stata effettuata dal Sig. solo in data Parte_1
19/10/2022 e, dunque successivamente, alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. doc.7 della memoria difensiva).
-che in data 3/11/2022 la ha deliberato il provvisorio accoglimento della domanda ed CP_1 il successivo 7/11/2022, il Sig. ha saldato il pagamento previsto per l'acconto e in Pt_1 data 3/12/22 è stata formalizzata la rateazione (cfr. doc. 8 e 9 all.ti sub memoria difensiva).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che delle somme portate dal decreto ingiuntivo residua ancora l'importo di €5.720,12 (come determinato dalla CNPR in esito alla comunicazione dei redditi trasmessa dal sig in Pt_1 data 18.10.2022) che sono, tuttavia, oggetto del piano di rateazione la cui conclusione è prevista per il 30.11.2026.
2.1 Sulla scorta di tali evidenze processuali appare manifestamente infondata la richiesta di improcedibilità/inammissibilità della domanda di pagamento delle somme richieste dalla a titolo di interessi e di sanzioni, dovendosi osservare che la missiva inviata dalla Pt_2 in data 14.4.2022 - oltre ad essere successiva al deposito del ricorso monitorio (iscritto CP_1 il 3.3.2022) - altro non è che una mera comunicazione con cui si informano i propri iscritti dell'approvazione del Provvedimento straordinario di rateazione volto a sanare i debiti riferiti ad omissioni contributive, dando indicazioni sulle modalità procedurali da seguire.
Tale missiva in alcun modo rappresentava per la un elemento ostativo alla notifica del CP_1 decreto ingiuntivo (ottenuto in data 1.4.2022) tra l'altro in difetto della domanda di rateazione del sig. Non è pertanto possibile ritenere la sussistenza di un abuso del processo da Pt_1 parte della . Pt_2
3. Tanto premesso, appare evidente che l'avvenuto parziale pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo qui opposto e la circostanza che la restante parte ancora dovuta di
€5.720,12 sia stata inserita nel piano di rateazione avviata in favore dell'opponente su sua richiesta integrano fatto sopravvenuti che determinano la cessazione della materia del contendere – come anche richiesto dalle parti all'odierna udienza - non potendosi, in ogni caso, emettere sentenza di condanna a carico dell'opponente della suddetta somma a fronte della rateizzazione che già la ricomprende, pena una irragionevole duplicazione di titoli.
3.1 La cessazione della materia del contendere è infatti una formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, che indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. Le spese del giudizio - tenuto conto della soccombenza virtuale, considerato che l'opponente ha adempiuto al pagamento parziale delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto in favore della in data 18.06.2022 quindi successivamente alla notifica CP_1 dell'ingiunzione e che ha avanzato richiesta di rateazione per la restante parte (e per ulteriori importi non oggetto di giudizio) in data 19.10.2022 e tenuto conto che il ricorso in opposizione risulta iscritto in data 23.6.2022 in data antecedente alla comunicazione ufficiale del 22.7.2022 con cui la ha individuato i requisiti di accesso al condono, le spese CP_1 processuali possono essere compensate per metà , la restante metà – liquidata e distratta come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (€26.000/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro minimi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2022;
2) condanna a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi €1.600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario della Pt_2
Latina, 30/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 30/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.
2072/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIANI MAURIZIO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TROTTI ANTONIO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo n. 126/2022 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente opposizione è la domanda di revoca del decreto ingiuntivo in oggetto emesso dal Tribunale di Latina in data 1.04.2022 e notificato il 17.05.2022, con il quale è stato ingiunto all'opponente di pagare in favore della Parte_1 [...] la somma di €31.608,15, Parte_2 di cui €25.069,39 a titolo di obblighi contributivi inerenti al periodo 1/1/2017 - 31/12/2019 e la restante somma a titolo di interessi di mora e sanzioni per omessa/tardiva comunicazione dei redditi nelle annualità di riferimento, oltre spese di lite della fase monitoria.
In particolare, l'opponente ha dato atto di aver pagato l'importo di Parte_1
€25.069,39 con F24 del 18/6/2022 mediante compensazione con crediti di altra natura secondo modalità espressamente indicata dalla mentre con riferimento alle restanti CP_1 somme, pari ad € 5.638,76 per interessi e sanzioni ed € 900,00 per ulteriori sanzioni, ne ha dedotto la non dovutezza perché conteggiate in base a tassi e penalità del Regolamento di
Previdenza, derogabile in virtù di “sanatoria” contributiva per il 1992-2020, approvata dai
Ministeri vigilanti Lavoro ed Economia dopo la presentazione del ricorso ingiuntivo e pubblicizzata dalla CNPR con nota del 14/4/2022.
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare che nulla era dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria dall'1/1/2017 al 31/12/2019, e la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda di pagamento per interessi di mora e/o sanzioni
Nel costituirsi in giudizio la ha dato atto dell'avvenuto pagamento parziale delle Pt_2 somme portate dal decreto ingiuntivo opposto evidenziando che il sig. aveva Pt_1 avanzato domanda di sanatoria relativamente alla sua intera posizione contributiva in data
19/10/2022; che, rispetto al periodo di riferimento indicato nel decreto ingiuntivo, residuava a carico dello stesso l'importo a titolo contributivo di € 5.720,13, così rideterminato per l'anno
2019.
Ha quindi concluso chiedendo di rigettare, in parte, l'opposizione avversaria e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della complessiva somma di € 5.720,13.
La causa - riassegnata al presente Magistrato in virtù del decreto presidenziale n. 55 del
6.6.2023 ed istruita documentalmente – è stata assunta in decisione all'odierna e udienza.
****
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1 L'eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente (secondo cui la “avrebbe CP_1 dovuto preferire la procedura amministrativa a quella monitoria, più gravosa per il contribuente”) rimane assorbita in virtù del principio della “ragione più liquida” (cfr. cass.
Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014), per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost - consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c.”, così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n.
2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014).
2. Tanto premesso, risultano documentalmente agli atti e sono pacifiche tra le parti le seguenti circostanze:
-il versamento effettuato dal sig. dell'importo di €25.069,39 è avvenuto Parte_1 in data 18/06/2022 e dunque successivamente sia al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (del 2 marzo 2022) che alla sua notifica (del 17 maggio 2022) (cfr. doc.3 e 4 all.ti al ricorso);
-l'adesione al condono con domanda di sanatoria per l'intera morosità maturata a titolo di contributi, sanzioni ed interessi è stata effettuata dal Sig. solo in data Parte_1
19/10/2022 e, dunque successivamente, alla notifica del decreto ingiuntivo (cfr. doc.7 della memoria difensiva).
-che in data 3/11/2022 la ha deliberato il provvisorio accoglimento della domanda ed CP_1 il successivo 7/11/2022, il Sig. ha saldato il pagamento previsto per l'acconto e in Pt_1 data 3/12/22 è stata formalizzata la rateazione (cfr. doc. 8 e 9 all.ti sub memoria difensiva).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro -che delle somme portate dal decreto ingiuntivo residua ancora l'importo di €5.720,12 (come determinato dalla CNPR in esito alla comunicazione dei redditi trasmessa dal sig in Pt_1 data 18.10.2022) che sono, tuttavia, oggetto del piano di rateazione la cui conclusione è prevista per il 30.11.2026.
2.1 Sulla scorta di tali evidenze processuali appare manifestamente infondata la richiesta di improcedibilità/inammissibilità della domanda di pagamento delle somme richieste dalla a titolo di interessi e di sanzioni, dovendosi osservare che la missiva inviata dalla Pt_2 in data 14.4.2022 - oltre ad essere successiva al deposito del ricorso monitorio (iscritto CP_1 il 3.3.2022) - altro non è che una mera comunicazione con cui si informano i propri iscritti dell'approvazione del Provvedimento straordinario di rateazione volto a sanare i debiti riferiti ad omissioni contributive, dando indicazioni sulle modalità procedurali da seguire.
Tale missiva in alcun modo rappresentava per la un elemento ostativo alla notifica del CP_1 decreto ingiuntivo (ottenuto in data 1.4.2022) tra l'altro in difetto della domanda di rateazione del sig. Non è pertanto possibile ritenere la sussistenza di un abuso del processo da Pt_1 parte della . Pt_2
3. Tanto premesso, appare evidente che l'avvenuto parziale pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo qui opposto e la circostanza che la restante parte ancora dovuta di
€5.720,12 sia stata inserita nel piano di rateazione avviata in favore dell'opponente su sua richiesta integrano fatto sopravvenuti che determinano la cessazione della materia del contendere – come anche richiesto dalle parti all'odierna udienza - non potendosi, in ogni caso, emettere sentenza di condanna a carico dell'opponente della suddetta somma a fronte della rateizzazione che già la ricomprende, pena una irragionevole duplicazione di titoli.
3.1 La cessazione della materia del contendere è infatti una formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, che indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice.
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass., 07-05-
1995).
4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
5. Le spese del giudizio - tenuto conto della soccombenza virtuale, considerato che l'opponente ha adempiuto al pagamento parziale delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto in favore della in data 18.06.2022 quindi successivamente alla notifica CP_1 dell'ingiunzione e che ha avanzato richiesta di rateazione per la restante parte (e per ulteriori importi non oggetto di giudizio) in data 19.10.2022 e tenuto conto che il ricorso in opposizione risulta iscritto in data 23.6.2022 in data antecedente alla comunicazione ufficiale del 22.7.2022 con cui la ha individuato i requisiti di accesso al condono, le spese CP_1 processuali possono essere compensate per metà , la restante metà – liquidata e distratta come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alle cause di natura previdenziale (€26.000/€52.000) e con applicazione dei valori tariffari
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro minimi ed esclusa la fase istruttoria – seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
ogni contraria domanda, eccezione deduzione ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 126/2022;
2) condanna a rifondere in favore di parte opposta le spese di lite che si Parte_1 liquidano in complessivi €1.600,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario della Pt_2
Latina, 30/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro