CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2023, n. 14505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14505 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL ME nato a [...] il [...] RA IS nato a [...] il [...] PI EV nato a [...] il [...] IT SE nato a [...] il [...] SC AN nato a [...] il [...] ZO ON nato a [...] il [...] DE CA IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PI EV limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena, e l'inammissibilità nel resto del ricorso e dei ricorsi di EL ME, RA IS, IT SE, SC AN, ZO ON e DE CA IO;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AR RC, Avv. CESARE SANTONOCITO, e udito il difensore Avv. BARBARA POLZONI in sostituzione dell'Av. SANTONOCITO, che ha chiesto dichiarare inammissibili e/o rigettarsi i ricorsi degli imputati PI EV e ZO ON e condannare i predetti imputati alle spese di giudizio udito il difensore di EL ME e RA IS, Avv. ANTONIO SA OR, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore di PI EV, SC AN e DE CA IO, Avv. SA ST, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14505 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI SE Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 luglio 2021, per quanto qui di interesse, confermava la condanna di LL CO, IU EO, HE IN, SP SE, FU AN, RI NI e De LU IO. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Antonio OR SC nell'interesse di LL CO, condannato per il reato di cui al capo a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1 e 3-bis e 416-bis.1 cod.pen.) e IU EO, condannato per i reati di cui al capo h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.), i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) per i seguenti motivi: Per LL violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 62-bis cod. pen. : la Corte di appello non aveva chiarito le ragioni della assoluta inconciliabilità delle richieste circostanze attenuanti generiche ad un soggetto incensurato. 1.2 Per IU: violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 628 cod. pen (rapina nel supermercato Sigma presso il Centro Commerciale di Maregrosso): già in atto di appello si era rilevato che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza si evinceva che nessuno dei tre rapinatori si identificava nel ricorrente e che i rapinatori si erano allontanati a bordo di ciclomotori, non utilizzando l'autovettura Lancia Y in uso a IU, per cui era irrilevante che la stessa fosse parcheggiata in via Brindisi, sito vicino al centro commerciale, ma anche all'abitazione dell'imputato; sul punto nulla aveva chiarito la Corte di appello, così come non vi era stata risposta all'obiezione che il cambio di abiti dei rapinatori, che sarebbe avvenuta sull'autovettura di IU, avrebbe potuto essere agevolmente effettuata nella vicina abitazione del coimputato De LU IO. 1.3 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 114 cod. pen.: accertato che l'autovettura in uso a IU non aveva avuto altra funzione che quella di consentire un cambio di abiti, l'efficacia causale del contributo era talmente esiguo da potersi considerare trascurabile nell'economia generale della rapina. 1.4 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 133 cod. pen.: la pena base era stata fissata nel doppio del minimo edittale, senza tenere in considerazione il diverso ruolo avuto da IU ed il suo stato di incensuratezza. 2 2. Propone ricorso il difensore l'Avv. Tindaro Celi nell'interesse di LL CO e di SP SE, condannato per i reati di cui ai capi h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.,i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) ), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen., m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), n) (artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.), p) (artt. 110, 624 bis, commi 2 e 3, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.), q) (artt. 110, 648, 61 n.2 cod. pen.) a1) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n.1 e 4 rif. Art 61 n. 6 e 7 cod. pen.), b1) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) c1) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 cod. pen., 23 1.110/75) per i seguenti motivi: 2.1 Per LL: violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 629 cod. pen. e 628 cod. pen. relativamente al reato di cui al capo a), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari ad integrare il reato di estorsione ed alla valutazione di piena attendibilità del narrato delle persone offese in relazione all'ipotesi ascritta: la Corte di appello aveva avvalorato il contenuto di una conversazione del 07.09.2019 e gli incontri tra LL e De LU, ma aveva omesso ogni riferimento al contenuto delle dichiarazioni delle persone offese, che avevano descritto il ruolo di LL all'interno del circuito di sicurezza dei locali;
2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 392 e 393 cod. pen. per i capi a), b) c) e d) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati ascritti in rubrica nelle ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo di quella di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.: lo stesso decidente aveva dato atto che LL prestava la propria opera alle dipendenze di Bombaci, già prima del verificarsi dei fatti, per cui non si comprendeva per quali ragioni la pretesa di proseguire il rapporto d'opera con la ditta che si occupava della gestione della sicurezza dei locali non poteva essere connessa alla necessità di lavorare che l'imputato aveva;
a fronte delle doglianze difensive che avevano evidenziato la riconducibilità delle richieste di denaro ad una pretesa civilmente azionabile in sede giurisdizionale, la risposta della Corte era stata errata, avendo omesso ogni vaglio sulla natura del rapporto tra le parti;
2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4, 603 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. per il capo a) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante 3 del cd. "metodo mafioso": non vi erano state condotte concretamente evocative di un agire legato a metodi tipicamente rinvenibili nelle consorterie organizzate: 2.4 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 628 comma 1 e 3-bis cod. pen. per il capo a) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante delle più persone riunite: non era emersa la contemporanea presenza di più correi ogni qual volta le richieste di denaro venivano effettuate;
2.5 per SP SE: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 commi 1 e 2, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 99 cod.pen. in ordine alla riconosciuta recidiva;
erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma IV cod. pen.: non vi era alcun riferimento al tempo intercorso tra la data di commissione dei precedenti reati e quelli ascritti nel presente giudizio, e non ci si poteva limitare alla mera anamnesi penalistica desunta dal certificato del casellario giudiziale;
erronea era l'applicazione della recidiva reiterata, atteso che al fine della corretta contestazione di tale istituto era necessario che l'imputato fosse già stato condannato quale recidivo nelle precedenti condanne divenute irrevocabili, circostanza che non emergeva dal casellario in atti;
2.6 violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata;
inoltre, non era stato in alcun modo motivata la decisione in ordine al quantum relativo ad ogni aumento applicato ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati satellite. 3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. OR Silvestro nell'interesse di HE IN, condannato per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.le 3-bis e 416-bís.1 cod.pen.), b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-bís.1 cod. pen.) d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen.), m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) al) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n.1 e 4 rif. Ad 61 n. 6 e 7 cod. pen.), bl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) cl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 cod. pen., 231.110/75) per i seguenti motivi: 4 3.1 Violazione di legge e difetto di motivazione;
violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 81 e 133 cod. pen.: palesemente illegittimo appariva il meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale aveva operato gli aumenti di pena per la ritenuta continuazione in misura notevolmente superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
3.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen.: era stato operato un acrititico riferimento alle risultanze del casellario giudiziale;
3.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in merito alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche;
giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione della soggettività giudicata;
3.4 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli art. 132 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena in concreto inflitta all'imputato. 4. Propone ricorso l'Avv. OR Silvestro nell'interesse di FU AN, condannato per il reato di cui al capo b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-6/5.1 cod. pen.) per i seguenti motivi: 4.1 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 e 416-6/5.1 cod. pen.: quanto al delitto di cui al capo b) non poteva sottacersi il dato che nel momento in cui era avvenuta l'aggressione oggetto di imputazione, le assunzioni si erano già da tempo perfezionate e non risultava da alcuna emergenza probatoria che a tale data fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento del pizzo nei confronti del gestore della discoteca Palcò; si rilevava inoltre che l'atteggiarsi del metodo mafioso nel suo divenire doveva essere diretto nei confronti delle persone offese del reato e non nei confronti di un terzo estraneo;
quanto al reato di cui al capo e) era di tutta evidenza che l'azione era stata determinata da un fattore scatenante completamente avulso da dinamiche associative o da interesse economici collegati o collegabili alle assunzioni o al pagamento del pizzo;
nessuno degli imputati, durante le contestate aggressioni agli avventori del locale, aveva evocato l'appartenenza ad associazioni mafiose e le persone offese si erano limitate a ricostruire la dinamica delle aggressioni subite senza offrire spunti dichiarativi sui quali poter enucleare gli elementi strutturali della contestata aggravante ad effetto speciale;
5 4.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 cod. pen: nei motivi di appello era stata evidenziata l'assoluta inconsistenza dell'aggravante del nesso teleologico, atteso che non era possibile enucleare nessun elemento di prova che permettesse di riscontrare la consapevolezza in capo al ricorrente che le condotte realizzate da HE fossero finalizzate alla commissione del reato di cui al capo a), rispetto al quale FU era stato ritenuto assolutamente estraneo;
4.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in merito alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche;
giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione della soggettività giudicata;
4.4. violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena inflitta in concreto all'imputato: pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi era dubbio che l'apporto confessorio poteva legittimamente fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. Propone ricorso l'Avv. Paola Barbaro nell'interesse di AN FU per i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bislcod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo alle questioni dedotte dalla difesa;
la Corte di appello aveva parlato di piena trasnnissibilità soggettiva dell'aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cui ai capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che FU si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all'interno di un locale notturno, ma che non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non si evinceva il dato da cui poter trarre la consapevolezza di FU nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti;
illogico appariva anche il passaggio della sentenza in cui si sosteneva che le modalità dell'aggressione erano comunque mafiose ex se. 6. Ricorre per cassazione l'Avv. Paola Barbaro nell'interesse di RI NI, condannato per i reati di cui ai capi d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), per i seguenti motivi: 6.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-biskod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo 6 S.39, alle questioni dedotte dalla difesa;
la Corte di appello aveva parlato di piena trasmissibilità soggettiva dell'aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cui ai capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che RI, ritenuto estraneo al programma estorsivo di cui al capo a), avrebbe dimostrato di essere consapevole di partecipare ad azioni che, per le loro stesse caratteristiche, avrebbero rilevato una modalità mafiosa;
RI si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all'interno di un locale notturno, ma non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non si evinceva il dato da cui poter trarre la consapevolezza di RI nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti. 7. Propone ricorso l'Avv. Filippo Pagano nell'interesse di IO De LU, condannato per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1e 3-bis e 416-bis.1 cod. pen.), h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) per i seguenti motivi: 7.1 Violazione dell'art. 629 cod. pen., assenza di motivazione e travisamento della prova: nell'atto di appello si era evidenziato come le dichiarazioni di AM RA apparissero imprecise, poco genuine, e poco compatibili con le emergenze dichiarative degli altri soggetti escussi nella fase delle indagini (in particolare AR AN), ma la Corte di appello nulla aveva detto sul punto;
altra grave carenza di motivazione era relativa alle dichiarazioni di CU contenute nel verbale di s.i.t. del 9 luglio 2019, secondo cui in una occasione, dopo che si era convenuto che HE non avrebbe dovuto più fare ingresso nella discoteca, MI lo avrebbe fatto entrare procurando la reazione di CU che era stato aggredito da HE, che nell'occasione veniva bloccato e buttato fuori da MI e LL, cioè da coloro i quali con le sue intemperanze avrebbe fatto assumere;
7.2 sempre con riferimento al capo a) di imputazione ed alle dichiarazioni di CU del 9 luglio 2019, le stesse apparivano in netto contrasto con l'ipotesi accusatoria, che voleva che le risse all'interno del locale venissero provocate volutamente al fine di far assumere MI e LL, visto che le risse erano avvenute proprio quando addetti alla sicurezza erano MI e LL;
7.3 si era rilevato nell'atto di appello che, secondo quanto riferito da AR AN, HE non aveva mai evocato la sua vicinanza a De LU 7 A IO, per cui appariva necessario individuare in forza di quale atto, fatto o comportamento potesse ritenersi raggiunta la prova del concorso di De LU nei termini precisati nell'imputazione; De LU, che sarebbe stato incaricato di riscuotere i soldi che prima venivano dati a Lo CA, di fronte alle rimostranze di AM, che aveva manifestato la sua indisponibilità a pagare quanto richiesto, si sarebbe limitato a dire "va bene, me la vedo io", senza esternare alcuna minaccia o rappresaglia;
da nessun atto risultava che AM avesse corrisposto a De LU l'importo di C 240,00, né che l'eventuale richiesta estorsiva rivolta da MI o da AZ promanasse da De LU, e l'unico importo di C 200,00 corrisposto da CU a De LU era frutto di una regalia volontaria;
la motivazione sul concorso nel reato era pertanto carente. 7.4 Ancora con riferimento al capo a) e, in particolare, all'ipotesi di tentativo, il difensore rileva che si era sostenuto in appello che era più che probabile che MI e LL avessero speso il nome di De LU senza alcun preventivo mandato da parte dello stesso;
la circostanza che nell'occasione della regalia di 200 euro da CU a De LU quest'ultimo gli avrebbe chiesto di far lavorare i ragazzi al M'ama, non solo era irrilevante rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, ma si poneva in contrasto con la logica, atteso che i "ragazzi" in quel momento storico stavano continuando a lavorare con AM, cioè con colui che, per sua stessa ammissione, non avrebbe aderito alle richieste avanzate da De LU;
anche la richiesta di una ulteriore pretesa economica era stata avanzata da De LU a CU senza alcuna minaccia e non aveva avuto seguito per la ferma opposizione di CU, per cui avrebbe al più potuto costituire una fattispecie tentata e non consumata.. 7.5 Quanto alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il difensore osserva che nessuno degli imputati, nell'avanzare richieste illecite (assunzioni, ingressi senza pagare, pagamento somme di denaro) aveva mai evocato l'appartenenza ad associazioni mafiose di De LU (peraltro mai imputato per tali reati), né profferito frasi o tenuto comportamenti evocativi dell'esistenza dell'associazione. 7.6 Con riferimento ai reati di cui ai capi 0) e i) della rubrica non vi erano indizi gravi, precisi e concordanti a carico di De LU e non vi era prova che De LU sapesse ciò che i presunti correi avevano programmato;
la Corte di appello non aveva risposto alle doglianze contenute in appello, ma aveva contrapposto una motivazione fondata su semplici congetture. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ad eccezione di quello di HE, limitatamente alla determinazione della pena. 1.1 Ricorso dell'Avv. SC nell'interesse di LL OR: il ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha richiamato quanto già espresso a proposito della posizione del coimputato MI (l'essersi messo a disposizione ricoprendo vari ruoli per il raggiungimento dei risultati criminosi perseguiti dai complici), l'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure individuati nel ricorso, nel quale si evidenzia soltanto l'incesuratezza dell'imputato che, come previsto dall'art. 62-bis comma 3 cod. pen., "non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma" 1.2 Ricorso dell'Avv. Celi nell'interesse di LL OR: il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato che dalle dichiarazioni di AM e di AR era emerso che in più occasioni LL aveva preteso di lavorare nei locali, nonostante i responsabili dei servizi gli avessero preferito altri soggetti, avvertendo che avrebbero potuto esservi conseguenze spiacevoli dalla decisione imprenditoriale adottata (pag.40 sentenza impugnata); la Corte di appello ha anche escluso che il fatto potesse essere inquadrato nella fattispecie prevista dagli artt. 392 e 393 cod. pen., in assenza di un contratto di lavoro e di un qualsiasi obbligo configurabile in capo ai responsabili della sicurezza nei locali verso l'imputato al fine di farlo lavorare (pag.40 sentenza impugnata). 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ricordare che "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si 9 Cu.3 „ comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dalla Corte di appello, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, posto che, nella diffusa motivazione contenuta nelle pagine da 21 a 23 della sentenza impugnata, viene sottolineato che gli imputati agivano in gruppo e si presentavano come soggetti ricollegati ad ambienti di spicco della criminalità organizzata messinese. 1.4 Relativamente all'aggravante di aver agito in più persone riunite, il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con l'affermazione della Corte di appello secondo cui le condotte estorsive erano poste in essere "in piena simbiosi con il MI all'interno dei locali" (pag.40 sentenza impugnata). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IU EO deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la parte della motivazione della sentenza impugnata (pag.43) in cui si sottolinea il continuo andirivieni dell'imputato nel pomeriggio della rapina intorno ai luoghi limitrofi al Centro Commerciale ove la stessa era avvenuta, l'utilizzo della Lancia Y da lui condotta per perlustrare i dintorni dell'ingresso del supermercato, l'utilizzo della stessa come luogo di "cambio abiti" del gruppo, la guida del mezzo a luci spente poco prima dell'orario della rapina per portare il mezzo a poche centinaia di metri dal Centro Commerciale per poi spostarlo in orario immediatamente successivo alla rapina;
il motivo, in definitiva, propone una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, e non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 33 ove si precisa che il fatto che il terzetto di rapinatori non avesse cambiato gli abiti direttamente a casa di De LU dipendeva dal fatto che l'abitazione, a causa dello stato di semidetenzione dello stesso, poteva essere sorvegliatadalle Forze dell'Ordine o sottoposto a captazione ambientale. 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., vista l'esaustiva motivazione contenuta a pag. 44 della sentenza impugnata. 10 k j\f\I 2.3 Quanto alla dosimetria della pena, vi è congrua motivazione a pag.45 della sentenza impugnata;
peraltro, la pena base, alla luce delle aggravanti contestate, non è affatto il doppio di quella minima ed è ben al di sotto della media editale. 2.4 Relativamente al motivo proposto in sede di discussione relativo all'errore di calcolo commesso dal giudice di primo grado nel determinare la pena in quanto sarebbe stato commesso un errore di calcolo nella riduzione di un terzo per il rito abbreviato, si deve ribadire che "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)" (Sez,U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); ciò in quanto rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, per cui l'errore di calcolo nella riduzione per il rito non rientra in tale concetto;
poiché quindi l'eccezione non è stata proposta né in appello, né con il ricorso per cassazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di HE IN è fondato quanto al primo motivo. 3.1 Si deve infatti ribadire che "viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata" (Sez.5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831) Il giudice di primo grado aveva così determinato la pena: pena base per il reato di cui al capo a) "anni dieci di reclusione ed C 7.500,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni sedici e mesi otto di reclusione ed C 12.500,00 di multa, aumentata per la continuazione di complessivi mesi quaranta di reclusione ed C 2.500,00 di multa, in ragione di mesi quattro di reclusione ed C 250,00 di multa per ciascuna delle rapine contestate (capi h, I, n e al della 11 rubrica) e di mesi due ed C 100,00 di multa per ciascuno dei rimanenti reati (capi b, c, d, e, f, i, m, o, p, l, b1, cl e d1..." (in realtà, il capo I non è stato conteggiato due volte, dovendosi intendere la lettera q al posto di I,); la Corte di appello ha dapprima applicato un aumento di 1/3 su una pena base di anni dieci di reclusione, sbagliando però il calcolo in quanto anziché anni tredici e mesi quattro di reclusione è giunta ad anni tredici e mesi otto di reclusione;
ha poi commesso un ulteriore errore applicando un aumento, dopo quello per i reati di cui ai capi h) e i) e al),"per i due residui reati in contestazione", quando i residui reati erano invece 11; vi è stata comunque una reformatio in peius in quanto, a fronte di un aumento di mesi quaranta (pari ad anni tre e mesi quattro) ed C 2.500,00 di multa per la continuazione disposto dal primo giudice, la Corte di appello ha disposto un aumento di anni quattro di reclusione ed C 3.300,00 di multa;
pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per la rideternninazione della pena. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva: la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag. 26 della sentenza evidenziando che le risultanze del casellario giudiziale e la rilevanza della congerie di condotte in atti contestategli costituivano chiaro indice di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e di un aumento esponenziale della sua indole criminale e di inclinazione a delinquere. Quanto all'eccezione, proposta in sede di discussione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato considerato erroneamente recidivo reiterato, in quanto dal certificato penale risultava che nelle precedenti condanne non era stata contestata la recidiva, si deve rilevare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio 12 al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta di esclusione della qualifica di recidivo reiterato è affatto diversa, anche in relazione ai presupposti, da quella inerente alla disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva, unica eccezione sollevata con l'atto di appello, e la richiesta di escludere la recidiva reiterata, proposta soltanto in sede di discussione comporterebbe accertamenti di merito che questa Corte non può effettuare. 3.3. Altrettanto manifestamente infondati sono i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, attesa la motivazione contenuta a pag.26 della sentenza impugnata: sul punto, si deve ribadire che quando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, LI Rv. 271269 - 01) e che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , CH e altri Rv. 258410). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SP SE deve essere dichiarato inammissibile. `—‘ • ,"\.• 13 4.1 Richiamato il principio già espresso sulla censura relativa alla recidiva proposta nell'interesse di HE, anche in questo caso vi è una esauriente motivazione sul perché la recidiva sia stata ritenuta sussistente, avendo la Corte di appello sottolineato le plurime condotte poste in essere dall'imputato, i rilevanti precedenti dello stesso e un "notevole è ben visibile accrescimento della pericolosità sociale dell'appellante, autore di plurime azioni a mano armata messe in atto nel secondo semestre del 2019 e dai cui contenuti si ricava una palese maggiorata inclinazione al delitto..." 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che quanto alle attenuanti generiche non è indicato alcun motivo per il quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, e che la Corte di appello ha distinto i singoli aumenti apportati per la continuazione, con un aumento maggiore per i reati più gravi (rapina) ed uno più contenuto per i rimanenti reati (furto e ricettazione), in ossequio quindi ai principi stabiliti dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01); semmai, si deve rilevare l'errore commesso dalla Corte di appello nella determinazione della pena in quanto è stato effettuato prima l'aumento per la continuazione e poi quello per la recidiva, ma sul punto non sussiste nessun interesse all'impugnazione, in quanto il calcolo della pena così effettuato è andato a favore dell'imputato. 5. Il ricorso proposto dall'Avv. Silvestro nell'interesse di FU AN deve essere dichiarato inammissibile. 5.1 Relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si richiamano le considerazioni già espresse a proposito del motivo di ricorso proposto dall'Avv. Celi nell'interesse di LL (punto 1.3); premesso che al ricorrente non è stato contestato il rato di cui al capo e), la Corte di appello ha inoltre rilevato che il "metodo mafioso" era utile ai correi di cui al capo a) per "avere strada spianata per le richieste estorsive, poi rivolte a proprietari dei locali e gestori della sicurezza all'interno degli stessi" (pag. 47 sentenza impugnata); inoltre, non vi è alcun confronto con la parte della motivazione (pag.23) nella quale si evidenzia che anche i soggetti estranei al programma estorsivo (tra cui FU e RI), con la loro partecipazione alla aggressioni avevano dimostrato di essere ben consci di partecipare ad azioni rapportabili ad un palese vincolo associativo "dato dal rammostrare ai terzi di agire in un gruppo compatto, oltre che alla vicinianza di alcuni di essi -lo HE in particolar 14 modo- ad ambienti di criminalità organizzata messinesi, evenienza ben percepita dalle vittime" 5.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 576 cod. pen., si deve rilevare che il giudice di primo grado non aveva apportato alcun aumento per la suddetta aggravante, posto che dal calcolo della pena effettuato in primo grado si evince che era stata applicato soltanto l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; ciò si evince anche da quanto scritto alle pag.47 e 48 della sentenza di primo grado, nelle quali non vi è alcun accenno all'aggravante di cui sopra, avendo il giudice di primo grado analizzato soltanto quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; peraltro, si deve rilevare come l'eccezione non fosse stata sollevata in appello, ed è per ciò solo inammissibile. 5.3 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha evidenziato la concreta grave offensività della condotta e la piena intensità del dolo, con motivazione esente da censure;
l'eccezione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per non essere stata proposta in appello. 6. Il ricorso proposto dall'Avv. Barbaro nell'interesse di FU AN, che contesta soltanto l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, alla luce delle motivazioni sopra riportate. 7. Analogamente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. Barbaro nell'interesse di RI NI, redatto in termini identici a quello proposto nell'interesse di FU. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di De LU deve essere dichiarato inammissibile. 8.1 Già trattando della posizione di HE, la Corte di appello aveva evidenziato che le condotte aggressive dello stesso preparavano il terreno per le successive dazioni di denaro prima al coimputato Lo CA, e poi a De LU al quale, come da indicazioni di MI, era passata la "titolarità e ricevere le somme mensili a garanzie della sicurezza dei locali" (pag.28 sentenza impugnata); nella sentenza di primo grado sono state riportate le dichiarazioni di AN AR, gestore delle discoteche "Palcò" e "M'ama", il quale ha riferito che in più occasioni MI e LL, che si occupavano del servizio d'ordine, non avevano fatto entrare soggetti che gravitavano nell'ambiente malavitoso vantando la loro conoscenza con De LU e che quando si era 15 lamentato che invece permettevano a HE di entrare gratuitamente, gli avevano risposto che HE doveva essere favorito in quanto "apparteneva a De LU IO"; analoghe circostanze erano state riferite da CU, che si occupava della sicurezza nei locali, il quale, dopo essere stato minacciato da HE, si era rivolto direttamente a De LU, che aveva detto di aver già parlato con HE e gli aveva chiesto di far lavorare al "M'ama" i ragazzi di AM (tra cui LL e MI); CU gli aveva risposto che non poteva interferire con le decisioni di AR e gli aveva consegnato la somma di 200 euro;
successivamente, De LU gli aveva chiesto la somma di 600 euro, ed al suo diniego gli aveva detto che a quel punto si sarebbe disinteressato della cosa e che avrebbe dovuto gestire la situazione da solo;
a sua volta AM ha riferito di aver saputo da Bombaci, che si occupava della sicurezza all'interno del locale "L'officina", che questi si era rivolta a Lo CA IO affinché cessassero le risse all'interno del locale, e Lo CA gli aveva garantito che avrebbe risolto il problema in cambio del pagamento di 300 euro al mese;
i due si erano poi accordati per il pagamento di 40 euro a serata fino a quando, tratto in arresto Lo CA, MI gli aveva riferito che la somma doveva essere versata a De LU IO, che gli aveva poi chiesto di aumentare la somma a cinque-seicento euro a settimana;
il fatto che AM dovesse pagare De LU per garantire la sicurezza nei locali è stata confermata dal collaboratore di giustizia VA SE (pag.27 sentenza primo grado). Ciò premesso, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, e i primi tre motivi di ricorso pretendono di fornire una ricostruzione alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, senza considerare che nel caso in esame si è di fronte ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 16 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla sua posizione, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 8.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sulla impossibilità di ritenere sussistente l'ipotesi del tentativo a pag.31 della sentenza impugnata, osservando che De LU aveva ricevuto somme di denaro all'esito di una congegnata operazione (risse causate all'interno dei locali in modo da garantire la sicurezza degli stessi mediante assunzione di soggetti "graditi" e corresponsione di somme di denaro) e che la corresponsione delle somme si era fermata solo quando non era più sostenibile da parte degli estorti;
vi è anche motivazione sul perché la spendita del nome di De LU da parte di MI e LL non poteva essere fatta all'insaputa dello stesso (pag.32). 8.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte di appello ha più volte messo in evidenza che De LU è proprio la persona evocata dai coimputati per far intendere alle persone offese che dietro tutta l'operazione (richieste di assunzioni per garantire la sicurezza e corresponsione di somme) vi sia un esponente della malavita (De LU, appunto) e che certe persone siano intoccabili perché da lui protette, con ciò concretizzandosi proprio quella convinzione nelle persone offese di trovarsi di fronte a soggetti facenti parte di una associazione mafiosa. 8.4 Relativamente alla rapina al supermercato Sigma di cui ai capi h) e i) (e non capi g ed i come scritto in ricorso), contrariamente a quanto lamentato in ricorso, vi è una congrua risposta alle censure contenute nell'atto di appello, avendo la Corte territoriale evidenziato i contatti tra HE e gli altri autori della rapina con De LU nei momenti immediatamente precedenti alla stessa, e che SP aveva portato fuori dalla abitazione di De LU gli indumenti usati dai rapinatori per cambiarsi, per cui l'abitazione di De LU era servita come base logistica, tanto che a casa di De LU era tornato IU per recuperare il telefonino, che non aveva portato con sé durante la rapina per evitare rintracciarnenti tramite aggancio di celle telefoniche (si veda la motivazione a pag. 34 della sentenza impugnata). 9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere ' 17 condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
i ricorrenti HE e RI, inoltre, in virtù del principio della soccombenza (considerato che il ricorso di HE viene accolto limitatamente alla determinazione della pena) devono essere condannati alla rifusione delle spese in favore della parte civile LL AR, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HE IN limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL CO, IU EO, SP SE, FU AN, RI NI e De LU IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ON HE IN e RI NI in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile AR LL, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/03/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere SE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di PI EV limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rideterminazione della pena, e l'inammissibilità nel resto del ricorso e dei ricorsi di EL ME, RA IS, IT SE, SC AN, ZO ON e DE CA IO;
lette le conclusioni del difensore della parte civile AR RC, Avv. CESARE SANTONOCITO, e udito il difensore Avv. BARBARA POLZONI in sostituzione dell'Av. SANTONOCITO, che ha chiesto dichiarare inammissibili e/o rigettarsi i ricorsi degli imputati PI EV e ZO ON e condannare i predetti imputati alle spese di giudizio udito il difensore di EL ME e RA IS, Avv. ANTONIO SA OR, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore di PI EV, SC AN e DE CA IO, Avv. SA ST, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14505 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: COSCIONI SE Data Udienza: 02/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 12 luglio 2021, per quanto qui di interesse, confermava la condanna di LL CO, IU EO, HE IN, SP SE, FU AN, RI NI e De LU IO. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Avv. Antonio OR SC nell'interesse di LL CO, condannato per il reato di cui al capo a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1 e 3-bis e 416-bis.1 cod.pen.) e IU EO, condannato per i reati di cui al capo h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.), i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) per i seguenti motivi: Per LL violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 62-bis cod. pen. : la Corte di appello non aveva chiarito le ragioni della assoluta inconciliabilità delle richieste circostanze attenuanti generiche ad un soggetto incensurato. 1.2 Per IU: violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 628 cod. pen (rapina nel supermercato Sigma presso il Centro Commerciale di Maregrosso): già in atto di appello si era rilevato che dalle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza si evinceva che nessuno dei tre rapinatori si identificava nel ricorrente e che i rapinatori si erano allontanati a bordo di ciclomotori, non utilizzando l'autovettura Lancia Y in uso a IU, per cui era irrilevante che la stessa fosse parcheggiata in via Brindisi, sito vicino al centro commerciale, ma anche all'abitazione dell'imputato; sul punto nulla aveva chiarito la Corte di appello, così come non vi era stata risposta all'obiezione che il cambio di abiti dei rapinatori, che sarebbe avvenuta sull'autovettura di IU, avrebbe potuto essere agevolmente effettuata nella vicina abitazione del coimputato De LU IO. 1.3 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 114 cod. pen.: accertato che l'autovettura in uso a IU non aveva avuto altra funzione che quella di consentire un cambio di abiti, l'efficacia causale del contributo era talmente esiguo da potersi considerare trascurabile nell'economia generale della rapina. 1.4 violazione di legge, motivazione mancante ed illogica in relazione all'art. 133 cod. pen.: la pena base era stata fissata nel doppio del minimo edittale, senza tenere in considerazione il diverso ruolo avuto da IU ed il suo stato di incensuratezza. 2 2. Propone ricorso il difensore l'Avv. Tindaro Celi nell'interesse di LL CO e di SP SE, condannato per i reati di cui ai capi h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen.,i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) ), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen., m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), n) (artt. 110, 628 commi 1 e 3 n. 1 cod. pen.), p) (artt. 110, 624 bis, commi 2 e 3, 625 comma 1 n. 5 cod. pen.), q) (artt. 110, 648, 61 n.2 cod. pen.) a1) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n.1 e 4 rif. Art 61 n. 6 e 7 cod. pen.), b1) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) c1) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 cod. pen., 23 1.110/75) per i seguenti motivi: 2.1 Per LL: violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 629 cod. pen. e 628 cod. pen. relativamente al reato di cui al capo a), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari ad integrare il reato di estorsione ed alla valutazione di piena attendibilità del narrato delle persone offese in relazione all'ipotesi ascritta: la Corte di appello aveva avvalorato il contenuto di una conversazione del 07.09.2019 e gli incontri tra LL e De LU, ma aveva omesso ogni riferimento al contenuto delle dichiarazioni delle persone offese, che avevano descritto il ruolo di LL all'interno del circuito di sicurezza dei locali;
2.2 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 392 e 393 cod. pen. per i capi a), b) c) e d) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei reati ascritti in rubrica nelle ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen. in luogo di quella di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.: lo stesso decidente aveva dato atto che LL prestava la propria opera alle dipendenze di Bombaci, già prima del verificarsi dei fatti, per cui non si comprendeva per quali ragioni la pretesa di proseguire il rapporto d'opera con la ditta che si occupava della gestione della sicurezza dei locali non poteva essere connessa alla necessità di lavorare che l'imputato aveva;
a fronte delle doglianze difensive che avevano evidenziato la riconducibilità delle richieste di denaro ad una pretesa civilmente azionabile in sede giurisdizionale, la risposta della Corte era stata errata, avendo omesso ogni vaglio sulla natura del rapporto tra le parti;
2.3 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4, 603 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. per il capo a) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante 3 del cd. "metodo mafioso": non vi erano state condotte concretamente evocative di un agire legato a metodi tipicamente rinvenibili nelle consorterie organizzate: 2.4 violazione di legge in relazione agli artt. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., 628 comma 1 e 3-bis cod. pen. per il capo a) della rubrica;
manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante delle più persone riunite: non era emersa la contemporanea presenza di più correi ogni qual volta le richieste di denaro venivano effettuate;
2.5 per SP SE: violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 commi 1 e 2, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., 99 cod.pen. in ordine alla riconosciuta recidiva;
erronea applicazione della legge penale in relazione alla riconosciuta ed applicata recidiva ex art. 99 comma IV cod. pen.: non vi era alcun riferimento al tempo intercorso tra la data di commissione dei precedenti reati e quelli ascritti nel presente giudizio, e non ci si poteva limitare alla mera anamnesi penalistica desunta dal certificato del casellario giudiziale;
erronea era l'applicazione della recidiva reiterata, atteso che al fine della corretta contestazione di tale istituto era necessario che l'imputato fosse già stato condannato quale recidivo nelle precedenti condanne divenute irrevocabili, circostanza che non emergeva dal casellario in atti;
2.6 violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 133 cod. pen.: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena irrogata;
inoltre, non era stato in alcun modo motivata la decisione in ordine al quantum relativo ad ogni aumento applicato ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati satellite. 3. Propone ricorso per cassazione l'Avv. OR Silvestro nell'interesse di HE IN, condannato per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.le 3-bis e 416-bís.1 cod.pen.), b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-bís.1 cod. pen.) d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), 1) (artt. 110, 628 comma 1 e 3 n.1 e 3-bis cod. pen.), m) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) al) (artt. 110, 628 commi 1, 3 n.1 e 4 rif. Ad 61 n. 6 e 7 cod. pen.), bl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) cl) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67), dl) (artt. 110 cod. pen., 231.110/75) per i seguenti motivi: 4 3.1 Violazione di legge e difetto di motivazione;
violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 81 e 133 cod. pen.: palesemente illegittimo appariva il meccanismo di determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte territoriale aveva operato gli aumenti di pena per la ritenuta continuazione in misura notevolmente superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado;
3.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale;
violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen.: era stato operato un acrititico riferimento alle risultanze del casellario giudiziale;
3.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in merito alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche;
giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione della soggettività giudicata;
3.4 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli art. 132 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena in concreto inflitta all'imputato. 4. Propone ricorso l'Avv. OR Silvestro nell'interesse di FU AN, condannato per il reato di cui al capo b) (artt. 81 cpv., 110, 112 n.1, 582, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen., 416-6/5.1 cod. pen.) per i seguenti motivi: 4.1 violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 125 e 416-6/5.1 cod. pen.: quanto al delitto di cui al capo b) non poteva sottacersi il dato che nel momento in cui era avvenuta l'aggressione oggetto di imputazione, le assunzioni si erano già da tempo perfezionate e non risultava da alcuna emergenza probatoria che a tale data fosse stata avanzata alcuna richiesta di pagamento del pizzo nei confronti del gestore della discoteca Palcò; si rilevava inoltre che l'atteggiarsi del metodo mafioso nel suo divenire doveva essere diretto nei confronti delle persone offese del reato e non nei confronti di un terzo estraneo;
quanto al reato di cui al capo e) era di tutta evidenza che l'azione era stata determinata da un fattore scatenante completamente avulso da dinamiche associative o da interesse economici collegati o collegabili alle assunzioni o al pagamento del pizzo;
nessuno degli imputati, durante le contestate aggressioni agli avventori del locale, aveva evocato l'appartenenza ad associazioni mafiose e le persone offese si erano limitate a ricostruire la dinamica delle aggressioni subite senza offrire spunti dichiarativi sui quali poter enucleare gli elementi strutturali della contestata aggravante ad effetto speciale;
5 4.2 violazione di legge e difetto di motivazione avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 cod. pen: nei motivi di appello era stata evidenziata l'assoluta inconsistenza dell'aggravante del nesso teleologico, atteso che non era possibile enucleare nessun elemento di prova che permettesse di riscontrare la consapevolezza in capo al ricorrente che le condotte realizzate da HE fossero finalizzate alla commissione del reato di cui al capo a), rispetto al quale FU era stato ritenuto assolutamente estraneo;
4.3 violazione degli artt. 526, 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62- bis e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in merito alla ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche;
giudizio cumulativo sulla gravità del fatto senza considerazione della soggettività giudicata;
4.4. violazione degli artt. 526 e 605 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine alla misura della pena inflitta in concreto all'imputato: pur a fronte della commissione di un fatto-reato di elevata gravità, non vi era dubbio che l'apporto confessorio poteva legittimamente fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche. 5. Propone ricorso l'Avv. Paola Barbaro nell'interesse di AN FU per i seguenti motivi: 5.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bislcod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo alle questioni dedotte dalla difesa;
la Corte di appello aveva parlato di piena trasnnissibilità soggettiva dell'aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cui ai capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che FU si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all'interno di un locale notturno, ma che non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non si evinceva il dato da cui poter trarre la consapevolezza di FU nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti;
illogico appariva anche il passaggio della sentenza in cui si sosteneva che le modalità dell'aggressione erano comunque mafiose ex se. 6. Ricorre per cassazione l'Avv. Paola Barbaro nell'interesse di RI NI, condannato per i reati di cui ai capi d) (artt.110, 610, 61 n.2 cod. pen.),e) (artt. 110, 112, n.1, 582, 583, 585 in relazione al 576 n.1 cod. pen. e 416-bis.1 cod. pen.), f) (art. 588 cod. pen.), per i seguenti motivi: 6.1 violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-biskod. pen.: non emergeva alcuna valutazione autonoma riguardo 6 S.39, alle questioni dedotte dalla difesa;
la Corte di appello aveva parlato di piena trasmissibilità soggettiva dell'aggravante a tutti i concorrenti nei reati di cui ai capi a), b) ed e) senza alcuna distinzione e senza considerare che RI, ritenuto estraneo al programma estorsivo di cui al capo a), avrebbe dimostrato di essere consapevole di partecipare ad azioni che, per le loro stesse caratteristiche, avrebbero rilevato una modalità mafiosa;
RI si sarebbe reso responsabile di una unica aggressione consumatasi all'interno di un locale notturno, ma non erano emersi collegamenti o contatti pregressi con alcuno dei soggetti imputati per il reato principale di estorsione, per cui non si evinceva il dato da cui poter trarre la consapevolezza di RI nel programma estorsivo coltivato da altri soggetti. 7. Propone ricorso l'Avv. Filippo Pagano nell'interesse di IO De LU, condannato per i reati di cui ai capi a) (artt. 81 cpv., 110, 629 comma 2 in relazione al 628 n.1e 3-bis e 416-bis.1 cod. pen.), h) (artt.110, 628 commi 1 e 3 n. 1 e 3-bis cod. pen., (i) (artt. 110, 61 n.2 cod. pen., 4 e 7 I. 895/67) per i seguenti motivi: 7.1 Violazione dell'art. 629 cod. pen., assenza di motivazione e travisamento della prova: nell'atto di appello si era evidenziato come le dichiarazioni di AM RA apparissero imprecise, poco genuine, e poco compatibili con le emergenze dichiarative degli altri soggetti escussi nella fase delle indagini (in particolare AR AN), ma la Corte di appello nulla aveva detto sul punto;
altra grave carenza di motivazione era relativa alle dichiarazioni di CU contenute nel verbale di s.i.t. del 9 luglio 2019, secondo cui in una occasione, dopo che si era convenuto che HE non avrebbe dovuto più fare ingresso nella discoteca, MI lo avrebbe fatto entrare procurando la reazione di CU che era stato aggredito da HE, che nell'occasione veniva bloccato e buttato fuori da MI e LL, cioè da coloro i quali con le sue intemperanze avrebbe fatto assumere;
7.2 sempre con riferimento al capo a) di imputazione ed alle dichiarazioni di CU del 9 luglio 2019, le stesse apparivano in netto contrasto con l'ipotesi accusatoria, che voleva che le risse all'interno del locale venissero provocate volutamente al fine di far assumere MI e LL, visto che le risse erano avvenute proprio quando addetti alla sicurezza erano MI e LL;
7.3 si era rilevato nell'atto di appello che, secondo quanto riferito da AR AN, HE non aveva mai evocato la sua vicinanza a De LU 7 A IO, per cui appariva necessario individuare in forza di quale atto, fatto o comportamento potesse ritenersi raggiunta la prova del concorso di De LU nei termini precisati nell'imputazione; De LU, che sarebbe stato incaricato di riscuotere i soldi che prima venivano dati a Lo CA, di fronte alle rimostranze di AM, che aveva manifestato la sua indisponibilità a pagare quanto richiesto, si sarebbe limitato a dire "va bene, me la vedo io", senza esternare alcuna minaccia o rappresaglia;
da nessun atto risultava che AM avesse corrisposto a De LU l'importo di C 240,00, né che l'eventuale richiesta estorsiva rivolta da MI o da AZ promanasse da De LU, e l'unico importo di C 200,00 corrisposto da CU a De LU era frutto di una regalia volontaria;
la motivazione sul concorso nel reato era pertanto carente. 7.4 Ancora con riferimento al capo a) e, in particolare, all'ipotesi di tentativo, il difensore rileva che si era sostenuto in appello che era più che probabile che MI e LL avessero speso il nome di De LU senza alcun preventivo mandato da parte dello stesso;
la circostanza che nell'occasione della regalia di 200 euro da CU a De LU quest'ultimo gli avrebbe chiesto di far lavorare i ragazzi al M'ama, non solo era irrilevante rispetto al nucleo fondamentale dell'accusa, ma si poneva in contrasto con la logica, atteso che i "ragazzi" in quel momento storico stavano continuando a lavorare con AM, cioè con colui che, per sua stessa ammissione, non avrebbe aderito alle richieste avanzate da De LU;
anche la richiesta di una ulteriore pretesa economica era stata avanzata da De LU a CU senza alcuna minaccia e non aveva avuto seguito per la ferma opposizione di CU, per cui avrebbe al più potuto costituire una fattispecie tentata e non consumata.. 7.5 Quanto alla aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il difensore osserva che nessuno degli imputati, nell'avanzare richieste illecite (assunzioni, ingressi senza pagare, pagamento somme di denaro) aveva mai evocato l'appartenenza ad associazioni mafiose di De LU (peraltro mai imputato per tali reati), né profferito frasi o tenuto comportamenti evocativi dell'esistenza dell'associazione. 7.6 Con riferimento ai reati di cui ai capi 0) e i) della rubrica non vi erano indizi gravi, precisi e concordanti a carico di De LU e non vi era prova che De LU sapesse ciò che i presunti correi avevano programmato;
la Corte di appello non aveva risposto alle doglianze contenute in appello, ma aveva contrapposto una motivazione fondata su semplici congetture. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ad eccezione di quello di HE, limitatamente alla determinazione della pena. 1.1 Ricorso dell'Avv. SC nell'interesse di LL OR: il ricorso è manifestamente infondato, posto che la Corte di appello ha richiamato quanto già espresso a proposito della posizione del coimputato MI (l'essersi messo a disposizione ricoprendo vari ruoli per il raggiungimento dei risultati criminosi perseguiti dai complici), l'assenza di elementi positivamente valutabili, peraltro neppure individuati nel ricorso, nel quale si evidenzia soltanto l'incesuratezza dell'imputato che, come previsto dall'art. 62-bis comma 3 cod. pen., "non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma" 1.2 Ricorso dell'Avv. Celi nell'interesse di LL OR: il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello evidenziato che dalle dichiarazioni di AM e di AR era emerso che in più occasioni LL aveva preteso di lavorare nei locali, nonostante i responsabili dei servizi gli avessero preferito altri soggetti, avvertendo che avrebbero potuto esservi conseguenze spiacevoli dalla decisione imprenditoriale adottata (pag.40 sentenza impugnata); la Corte di appello ha anche escluso che il fatto potesse essere inquadrato nella fattispecie prevista dagli artt. 392 e 393 cod. pen., in assenza di un contratto di lavoro e di un qualsiasi obbligo configurabile in capo ai responsabili della sicurezza nei locali verso l'imputato al fine di farlo lavorare (pag.40 sentenza impugnata). 1.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si deve ricordare che "Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia richiamino alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipicamente mafiosa del vincolo associativo." (Sez.2, Sentenza n. 16053 del 25/03/2015, Rv. 263525). La "ratio" sottostante al citato art. 7, non è solo quella di punire più severamente coloro che commettono reati con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, data la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, partecipi o non di reati associativi, utilizzino metodi mafiosi, cioè si 9 Cu.3 „ comportino come mafiosi oppure ostentino, in maniera evidente e provocatoria, una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione che sono proprie delle organizzazioni della specie considerata. Ora, traslando detti principi nel caso in esame appare di tutta evidenza che le modalità delle azioni descritte, come evidenziato dalla Corte di appello, portano a dover ravvisare la sussistenza dell'aggravante, posto che, nella diffusa motivazione contenuta nelle pagine da 21 a 23 della sentenza impugnata, viene sottolineato che gli imputati agivano in gruppo e si presentavano come soggetti ricollegati ad ambienti di spicco della criminalità organizzata messinese. 1.4 Relativamente all'aggravante di aver agito in più persone riunite, il motivo di ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con l'affermazione della Corte di appello secondo cui le condotte estorsive erano poste in essere "in piena simbiosi con il MI all'interno dei locali" (pag.40 sentenza impugnata). 2. Il ricorso proposto nell'interesse di IU EO deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la parte della motivazione della sentenza impugnata (pag.43) in cui si sottolinea il continuo andirivieni dell'imputato nel pomeriggio della rapina intorno ai luoghi limitrofi al Centro Commerciale ove la stessa era avvenuta, l'utilizzo della Lancia Y da lui condotta per perlustrare i dintorni dell'ingresso del supermercato, l'utilizzo della stessa come luogo di "cambio abiti" del gruppo, la guida del mezzo a luci spente poco prima dell'orario della rapina per portare il mezzo a poche centinaia di metri dal Centro Commerciale per poi spostarlo in orario immediatamente successivo alla rapina;
il motivo, in definitiva, propone una inammissibile ricostruzione alternativa dei fatti, e non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 33 ove si precisa che il fatto che il terzetto di rapinatori non avesse cambiato gli abiti direttamente a casa di De LU dipendeva dal fatto che l'abitazione, a causa dello stato di semidetenzione dello stesso, poteva essere sorvegliatadalle Forze dell'Ordine o sottoposto a captazione ambientale. 2.2 Manifestamente infondato è anche il motivo relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 114 cod. pen., vista l'esaustiva motivazione contenuta a pag. 44 della sentenza impugnata. 10 k j\f\I 2.3 Quanto alla dosimetria della pena, vi è congrua motivazione a pag.45 della sentenza impugnata;
peraltro, la pena base, alla luce delle aggravanti contestate, non è affatto il doppio di quella minima ed è ben al di sotto della media editale. 2.4 Relativamente al motivo proposto in sede di discussione relativo all'errore di calcolo commesso dal giudice di primo grado nel determinare la pena in quanto sarebbe stato commesso un errore di calcolo nella riduzione di un terzo per il rito abbreviato, si deve ribadire che "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la relativa questione in quanto non dedotta con i motivi di appello)" (Sez,U., n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818); ciò in quanto rientra nella nozione di pena illegale "ah origine" quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge, ovvero quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali, per cui l'errore di calcolo nella riduzione per il rito non rientra in tale concetto;
poiché quindi l'eccezione non è stata proposta né in appello, né con il ricorso per cassazione, la stessa deve essere dichiarata inammissibile. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di HE IN è fondato quanto al primo motivo. 3.1 Si deve infatti ribadire che "viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, anche a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite - già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata" (Sez.5, n. 34497 del 07/07/2021, Maccarone, Rv. 281831) Il giudice di primo grado aveva così determinato la pena: pena base per il reato di cui al capo a) "anni dieci di reclusione ed C 7.500,00 di multa, aumentata per la recidiva ad anni sedici e mesi otto di reclusione ed C 12.500,00 di multa, aumentata per la continuazione di complessivi mesi quaranta di reclusione ed C 2.500,00 di multa, in ragione di mesi quattro di reclusione ed C 250,00 di multa per ciascuna delle rapine contestate (capi h, I, n e al della 11 rubrica) e di mesi due ed C 100,00 di multa per ciascuno dei rimanenti reati (capi b, c, d, e, f, i, m, o, p, l, b1, cl e d1..." (in realtà, il capo I non è stato conteggiato due volte, dovendosi intendere la lettera q al posto di I,); la Corte di appello ha dapprima applicato un aumento di 1/3 su una pena base di anni dieci di reclusione, sbagliando però il calcolo in quanto anziché anni tredici e mesi quattro di reclusione è giunta ad anni tredici e mesi otto di reclusione;
ha poi commesso un ulteriore errore applicando un aumento, dopo quello per i reati di cui ai capi h) e i) e al),"per i due residui reati in contestazione", quando i residui reati erano invece 11; vi è stata comunque una reformatio in peius in quanto, a fronte di un aumento di mesi quaranta (pari ad anni tre e mesi quattro) ed C 2.500,00 di multa per la continuazione disposto dal primo giudice, la Corte di appello ha disposto un aumento di anni quattro di reclusione ed C 3.300,00 di multa;
pertanto, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello per la rideternninazione della pena. 3.2 Manifestamente infondato è il motivo relativo alla recidiva: la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag. 26 della sentenza evidenziando che le risultanze del casellario giudiziale e la rilevanza della congerie di condotte in atti contestategli costituivano chiaro indice di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e di un aumento esponenziale della sua indole criminale e di inclinazione a delinquere. Quanto all'eccezione, proposta in sede di discussione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato considerato erroneamente recidivo reiterato, in quanto dal certificato penale risultava che nelle precedenti condanne non era stata contestata la recidiva, si deve rilevare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio 12 al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306); nel caso in esame, la richiesta di esclusione della qualifica di recidivo reiterato è affatto diversa, anche in relazione ai presupposti, da quella inerente alla disapplicazione della circostanza aggravante della recidiva, unica eccezione sollevata con l'atto di appello, e la richiesta di escludere la recidiva reiterata, proposta soltanto in sede di discussione comporterebbe accertamenti di merito che questa Corte non può effettuare. 3.3. Altrettanto manifestamente infondati sono i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, attesa la motivazione contenuta a pag.26 della sentenza impugnata: sul punto, si deve ribadire che quando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, la stessa è insindacabile in cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, LI Rv. 271269 - 01) e che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez.1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 23/01/2014 , CH e altri Rv. 258410). 4. Il ricorso proposto nell'interesse di SP SE deve essere dichiarato inammissibile. `—‘ • ,"\.• 13 4.1 Richiamato il principio già espresso sulla censura relativa alla recidiva proposta nell'interesse di HE, anche in questo caso vi è una esauriente motivazione sul perché la recidiva sia stata ritenuta sussistente, avendo la Corte di appello sottolineato le plurime condotte poste in essere dall'imputato, i rilevanti precedenti dello stesso e un "notevole è ben visibile accrescimento della pericolosità sociale dell'appellante, autore di plurime azioni a mano armata messe in atto nel secondo semestre del 2019 e dai cui contenuti si ricava una palese maggiorata inclinazione al delitto..." 4.2 Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, posto che quanto alle attenuanti generiche non è indicato alcun motivo per il quale il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio, e che la Corte di appello ha distinto i singoli aumenti apportati per la continuazione, con un aumento maggiore per i reati più gravi (rapina) ed uno più contenuto per i rimanenti reati (furto e ricettazione), in ossequio quindi ai principi stabiliti dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 — 01); semmai, si deve rilevare l'errore commesso dalla Corte di appello nella determinazione della pena in quanto è stato effettuato prima l'aumento per la continuazione e poi quello per la recidiva, ma sul punto non sussiste nessun interesse all'impugnazione, in quanto il calcolo della pena così effettuato è andato a favore dell'imputato. 5. Il ricorso proposto dall'Avv. Silvestro nell'interesse di FU AN deve essere dichiarato inammissibile. 5.1 Relativamente all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., si richiamano le considerazioni già espresse a proposito del motivo di ricorso proposto dall'Avv. Celi nell'interesse di LL (punto 1.3); premesso che al ricorrente non è stato contestato il rato di cui al capo e), la Corte di appello ha inoltre rilevato che il "metodo mafioso" era utile ai correi di cui al capo a) per "avere strada spianata per le richieste estorsive, poi rivolte a proprietari dei locali e gestori della sicurezza all'interno degli stessi" (pag. 47 sentenza impugnata); inoltre, non vi è alcun confronto con la parte della motivazione (pag.23) nella quale si evidenzia che anche i soggetti estranei al programma estorsivo (tra cui FU e RI), con la loro partecipazione alla aggressioni avevano dimostrato di essere ben consci di partecipare ad azioni rapportabili ad un palese vincolo associativo "dato dal rammostrare ai terzi di agire in un gruppo compatto, oltre che alla vicinianza di alcuni di essi -lo HE in particolar 14 modo- ad ambienti di criminalità organizzata messinesi, evenienza ben percepita dalle vittime" 5.2 Quanto all'aggravante di cui all'art. 576 cod. pen., si deve rilevare che il giudice di primo grado non aveva apportato alcun aumento per la suddetta aggravante, posto che dal calcolo della pena effettuato in primo grado si evince che era stata applicato soltanto l'aumento per l'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen.; ciò si evince anche da quanto scritto alle pag.47 e 48 della sentenza di primo grado, nelle quali non vi è alcun accenno all'aggravante di cui sopra, avendo il giudice di primo grado analizzato soltanto quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; peraltro, si deve rilevare come l'eccezione non fosse stata sollevata in appello, ed è per ciò solo inammissibile. 5.3 Relativamente alla dosimetria della pena, la Corte di appello ha evidenziato la concreta grave offensività della condotta e la piena intensità del dolo, con motivazione esente da censure;
l'eccezione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile per non essere stata proposta in appello. 6. Il ricorso proposto dall'Avv. Barbaro nell'interesse di FU AN, che contesta soltanto l'aggravante di cui all'art. 416-bis. 1 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile, alla luce delle motivazioni sopra riportate. 7. Analogamente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Avv. Barbaro nell'interesse di RI NI, redatto in termini identici a quello proposto nell'interesse di FU. 8. Il ricorso proposto nell'interesse di De LU deve essere dichiarato inammissibile. 8.1 Già trattando della posizione di HE, la Corte di appello aveva evidenziato che le condotte aggressive dello stesso preparavano il terreno per le successive dazioni di denaro prima al coimputato Lo CA, e poi a De LU al quale, come da indicazioni di MI, era passata la "titolarità e ricevere le somme mensili a garanzie della sicurezza dei locali" (pag.28 sentenza impugnata); nella sentenza di primo grado sono state riportate le dichiarazioni di AN AR, gestore delle discoteche "Palcò" e "M'ama", il quale ha riferito che in più occasioni MI e LL, che si occupavano del servizio d'ordine, non avevano fatto entrare soggetti che gravitavano nell'ambiente malavitoso vantando la loro conoscenza con De LU e che quando si era 15 lamentato che invece permettevano a HE di entrare gratuitamente, gli avevano risposto che HE doveva essere favorito in quanto "apparteneva a De LU IO"; analoghe circostanze erano state riferite da CU, che si occupava della sicurezza nei locali, il quale, dopo essere stato minacciato da HE, si era rivolto direttamente a De LU, che aveva detto di aver già parlato con HE e gli aveva chiesto di far lavorare al "M'ama" i ragazzi di AM (tra cui LL e MI); CU gli aveva risposto che non poteva interferire con le decisioni di AR e gli aveva consegnato la somma di 200 euro;
successivamente, De LU gli aveva chiesto la somma di 600 euro, ed al suo diniego gli aveva detto che a quel punto si sarebbe disinteressato della cosa e che avrebbe dovuto gestire la situazione da solo;
a sua volta AM ha riferito di aver saputo da Bombaci, che si occupava della sicurezza all'interno del locale "L'officina", che questi si era rivolta a Lo CA IO affinché cessassero le risse all'interno del locale, e Lo CA gli aveva garantito che avrebbe risolto il problema in cambio del pagamento di 300 euro al mese;
i due si erano poi accordati per il pagamento di 40 euro a serata fino a quando, tratto in arresto Lo CA, MI gli aveva riferito che la somma doveva essere versata a De LU IO, che gli aveva poi chiesto di aumentare la somma a cinque-seicento euro a settimana;
il fatto che AM dovesse pagare De LU per garantire la sicurezza nei locali è stata confermata dal collaboratore di giustizia VA SE (pag.27 sentenza primo grado). Ciò premesso, la sentenza di appello ha confermato quella di primo grado, e i primi tre motivi di ricorso pretendono di fornire una ricostruzione alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, senza considerare che nel caso in esame si è di fronte ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado;
il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 16 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla sua posizione, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. 8.2 La Corte di appello ha anche motivato in maniera esauriente sulla impossibilità di ritenere sussistente l'ipotesi del tentativo a pag.31 della sentenza impugnata, osservando che De LU aveva ricevuto somme di denaro all'esito di una congegnata operazione (risse causate all'interno dei locali in modo da garantire la sicurezza degli stessi mediante assunzione di soggetti "graditi" e corresponsione di somme di denaro) e che la corresponsione delle somme si era fermata solo quando non era più sostenibile da parte degli estorti;
vi è anche motivazione sul perché la spendita del nome di De LU da parte di MI e LL non poteva essere fatta all'insaputa dello stesso (pag.32). 8.3 Quanto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte di appello ha più volte messo in evidenza che De LU è proprio la persona evocata dai coimputati per far intendere alle persone offese che dietro tutta l'operazione (richieste di assunzioni per garantire la sicurezza e corresponsione di somme) vi sia un esponente della malavita (De LU, appunto) e che certe persone siano intoccabili perché da lui protette, con ciò concretizzandosi proprio quella convinzione nelle persone offese di trovarsi di fronte a soggetti facenti parte di una associazione mafiosa. 8.4 Relativamente alla rapina al supermercato Sigma di cui ai capi h) e i) (e non capi g ed i come scritto in ricorso), contrariamente a quanto lamentato in ricorso, vi è una congrua risposta alle censure contenute nell'atto di appello, avendo la Corte territoriale evidenziato i contatti tra HE e gli altri autori della rapina con De LU nei momenti immediatamente precedenti alla stessa, e che SP aveva portato fuori dalla abitazione di De LU gli indumenti usati dai rapinatori per cambiarsi, per cui l'abitazione di De LU era servita come base logistica, tanto che a casa di De LU era tornato IU per recuperare il telefonino, che non aveva portato con sé durante la rapina per evitare rintracciarnenti tramite aggancio di celle telefoniche (si veda la motivazione a pag. 34 della sentenza impugnata). 9. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere ' 17 condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
i ricorrenti HE e RI, inoltre, in virtù del principio della soccombenza (considerato che il ricorso di HE viene accolto limitatamente alla determinazione della pena) devono essere condannati alla rifusione delle spese in favore della parte civile LL AR, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HE IN limitatamente alla determinazione della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di LL CO, IU EO, SP SE, FU AN, RI NI e De LU IO, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ON HE IN e RI NI in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile AR LL, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 02/03/2023