CASS
Sentenza 3 ottobre 2023
Sentenza 3 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 40077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40077 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GIP TRIBUNALE DI TRAPANI avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trapani uditi i difensori: - avvocato JEAN PAULE CASTAGNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- avvocato DAVID BRUNELLI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trapani per NE TH e la competenza del Tribunale di Palermo per VAN DIEST STEPHAN;
- avvocato ALESSANDRO GAMBERINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- avvocato STEFANO GRECO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, premesso di essere stato investito della eccezione di incompetenza per territorio dai difensori di numerosi imputati - chiamati a Penale Sent. Sez. 1 Num. 40077 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/07/2023 rispondere di una pluralità di reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis d.lgs. n. 286 del 1998, per avere posto in essere condotte finalizzare a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, ed altre violazioni strumentali, quali falsi ideologici e violazione del codice della navigazione - nonché dai difensori di più enti - chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2011 di illeciti amministrativi - ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. 2. Il G.U.P., dopo avere riportato i 29 capi di imputazione, ha chiarito il contenuto di ogni singolo addebito e i rapporti tra di essi esistenti, precisando che sono stati accertati nell'ambito di tre diversi filoni di indagine. 2.1. Il primo attiene alle condotte contestate al capo 1) agli indagati SA IR e TH MD, nella qualità di team leader presenti a bordo della nave IUVENTA per conto dell'O.N.G. JUGEND RETTET, nonché a DE LU e a GH Mihamad, nella qualità di comandanti della predetta nave in relazione agli sbarchi di stranieri trasferiti a bordo della imbarcazione OS IA, approdata nei porti di Trapani e Crotone rispettivamente il 12 settembre 2016 ed il 21 giugno 2017. Secondo l'accusa gli indagati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano procurato, con una complessa attività, l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri, trasportandoli, prima, a bordo della IUVENTA dopo averli prelevati da imbarcazioni controllate da trafficanti libici, per poi trasbordarli su altre imbarcazioni di altri 0.N.G., tra cui OS IA 2.2. Il secondo filone di indagine attiene alle condotte delittuose contestate nei capi da 2) a 19) agli appartenenti all'O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL noleggiatrice della nave OS IA (AL GU, YE IA IN, RA AI nella qualità di team leader presenti a bordo della nave) e ai comandanti di quest'ultima imbarcazione (AM CO, SO US, SO LO LF NO) di proprietà della società VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. nonché agli illeciti amministrativi contestati ai capi 18) e 19) rispettivamente a quest'ultima società e a SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL in relazione agli sbarchi avvenuti: - a Trapani il 10 settembre 2016 (capo 2, ascritto ad AM e AL GU); - a Vibo Valentia in data 8 maggio 2017 (capi 3, 4, ascritti a SO US e YE); - a Corigliano Calabro il 26 maggio 2017 (capi 5, 6, 7, ascritti ad AM e YE); - a Crotone il 21 giugno 2017 (capi 8, 9, ascritti ad AM e YE); - a Reggio Calabria il 29 giugno 2017 (capi 10, 11, 12, ascritti i primi due ad AM e YE, il terzo al solo AM); 2 ook - a Vibo Valentia il 14 luglio 2017 (capi 13, 14, ascritti ad AM e YE); - a Pozzallo il 16 ottobre 2017 (capi, 15, 16, ascritti a SO LO LF NO e RA). Nello stesso contesto investigativo risulta accertato anche il reato di navigazione senza abilitazione e di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav. commesso a Genova (capo 17, ascritti a SO US, AM CO e SO LO LF NO). Secondo l'accusa, gli indagati, agendo nei diversi episodi in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, avevano compiuto, oltre ai reati di falso di cui agli art. 479 e 491 bis cod. pen., atti diretti a procurare l'ingresso illegale degli stranieri in Italia con le modalità specificamente indicate e, in particolare, prelevandoli dalle imbarcazioni dei trafficanti libici e trasportandoli in Italia o in violazione delle condizioni previste per gli eventi SAR o delle direttive impartite dalla Guardia costiera libica o in accordo coi trafficanti attraverso consegne concordate e la restituzione delle imbarcazioni e degli altri strumenti utili per i nuovi viaggi. 2.3. Il terzo filone investigativo attiene alle condotte contestate da capi 20) a 27) agli appartenenti all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO MISSIONE ITALIA noleggiatrice della nave OS DE (IA EN, AN AN ES nella qualità di team leader presenti a bordo della nave, capo progetto TO AB, MI AI coordinatore operazioni SAR) e ai comandanti di quest'ultima imbarcazione (AN IE AU, IG RE) di proprietà della società VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. nonché agli illeciti amministrativi contestati ai capi 28) e 29) rispettivamente a quest'ultima società e all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO MISSIONE ITALIA in relazione agli sbarchi avvenuti: - a Trapani il 28 marzo 2017 (capi 20, 21 ascritti a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB); - a Palermo il 27 giugno 2017 (capi 22, 23, 24, ascritti i primi due a IG RE e AN AN ES, il terzo soltanto all'RE); - a Salerno il 17 luglio 2017 (capi 24, 25, 26 ascritti a IG RE e AN AN ES). Nello stesso contesto investigativo risulta accertato anche il reato di navigazione senza abilitazione e di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav. commesso a Genova (capo 27, ascritto a AN IE AU e IG RE) Secondo l'accusa, gli indagati, agendo nei diversi episodi in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, avevano compiuto, oltre ai reati di falso di cui agli art. 479 e 491 bis cod. pen ed omessa denuncia, atti diretti a 3 procurare l'ingresso illegale degli stranieri in Italia con le modalità specificamente indicate e, in particolare, prelevandoli dalle imbarcazioni dei trafficanti libici e trasportandoli in Italia o in accordo coi trafficanti attraverso consegne concordate o attraverso la simulazione di operazioni di soccorso in assenza delle condizioni o in violazione delle direttive impartite dall'autorità nazionale competente IMRCC o in accordo coi trafficanti, alcuni dei quali venivano fatti salire a bordo e coinvolti nelle operazioni di trasbordo ed imbarco dei migranti. 3. L'ordinanza, dopo avere passato in rassegna i princìpi che regolano la competenza per territorio per connessione nel caso di reati commessi in forma concorsuale (art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.) o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) e gli arresti della giurisprudenza di legittimità, ha prospettato più soluzioni per risolvere la questione di competenza territoriale. 3.1. La prima soluzione muove dalla premessa che sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) con conseguente necessità di concentrazione della res iudicanda presso lo stesso giudice ex art. 16 cod. proc. pen.: - all'interno del primo filone, riferibile all'O.N.G. JUGEND RETTET, tra i due episodi contestati nel capo 1), in relazione a tutti i concorrenti, e tra i reati di cui ai capi 2) e 8), in relazione al solo CO AM;
- all'interno del secondo filone, riferibile all'O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, tra i reati di cui ai capi 5), 8), 10) e 13), tutti ascritti ad AM e YE e per quello di cui ai capi 2) e 3), rispettivamente ascritti al solo AM e alla solo YE;
- all'interno del terzo filone, riferibile all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE, ricorre la connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) e 16 cod. proc. pen. tra i reati di cui ai capi 22) e 25), contestati a IG RE e AN AN ES. Tutti gli altri reati, invece, dovrebbero essere attribuiti alla competenza dei giudici dei vari luoghi dove sono avvenuti gli sbarchi o sono state commesse le condotte penalmente sanzionate. Senonché, aggiunge il G.u.p., dalla descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione, specie da quella relativa agli illeciti amministrativi, risultano analogie delle condotte commesse dagli imputati nei diversi episodi così forti da far fondatamente ritenere che tutte le violazioni contestate siano state commesse in esecuzione di un'unica direttiva sulle modalità di soccorso dei migranti e sui rapporti con le autorità nazionali e con i trafficanti e, quindi, in adesione ad un disegno unitario delineato ab initio dalle O.N.G. di appartenenza;
disegno al quale 4 i singoli indagati si sono, di volta in volta, conformati, a prescindere dalla partecipazione di tutti o solo di alcuni ai reati contestati. In tale contesto, al fine di evitare la parcellizzazione e frammentazione in separati procedimenti delle condotte eseguite nell'ambito di una direttiva unitaria, conclude il decidente, potrebbe ragionevolmente essere superata la nozione di connessione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. recepita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle fattispecie concorsuali l'identità del disegno criminoso è in grado di determinare lo spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 cod. proc. pen., solo se comune a tutti i partecipanti, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. La connessione dovrebbe, pertanto, essere estesa fino a ricomprendere le condotte non concorsuali ed autonome poste in essere nella consapevolezza di uniformare la propria condotta a quella altrui, senza però partecipare alle specifiche condotte analoghe poste in essere dagli altri imputati nel quadro di un contesto complessivo unitario ed omogeneo. Se si accede a questa interpretazione evolutiva, conclude il G.u.p., la competenza per tutti i reati ed illeciti amministrativi dovrebbe radicarsi nel Tribunale di Trapani. Infatti, considerato che i reati più gravi dei tre individuati filoni sono quelli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestati in forma permanente, la competenza per territorio per connessione, ai sensi degli art. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., si radicherebbe presso il Tribunale del luogo dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo. In tutti e tre i casi il reato permanente più grave è stato, infatti, consumato con l'approdo nel porto di Trapani della nave utilizzata per il trasporto dei migranti: rispettivamente con lo sbarco del 12 settembre 2016 per il primo filone (capo 1) e per il secondo filone (capo 2) e con lo sbarco del 20 marzo 2017 per il terzo filone (capo 20). I predetti reati di cui ai capi 1), 2) e 20) attrarrebbero per connessione tutti i reati appartenenti al medesimo filone. 3.2. La seconda soluzione è fondata sulla nozione tradizionale della connessione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., secondo cui la forza attrattiva, nella specie del Tribunale di Trapani, non può estendersi ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. anche agli imputati che, secondo le contestazioni elevate dal pubblico ministero ed a prescindere dal rapporto oggettivo che lega i reati ad un'unica matrice, rispondono di episodi in cui l'identità del disegno criminoso non è comune a tutti i compartecipi. Secondo questa diversa interpretazione l'autorità giudiziaria competente per territorio sarebbe: 5 - il Tribunale di Crotone per GH OH in ordine al reato di cui al capo 1 ed in relazione all'episodio del 18 giugno 2017; - il Tribunale di Vibo Valentia per YE IA IN in ordine al primo tra i più gravi reati - quello contestato al capo 3), commesso il 4 e il 5.5.2017 - nonché per quelli connessi di cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13) e 14); - il Tribunale di Vibo Valentia per US SO in ordine al primo tra i più gravi reati - quello contestato al capo 3), commesso il 4 e il 5.5.2017 - nonché in ordine a quelli connessi di cui ai capi 4) e 17); - il Tribunale di Ragusa per LO LF SO in ordine al primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 15), commesso il 13.10.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 16) e 17); - il Tribunale di Ragusa per RA AI per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 15), commesso il 13.10.2017 nonché per quelli connessi di cui al capo 16): - il Tribunale di Palermo per IG RE per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 22), commesso il 27.6.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 23), 24), 25), 26) e 27); - il Tribunale di Palermo per AN AN ES per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 22), commesso il 27.6.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 23), 25) e 26): - il Tribunale di Trapani in relazione ai residui reati di cui ai capi 1), contestati a SA IR e TH MD DE LU, 2), contestati a CO AM e AL GU, 20) e 21) contestati a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB. Gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi 19), 29), 18) e 28), a mente dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, sono di competenza dei Tribunali chiamati a conoscere delle singole ipotesi delittuose che ne costituiscono il fondamento 3.3. La terza soluzione è imperniata sulla prevalenza dell'ipotesi di connessione derivante, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., dal luogo di consumazione dei singoli reati commessi in concorso, senza tener conto dell'interesse del singolo imputato a far prevalere il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i vari reati ascrittigli. In applicazione di tale principio la competenza del Tribunale di Trapani si estenderebbe agli imputati: - DE per le condotte di cui capo 1) fino all'approdo del 12 settembre 2016; - IR e CH per entrambe le ipotesi di cui al capo 1); 6 5chli - AL per il capo 2); - CO AM per i capi 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 17); - IE AU AN per i capi 20), 21) e 27); - TH EN per i capi 20) e 21); - TO AB per i capi 20) e 21); - MI AI per i capi 20) e 21); - VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. per il capo 18), in relazione alle condotte contestate a CO AM nei capi 6), 9), 11) e 14), e per il capo 28) in relazione alle condotte contestate a IE AU AN;
- O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE per il apo 29) in relazione alle condotte contestatoare'rainiti e EN al capo 21). 3.4. la do aperta la questione giuridica della configurabilità quale ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. ai fini dello spostamento della competenza, di un programma organizzativo unitario non trasfuso in una fattispecie concorsuale e non essendoci alcuna certezza sulla correlata questione relativa alla prevalenza di tale ipotesi di connessione rispetto a quella di cui all'art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per determinare 'godo definitivo la competenza territoriale. 4. In vista dell'udienza sono state tempestivamente depositate memorie difensive dagli avvocati: - Fumagalli per gli indagati AM, RE e SO a sostegno dell'incompetenza territoriale de Tribunale di Trapani, de - Brunelli per gli indagati EN e AN ES a sostegno della competenza del Tribunale di Palermo - Castagno per gli indagati GU, YE, Lasjuillarias e Save The Children: a sostegno della ripartizione territoriale fra i Tribunali dei luoghi degli sbarchi o del Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 1240 cod. nav. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, il Collegio osserva che costituisce presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la positiva verifica della sussistenza di una previa valutazione, da parte del giudice procedente, dei presupposti di un potenziale conflitto di competenza per territorio. Il vaglio in ordine alla presumibile fondatezza di una tale questione e dunque al suo carattere non meramente pretestuoso, cui è tenuto il giudice nell'esercitare il potere discrezionale che la disposizione in esame gli riconosce di rimettere la 7 questione alla Corte di cassazione («può rimettere»), e del quale egli è tenuto a dare conto con specifica motivazione, discende dalla necessità di evitare un uso defatigatorio dell'istituto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di ragionevole durata del processo. Come chiarito da questa Corte, una diversa interpretazione condurrebbe a configurare il rinvio pregiudiziale uno strumento indeterminato e dispersivo, come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità della questione di competenza, rendendo tale strumento inidoneo agli obiettivi perseguiti (v. Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta). Nella specie, deve essere affermata l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal G.u.p. del Tribunale di Trapani. Il giudice rimettente ha infatti operato la valutazione imposta dall'art. 24-bis cod. proc. pen., dando conto, con motivazione approfondita delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ha valutato la serietà della questione di competenza prospettata dalle parti, congruamente rappresentando i termini del contrasto e l'effettiva esistenza di un potenziale conflitto. 2. La questione prospettata dal Tribunale va risolta in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di competenza territoriale per connessione derivante dalla consumazione concorsuale dei reati (art. 12 lett. a cod. proc. pen. ) o dalla loro consumazione con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art. 12 lett. b cod. proc. pen.). È approdo pacifico che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Ne segue che qualora, come nel caso in esame, siano contestate ai diversi imputati distinte fattispecie di reato, anche se commesse in forma concorsuale, lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia sia per territorio, deve avere luogo solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (ex multis Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalajez,. 269960 - 01; Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc. AR e altri, Rv. 254924 - 01. Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008, Confl. comp.in proc. Schiavone e altri, Rv. 241143 - 01.). Qualora i reati siano ascritti a più autori in concorso ha luogo lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dall'artt. 12 lettere a) e b) cod. proc. pen. solo se ricorra l'identità di tutti i compartecipi dei vari reati, difettando, in go,i( F 8 caso contrario, "l'unità del processo volitivo" (Sez. 1, n. 23591 del 27/05/2008 Confl. comp. in proc. Avitabile e altri, Rv. 240205 - 01; Sez. 1, n. 19537 del 12 marzo 2003, Pifferi, Rv. 224389-01). Ai fini della connessione per continuazione e, quindi, della concentrazione della competenza presso un unico giudice - non può attribuirsi rilevanza alla consapevolezza dell'indagato che, secondo l'editto di accusa, pur non partecipando, né materialmente né moralmente, alle condotte illecite altrui sia consapevole di agire uniformandosi al disegno criminoso unitario delineato da un supposto accordo tra le 0.N.G di appartenenza sua e degli altri indagati, nei termini più compiutamente descritti dalle contestazioni relative agli illeciti amministrativi. L'ipotesi di connessione di cui all'art.12, lett .b), cod. proc. pen. si riferisce ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. A questo proposito, è stato efficacemente osservato che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma "quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto" (Sez. 6, n. 914 del 16/03/1999, Rv. 214782 - 01 PM in proc. Archidiacono;
Sez. 6, n. 3444 del 19/11/1997, dep. 1998, Cunetto, Rv. 210085 - 01). Allorché, quindi, uno o più imputati agiscano per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma criminoso individuale attuato con la consumazione degli altri reati oggetto del procedimento, precedenti o successivi, tanto da esserne ritenute estranee, non può avere luogo la estensione della "connessione per continuaziond;
dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti 3. Tanto posto la questione pregiudiziale posta a questa Corte va risolta come segue. 3.1. Il Tribunale di Trapani va dichiarato territorialmente competente per i reati di cui ai capi 1), ascritto in concorso SA IR, TH MD SA IR e TH MD. Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., a prescindere dall'epoca di consumazione e dal ruolo attribuito ai concorrenti, dovendosi comunque dare esclusiva prevalenza alla descrizione contenuta nel capo di 9 imputazione immune da errori, macroscopici ed immediatamente percepibili a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Giugliano,Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 - 01). Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Trapani il 12 settembre 2016). Il Tribunale di Trapani è competente anche per i reati di cui ai capi 2), ascritto a CO AM e AL, 20), 21), ascritti a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB, nonché per gli illeciti amministrativi dipendenti di cui ai capi 28 e 29), limitatamente all'illecito dipendente dal reato di cui al capo 21) e per il reato di cui al capo 27) limitatamente alla posizione di AN IE AU. I reati cui ai capi 20) e 21) sono contestati agli stessi indagati in concorso tra loro e hanno oggetto condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., la più grave delle quali è stata commessa a Trapani (capo 20) Il reato di cui ai capo 27) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 21) e 22) limitatamente alla posizione di AN. 3.2. Il Tribunale di Vibo Valentia è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 3), 4), ascritti a US SO e IN YE IA nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di SO US, nonché per gli illeciti amministrativi contestati ai capi 18) e 19) dipendenti dal reato di cui al capo 4). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (capo 3). Il reato di cui ai capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 3) e 4) limitatamente alla posizione di US SO. 3.3. Il Tribunale di Castrovillari è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), ascritti a CO AM e IN YE IA, nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di CO AM e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18) e 19) dipendenti dai reati di cui ai capi 6), 9), 11) e 14). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, 10 comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (capo 5). Il reato di cui ai capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quelli di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), limitatamente alla posizione di CO AM. 3.4. Il Tribunale di Ragusa è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 15) e 16), ascritti a SO LO LF NO e RA AI, nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di SO LO LF NO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18) e 19) dipendenti dal reato di cui al capo 16). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Pozzallo di cui al capo 15). Il reato di cui al capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 15) e 16), limitatamente alla posizione di SO LO LF NO 3.5. Il Tribunale di Palermo è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 22), 23), 24), 25) e 26), ascritti a IG RE e AN AN ES, nonché per il reato di cui al capo 27), limitatamente alla posizione di RE IG, e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28) e 29) dipendenti dal reato di cui al capo 26). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Palermo di cui al capo 22). Il reato di cui ai capo 27) è legato ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 22), 23), 24), 25) e 26) limitatamente alla posizione di IG RE. Gli illeciti amministrativi, a mente dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, sono di competenza del giudice chiamato a conoscere dei reati da cui dipendono.
P.Q.M.
Visto l'art. 24 bis cpp, dichiara la competenza del Tribunale di Trapani per i reati di cui ai capi 1, 2, 20, 21, nonché per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28 e 29, limitatamente all'illecito dipendente dal reato di cui al capo 21, per il reato 11 egly di cui al capo 27 limitatamente alla posizione di AN IE AU;
dispone trasmettersi gli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso;
dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia per i reati di cui ai capi 3, 4 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di SO US, nonché per gli illeciti amministrativi contestati ai capi 18 e 19 dipendenti dal reato di cui al capo 4; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari per i reati di cui ai capi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di AM CO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18 e 19 dipendenti dai reati di cui ai capi 6, 9, 11 e 14; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;
dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa per i reati di cui ai capi 15 e 16 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di SO LO LF NO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18 e 19 dipendenti dal reato di cui al capo 16; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
dichiara la competenza del Tribunale di Palermo per i reati di cui ai capi 22, 23, 24, 25 e 26 nonché per il reato di cui al capo 27 limitatamente alla posizione di RE IG .eper gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28 e 29 dipendenti dal reato di cui al capo 26; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trapani uditi i difensori: - avvocato JEAN PAULE CASTAGNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- avvocato DAVID BRUNELLI che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Trapani per NE TH e la competenza del Tribunale di Palermo per VAN DIEST STEPHAN;
- avvocato ALESSANDRO GAMBERINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- avvocato STEFANO GRECO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani, premesso di essere stato investito della eccezione di incompetenza per territorio dai difensori di numerosi imputati - chiamati a Penale Sent. Sez. 1 Num. 40077 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 06/07/2023 rispondere di una pluralità di reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 3 lett. a) e d), 3-bis d.lgs. n. 286 del 1998, per avere posto in essere condotte finalizzare a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di cittadini extracomunitari, ed altre violazioni strumentali, quali falsi ideologici e violazione del codice della navigazione - nonché dai difensori di più enti - chiamati a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2011 di illeciti amministrativi - ha disposto il rinvio pregiudiziale a questa Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen. 2. Il G.U.P., dopo avere riportato i 29 capi di imputazione, ha chiarito il contenuto di ogni singolo addebito e i rapporti tra di essi esistenti, precisando che sono stati accertati nell'ambito di tre diversi filoni di indagine. 2.1. Il primo attiene alle condotte contestate al capo 1) agli indagati SA IR e TH MD, nella qualità di team leader presenti a bordo della nave IUVENTA per conto dell'O.N.G. JUGEND RETTET, nonché a DE LU e a GH Mihamad, nella qualità di comandanti della predetta nave in relazione agli sbarchi di stranieri trasferiti a bordo della imbarcazione OS IA, approdata nei porti di Trapani e Crotone rispettivamente il 12 settembre 2016 ed il 21 giugno 2017. Secondo l'accusa gli indagati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avevano procurato, con una complessa attività, l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di stranieri, trasportandoli, prima, a bordo della IUVENTA dopo averli prelevati da imbarcazioni controllate da trafficanti libici, per poi trasbordarli su altre imbarcazioni di altri 0.N.G., tra cui OS IA 2.2. Il secondo filone di indagine attiene alle condotte delittuose contestate nei capi da 2) a 19) agli appartenenti all'O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL noleggiatrice della nave OS IA (AL GU, YE IA IN, RA AI nella qualità di team leader presenti a bordo della nave) e ai comandanti di quest'ultima imbarcazione (AM CO, SO US, SO LO LF NO) di proprietà della società VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. nonché agli illeciti amministrativi contestati ai capi 18) e 19) rispettivamente a quest'ultima società e a SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL in relazione agli sbarchi avvenuti: - a Trapani il 10 settembre 2016 (capo 2, ascritto ad AM e AL GU); - a Vibo Valentia in data 8 maggio 2017 (capi 3, 4, ascritti a SO US e YE); - a Corigliano Calabro il 26 maggio 2017 (capi 5, 6, 7, ascritti ad AM e YE); - a Crotone il 21 giugno 2017 (capi 8, 9, ascritti ad AM e YE); - a Reggio Calabria il 29 giugno 2017 (capi 10, 11, 12, ascritti i primi due ad AM e YE, il terzo al solo AM); 2 ook - a Vibo Valentia il 14 luglio 2017 (capi 13, 14, ascritti ad AM e YE); - a Pozzallo il 16 ottobre 2017 (capi, 15, 16, ascritti a SO LO LF NO e RA). Nello stesso contesto investigativo risulta accertato anche il reato di navigazione senza abilitazione e di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav. commesso a Genova (capo 17, ascritti a SO US, AM CO e SO LO LF NO). Secondo l'accusa, gli indagati, agendo nei diversi episodi in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, avevano compiuto, oltre ai reati di falso di cui agli art. 479 e 491 bis cod. pen., atti diretti a procurare l'ingresso illegale degli stranieri in Italia con le modalità specificamente indicate e, in particolare, prelevandoli dalle imbarcazioni dei trafficanti libici e trasportandoli in Italia o in violazione delle condizioni previste per gli eventi SAR o delle direttive impartite dalla Guardia costiera libica o in accordo coi trafficanti attraverso consegne concordate e la restituzione delle imbarcazioni e degli altri strumenti utili per i nuovi viaggi. 2.3. Il terzo filone investigativo attiene alle condotte contestate da capi 20) a 27) agli appartenenti all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO MISSIONE ITALIA noleggiatrice della nave OS DE (IA EN, AN AN ES nella qualità di team leader presenti a bordo della nave, capo progetto TO AB, MI AI coordinatore operazioni SAR) e ai comandanti di quest'ultima imbarcazione (AN IE AU, IG RE) di proprietà della società VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. nonché agli illeciti amministrativi contestati ai capi 28) e 29) rispettivamente a quest'ultima società e all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE BELGIO MISSIONE ITALIA in relazione agli sbarchi avvenuti: - a Trapani il 28 marzo 2017 (capi 20, 21 ascritti a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB); - a Palermo il 27 giugno 2017 (capi 22, 23, 24, ascritti i primi due a IG RE e AN AN ES, il terzo soltanto all'RE); - a Salerno il 17 luglio 2017 (capi 24, 25, 26 ascritti a IG RE e AN AN ES). Nello stesso contesto investigativo risulta accertato anche il reato di navigazione senza abilitazione e di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di cui agli artt. 1216 e 1231 cod. nav. commesso a Genova (capo 27, ascritto a AN IE AU e IG RE) Secondo l'accusa, gli indagati, agendo nei diversi episodi in concorso tra loro ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, avevano compiuto, oltre ai reati di falso di cui agli art. 479 e 491 bis cod. pen ed omessa denuncia, atti diretti a 3 procurare l'ingresso illegale degli stranieri in Italia con le modalità specificamente indicate e, in particolare, prelevandoli dalle imbarcazioni dei trafficanti libici e trasportandoli in Italia o in accordo coi trafficanti attraverso consegne concordate o attraverso la simulazione di operazioni di soccorso in assenza delle condizioni o in violazione delle direttive impartite dall'autorità nazionale competente IMRCC o in accordo coi trafficanti, alcuni dei quali venivano fatti salire a bordo e coinvolti nelle operazioni di trasbordo ed imbarco dei migranti. 3. L'ordinanza, dopo avere passato in rassegna i princìpi che regolano la competenza per territorio per connessione nel caso di reati commessi in forma concorsuale (art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen.) o con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) e gli arresti della giurisprudenza di legittimità, ha prospettato più soluzioni per risolvere la questione di competenza territoriale. 3.1. La prima soluzione muove dalla premessa che sussiste connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) con conseguente necessità di concentrazione della res iudicanda presso lo stesso giudice ex art. 16 cod. proc. pen.: - all'interno del primo filone, riferibile all'O.N.G. JUGEND RETTET, tra i due episodi contestati nel capo 1), in relazione a tutti i concorrenti, e tra i reati di cui ai capi 2) e 8), in relazione al solo CO AM;
- all'interno del secondo filone, riferibile all'O.N.G. SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL, tra i reati di cui ai capi 5), 8), 10) e 13), tutti ascritti ad AM e YE e per quello di cui ai capi 2) e 3), rispettivamente ascritti al solo AM e alla solo YE;
- all'interno del terzo filone, riferibile all'O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE, ricorre la connessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a) e b) e 16 cod. proc. pen. tra i reati di cui ai capi 22) e 25), contestati a IG RE e AN AN ES. Tutti gli altri reati, invece, dovrebbero essere attribuiti alla competenza dei giudici dei vari luoghi dove sono avvenuti gli sbarchi o sono state commesse le condotte penalmente sanzionate. Senonché, aggiunge il G.u.p., dalla descrizione dei fatti contenuta nei capi di imputazione, specie da quella relativa agli illeciti amministrativi, risultano analogie delle condotte commesse dagli imputati nei diversi episodi così forti da far fondatamente ritenere che tutte le violazioni contestate siano state commesse in esecuzione di un'unica direttiva sulle modalità di soccorso dei migranti e sui rapporti con le autorità nazionali e con i trafficanti e, quindi, in adesione ad un disegno unitario delineato ab initio dalle O.N.G. di appartenenza;
disegno al quale 4 i singoli indagati si sono, di volta in volta, conformati, a prescindere dalla partecipazione di tutti o solo di alcuni ai reati contestati. In tale contesto, al fine di evitare la parcellizzazione e frammentazione in separati procedimenti delle condotte eseguite nell'ambito di una direttiva unitaria, conclude il decidente, potrebbe ragionevolmente essere superata la nozione di connessione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. recepita dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle fattispecie concorsuali l'identità del disegno criminoso è in grado di determinare lo spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 cod. proc. pen., solo se comune a tutti i partecipanti, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale. La connessione dovrebbe, pertanto, essere estesa fino a ricomprendere le condotte non concorsuali ed autonome poste in essere nella consapevolezza di uniformare la propria condotta a quella altrui, senza però partecipare alle specifiche condotte analoghe poste in essere dagli altri imputati nel quadro di un contesto complessivo unitario ed omogeneo. Se si accede a questa interpretazione evolutiva, conclude il G.u.p., la competenza per tutti i reati ed illeciti amministrativi dovrebbe radicarsi nel Tribunale di Trapani. Infatti, considerato che i reati più gravi dei tre individuati filoni sono quelli di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestati in forma permanente, la competenza per territorio per connessione, ai sensi degli art. 8, 9 e 16 cod. proc. pen., si radicherebbe presso il Tribunale del luogo dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo. In tutti e tre i casi il reato permanente più grave è stato, infatti, consumato con l'approdo nel porto di Trapani della nave utilizzata per il trasporto dei migranti: rispettivamente con lo sbarco del 12 settembre 2016 per il primo filone (capo 1) e per il secondo filone (capo 2) e con lo sbarco del 20 marzo 2017 per il terzo filone (capo 20). I predetti reati di cui ai capi 1), 2) e 20) attrarrebbero per connessione tutti i reati appartenenti al medesimo filone. 3.2. La seconda soluzione è fondata sulla nozione tradizionale della connessione di cui all'art. 12, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., secondo cui la forza attrattiva, nella specie del Tribunale di Trapani, non può estendersi ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. anche agli imputati che, secondo le contestazioni elevate dal pubblico ministero ed a prescindere dal rapporto oggettivo che lega i reati ad un'unica matrice, rispondono di episodi in cui l'identità del disegno criminoso non è comune a tutti i compartecipi. Secondo questa diversa interpretazione l'autorità giudiziaria competente per territorio sarebbe: 5 - il Tribunale di Crotone per GH OH in ordine al reato di cui al capo 1 ed in relazione all'episodio del 18 giugno 2017; - il Tribunale di Vibo Valentia per YE IA IN in ordine al primo tra i più gravi reati - quello contestato al capo 3), commesso il 4 e il 5.5.2017 - nonché per quelli connessi di cui ai capi 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13) e 14); - il Tribunale di Vibo Valentia per US SO in ordine al primo tra i più gravi reati - quello contestato al capo 3), commesso il 4 e il 5.5.2017 - nonché in ordine a quelli connessi di cui ai capi 4) e 17); - il Tribunale di Ragusa per LO LF SO in ordine al primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 15), commesso il 13.10.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 16) e 17); - il Tribunale di Ragusa per RA AI per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 15), commesso il 13.10.2017 nonché per quelli connessi di cui al capo 16): - il Tribunale di Palermo per IG RE per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 22), commesso il 27.6.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 23), 24), 25), 26) e 27); - il Tribunale di Palermo per AN AN ES per il primo tra i più gravi reati, quello contestato al capo 22), commesso il 27.6.2017 nonché per quelli connessi di cui ai capi 23), 25) e 26): - il Tribunale di Trapani in relazione ai residui reati di cui ai capi 1), contestati a SA IR e TH MD DE LU, 2), contestati a CO AM e AL GU, 20) e 21) contestati a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB. Gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui ai capi 19), 29), 18) e 28), a mente dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, sono di competenza dei Tribunali chiamati a conoscere delle singole ipotesi delittuose che ne costituiscono il fondamento 3.3. La terza soluzione è imperniata sulla prevalenza dell'ipotesi di connessione derivante, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., dal luogo di consumazione dei singoli reati commessi in concorso, senza tener conto dell'interesse del singolo imputato a far prevalere il vincolo del medesimo disegno criminoso tra i vari reati ascrittigli. In applicazione di tale principio la competenza del Tribunale di Trapani si estenderebbe agli imputati: - DE per le condotte di cui capo 1) fino all'approdo del 12 settembre 2016; - IR e CH per entrambe le ipotesi di cui al capo 1); 6 5chli - AL per il capo 2); - CO AM per i capi 2), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 17); - IE AU AN per i capi 20), 21) e 27); - TH EN per i capi 20) e 21); - TO AB per i capi 20) e 21); - MI AI per i capi 20) e 21); - VROON OFFSHORE SERVICES s.r.l. per il capo 18), in relazione alle condotte contestate a CO AM nei capi 6), 9), 11) e 14), e per il capo 28) in relazione alle condotte contestate a IE AU AN;
- O.N.G. MEDICI SENZA FRONTIERE per il apo 29) in relazione alle condotte contestatoare'rainiti e EN al capo 21). 3.4. la do aperta la questione giuridica della configurabilità quale ipotesi di connessione rilevante ai sensi dell'art. 12, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. ai fini dello spostamento della competenza, di un programma organizzativo unitario non trasfuso in una fattispecie concorsuale e non essendoci alcuna certezza sulla correlata questione relativa alla prevalenza di tale ipotesi di connessione rispetto a quella di cui all'art. 12, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per determinare 'godo definitivo la competenza territoriale. 4. In vista dell'udienza sono state tempestivamente depositate memorie difensive dagli avvocati: - Fumagalli per gli indagati AM, RE e SO a sostegno dell'incompetenza territoriale de Tribunale di Trapani, de - Brunelli per gli indagati EN e AN ES a sostegno della competenza del Tribunale di Palermo - Castagno per gli indagati GU, YE, Lasjuillarias e Save The Children: a sostegno della ripartizione territoriale fra i Tribunali dei luoghi degli sbarchi o del Tribunale di Ancona ai sensi dell'art. 1240 cod. nav. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente, il Collegio osserva che costituisce presupposto di ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. la positiva verifica della sussistenza di una previa valutazione, da parte del giudice procedente, dei presupposti di un potenziale conflitto di competenza per territorio. Il vaglio in ordine alla presumibile fondatezza di una tale questione e dunque al suo carattere non meramente pretestuoso, cui è tenuto il giudice nell'esercitare il potere discrezionale che la disposizione in esame gli riconosce di rimettere la 7 questione alla Corte di cassazione («può rimettere»), e del quale egli è tenuto a dare conto con specifica motivazione, discende dalla necessità di evitare un uso defatigatorio dell'istituto introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel rispetto dei principi costituzionali di efficienza e di ragionevole durata del processo. Come chiarito da questa Corte, una diversa interpretazione condurrebbe a configurare il rinvio pregiudiziale uno strumento indeterminato e dispersivo, come una sorta di delega del giudice di merito al giudice di legittimità della questione di competenza, rendendo tale strumento inidoneo agli obiettivi perseguiti (v. Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Iannotta). Nella specie, deve essere affermata l'ammissibilità del rinvio pregiudiziale disposto dal G.u.p. del Tribunale di Trapani. Il giudice rimettente ha infatti operato la valutazione imposta dall'art. 24-bis cod. proc. pen., dando conto, con motivazione approfondita delle ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali ha valutato la serietà della questione di competenza prospettata dalle parti, congruamente rappresentando i termini del contrasto e l'effettiva esistenza di un potenziale conflitto. 2. La questione prospettata dal Tribunale va risolta in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di competenza territoriale per connessione derivante dalla consumazione concorsuale dei reati (art. 12 lett. a cod. proc. pen. ) o dalla loro consumazione con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art. 12 lett. b cod. proc. pen.). È approdo pacifico che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Ne segue che qualora, come nel caso in esame, siano contestate ai diversi imputati distinte fattispecie di reato, anche se commesse in forma concorsuale, lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia sia per territorio, deve avere luogo solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. (ex multis Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalajez,. 269960 - 01; Sez. 1, n. 8526 del 09/01/2013, Confl. comp. in proc. AR e altri, Rv. 254924 - 01. Sez. 1, n. 38170 del 23/09/2008, Confl. comp.in proc. Schiavone e altri, Rv. 241143 - 01.). Qualora i reati siano ascritti a più autori in concorso ha luogo lo spostamento della competenza per connessione ai sensi dall'artt. 12 lettere a) e b) cod. proc. pen. solo se ricorra l'identità di tutti i compartecipi dei vari reati, difettando, in go,i( F 8 caso contrario, "l'unità del processo volitivo" (Sez. 1, n. 23591 del 27/05/2008 Confl. comp. in proc. Avitabile e altri, Rv. 240205 - 01; Sez. 1, n. 19537 del 12 marzo 2003, Pifferi, Rv. 224389-01). Ai fini della connessione per continuazione e, quindi, della concentrazione della competenza presso un unico giudice - non può attribuirsi rilevanza alla consapevolezza dell'indagato che, secondo l'editto di accusa, pur non partecipando, né materialmente né moralmente, alle condotte illecite altrui sia consapevole di agire uniformandosi al disegno criminoso unitario delineato da un supposto accordo tra le 0.N.G di appartenenza sua e degli altri indagati, nei termini più compiutamente descritti dalle contestazioni relative agli illeciti amministrativi. L'ipotesi di connessione di cui all'art.12, lett .b), cod. proc. pen. si riferisce ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. A questo proposito, è stato efficacemente osservato che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma "quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto" (Sez. 6, n. 914 del 16/03/1999, Rv. 214782 - 01 PM in proc. Archidiacono;
Sez. 6, n. 3444 del 19/11/1997, dep. 1998, Cunetto, Rv. 210085 - 01). Allorché, quindi, uno o più imputati agiscano per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma criminoso individuale attuato con la consumazione degli altri reati oggetto del procedimento, precedenti o successivi, tanto da esserne ritenute estranee, non può avere luogo la estensione della "connessione per continuaziond;
dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti 3. Tanto posto la questione pregiudiziale posta a questa Corte va risolta come segue. 3.1. Il Tribunale di Trapani va dichiarato territorialmente competente per i reati di cui ai capi 1), ascritto in concorso SA IR, TH MD SA IR e TH MD. Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., a prescindere dall'epoca di consumazione e dal ruolo attribuito ai concorrenti, dovendosi comunque dare esclusiva prevalenza alla descrizione contenuta nel capo di 9 imputazione immune da errori, macroscopici ed immediatamente percepibili a nulla rilevando eventuali valutazioni in via prognostica, anticipatorie del merito della decisione (Sez. 1, n. 31335 del 23/03/2018,Giugliano,Rv. 273484 - 01; Sez. 1, n. 36336 del 23/07/2015, Novarese, Rv. 264539 - 01). Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Trapani il 12 settembre 2016). Il Tribunale di Trapani è competente anche per i reati di cui ai capi 2), ascritto a CO AM e AL, 20), 21), ascritti a AN IE AU, IA EN, MI AI e TO AB, nonché per gli illeciti amministrativi dipendenti di cui ai capi 28 e 29), limitatamente all'illecito dipendente dal reato di cui al capo 21) e per il reato di cui al capo 27) limitatamente alla posizione di AN IE AU. I reati cui ai capi 20) e 21) sono contestati agli stessi indagati in concorso tra loro e hanno oggetto condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen., la più grave delle quali è stata commessa a Trapani (capo 20) Il reato di cui ai capo 27) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 21) e 22) limitatamente alla posizione di AN. 3.2. Il Tribunale di Vibo Valentia è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 3), 4), ascritti a US SO e IN YE IA nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di SO US, nonché per gli illeciti amministrativi contestati ai capi 18) e 19) dipendenti dal reato di cui al capo 4). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (capo 3). Il reato di cui ai capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 3) e 4) limitatamente alla posizione di US SO. 3.3. Il Tribunale di Castrovillari è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), ascritti a CO AM e IN YE IA, nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di CO AM e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18) e 19) dipendenti dai reati di cui ai capi 6), 9), 11) e 14). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, 10 comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (capo 5). Il reato di cui ai capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quelli di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), limitatamente alla posizione di CO AM. 3.4. Il Tribunale di Ragusa è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 15) e 16), ascritti a SO LO LF NO e RA AI, nonché per il reato di cui al capo 17) limitatamente alla posizione di SO LO LF NO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18) e 19) dipendenti dal reato di cui al capo 16). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Pozzallo di cui al capo 15). Il reato di cui al capo 17) è connesso ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 15) e 16), limitatamente alla posizione di SO LO LF NO 3.5. Il Tribunale di Palermo è territorialmente competente per i reati di cui ai capi 22), 23), 24), 25) e 26), ascritti a IG RE e AN AN ES, nonché per il reato di cui al capo 27), limitatamente alla posizione di RE IG, e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28) e 29) dipendenti dal reato di cui al capo 26). Trattasi della contestazione ai medesimi indagati, in concorso tra loro, di condotte delittuose unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., tra i reati di pari gravità di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), d) e 3-bis), d.lgs. n. 286 del 1998 la competenza appartiene al giudice dove è stato commesso il primo reato in ordine di tempo (sbarco eseguito a Palermo di cui al capo 22). Il reato di cui ai capo 27) è legato ex art. 12 lett. b) a quello di cui ai capi 22), 23), 24), 25) e 26) limitatamente alla posizione di IG RE. Gli illeciti amministrativi, a mente dell'art. 36 d.lgs. n. 231 del 2001, sono di competenza del giudice chiamato a conoscere dei reati da cui dipendono.
P.Q.M.
Visto l'art. 24 bis cpp, dichiara la competenza del Tribunale di Trapani per i reati di cui ai capi 1, 2, 20, 21, nonché per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28 e 29, limitatamente all'illecito dipendente dal reato di cui al capo 21, per il reato 11 egly di cui al capo 27 limitatamente alla posizione di AN IE AU;
dispone trasmettersi gli atti al giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trapani per l'ulteriore corso;
dichiara la competenza del Tribunale di Vibo Valentia per i reati di cui ai capi 3, 4 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di SO US, nonché per gli illeciti amministrativi contestati ai capi 18 e 19 dipendenti dal reato di cui al capo 4; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia;
dichiara la competenza del Tribunale di Castrovillari per i reati di cui ai capi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di AM CO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18 e 19 dipendenti dai reati di cui ai capi 6, 9, 11 e 14; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari;
dichiara la competenza del Tribunale di Ragusa per i reati di cui ai capi 15 e 16 nonché per il reato di cui al capo 17 limitatamente alla posizione di SO LO LF NO e per gli illeciti amministrativi di cui ai capi 18 e 19 dipendenti dal reato di cui al capo 16; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa;
dichiara la competenza del Tribunale di Palermo per i reati di cui ai capi 22, 23, 24, 25 e 26 nonché per il reato di cui al capo 27 limitatamente alla posizione di RE IG .eper gli illeciti amministrativi di cui ai capi 28 e 29 dipendenti dal reato di cui al capo 26; dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente