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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8532 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 24/03/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a far data dal mese di dicembre 2024.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 07/11/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata nei limiti precisati;
- rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, dopo avere proceduto a nuova visita ed aver verificato l'insorgenza di nuove patologia, ha così concluso: “la perizianda
è da ritenere invalida civile in ragione del 100%, ai sensi del D.M. 5/2/92, a decorrere da dicembre 2024; per il precedente periodo (dall'epoca della presentazione della domanda fino
a novembre 2024) si conferma la valutazione precedentemente espressa (58%).”
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc.
Le spese di consulenza vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 8532 del 2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. GIUGNO ALESSIA ricorrente
CONTRO
CP_1
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente contumace
Avente ad oggetto: Opposizione ATP all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter cpc in data 24/03/2025 ha pronunziato SENTENZA Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della prestazione richiesta a far data dal mese di dicembre 2024.
Compensa le spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi processuali, già CP_1 liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 07/11/2023 la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere la prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
1 - premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, disposto il richiamo del consulente già nominato nella prima fase del procedimento, all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata nei limiti precisati;
- rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, dopo avere proceduto a nuova visita ed aver verificato l'insorgenza di nuove patologia, ha così concluso: “la perizianda
è da ritenere invalida civile in ragione del 100%, ai sensi del D.M. 5/2/92, a decorrere da dicembre 2024; per il precedente periodo (dall'epoca della presentazione della domanda fino
a novembre 2024) si conferma la valutazione precedentemente espressa (58%).”
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della decorrenza, successiva al deposito del ricorso ex art. 445bis cpc.
Le spese di consulenza vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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